Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C6854/2010
Sen t e n z a d e l 2 3 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A.________, rappresentato dal Patronato INCA,
Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione dell'8 settembre 2010).
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1965 al
1992, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Dopo il rimpatrio,
ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come bracciante agricolo fino
al 28 luglio 2007, quando ha cessato ogni lavoro per sopraggiunti
problemi di salute (doc. 17). In data 23 dicembre 2009, il nominato ha
presentato una domanda volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 6, 9).
B.
Il richiedente è stato visitato l'11 gennaio 2010 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Brindisi, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di esiti di duplice intervento
per coxartrosi bilaterale (giugno 2008 a sinistra e maggio 2009 a destra),
broncopneumopatia cronica ostruttiva con sindrome delle apnee
ostruttive del sonno in trattamento con ventilazione CPAP, modesta
obesità, spondiloartrosi cervicolombare ed ha posto un tasso d'invalidità
dell'80% (doc. 42). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
una cartella clinica relativa alla degenza dal 9 al 19 giugno 2008 per
coxartrosi sinistra ed istallazione di artroprotesi (doc. 36);
un referto radiologico della colonna cervicale, del ginocchio sinistro,
dell'anca sinistra e della spalla sinistra del 2 agosto 2008 (doc. 37);
un breve rapporto del servizio di ventilopatia notturna del 12 gennaio
2009 (doc. 39);
la cartella clinica relativa alle degenza dal 30 maggio al 4 luglio 2009 per
coxartrosi destra ed istallazione di artroprotesi (doc. 40);
un certificato medico del Dott. Arnesano del 10 dicembre 2009 espresso
su modulo ufficiale INPS che conferma la nota diagnosi (doc. 41),
documenti medici concernenti il periodo dal 2000 al 2007 (doc. 1835).
C.
Nel suo rapporto del 30 maggio 2010, il Dott. Bähler, medico dell'Ufficio
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dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che
l'interessato non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di contadino
(dall'11 gennaio 2010), ma a lui sarebbero proponibili, attività
leggere/semisedentarie in misura completa (doc. 44).
L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi (doc.
45) e dallo stesso è risultato che svolgendo attività alternative in misura
completa, invece di quella di bracciante agricolo, l'interessato subirebbe
una perdita di guadagno del 28%.
Con progetto di decisione del 6 luglio 2010, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita. L'interpellato ha rinunciato ad una
presa di posizione in merito al progetto (doc. 48).
Mediante decisione dell'8 settembre 2010, l'UAIE ha respinto la domanda
di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile.
D.
Con il ricorso depositato il 22 settembre 2010, A.________, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il
riconoscimento del suo diritto a una mezza rendita AI da maggio 2010. A
suffragio delle sue conclusioni produce, in un secondo tempo: una
relazione d'esame pneumologico del 30 settembre 2010 attestante la
nota bronco pneumopatia, la sindrome delle apnee notturne (corretta da
CPAP), obesità e sinusite cronica e la presenza di dispnea diurna; un
breve certificato d'esame ortopedico (senza esame clinicooggettivo) del
6 settembre 2010, attestante, oltre ai problemi alle due anche, anche
gonartrosi bilaterale, e cervicodorsoartrosi; un certificato del medico
curante Dott. Arnesano del 20 settembre 2010.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 14 dicembre 2010, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto dell'8 febbraio
2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso,
osservando come l'amministrazione non abbia esaminato la refertazione
esibita con il gravame.
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F.
Con decisione incidentale del 10 febbraio 2011, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a versare un
anticipo di Fr. 400. a titolo di copertura delle presunte spese processuali.
Detto anticipo è stato regolarmente versato il 23 febbraio 2011 nella
misura di Fr. 422..
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali nella misura di Fr. 422.. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
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3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
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tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'8 settembre 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V 24 consid. 4.3 con i rinvii).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
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in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. Dopo il rimpatrio, avvenuto nel 1992, A.________ ha lavorato come
bracciante agricolo fino al 28 luglio 2007, quando, per problemi di salute,
ha cessato ogni attività lucrativa.
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per
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valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
Nella fattispecie, l'interessato soffre degli esiti di un duplice intervento
chirurgico per coxartrosi bilaterale; il primo avvenuto nel giugno 2008
(artroprotesi anca sinistra completa) ed il secondo è avvenuto nel maggio
2009 (artroprotesi destra completa). Il nominato presenta anche una
marcata bronco pneumopatia cronica ostruttiva con sindrome delle apnee
del sonno parzialmente corretta da impianto ventilatorio notturno CPAP e
dispnea da sforzo. È presente anche una spondilo artrosi cervico
lombare, una leggera gonartrosi, obesità e diabete mellito.
9.
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Pagina 9
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità
dell'80%. Dal canto suo, il Dott. Bähler, medico dell'UAIE, afferma che
l'assicurato, a partire dall'11 gennaio 2010 (data della perizia E 213),
non potrebbe più svolgere attività come la precedente (bracciante
agricolo), ma a lui sarebbero proponibili lavori leggeri e/o
semisedentari in misura completa a partire dalla stessa data. Per
quanto riguarda i certificati prodotti dal ricorrente dopo il ricorso, va
rilevato che si limitano a riformulare la diagnosi e che sono peraltro
privi di riscontri oggettivi. Non sono quindi determinanti per la
valutazione del caso di specie.
9.2. Lo scrivente Tribunale considera che la l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta dall'autorità inferiore. Il giudizio del Dott. Bähler
si basa sulla sola perizia medica particolareggiata dell'INPS, pur non
condividendone le conclusioni. In particolare, manca ad atti un
adeguato ed approfondito referto d'esame ortopedico ed
un'attualizzazione, con esami strumentali e radiografici, della
problematica della anche. Inoltre, il rapporto del Dott. Bähler è
scarsamente motivato. Egli si limita a riportare una parte della diagnosi
ed esprimere un parere privo di supporti oggettivi. Peraltro, egli indica
la data di decorrenza dell'invalidità all'11 gennaio 2010, data della
perizia E 213, quando invece determinanti per l'inizio dell'incapacità
lavorativa sono eventualmente gli interventi alle anche. Va rilevato che
A.________ ha smesso di lavorare a fine luglio 2007 ed è stato
operato nel giugno dell'anno successivo. Non è dunque escluso,
procedendo ad un esame anamnestico, che in quel lasso di tempo, il
nominato era da considerarsi invalido in misura marcata anche in
attività di sostituzione in quanto la patologia all'anca sinistra,
necessitante la sostituzione completa, non è sicuramente sorta
improvvisamente (trattasi peraltro di un processo di coxartrosi).
Parimenti, nemmeno un anno dopo l'intervento di artroprotesi sinistra,
si è reso indispensabile un intervento all'anca destra. Ora, anche in
quel lasso di tempo, è difficile sostenere che il paziente era da
considerarsi valido al cento per cento in attività di sostituzione. Un
esame ortopedico avrebbe permesso di meglio apprezzare la
situazione valetudinaria dell'assicurato perlomeno dalla data di
cessazione dell'attività lucrativa fino a 6 mesi/un anno dopo il secondo
intervento di artroprotesi.
Anche per quel che attiene la broncopneumopatia, atteso che
A.________ presenta turbe respiratorie del sonno (apnee) e una
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Pagina 10
dispnea da sforzo, sarebbe stato giustificato far eseguire un esame
pneumologico accompagnato da una spirometria. Oltretutto
l'insorgente lamenta nella memoria ricorsuale di soffrire di un
impingement ad ambedue le spalle, ma che questa patologia non ha
fatto oggetto di alcuna analisi da parte del servizio medico dell'UAIE.
9.3. Quando il parere del servizio medico dell'UAIE diverge
nettamente dagli altri giudizi, e non può essere fondato su
documentazione oggettiva avente la qualità di prova, occorre
procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è compito del
consulente medico stabilire in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente
alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art.
49 OAI, vedi anche DTF 125 V 261 consid. 4).
9.4. Va ancora aggiunto che nel caso in cui si debba valutare
l'invalidità di un assicurato che si trova in età avanzata e ormai
prossima a quella che dà diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, bisogna procedere ad un'analisi globale
della situazione e domandarsi se, nella realtà, questo assicurato è in
misura di accedere ad un'attività in un mercato del lavoro supposto
equilibrato (SVR 2003 IV n. 35 consid. 2.3, sentenza del Tribunale
federale I 500/06 del 30 agosto 2007 consid. 4.4 e sentenza del
Tribunale federale 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.1 con i
riferimenti). L'istruttoria dell'autorità inferiore è carente anche da
questo punto di vista.
10.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
svolgere le mansioni consuete subita dall'interessata e da quando questa
invalidità esisterebbe.
In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto,
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (sentenza del Tribunale federale
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4).
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L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal luglio 2007 (cessazione dell'attività lucrativa
per motivi di salute) fino alla data dell'impugnata decisione (8
settembre 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una
perizia approfondita in ortopedia (anamnesi particolareggiata, stato
attuale, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione) ed in
pneumologia.
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa
dei redditi, tenendo conto della reale capacità dell'assicurato di
riprendere un'attività lucrativa vista la sua età.
11.
11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese versato dal ricorrente, di Fr. 422., gli viene restituito.
11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., da porre a
carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione dell'8 settembre 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 422. è restituito alla
parte ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli 72 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: