Corte II I
C-6816/2009
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA-CGIL,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° ottobre
2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6816/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 1° ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso che a decorrere dal
1° dicembre 2009 la rendita intera pagata fino ad allora all'interessato
è sostituita da una mezza rendita di un importo mensile di fr. 468.-- per
il medesimo e di fr. 188.-- per il figlio.
2.
Il 23 ottobre 2009, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UAIE uno scritto
mediante il quale ha espresso la propria volontà di introdurre un
ricorso contro la decisione resa dall'UAIE il 1° ottobre 2009. Il
28 ottobre 2009, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale
amministrativo federale per competenza.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'UAIE.
4.
Con atto scritto inoltrato il 26 novembre 2009, l'insorgente ha
comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 23
ottobre 2009.
5.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli,
essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
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7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
8.
Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili
(art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C-6816/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del
ricorso.
2.
Non si percepiscono spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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