Corte II I
C-6808/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del
15 settembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6808/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera dal 1971 al 1975, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tali periodi (cfr. incarto Cassa). Dopo il rimpatrio, ha ripreso a
lavorare come titolare di un'impresa artigianale edile fino al 1992,
quando si è ritirato dal lavoro per ragioni di salute; ha poi beneficiato di
sussidi disoccupazione e dal 2002 di una pensione italiana d'invalidità
(doc. 10).
In data 27 luglio 2006, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 20 marzo 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Messina, ove
il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "broncopneumopatia
cronica ostruttiva, esiti di protesi anca destra, grave coxartrosi anca
sinistra (da protesizzare), cardiopatia ipertensiva, poliartrosi ad
incidenza funzionale più evidente al rachide dorsolombare, associata
osteoporosi, scadenti condizioni generali" ed ha posto un tasso
d'invalidità del 75% (doc. 42). Sono stati esibiti documenti oggettivi ed
altri atti, quali:
- una lettera dell'assicurato del 31 marzo 2008 dove spiega che dopo
la cancellazione della sua ditta artigiana, sarebbe stato inserito in un
lavoro "socialmente utile", in base ad una speciale legge italiana; ha
lavorato fino all'aprile 2007 in una parrocchia con mansioni leggere e a
tempo parziale, attività che proseguirà verosimilmente fino a giugno
2008; l'interessato percepisce Euro 500.- mensili versati dall'INPS a
titolo di sussidio per disoccupazione (doc. 13);
- un rapporto d'esame ortopedico non datato a cura del Dott. Buemi
(doc. 15); un attestato del centro antitubercolare di Milazzo del 25
settembre 1995 (doc. 16); un succinto referto d'esame ortopedico
(Dott. Impallomeni) del 17 giugno 2002 (doc. 19); un altro rapporto
d'esame ortopedico (Dott. Merrino) del 19 luglio 2004 (doc. 21);
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- una cartella clinica relativa alla degenza dal 13 al 24 ottobre 2005
per coxartrosi destra ed artroprotesi anca destra (doc. 23); la lettera di
dimissione ospedaliera relativa a questo ricovero (doc. 24);
- alcuni referti radiografici delle anche e femori (destra e sinistra) del
dicembre 2005 e gennaio 2006 (doc. 25, 26);
- un rapporto d'esame audiometrico del 13 novembre 2006 (doc. 28);
- un referto radiografico del piede destro del 29 giugno 2006 (doc. 29);
- un certificato medico del 30 giugno 2006 a cura del Dott. Parisi
attestante, oltre alla diagnosi già espressa nella perizia
particolareggiata di cui sopra, una sindrome allergica con rinite, esiti di
un trauma cranico non specificato, sindrome varicosa gamba destra
con flebopatia, deficit visivo, nevrosi ansio-depressiva con cefalea e
vertigini, ernia discale L5-S1 con lombosciatalgia, pregressa frattura
piede destro ed alluce piede sinistro, epatopatia cronica,
gastroduodenite ulcerosa e colite, bronchite cronica con enfisema e
cuore polmonare (doc. 30);
- un referto radiografico della colonna in toto, delle spalle, delle
ginocchia e del femore sinistro del 9 novembre 2006 (doc. 32);
- un referto di visita pneumologica del 12 novembre 2006 con
spirometria poco valutabile per scarsa collaborazione del paziente
(doc. 33-35);
- un referto d'esame audiometrico del 13 novembre 2006 (doc. 36);
- un elettrocardiogramma del 30 novembre 2006 con i risultati di una
visita cardiologica (doc. 37, 37.1);
- un rapporto d'esame ortopedico del 6 dicembre 2006 attestante
cervicobrachialgie da discoartrosi C3-C7, dorsalgie da schiacciamenti
osteoporotici di D11-D12, schisi di S1, periartrite scapolo-omerale
bilaterale, grave coxartrosi con artroprotesi a destra, zoppia da
oscillamento del bacino (Dott. Buemi, doc. 40); i risultati di esami
ematochimici del 10 gennaio 2007 (doc. 41);
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- un breve rapporto d'esame neurologico del 7 agosto 2007 ed un
referto di visita cardiologica del 19/21 dicembre 2007 (doc. 44A, 44,
45).
C.
Nella relazione del 12 maggio 2008, il Dott. Luthi, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi emergente dalla
documentazione menzionata, ha ammesso che l'interessato non può
più lavorare come artigiano muratore (con compiti personali pesanti) e
ciò almeno da giugno 2002. Attività di ripiego leggere e generalmente
sedentarie (vista la difficoltà di spostarsi) sono proponibili in misura
completa dal 13 giugno 2002, in misura del 30% da ottobre 2005 e del
60% dal 23 gennaio 2006 (doc. 47).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha svolto
un'indagine comparativa dei redditi, dalla quale è risultato che,
svolgendo attività alternative nella misura indicata, l'assicurato
presenta un'incapacità di guadagno del 38% da giugno 2002, dell'82%
da ottobre 2005 e del 65% da gennaio 2006 (doc. 48). Il salario dopo
l'invalidità è stato ridotto per fattori personali del 15% fino al 2005 e
del 20% da quell'anno.
Con progetto di decisione del 30 maggio 2008, l'UAIE ha disposto il
riconoscimento del diritto alla rendita intera AI da ottobre 2005 ed il
diritto a tre quarti di rendita AI da maggio 2006 (doc. 49).
D.
Con scritto del 14 luglio 2008, ricevuto dall'UAIE solo il 9 settembre
2008, A._______ (rappresentato dal Sig. S._______), si è opposto a
tale progetto. Egli annota di non capire per quale motivo la prestazione
è riconosciuta solo da ottobre 2005 e non dal 2002 o, al limite, da
giugno 2005, ossia un anno prima della presentazione della domanda
(recte: luglio 2005). Pure incomprensibile appare, a suo dire, la
riduzione a tre quarti della prestazione da maggio 2006. Postula quindi
il riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 2002. Chiede
l'applicazione della valutazione italiana in materia di AI e dunque un
tasso d'invalidità del 75% e di considerare, in ogni caso, la sua età
avanzata che renderebbe meramente illusoria un'eventuale attività di
sostituzione (doc. 52). Produce, a suffragio di quanto sostenuto, un
referto radiografico dell'anca sinistra del 25 giugno 2008.
Pagina 4
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Mediante due decisioni del 15 settembre 2008, l'UAIE ha erogato in
favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° ottobre 2005 al 30 aprile 2006 e tre quarti di rendita
AI dal 1° maggio successivo (doc. 55, 56).
Con lettera del 18 settembre 2008, l'UAIE ha informato l'allora
rappresentante di A._______ che le motivazioni dell'opposizione e la
documentazione esibita non sono state esaminate in quanto pervenute
all'autorità amministrativa ben oltre il termine stabilito.
E.
Con il ricorso depositato il 25 ottobre 2008, A._______ chiede il
riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 2002 e contesta la
riduzione a tre quarti da maggio 2006. Chiede inoltre di verificare
l'esistenza del diritto alla rendita per il figlio C.________ (nato il 20
giugno 1988) da luglio 2007 a settembre 2008, nonché il diritto a una
rendita completiva per il coniuge. Domanda che vengano presi in
considerazione gli accrediti per compiti educativi nel calcolo della
prestazione. Postula inoltre il gratuito patrocinio. Produce, oltre a
documentazione già ad atti, di vecchia data o illeggibile: un rapporto
d'esame neurologico del 7 agosto 2007 (che completa il precedente di
stessa data già ad atti) ed un referto di esame pneumologico del 13
novembre 2006. In un secondo tempo (marzo 2009) ha prodotto un
estratto (succinto) di cartella clinica relativa alla degenza dal 19 al 31
gennaio 2009 per coxartrosi sinistra e conseguente artrodesi dell'anca
in seguito a peggioramento della sintomatologia da circa sei mesi.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Luthi, il quale, nella sua relazione del 9 febbraio 2009 (antecedente
alla più recente documentazione pervenuta), si è riconfermato nelle
sue precedenti considerazioni (doc. 65).
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 aprile 2009, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa. In merito alla documentazione
recentemente esibita (cartella clinica del gennaio 2009) rileva che
questa esulerebbe dal periodo di cognizione giudiziaria. Per quanto
riguarda gli accrediti per compiti educativi, l'amministrazione osserva
che questi non sono dovuti nel calcolo della prestazione in quanto i
figli sono nati dopo il rimpatrio dell'insorgente. Parimenti, con l'entrata
in vigore della quarta revisione della LAI, dal 1° gennaio 2004 la
rendita per coniugi è stata soppressa. Invece, mediante decisione del
Pagina 5
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7 aprile 2009, la prestazione completiva in favore del figlio C.________
è stata ripristinata a partire dal 1° luglio 2007 (incarto Cassa, doc. 53).
Con ordinanza del 30 aprile 2009, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato l'insorgente a presentare un'eventuale replica alla
risposta dell'amministrazione. L'interpellato non ha esercitato il suo
diritto di replica nel termine impartito.
G.
Su richiesta dello scrivente Tribunale, A._______ ha versato l'anticipo
corrispondente alle spese processuali nella misura di Fr. 293.-.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 27 luglio 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27 luglio
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 15
settembre 2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tal fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
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Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
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LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne
deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure
soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di
guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal
momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato
perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità
di guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento
determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
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contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia
contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il
potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba
astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di
prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3
confermato in 131 V 164).
8.
8.1 L'interessato non ha più lavorato dal 1992. Come spiega nella sua
lettera del 31 marzo 2008 (doc. 13), egli sarebbe stato inserito in un
lavoro definito da una legge italiana come "socialmente utile", non
retribuito dal datore di lavoro (in casu: una parrocchia), ma dall'INPS
nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. Ora tale tipo di
lavoro, peraltro di 4 ore giornaliere con compiti elementari e leggeri
(apertura e chiusura delle porte della chiesa) non può essere
considerato quale dimostrazione, per atti concludenti, che l'interessato
sia in grado di lavorare e, quindi, di non poter aver diritto a prestazioni
dell'AI.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
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dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352 e 122 V 160).
9.
9.1 Da numerosi anni A._______ presenta una situazione patologica
complessa, caratterizzata da una marcata broncopneumopatia
asmatiforme con crisi dispneiche, grave coxalgia bilaterale con protesi
all'anca destra nell'ottobre 2005 (doc. 23, 24) ed all'anca sinistra nel
gennaio 2009, artrosi polidistrettuale con osteoporosi (doc. 40),
cardiopatia aterosclerotica con insufficienza venosa agli arti inferiori.
Si segnala anche, da parte del medico curante (Dott. Parisi), una
nevrosi ansio-depressiva, epatopatia cronica, gastroduodenite
ulcerosa (cfr. doc. 30, 42, 44). Il medico dell'INPS descrive un paziente
in scadenti condizioni generali.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
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10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni i pareri sono divergenti.
L'amministrazione ha erogato una rendita limitata (decrescente) nel
tempo, ossia intera dal 1° ottobre 2005 al 30 aprile 2006 e tre quarti di
rendita dal 1° maggio 2006, mentre il ricorrente chiede il diritto a una
rendita intera dal 2002.
10.2 In primo luogo va esaminata la decorrenza della rendita
d'invalidità. L'insorgente si chiede per quale motivo gli è stata
riconosciuta la rendita intera solo a partire da ottobre 2005. Vero è che
in quel mese l'assicurato è stato operato all'anca destra ed era già
portatore di altre patologie.
Ora, per quanto riguarda il versamento della prestazione d'invalidità va
ricordato quanto esposto al considerando 5. Il richiedente non può
avere diritto ad alcuna prestazione prima dei 12 mesi che precedono
la data di deposito della domanda. L'interessato avendo presentato la
domanda il 27 luglio 2006, al più presto egli potrebbe pretendere il
versamento di una prestazione il 1° luglio 2005 e non, come richiesto,
dal 2002.
Detto questo, l'amministrazione avrebbe dovuto motivare per quale
ragione riconosce la prestazione (rendita intera) solo dal 1° ottobre
2005. L'UAIE ha stabilito la data di decorrenza del diritto alla rendita
sulla base di una perdita di guadagno del 70% da ottobre 2005 in
concomitanza con la prima operazione dell'anca destra. In
precedenza, l'assicurato era stato considerato inabile nell'ultima
attività esercitata dal 2002. Il riferimento all'operazione di ottobre 2005
non è convincente in quanto non può essere escluso un aggravamento
del suo stato di salute prima dell'operazione. L'anamnesi (prossima)
contenuta nella cartella clinica del 13-24 ottobre 2005 menziona in
effetti che il paziente presenta una sindrome dolorosa soprattutto
all'anca destra e difficoltà di deambulazione da 4 anni che hanno
appunto portato all'operazione. Inoltre, erano già presenti altri disturbi
che potevano giustificare un'incapacità al lavoro del 70% prima
dell'ottobre 2005.
10.3 Parimenti censurabile è l'osservazione dell'amministrazione
secondo la quale l'operazione all'anca sinistra, intervenuta nel gennaio
2009, esulerebbe dal periodo di cognizione giudiziaria, essendo
questo limitato alla data dell'impugnata decisione. Ora, il giudice delle
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assicurazioni sociali può tenere conto di fatti verificatisi dopo la data
delle decisione impugnata quando essi possono imporsi quali elementi
di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Nella
specie, l'intervento all'anca sinistra già era stato prospettato dopo la
protesi all'anca destra del 2005. Non per nulla il medico dell'INPS
aveva segnalato in proposito che anche la patologia coxartrosica
destra era in attesta di un intervento di protesi.
Anche in questo senso, l'accertamento è insufficiente o, in ogni caso,
non condivisibile senza procedere a un complemento istruttorio.
10.4 Resta da esaminare il problema della riduzione della prestazione
a tre quarti di rendita AI dal 1° maggio 2006. Neanche in questo caso il
parere del Dott. Luthi è convincente. Non vi sono elementi oggettivi
che lasciano trasparire tale presunto miglioramento. Va per esempio
osservato che la necessità di intervenire anche sull'altra anca (sinistra)
era stata prospettata dal medico dell'INPS nel marzo 2007 e questa
situazione è rimasta verosimilmente grave fino al momento della
seconda operazione e nulla (di oggettivo) porta a pensare che sia
migliorata nel gennaio 2006.
In realtà, il complesso patologico presentato da A._______, non
poteva essere esaminato solo sulla scorta degli scarsi elementi
oggettivi rimessi ad atti. Viste le patologie denunciate e, non da ultimo,
l'osservazione che il paziente si presenterebbe in scadenti condizioni
generali di salute, l'amministrazione avrebbe dovuto ordinare una
visita pluridisciplinare approfondita. Ad atti invece sono stati prodotti
pochi atti oggettivi, sovente scarsamente leggibili ed estremamente
succinti.
Per i motivi esposti al considerando precedente, l'Ufficio AI non ha
dimostrato che a partire gennaio 2006 le condizioni di salute e la
conseguente capacità di lavoro dell'assicurato sono migliorate a tal
punto da ridurre la rendita da intera a tre quarti.
11.
11.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità sarebbe insorta.
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In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto,
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 1992 (cessazione attività lucrativa)
fino alla data dell'impugnata decisione (4 aprile 2008). L'UAIE
emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in tutte quelle discipline che il servizio medico dell'UAIE
riterrà opportune. L'assicurato sarà sottoposto a tutti quegli esami
oggettivi necessari.
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'adeguata indagine
economica ed una circostanziata analisi comparativa dei redditi.
12.
In merito alle altre obiezioni mosse dal ricorrente valgono le seguenti
considerazioni.
12.1 Con la quarta revisione della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, è stato abolito
l'art. 34 LAI che disciplinava il diritto alla rendita completiva in favore
della moglie. Tale prestazione non può più essere riconosciuta se il
caso di assicurazione insorge dopo questa data. Tuttavia, le rendite
completive in corso al 1° gennaio 2004 hanno continuato ad essere
versate alle condizioni del diritto anteriore, almeno fino al 31 dicembre
2007 quando questa prestazione è stata soppressa anche per queste
rendite (vedi Disposizioni finali alla modifica del 21 marzo 2003 della
LAI, lettera e nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Ora, nella fattispecie, non può essere determinato quando è insorto il
caso di assicurazione, in quanto l'inizio dell'incapacità lavorativa deve
essere riesaminato alla luce di un complemento istruttorio. In
particolare non può essere escluso che l'incapacità lavorativa e la
susseguente perdita di guadagno di almeno il 40% sia insorta prima
del 1° gennaio 2004 (questo indipendentemente dal fatto che
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comunque il versamento della rendita completiva sarebbe possibile
nell'ipotesi più favorevole per il ricorrente solo dal 1° luglio 2005 fino al
31 dicembre 2007). L'incarto deve quindi essere ritornato all'autorità
inferiore affinché esamini il diritto alla rendita completiva per la moglie
del ricorrente in base alle risultanze dell'istruttoria complementare di
cui al considerando precedente.
12.2 Per quanto attiene alla rendita completiva in favore del figlio
C._______ (nato il 20 giugno 1988) in formazione professionale, il
versamento è stato ripreso con effetto dal 1° luglio 2007, ossia dalla
data della sua sospensione (doc. 53 incarto Cassa). L'interessato ha
infatti provveduto ad inviare il certificato di apprendistato. La domanda
ricorsuale è divenuta priva di oggetto.
12.3 L'insorgente pretende inoltre il riconoscimento, nel calcolo della
prestazione AI, di accrediti per compiti educativi. Ora, in base all'art.
29sexies cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti (LAVS, 831.10), un
accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni
durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli
che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Gli accrediti sono attribuiti
per i periodi durante i quali almeno un genitore era assicurato alla
LAVS (Circolare sulle rendite AVS edita dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, cifra 5047). Ora, quando lavorava nel nostro
Paese (1971-1975) l'interessato non ha avuto figli. Dopo il rimpatrio,
l'interessato non è più stato assicurato in Svizzera e non può pertanto
avere diritto ad accrediti per compiti educativi per i figli nati dopo il
1975. Questa censura va quindi respinta.
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo di Fr. 293.- versato dall'insorgente gli viene restituito.
13.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili,in quanto la parte
ricorrente, pur vincente in causa, ha agito senza essere rappresentata
(art. 64 PA) e, peraltro, non ha giustificato particolari spese in ambito
ricorsuale. Le spese di rappresentanza assunte nell'ambito della
procedura di audizione non riguardano la procedura di ricorso.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto nel
senso che, annullate le impugnate decisioni del 15 settembre 2008,
l'incarto è rinviato all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei
considerandi 11 e 12.1 e statuisca di nuovo. Per il resto il ricorso è
respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 293.- è restituito
al ricorrente.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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