Corte II I
C-6791/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
A._______, vedova di
(...), in qualità di sua erede,
patrocinata dall'Avvocatessa Angela Zampini,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità, decisione del
25 settembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6791/2008
Fatti:
A.
B._______, cittadino italiano nato il (...), è deceduto il (...) per ragioni
non specificate negli atti di causa, lasciando la moglie e due figlie
(doc. 35). Egli aveva lavorato in Svizzera come muratore dal 1969 al
1970 e dal 1972 al 1987, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc.
37). Il 27 aprile 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), aveva formulato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) una domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità
svizzera (doc. 1 a 6).
B.
Il 25 agosto 1984 l'assicurato era stato vittima di un infortunio
professionale, a seguito del quale aveva subito un trauma alla spalla e
al gomito destri.
Il caso iniziale, con le successive quattro ricadute, era stato preso a
carico dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (Suva). Mediante decisione dell'8 novembre 2004, la Suva
aveva concesso all'assicurato una rendita d'invalidità del 18% (attività
di muratore esigibile, con riduzione del rendimento), a partire dal 1°
novembre dello stesso anno, ed un'indennità per menomazione
dell'integrità del 10%, fondandosi essenzialmente sul rapporto di visita
medica circondariale di chiusura, del 30 agosto 2004, e su una perizia
della “...” (...), del 29 ottobre 2004, relativa ad un ricovero
dell'interessato dal 29 settembre al 29 ottobre 2004, diagnosticanti, a
titolo principale, delle terapie fisiche e funzionali, e, secondariamente,
degli esiti da contusione e artroscopia della spalla destra con dolori
persistenti ed instabilità del ginocchio destro, quale conseguenza di
una vecchia rottura del legamento crociato anteriore (incarto Suva,
doc. 66, 86 e 90).
L'11 settembre 2007 la Suva aveva emanato una nuova decisione, con
la quale aveva aumentato la rendita d'invalidità dell'assicurato al 23%
(attività di muratore non più esigibile), a decorrere dal 1° luglio dello
stesso anno, riconoscendogli inoltre il diritto ad un'indennità per
menomazione dell'integrità del 10%, e ciò, principalmente, sulla base
di un rapporto psichiatrico della ..., del 12 febbraio 2007, e di una
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perizia della stessa clinica, dell'11 aprile 2007, relativa ad un ricovero
dell'interessato dal 30 gennaio al 2 marzo 2007, diagnosticanti, in più
delle affezioni ritenute nel 2004, anche la rottura del muscolo
sovraspinato, una sindrome del tunnel carpale e degli esiti da abuso
d'alcol, e del rapporto di visita medica circondariale di chiusura, del 23
maggio 2007 (incarto Suva, doc. 133, 137 e segg.).
C.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto Suva, tra cui le due perizie e il rapporto psichiatrico della ...,
del 29 ottobre 2004, 12 febbraio e 11 aprile 2007 (incarto Suva, doc.
133),
- i questionari per l'assicurato e per il datore di lavoro, del 18
settembre, rispettivamente del 10 ottobre 2007, dai quali si evince che
l'interessato aveva lavorato da ultimo in Italia come muratore (attività
leggera, non particolarmente esposta) a tempo pieno, ossia otto ore
quotidiane durante cinque giorni alla settimana, dal 4 aprile 2005, con
delle interruzioni per malattia dal 10 novembre al 10 dicembre 2005,
dal 30 giugno al 21 luglio 2006, dal 6 novembre 2006 al 30 giugno
2007 e dal 1° luglio al 31 agosto 2007, percependo un salario di EUR
9.06 all'ora, 1'567.38 al mese e 18'808.56 all'anno, e che egli era
“ancora assunto” il 18 settembre 2007 (doc. 9 e 10),
- un referto di risonanza magnetica del ginocchio destro, del 5 ottobre
2005, facente stato, in particolare, di fenomeni degenerativi, di una
condropatia femoro-tibiale di alto grado e femoro-rotulea di basso
grado e di una sinovite reattiva (doc. 11),
- una relazione clinica di dimissione, relativa ad un ricovero in Italia
durato dal 15 al 17 giugno 2006, nella quale è posta la diagnosi
d'epatopatia steatosica e di disturbo depressivo borderline ed è
indicata la necessità per l'assicurato d'astenersi assolutamente dal
consumo di bevande alcoliche (doc. 12),
- un referto di risonanza magnetica della spalla destra, del 5 ottobre
2006, che documenta la presenza, in particolare, di un'iperintensità di
segnale interessante in modo pressoché totale il tratto distale in sede
anteriore del tendine del sovraspinato, di una degenerazione dei
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tendini dell'infraspinato e del sottoscapolare e di fluido nelle borse
subacromiale e sottodeltoidea (doc. 13),
- una scheda di dimissione, relativa ad un ricovero in Italia dal 21
marzo al 6 aprile 2007, che riferisce la presenza di una periartrite dello
scapolo omerale destro in postumi di rottura del muscolo sopraspinoso
destro, trattato chirurgicamente con acromioplastica, e certifica un
lieve miglioramento delle contratture dolorose, consigliando dei cicli
periodici di terapia riabilitativa (doc. 17),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. D._______, del
14 maggio 2007, diagnosticante una degenerazione meniscale al
ginocchio destro con condropatia femoro-rotulea consensuale e segni
di periartrite scapolo-omerale omolaterale su postumi di rottura del
muscolo sopraspinoso destro, trattata chirurgicamente con
acromioplastica, una steatosi epatica e delle note depressive. Nella
stessa è specificato che l'assicurato era in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri, ma solo durante diciotto ore settimanali,
essendo controindicati l'umidità, il freddo, frequenti flessioni, come
pure il sollevamento e il trasporto di pesi, mentre non poteva più
esercitare a tempo pieno la sua ultima attività di muratore, ed è fissato
un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 50% (doc. 18).
D.
L'UAIE ha trasmesso per apprezzamento la documentazione raccolta
al proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______. Nella
sua presa di posizione del 1° agosto 2008, quest'ultimo ha
considerato, sulla base della diagnosi di periartropatia della spalla
destra, di gonartrosi a destra, di stato depressivo reattivo e di
epatopatia etilica, che l'assicurato, con effetto dal 6 novembre 2006,
data ritenuta dalla stessa Suva nell'ambito della procedura relativa alla
quarta ricaduta (incarto Suva, doc. 91 e segg.), era incapace di
svolgere l'attività di muratore nella misura del 70%, mentre non
presentava alcuna incapacità lavorativa in attività confacenti, non
implicanti l'esercizio di lavori pesanti e il trasporto di pesi superiori a 5
kg, come quelle di bidello, cassiere o venditore di biglietti (doc. 32 e
32.1).
Il 20 agosto 2008 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità.
Come reddito ipotetico da valido per il 2006, l'amministrazione ha
ritenuto un valore di EUR 1'567.38, sulla base dei dati forniti dal datore
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di lavoro, e, come reddito da invalido, secondo i dati dell'Ufficio
internazionale del lavoro (ILO) per il 2006, in attività quali cassiere o
venditore, ha considerato un valore medio di EUR 1'345.51, ridotto del
20%, viste le circostanze personali del defunto assicurato, ossia EUR
1'112.45. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così
ottenuto una perdita di guadagno del 29.02%, corrispondente ad un
grado d'invalidità del 29% (doc. 161).
Il 21 agosto 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con il
quale ha preannunciato al Patronato Acli, l'allora rappresentante
dell'assicurato, il rigetto della domanda di rendita d'invalidità,
invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un
termine di trenta giorni (doc. 34).
Con scritto dell'11 settembre 2008, A._______, vedova ed erede
dell'assicurato, si è opposta al detto progetto, quindi l'UAIE ha
emanato una decisione il 25 settembre 2008, mediante la quale ha
confermato il rigetto della domanda di rendita (doc. 35 e 36).
E.
Il 22 ottobre 2008 la vedova ed erede dell'assicurato ha inoltrato
ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale,
chiedendo che sia riconosciuto al defunto marito il diritto ad una
rendita d'invalidità, e ha esibito della documentazione medica già
presente all'incarto Suva, ossia: un certificato del dott. F._______,
specialista in medicina del lavoro, del 6 luglio 2007, nel quale è
precisato che l'assicurato non era idoneo alla mansione di muratore,
specificatamente alla movimentazione manuale di pesi superiori a 5
kg, al sollevamento all'altezza delle spalle di pesi superiori a 1.5 kg, a
movimenti bruschi e ripetuti del braccio destro, ad esposizione a rischi
di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, alla manipolazione
con la mano destra, per tempi prolungati, d'attrezzi di lavoro e a
posizioni obbligate, per tempi medio lunghi, del braccio destro; una
relazione medico-legale del dott. G._______, del 23 novembre 2007,
nella quale, riassuntivamente, sono valutati una riduzione della
capacità lucrativa del 50% e un danno all'integrità fisica del 30%, ed è
precisato che l'assicurato era inidoneo al 100% alle mansioni di
operaio edile e altre mansioni simili nell'industria, nel commercio,
nell'agricoltura e nei servizi.
Prendendo nuovamente posizione sul caso il 30 gennaio 2009, il dott.
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E._______ ha ribadito, in sostanza, il proprio apprezzamento della
situazione medica (doc. 39).
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 24 febbraio 2009, chiedendone il
rigetto e la conseguente conferma della decisione impugnata.
Rappresentata dall'avvocata Zambini, la ricorrente ha replicato il 21
marzo 2009, riproponendo le proprie conclusioni, e ha allegato dei
documenti già all'incarto.
L'UAIE ha duplicato il 2 aprile 2009, ribadendo le proprie conclusioni.
F.
Con decisione incidentale dell'8 aprile 2009, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Un versamento di Fr. 288.- è stato
effettuato il 27 aprile 2009. Questo Tribunale ha quindi sollecitato la
ricorrente, mediante decisione incidentale del 4 maggio 2009, a
saldare la differenza di Fr. 12.-. La ricorrente ha proceduto al detto
pagamento il 29 maggio 2009.
G.
In seguito alla domanda di rendita AVS presentata il 15 gennaio 2008,
per il tramite dell'INPS, da A._______, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) le ha riconosciuto, con decisione del 17 marzo
2008, il diritto ad una rendita vedovile ordinaria, e ciò a decorrere dal
1° febbraio 2008 (incarto CSC, n. di rif. ...).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
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all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui la
ricorrente, vedova dell'assicurato e sua erede, come si evince dalle
indicazioni contenute nello stesso ricorso, è toccata dalla decisione
impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modifica (DTF 99 V 167 consid. 2a e b, sentenza del
Tribunale federale dell'8 agosto 2007 I 477/06). Esso è stato inoltre
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e l'anticipo di Fr.
300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
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subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
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vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
4.
La ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che sia riconosciuto al defunto marito il diritto ad
una rendita d'invalidità.
5.
5.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
Conformemente all'art. 30 LAI, il diritto alla rendita si estingue, in
particolare, con la morte dell'avente diritto.
5.2 In concreto, l'assicurato aveva presentato la domanda di rendita il
27 aprile 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se
egli avesse avuto diritto ad una rendita il 27 aprile 2006 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita fosse sorto tra tale data e il 5 gennaio 2008, data della sua
morte (art. 30 LAI). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che l'assicurato adempiva la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se egli era
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
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quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
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risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dal rapporto psichiatrico e dalla perizia della ..., del 12
febbraio, rispettivamente dell'11 aprile 2007 (incarto Suva, doc. 133),
dalla perizia E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del 14
maggio 2007 (doc. 18), e dalle prese di posizione del dott. E._______,
medico dell'UAIE, del 1° agosto 2008 e del 30 gennaio 2009 (doc. 32 e
39), risulta la diagnosi di periartropatia della spalla destra, di
gonartrosi destra, d'epatopatia etilica e di stato depressivo reattivo,
manifestantesi sotto forma di una deflessione del tono dell'umore di
grado lieve.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
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dalla ricorrente, il collegio giudicante non vede nessun valido motivo
per scostarsene.
9.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, l'assicurato avrebbe potuto pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui avesse subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
di almeno il 40% in media durante almeno un anno, e ciò ad ogni
modo, come già esposto al consid. 5.2, non oltre il 5 gennaio 2008
(art. 30 LAI).
10.
10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni
diagnosticate sulla capacità lavorativa, la Suva ha considerato, nel
rapporto di visita medica circondariale di chiusura del 23 maggio 2007
(incarto Suva, doc. 137), che l'attività di muratore non era più esigibile
dal 6 novembre 2006, definendo invece come confacenti, a decorrere
dal giugno 2007, attività a tempo pieno non implicanti, in sostanza,
l'esercizio di mansioni sopra le spalle ed il sollevamento fino a questa
altezza di carichi oltre i 3 kg, come pure movimenti bruschi, vibrazioni,
colpi e posizioni “costrette” del braccio destro. Sulla base di questa
esigibilità, la Suva ha stabilito, con decisione dell'11 settembre 2007,
un grado d'invalidità del 23% a partire dal 1° luglio 2007.
10.2 Nell'ambito della procedura AI, il dott. D._______ ha invece
fissato un grado d'invalidità, conformemente al diritto italiano, del 50%,
sottolineando nel contempo che le condizioni di salute dell'assicurato
avrebbero potuto migliorare grazie ad un trattamento di
fisiokinesiterapia.
Nel certificato del dott. F._______, del 6 luglio 2007, e nella relazione
medico-legale del dott. G._______, del 23 novembre 2007, allegati
dalla ricorrente all'impugnativa, è ribadito, principalmente, che
l'assicurato era inidoneo a svolgere l'attività di muratore e, più in
generale, di operaio edile.
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10.3 Dal canto suo, il dott. E._______ ha considerato, nelle proprie
prese di posizione, che l'assicurato era incapace di svolgere l'attività di
muratore nella misura del 70% dal 6 novembre 2006, mentre non
presentava alcuna incapacità lavorativa, dal 1° giugno 2007, in attività
confacenti, non implicanti l'esercizio di lavori pesanti e il trasporto di
carichi superiori a 5 kg, come quelle di bidello, cassiere o venditore di
biglietti. A questo proposito, il medico dell'UAIE ha osservato, da un
lato, che la patologia al ginocchio, la quale avrebbe potuto causare
problemi per un'attività su un cantiere, non aveva avuto tuttavia alcun
influsso sulla capacità lavorativa in attività confacenti, e, dall'altro lato,
che l'assicurato, nonostante i segni di abuso d'alcol, non presentava
né un quadro depressivo chiaro, con disturbi specifici di natura
ansiosa, né una componente psicotica, come del resto precisato dal
perito psichiatra della .... Egli ha inoltre affermato che gli elementi
diagnostici estranei all'infortunio del 25 agosto 1984, non hanno
esplicato alcuna influenza significativa sulla capacità lavorativa.
10.4 Visto quanto precede, il collegio giudicante può considerare,
seguendo le conclusioni concordanti della Suva e del servizio medico
dell'UAIE, che l'assicurato avrebbe potuto, dal giugno 2007, riprendere
un'attività lavorativa confacente.
11.
11.1 Come già specificato al consid. 7.5, per valutare il grado
d'invalidità, secondo l'art. 16 LPGA, il reddito che l'assicurato invalido
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
In concreto, l'UAIE ha considerato per il 2006 un salario da valido,
secondo i dati forniti dall'ex datore di lavoro, di EUR 1'567.38, e un
salario da invalido, sulla base delle statistiche dell'ILO, in attività
leggere quali cassiere o venditore, di EUR 1'345.51, ridotto del 20%
viste le circostanze personali del defunto assicurato, ossia EUR
1'112.45, per giungere ad una perdita di guadagno del 29.02%,
equivalente a un grado d'invalidità del 29%, il quale non dà diritto
all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera.
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Questo calcolo è stato correttamente eseguito dall'UAIE, benché
occorra ancora precisare che i dati salariali avrebbero dovuto essere
indicizzati al 2007 (dati disponibili dell'ILO: ).
Anche in questo caso, comunque, non si otterrebbe un grado
d'invalidità minimo del 40% necessario per il riconoscimento del diritto
ad una rendita.
11.2 Considerato che l'assicurato aveva lavorato da ultimo come
muratore, attività non più esigibile secondo la Suva, fino al 6 novembre
2006, seppure con diverse interruzioni dovute a malattia, è a giusta
ragione che l'UAIE ha avuto ricorso ai dati salariali forniti dall'ex datore
di lavoro il 10 ottobre 2007, per calcolare il grado d'invalidità (doc. 10).
12.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della
giurisprudenza sopraccitate, la decisione impugnata del 10 luglio 2008
deve essere confermata e il ricorso respinto.
13.
13.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola
messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della
ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 27 aprile e il 29 maggio 2009.
13.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se
ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si
assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili.
13.3 Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto
ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 27 aprile
e il 29 maggio 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- alla rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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