Corte II I
C-6834/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 m a r z o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 9 ottobre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6834/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1972
versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità. Dal 1995 al dicembre 2001 ha lavorato come
responsabile d'ufficio presso una ditta di Balerna. La nominata ha
formulato una domanda di rendita AI il 26 ottobre 2001 a seguito di
prolungati e frequenti periodi di assenza da imputare a malattia.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito
la pratica, ha fatto allestire una perizia presso il Servizio di
accertamento dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) di Bellinzona (12
e 14 novembre 2002), dalla quale è risultato che l'assicurata soffre
essenzialmente di asma bronchiale di tipo allergico, allergie agli acari
ed alla polvere, allergie cutanee, rino-congiuntivite allergica, sindrome
cervicolombare e brachialgia, sindrome del tunnel carpale a destra,
pregressi interventi per pollice a scatto bilaterale. Posto un tasso
d'invalidità del 40% nel suo precedente lavoro, con decisione del 9
luglio 2003 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE), è stato riconosciuto il diritto al quarto di rendita AI
dal 1° giugno 2002 (entrata in vigore degli accordi bilaterali fra la
Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea). In seguito a
opposizione dell'interessata, sono stati allestiti ulteriori accertamenti
specialistici sempre presso il SAM (aprile 2004) che hanno posto in
luce anche una fibromialgia primaria ed un sospetto glaucoma
semplice ad angolo aperto. È stato tuttavia confermato un tasso
d'invalidità del 40%. Con decisione su opposizione dell'8 luglio 2004,
l'UAI ha confermato la precedente decisione. Un ricorso contro questa
decisione è stato respinto dalla Commissione federale di ricorso in
materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR AVS/AI) con
giudizio del 30 settembre 2004.
B.
Il 9 marzo 2005, l'assicurata ha formulato una domanda di revisione
senza apportare particolari novità dal punto di vista diagnostico a
parte una polifibromialgia (peraltro già riscontrata) ed un
osteocondrosi di L5-S1 e psoriasi plurisettoriale. Con decisione del 4
luglio 2005, l'UAI ha respinto la domanda di revisione. Nel corso della
procedura d'opposizione, avviata dall'assicurata, è emerso che la
nominata presenta anche una tenosinovite degli estensori della
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caviglia destra, una sindrome delle apnee notturne ed un incremento
della sintomatologia psoriasica, ciò che non avrebbe comportato,
secondo il medico dell'Ufficio AI ticinese, un peggioramento della sua
capacità di lavoro e di guadagno. Con decisione su opposizione del 22
maggio 2006, l'UAI ha respinto l'istanza dell'opponente. L'interessata
ha impugnato il suddetto provvedimento innanzi alla Commissione
federale di ricorso competente. La causa è stata poi ripresa dal
Tribunale amministrativo federale (TAF) dal 1° gennaio 2007, in esito a
riforma del sistema giudiziario elvetico. Nella sentenza del 25 giugno
2007, il TAF ha constatato che lo stato di salute dell'assicurata fra
luglio 2004 ed il 22 maggio 2006 (decisione su opposizione) è rimasto
sostanzialmente uguale e che la stessa sarebbe stata in grado, come
prima, di svolgere il suo precedente lavoro di segretaria d'azienda in
misura del 60% almeno (presenza tutto il giorno ma con rendimento
ridotto del 40%). Tuttavia, il TAF aveva ricevuto, in sede di ricorso e di
replica, documentazione posteriore al periodo di riferimento
menzionato che poneva in luce patologie nuove. Il Tribunale ha quindi
invitato l'amministrazione a considerare detta refertazione quale nuova
domanda di aggravamento.
C.
Dando seguito alla sentenza del TAF, l'amministrazione ha avviato una
nuova procedura di revisione.
Fra la documentazione esibita dopo il periodo di riferimento sopra
detto si menzionerà:
- un certificato otorinolaringoiatrico del 5 giugno 2007 a cura del
Dott. Casati; un referto RMN del cervello e tronco encefalico dell'11
luglio 2007 (Dott. Frattini);
- un rapporto d'esame impedenziometrico (audiometrico) del 6 luglio
2007; un breve certificato oftalmologico del 16 luglio 2007 illeggibile.
Nel questionario per la revisione della rendita, compilato il 24 ottobre
2007, l'assicurata fa presente di non aver più lavorato dopo il gennaio
2002 e di incontrare problemi anche nel compiere alcuni atti ordinari
della vita (vestirsi, spostarsi con l'auto).
L'amministrazione AI ticinese, conformemente alla sentenza surriferita,
ha invitato il medico di fiducia a volersi esprimere in merito alla
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documentazione medica esibita dopo il 22 maggio 2006, data della
precedente decisione impugnata.
Il Dott. Klauser, dell'Ufficio AI cantonale (rapporto del 7 gennaio 2008),
ha passato in rassegna tutti i documenti prodotti dall'assicurata
nell'ambito ricorsuale precedente e quelli menzionati in questa
procedura ed ha precisato come, in assenza di dati clinici oggettivi, sia
difficile valutare le ripercussioni delle diverse diagnosi sulla capacità al
lavoro. Ritenuto che la precedente perizia al SAM è stata realizzata nel
2004, egli propone di risottoporre l'interessata a nuova indagine
polispecialistica presso lo stesso servizio.
D.
L'assicurata è stata visitata al SAM di Bellinzona dal 16 al 18 e il 28,
29 aprile 2008. Sono state effettuate visite specialistiche in psichiatria
(Dott. Lazzarini), reumatologia (Dott. Mariotti), pneumologia (Dott.
Quadri), oftalmologia (Dott.ssa Anastasi-Forni), otorinolaringoiatria
(Dott. Jermini). Sono state eseguite tutte quelle analisi e quegli
accertamenti oggettivi che il caso richiede. In sostanza (dettaglio nella
parte in diritto) è stata ritenuta la diagnosi di fibromialgia in un quadro
di sindrome lombovertebrale complesso, dito V mano sinistra a scatto;
asma bronchiale di origine parzialmente allergica, esiti di
postneuronite vestibolare, glaucoma semplice bilaterale, psoriasi
volgare del cuoio capelluto, ipertensione arteriosa, geode idiopatica
dell'osso navicolare sinistro. Gli esperti incaricati hanno ritenuto che
dal 2006 lo stato di salute globale dell'assicurata non ha presentato
sostanziali e duraturi mutamenti, mentre lo stato valetudinario in
ambito reumatologico sarebbe persino migliorato.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Klauser, il quale, nella
sua relazione dell'8 luglio 2008, ha proposto di mantenere invariato il
tasso d'invalidità affliggente l'assicurata.
Con comunicazione del 10 luglio 2008, l'Ufficio AI cantonale ha riferito
all'interessata sugli esiti della nuova indagine sanitaria (mantenimento
del quarto di rendita AI) e l'ha invitata ad eventualmente richiedere
una decisione formale. Con scritto del 17 luglio successivo, la
nominata ha chiesto una pronuncia ufficiale da parte
dell'amministrazione.
Con progetto di decisione del 22 luglio 2008, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di revisione esplicitamente
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avviata secondo le disposizioni della sentenza del TAF del 25 giugno
2007. Mediante decisione del 9 ottobre 2008, l'UAIE ha respinto la
richiesta di revisione della rendita AI per aggravamento.
E.
Con il ricorso depositato il 27 ottobre 2008, perfezionato il 27 dicembre
successivo, A._______ ha contestato il suddetto provvedimento
amministrativo facendo valere di essere invalida in misura di almeno
l'84%, come risulta dalla certificazione medico/assicurativa italiana già
esibita nel corso dell'istruttoria.
Nel suo preavviso del 12 febbraio 2009, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. A
tale conclusione aderisce anche l'UAIE nella sua risposta del 19
febbraio successivo.
Con ordinanza del 25 febbraio 2009, il TAF ha invitato la parte
ricorrente a volersi esprimere in merito alle osservazioni delle
rispettive amministrazioni AI entro 30 giorni dal ricevimento
dell'ordinanza stessa. L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di
replica.
Atteso che l'insorgente aveva menzionato di non potere pagare
l'anticipo per le spese processuali, lo scrivente Tribunale l'ha invitata a
compilare una domanda di esenzione dalla spese giudiziarie (cfr.
ordinanza del 7 aprile 2009). Con scritto del 21 aprile successivo,
l'assicurata ha inviato il questionario, così come la documentazione
attestante oneri e introiti della famiglia.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica,
in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
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conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
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LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
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6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Se è
fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Ove la rendita o
l'assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé
stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano
soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3 (art. 87 cpv. 4 OAI).
6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione (su opposizione) del 22 maggio 2006, con la quale l'UAIE
ha confermato l'insussistenza del diritto superiore al quarto di rendita
(tasso d'invalidità 40%) ed il 9 ottobre 2008, data dell'impugnata
decisione.
6.3 Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni
consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o
l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Giusta l'art. 88biscpv. 1 lett. a OAI, l'aumento della rendita avviene, al
più presto, a partire dal mese in cui la domanda di revisione è stata
presentata.
7.
L'interessata non ha più lavorato dopo il 2001.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
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ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.
8.1 Nel ribadire il diritto al quarto di rendita AI, l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurata era portatrice di asma bronchiale su
componente allergica (ipersensibilità agli acari ed alla polvere)
sindrome cervicolombovertebrale su cervicobrachialgia, artrosi a
livello cervicale inferiore, distesia alle mani su pregresso intervento
per sindrome del tunnel carpale a destra (2001) e pregressi interventi
per polllice a scatto bilaterale (2001), fibromialgia (posta in evidenza
nel 2003), psoriasi soprattutto al cuoio capelluto e, a volte, ai gomiti,
gluacoma bilaterale, tenosinovite degli estensori della caviglia destra,
sindrome delle apnee notturne leggera (per il dettaglio si rimanda alla
parte in fatto della sentenza del 25 giugno 2007 del TAF).
8.2 Al momento della revisione in esame, è lecito riferirsi a quanto
posto in evidenza nella nuova perizia del SAM del 23 giugno 2008
(visite dal 16-18 ed il 28, 29 aprile 2008). Questa perizia tiene
ampiamente conto dei referti medici prodotti in sede di replica
dall'assicurata nell'ambito della vertenza presso il TAF menzionata.
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C-6834/2008
I periti del SAM hanno evidenziato:
"Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Fibromilagia. Sindrome lombovertebrale su alterazioni statiche della
colonna vertebrale con scoliosi a forma di S, nonché stato dopo morbo
di Scheuermann toracolombare e presenza di un'alterazione
degenerativa significativa di tipo osteocondrotico a livello del
segmento L5-S1, dito V mano sinistra a scatto.
Diagnosi senza influenza sulla capacità al lavoro:
asma bronchiale leggera con poliallergia, compresa allergia all'acaro
domestico, tabagismo cronico; possibile lieve sindrome delle apnee
del sonno, stato post neuronite vestibolare, completamente
recuperato; glaucoma cronico semplice bilaterale; ipermetropia,
presbiopia, stato dopo intervento chirurgico per dito a scatto pollice
destro nell'agosto 2001 ed al pollice sinistro nel settembre 2001,
nonché intervento di decompressione del nervo mediano a destra
nell'aprile 2001; geode idiopatica dell'osso navicolare sinistro; psoriasi
volgare prevalentemente al cuoio capelluto, ipertensione arteriosa
trattata, dislipidemia non trattata"
9.
9.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. L'interessata, sulla scorta soprattutto della
documentazione da lei esibita (certificati del medico curante, attestati
relativi a più interventi sanitari e turbe sorte dopo il 2006) sostiene di
essere invalida in misura sicuramente superiore al 40%, di modo che
avrebbe diritto ad una rendita AI maggiore di quella attualmente
erogata. I medici del SAM e dell'Ufficio AI cantonale consultati negano
tale assunto e reputano, tutto sommato, la situazione valetudinaria
simile o, perlomeno, della stessa intensità debilitante, di quella che ha
giustificato il riconoscimento del quarto di rendita AI.
9.2 Va rilevato che la perizia richiesta dall'UAI cantonale al SAM non
può essere scartata adducendo che si tratta di un referto di parte.
Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le
domande di rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa
lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità
all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere
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C-6834/2008
domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti
(DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato
che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM,
negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in
causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi
specifici dell’assicurazione per l’invalidità. Determinante è invece la
circostanza che la perizia del SAM rispetti tutti i principi concernenti la
valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore
probatorio d'un rapporto medico va in particolare accertato se il
rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce
ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è
stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria
(anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e,
infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine
del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale
rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352, consid.
3a; 122 V 160 consid. 1c).
9.3 Dagli accertamenti del SAM risulta quanto segue. Sul piano
reumatologico il Dott. Mariotti, dopo la descrizione degli esami
radiologici ad atti e quelli da lui effettuati e dopo l'analisi clinica,
conferma la presenza di un quadro principalmente riferibile ad una
fibromilagia con dolori a carattere generalizzato, tendenza alla
progressione e presenza dei noti tenders points tipici di tale affezione.
Non sussistono elementi che fanno pensare ad un processo
infiammatorio e viene esclusa l'esistenza di un'artrite reumatoide. In
particolare non vi sono segni per un'eventuale spondiloartropatia
sieronegativa nell'ambito di una psoriasi cutanea nota dal 1987.
Riguardo ai disturbi alla mano sinistra, attualmente non vi sarebbero
limitazioni di rilievo. Per quel che concerne il rachide, lo specialista
conferma invece i disturbi alla colonna vertebrale-lombare, seppur
blandi. Permangono le già note limitazioni funzionali relative alla
patologia constatate a livello dell'apparato muscolo-scheletrico
(limitata capacità di trasportare o alzare ripetutamente pesi
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particolarmente pesanti, mantenere per un periodo prolungato la
stazione eretta o seduta, eventualmente con la parte del corpo
prolungata in avanti, limitazione dei lavori ripetitivi con flesso/rotazione
del tronco). Sul piano valetudinario, il perito pone un tasso d'invalidità
del 30% nell'attività precedentemente svolta di segretaria d'ufficio.
Giustifica questa limitazione con la patologia a livello della colonna
vertebrale e con la necessità di alternare la posizione, nonché con la
necessità di pause prolungate e di una riduzione del tempo di lavoro.
L'esperto ritiene persino che, con attività ergonomicamente adatte, il
tasso d'invalidità si limiterebbe al 20%.
Sotto il profilo psichiatrico (Dott. Lazzarini), visita resa indispensabile
alla luce della diagnosi di fibromialgia (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c),
l'esperto non ha rilevato nulla di patologico. Certamente è presente,
nella paziente, un profondo stato di demoralizzazione, sfiducia e
demotivazione da imputare alla complessità ed alla frequenza dei sui
disturbi somatici, ma non si configura in lei alcuna affezione psichica
invalidante.
Dal lato pneumologico (Dott. Quadri), le patologie di tipo
asmatico/allergico erano verosimilmente più importanti all'epoca in cui
la prestazione venne concessa. L'esperto riprende i dati anamnestici e
constata che non sussiste alcun peggioramento della funzionalità
respiratoria ed in particolare non risultano trattamenti intensivi e/o
periodi di ricoveri in urgenza per l'asma bronchiale. La paziente non
lamenta dispnea da sforzo se non per quelli eccessivi e tossisce in
presenza di fumi particolari (gas di scarico). La non gravità della
situazione morbosa è confermata dal fatto che la paziente non ha mai
necessitato di una terapia con corticosteroidi sistemici, né ha
utilizzato, negli ultimi 2 anni, una terapia broncodilatatrice a lunga
azione con corticosteroidi topici. L'interessata fa semplicemente uso di
VentolinR in caso di necessità. Il perito definisce l'asma affliggente
l'interessata come "asma bronchiale intermittente", ma non grave, né
moderata. L'assicurata deve comunque astenersi da ambienti con
agenti gassosi irritativi. Nulla di realmente patologico è dato poi da una
presunta e poco marcata sindrome delle apnee del sonno (numero
modesto di episodi nel corso della misurazione effettuata a cura
dell'Ospedale di Cantù). Il Dott. Quadri ritiene la perizianda atta a tutti i
lavori leggeri e del tutto abile nel suo precedente lavoro di segretaria.
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Dal lato otorinolaringoiatrico (Dott. Jermini) è stato analizzato un
fenomeno, verosimilmente occasionale, di vertigine parossistica del
giugno 2007 con breve ricovero ospedaliero. Dopo un trattamento
antiemetico, l'interessata è rientrata a casa. L'episodio non si è
ripetuto. Gli esami specialistici effettuati successivamente (MRI
cerebrale, esame vestibolare/audioimpedentometrico, ecc.) non hanno
posto in luce sicure patologie maggiori. Gli episodi di nausea, capogiri
e malessere generali accusati da allora dall'interessata non trovano
riscontri oggettivi. L'esame vestibolare è nella norma. L'anamnesi della
paziente è compatibile con uno stato di post-neuronite vestibolare
attualmente recuperato. Da questo punto di vista, l'interessata non
presenta alcuna invalidità di rilievo.
Sotto il profilo oftalmologico (Dott.ssa Anastasi-Forni), è stata posta
nel 2003 la diagnosi di glaucoma, affezione che venne adeguatamente
trattata. Nel corso della visita al SAM nel marzo 2004 la stessa
specialista attestava un glaucoma cronico semplice ad angolo aperto,
senza ripercussioni di rilievo sui campi visivi (a parte scotomi
periferici). Un esame effettuato nel 2006 sarebbe risultato nelle norma.
Attualmente la paziente ha un visus corretto per presbiopia e solo in
caso in dolore oculare utilizza un farmaco specifico. L'acuità visiva è
dunque praticamente integra. La pressione endoculare si è sempre
mantenuta nei limiti della norma. Tuttavia, la prognosi permane
riservata, dal momento che con il passare del tempo, la terapia locale
in atto non risponderà più e sbilancerà la pressione endoculare
portando ad un peggioramento del campo visivo. Attualmente però non
sussiste alcuna invalidità.
Per il resto, l'interessata soffre di problemi dermatologici (più marcati
negli anni 2002-2004) sotto forma di psoriasi al cuoio capelluto (a volte
anche ai gomiti), affezione ricorrente ed emendabile in parte, nella
misura in cui si possono attenuare le sensazioni di bruciore.
9.4 Alla luce di queste constatazioni, lo scrivente Tribunale rileva che
se si dovesse ritenere il solo parere del Dott. Mariotti, la paziente
presenterebbe un'invalidità complessiva del 30% nel suo precedente
lavoro di segretaria, tasso che non le permetterebbe più di percepire
un quarto di rendita AI. Gli esperti incaricati hanno tuttavia svolto una
valutazione globale del caso e mantenuto un'incapacità lavorativa del
40%. In assenza di evidenti e sostanziali modifiche sul piano clinico e
strumentale dal 2004 ad oggi, non vi sono infatti gli estremi per
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ritenere un miglioramento dello stato di salute dell'interessata. La
valutazione del Dott. Mariotti è sostanzialmente una diversa
valutazione delle limitazioni funzionali reumatologiche nel quadro di un
decorso stazionario, ma questo perito non rimette in discussione le
precedenti valutazioni. Il medico dell'Ufficio AI cantonale,
Dott. Klauser, riprendendo l'analisi del SAM, ha quindi proposto di
mantenere invariato il tasso d'invalidità affliggente l'assicurata.
L'indagine medica approfondita eseguita al SAM di Bellinzona ha
quindi potuto far luce anche sull'abbondante documentazione sanitaria
esibita in sede ricorsuale e di replica dall'insorgente nella precedente
procedura di ricorso. La perizia del SAM ha potuto escludere
l'esistenza di patologie altamente invalidanti, come invece lasciava
intendere, per esempio, il certificato del Dott. Benaglio del 24 agosto
2006 o il giudizio della Commissione medica per l'invalidità civile di
Como del 3 ottobre 2006. Va peraltro rilevato che il giudizio di medici
non operanti nel sistema assicurativo elvetico deve essere valutato
con estrema prudenza, dal momento che la nozione d'invalidità nei
due Stati non è la stessa. Determinante, nell'ambito dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità, non sono tanto le malattie in quanto tali, ma
piuttosto l'influenza di queste sulla residua capacità di lavoro e di
guadagno dell'assicurato. Inoltre, il parere in materia valetudinaria dei
medici curanti deve essere ritenuto con estrema cautela, dal momento
che questi professionisti tendono a dare maggior rilievo alle doglianze
soggettive riferite dai propri pazienti. Infine, per quel che concerne il
riconoscimento dell'invalidità civile italiana, va rilevato che tale forma
assicurativa/previdenziale non è paragonabile ad un'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Tale istituto previdenziale è proprio del sistema
italiano e non potrebbe legare la valutazione nell'ambito
dell'assicurazione AI svizzera.
Alla luce di queste considerazioni, questo collegio giudicante ritiene
che lo stato di salute di A._______, nell'aprile 2008, e nemmeno fino
alla data dell'impugnata decisione, non è peggiorato rispetto a quello
esistente nel 2006, data della precedente decisione su opposizione
quando è stato confermato il diritto al quarto rendita AI. Un'incapacità
lavorativa del 40% nel precedente lavoro di segretaria può essere
confermata.
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Facendo difetto le condizioni previste dall'art. 17 LPGA per procedere
alla revisione, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione
confermata.
10.
10.1 La presente procedura è di principio soggetta al pagamento di
spese processuali (art. 69 cpv. 1bis e 2 LAI).
Nel ricorso del 27 ottobre 2008 l'insorgente ha sostanzialmente
formulato una domanda di assistenza giudiziaria per quanto attiene al
pagamento di queste spese. Il 21 aprile 2009, la nominata ha
consegnato l'apposito formulario di assistenza giudiziaria, compilato e
corredato da diversa documentazione economica.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza
consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel
bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti,
sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I
134/06 del 7 maggio 2007).
Da quanto sottoscritto dall'interessata e comprovato dalle fotocopie dei
certificati esibiti si evince che la ricorrente non ha introiti di grande
rilevanza ed il marito, pure, è al beneficio di una modesta pensione per
invalidità civile. L'assicurata deve tuttavia fare fronte alle usuali spese
per vivere e pagare spese che l'assicurazione italiana contro le
malattie non versa. Per questi motivi per cui si giustifica concedergli il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Pertanto, non vengono prelevate
spese processuali.
10.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
soccombente, peraltro non rappresentata.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
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Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria parziale è accolta e non si
prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
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giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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