B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6832/2013
S e n t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora
(art. 14 cpv. 2 LAsi).
C-6832/2013
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Fatti:
A.
A._______ (in seguito anche ricorrente), cittadino ciadiano nato il (…), è
entrato in Svizzera il 5 dicembre 2006, ed il medesimo giorno vi ha pre-
sentato una domanda d'asilo. Con decisione del 17 gennaio 2007 l'Ufficio
federale della migrazione (in seguito UFM), ha respinto la domanda d'asi-
lo ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso
dalla Svizzera in quanto ammissibile, esigibile e possibile, impartendo un
termine di partenza entro 14 marzo 2007. Con ricorso del 14 febbraio
2007, il ricorrente è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (in seguito: Tribunale). Con sentenza del 7 giugno
2010 questo Tribunale ha respinto il ricorso in materia di asilo. Conse-
guentemente, il 10 giugno successivo, l'UFM gli ha comunicato di aver
fissato all'8 luglio 2010 il nuovo termine di partenza dal territorio svizzero.
B.
In data 27 agosto 2007 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha e-
messo nei confronti dell'interessato un decreto d'accusa per il reato di
denuncia mendace a danno di due agenti di polizia, condannandolo ad
una pena di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna sospese condizio-
nalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr.
100.–.
C.
Nel periodo compreso tra il maggio 2008 ed il 28 febbraio 2013 l'interes-
sato ha svolto un'attività lucrativa per la ditta ticinese B._______ di
C._______, attiva nel settore agricolo. Rimasto in seguito senza lavoro e
percependo per alcuni mesi le indennità dell'assicurazione contro la di-
soccupazione, A._______ ha trovato un nuovo impiego come operaio a-
gricolo, dal 26 agosto al 25 novembre 2013 a tempo determinato, ed a
partire dal 1° gennaio 2014 a tempo indeterminato.
D.
Dando seguito alla richiesta formulata dall'interessato, la Sezione della
popolazione del Canton Ticino (in seguito: SPOP), con scritto del 12 luglio
2010, ha autorizzato A._______ a continuare il soggiorno e l'attività lucra-
tiva in Ticino.
E.
Il 25 giugno 2013 l'autorità cantonale competente ha preavvisato favore-
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Pagina 3
volmente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in
applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmettendo l'incarto
all'UFM per approvazione.
F.
Con scritto del 9 luglio 2013, l'UFM ha informato l'interessato circa l'inten-
zione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ac-
cordandogli la possibilità di prendere posizione in merito. Circostanza pe-
raltro avvenuta con scritto del 8 agosto seguente, in cui A._______, per il
tramite del proprio patrocinatore, ha fatto valere in particolare un soggior-
no in Svizzera superiore ai cinque anni ed un percorso professionale de-
gno di nota, che dimostrerebbe la sua volontà di partecipare alla vita eco-
nomica ticinese. A detta dell'interessato il licenziamento avvenuto il 28
febbraio 2013 non gli sarebbe imputabile; al contrario egli avrebbe sem-
pre svolto un buon lavoro presso la B._______, la disdetta del rapporto di
impiego sarebbe invece dovuta ad una riorganizzazione interna all'azien-
da.
G.
Con decisione del 1° novembre 2013 l'UFM ha respinto l'approvazione al
rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi,
poiché non riteneva adempiute le condizioni per il riconoscimento di un
caso di rigore grave.
L'autorità inferiore ha sottolineato in primo luogo che A._______ non può
avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente
specifica. Con riferimento all'integrazione sociale l'UFM ha sottolineato
che la frequentazione di corsi formativi a livello professionale e linguistico,
nonché la presenza di quattro dichiarazioni di stima di conoscenti non
permettono di rilevare un'integrazione sociale elevata. A detta dell'autorità
di prime cure l'aver mantenuto un comportamento sostanzialmente corret-
to durante la permanenza in Svizzera, eccezion fatta per la condanna del
27 agosto 2007, non è rappresentativo di una forte integrazione, ma cor-
risponde alla norma. Inoltre la durata del soggiorno in Svizzera non può
essere ritenuta considerevole se paragonata al periodo trascorso in patria
dove il ricorrente ha vissuto la maggior parte della propria esistenza, tra-
scorrendovi segnatamente la propria gioventù e parte della vita adulta.
L'UFM ha infine ribadito che il ritorno in patria è stato oggetto di un esame
approfondito e ritenuto possibile, ammissibile ed esigibile, nel quadro del-
la richiesta di asilo e la relativa procedura giudiziaria.
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Pagina 4
H.
Con ricorso del 4 dicembre 2013, A._______ ha concluso all'annullamen-
to della decisione impugnata, chiedendo l'approvazione del rilascio del
permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il ricorrente adduce di
risiedere da circa sette anni in territorio svizzero, soggiornando in luoghi
sempre conosciuti alle autorità. Con riferimento all'integrazione professio-
nale l'interessato asserisce di poter vantare un'evoluzione professionale
di "particolare rilievo", poiché ha lavorato per più di cinque anni e, a se-
guito del licenziamento dovuto ad una ristrutturazione, ha rapidamente
trovato un impiego. Con riferimento all'integrazione sociale A._______ ha
allegato l'attestato di frequenza ad un corso di lingua italiana della durata
di 120 ore, nonché di un corso di "introduzione alla realtà locale (Intici-
no)", che avrebbe dato ottimi risultati. Infine egli ha evidenziato di aver ri-
spettato l'ordinamento giuridico svizzero. A suo dire un eventuale reinse-
rimento in Ciad sarebbe alquanto problematico a causa della difficile si-
tuazione geopolitica del paese e del lungo periodo trascorso in terra elve-
tica. Oltre a quanto sopra, l'interessato ha chiesto al Tribunale l'esenzione
dall'anticipo delle spese processuali. Con decisione incidentale del 17
febbraio 2014 il Tribunale ha accolto quest'ultima richiesta.
I.
Con osservazioni del 1° maggio 2014, l'UFM ha ribadito le proprie consi-
derazioni di fatto e di diritto, chiedendo al Tribunale di dichiarare il ricorso
di A._______ infondato in tutte le sue conclusioni e confermare dunque la
decisione impugnata.
J.
Con scritto del 5 giugno 2014 A._______ si è riconfermato nelle allega-
zioni e nelle conclusioni già avanzate in sede di ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos-
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sono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale che
nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in
relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; anche sentenza del TF
2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3).
1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (artt. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'ina-
deguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura
ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (art. 62
cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento
del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM,
rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente
alle disposizioni in vigore in materia d'asilo, se: a) l'interessato si trova in
Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asi-
lo; b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato; d) non sussistono motivi di re-
voca secondo l'art. 62 LStr (RS 142.20).
3.2 Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito
i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti mi-
gliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibili-
tà, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40
consid. 3.1)
C-6832/2013
Pagina 6
3.3 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri,
la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di
approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere
dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un
permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai
cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (14 cpv. 3 LAsi). In altre
parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di riconosce-
re il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il benefi-
cio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del Tribunale fede-
rale 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2; 2D_25/2010 del 14
maggio 2010 consid. 2.2 e 2C_853/2008 del 28 gennaio 2009 consid.
3.1, con i relativi riferimenti; DTAF 2009/40 precitato consid. 3.4, con i re-
lativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la
procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale
rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa
procedura DTF 137 I 128 consid. 3.1.2, e giurisprudenza ivi citata). Ciò
detto, né il Tribunale, né l'UFM sono legati dalla preavviso favorevole del-
le autorità cantonali e possono rifiutarne l'approvazione o limitarne la por-
tata (art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, 142.201] in rela-
zione con l'art. 99 LStr; sentenze TAF C-2868/2010 del 29 novembre
2010 consid. 3.3; C-5251/2009 del 16 aprile 2010 consid. 5.2).
4.
4.1 Per quanto attiene invece ai criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1,
RU 2006 4739) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A de-
correre dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecu-
zione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abro-
gato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non e-
saustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre
considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi
dello Stato di diritto da parte del richiedente (lett. b), la situazione familia-
re in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett.
c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita eco-
nomica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in
Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la possibilità di un rein-
serimento nel Paese d'origine (lett. g). Va rilevato parimenti che ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identi-
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Pagina 7
tà: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega le-
gislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto
con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno
può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è
conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare
un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la
legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare
della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le
sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati).
Con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurisprudenza
sviluppata in merito, va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di
rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che
i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo
esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (DTAF
2009/40 precitato consid. 6.2; BLAISE VUILLE/ CLAUDINE SCHENK, L'article
14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle
[ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à
l'épreuve du droit suisse, pagg. 105 e segg).
4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in-
terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 precitato consid. 5.2
e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore
grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso per-
sonale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come
anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli
stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la
giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in
relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si
trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue con-
dizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate al-
le condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbe-
ro delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della
propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conse-
guenze.
4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14
cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di que-
sta disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai
casi di rigore del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF
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Pagina 8
2009/40 precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; VUILLE/SCHENK,
op. cit., pagg. 105 e segg.).
5.
5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi,
ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni
dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale sottolinea che i
dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU]
2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento
Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co-
loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di
asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni
del TAF C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29
novembre 2010 consid. 5.1). In proposito A._______, dopo la decisione di
questo Tribunale del 7 giugno 2010, che ha respinto il suo ricorso contro il
rifiuto della domanda di asilo, ha ottenuto l'autorizzazione a continuare
l'attività lavorativa e il soggiorno in Ticino (cfr. scritto della SP del 12 luglio
2010). Nessuna colpa può pertanto essere addossata all'interessato per
essere rimasto in Svizzera dopo il rifiuto della sua domanda d'asilo.
5.2 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente, durante la permanenza in
Ticino, è stato condannato dal Ministero pubblico di Lugano il 27 agosto
2007 per il reato di denuncia mendace ai danni di due poliziotti. Ma a par-
te questo episodio, A._______ non ha mai dato adito a lamentele in meri-
to al suo comportamento e gode di una buona reputazione.
5.3 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolarmen-
te grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale del ricor-
rente non può essere definita come particolarmente accresciuta,
quand'anche egli abbia seguito un corso di lingua italiana e uno di intro-
duzione alla vita nel Canton Ticino (cfr. attestato Croce Rossa svizzera –
sezione Lugano del 2 marzo 2007, attestato del Soccorso operaio svizze-
ro SOS Ticino del 28 febbraio 2008). Nemmeno le testimonianze di cono-
scenti che ritengono l'interessato ben integrato nella società civile e nella
comunità ticinese possono certificare un grado di integrazione particolar-
mente avanzato. Del resto non sono nemmeno attestate attività sociali o
partecipazioni alla vita comunitaria quali potrebbero, per esempio essere,
l'appartenenza a società o associazioni. A mente di questo Tribunale non
si può quindi concludere che l'interessato goda di un'elevata integrazione
sociale.
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Pagina 9
Per quanto attiene all'integrazione professionale, il Tribunale rileva che
egli è stato al servizio di un'azienda agricola di C._______ dalla primave-
ra del 2008 fino al 28 febbraio 2013 in qualità di operaio agricolo. Dopo
un periodo al beneficio delle indennità dell'assicurazione contro la disoc-
cupazione A._______ ha ripreso a lavorare, sempre come operaio agrico-
lo, presso un'altra impresa agricola di C._______, la D._______. Per le
sue mansioni il ricorrente percepisce un salario lordo di fr. 3'200.–. Dagli
atti di causa risulta pertanto che A._______ sin dal 2008 è finanziaria-
mente indipendente. Ciò non di meno l'analisi della situazione professio-
nale dell'interessato porta il Tribunale ad affermare che, sebbene il pre-
cedente datore di lavoro avesse espresso piena soddisfazione per il lavo-
ro svolto da A._______ (cfr. lettera della B._______ del 18 giugno 2010),
non si può ritenere che il percorso lavorativo intrapreso dimostri un'evolu-
zione professionale importante, tanto da rappresentare un apprendimento
di competenze o qualifiche professionali tali da non poter essere utilizzate
nel proprio paese d'origine.
5.4 Occorre altresì osservare che A._______ non ha alcun legame fami-
gliare in Svizzera, egli è difatti celibe e senza prole. I suoi parenti, ed in
particolare la madre, il fratello e due sorelle, risiedono in Ciad.
5.5 Quo allo stato di salute del ricorrente, risulta dagli atti che egli gode di
buona salute (cfr. domanda cantonale di riconoscimento di un caso parti-
colarmente grave del 24 giugno 2013), nonostante un infortunio che ha
comportato un'operazione ad un braccio il 6 giugno 2013 e una successi-
va incapacità totale al lavoro fino al 22 luglio 2013 (cfr. documentazione
medica della clinica E._______, F._______, agli atti).
5.6 Per quanto attiene alla reintegrazione in Ciad, terra d'origine di
A._______, il Tribunale ha già rilevato come egli disponga di un'importan-
te rete sociale, vista la presenza di diversi parenti stretti in quel paese. Va
altresì sottolineato che l'interessato ha vissuto in patria per tutta la durata
della sua infanzia ed i primi anni della maggior età, apprendendo dunque
perfettamente gli usi ed i costumi locali. La giurisprudenza ha già avuto
modo di stabilire che questi anni sono essenziali per la formazione della
personalità di una persona, e per la sua integrazione socio-culturale (DTF
123 II 125 consid. 5b/aa; DTAF 2007/45 consid. 7.6 e riferimenti ivi citati).
Va infine evidenziato che questo Tribunale ha già considerato ragione-
volmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il
Ciad. In particolare in occasione della decisione del 7 giugno 2010 con-
cernente la domanda di asilo si è considerato che "in Ciad non vige at-
tualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
C-6832/2013
Pagina 10
che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio-
nale" (cfr. sentenza del TAF D-1197/2007 del 7 giugno 2010 consid. 9.3.1,
pag. 9).
5.7 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Ciad dopo un soggiorno
di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamen-
te, una volta rientrato nel suo paese d'origine, il ricorrente si troverà in-
dubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Sviz-
zera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi con-
nazionali rimasti in Ciad. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una
ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fon-
dato sulla base di un caso di estrema gravità che renda impossibile esi-
gere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato
da questa Corte (DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in consi-
derazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è
confrontata l'insieme della popolazione rimasta in patria e a cui la perso-
na interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui
quest'ultima possa far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua si-
tuazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.
6.
A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da
poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di ri-
gore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiuta-
to a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
7.
Ne discende che l'UFM, con la decisione del 1° novembre 2013, non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 cpv. 1 LAsi ed art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere re-
spinto.
8.
Considerato che il ricorrente ha dimostrato di non disporre dei mezzi ne-
cessari sufficienti (cfr. formulario standard di gratuito patrocinio del 30
gennaio 2014) e che le sue conclusioni non sembravano di primo acchito
prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, dispensa l'interessato
dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […] / […], incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: