Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C6857/2011
Sen t e n z a d e l 1 7 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice unica Elena AvenatiCarpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A.________,
richiedente
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità.
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Visto
la decisione del 12 maggio 2011, mediante la quale l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha sostituito la rendita intera d'invalidità di A.________con una
mezza rendita a decorrere dal 1° marzo 2009,
il ricorso contro questa decisione, inoltrato il 18 giugno 2011 da
A.________al Tribunale amministrativo federale,
la decisione incidentale del 3 ottobre 2011, in cui il Tribunale
amministrativo federale ha ingiunto a A.________di versare, entro e non
oltre trenta giorni dal ricevimento della stessa, un anticipo di Fr.
400. relativo alla presunte spese processuali, con la comminatoria che
altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso,
il fatto che la detta decisione è stata distribuita dalle Poste Italiane a
A.________il 7 ottobre 2011, dimodoché il termine per il pagamento
scadeva il 7 novembre 2011,
il fatto che l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine
impartito,
il giudizio del 21 novembre 2011, mediante il quale il Tribunale
amministrativo federale ha dichiarato il ricorso inammissibile,
il versamento dell'anticipo richiesto, intervenuto il 1° dicembre 2011,
il fatto che la ricorrente ha inoltrato una domanda di restituzione del
termine il 19 dicembre 2011, nella quale ha specificato di essere stata
ricoverata in pronto soccorso il 2 e il 29 novembre 2011, dapprima a
Palermo, quindi a Como, e che queste circostanze l'hanno impedita di
rispettare il termine per versare l'anticipo di Fr. 400.,
e considerato
che, secondo l'art. 3 lett. dbis della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.172.021), la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è retta dalla PA se la legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA, RS 830.1) risulta essere applicabile,
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che, conformemente all'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione invalidità (LAI, RS 831.20), le disposizioni della
LPGA si applicano all'assicurazione invalidità (art. 1a a 26bis e 28 a 70), a
meno che la LAI deroghi alla LPGA,
che, ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo
stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendo i
motivi entro trenta giorni della cessazione dell'impedimento e compia
l'atto omesso,
che, corrispondendo l'art. 41 LPGA all'art. 24 cpv. 1 PA, la giurisprudenza
relativa a quest'ultimo è applicabile anche al primo,
che, come osservato dal Tribunale federale (sentenza 9C_1020/2010 del
28 dicembre 2011 e le referenze citate), competente a trattare una
domanda di restituzione del termine è quell'autorità che, in caso di suo
accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato,
che, di conseguenza, si può affermare che il Tribunale amministrativo
federale ha la facoltà, in virtù dell'art. 24 PA oppure dell'art. 41 LPGA,
d'annullare una propria sentenza fondata sull'inosservanza di un termine,
se tutte le condizioni per la restituzione del termine, conformemente
all'art. 24 cpv. 1 PA oppure all'art. 41 LPGA, sono soddisfatte,
che le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento
non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso,
sono cumulative,
che la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto
restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un
ostacolo oggettivo che renda praticamente impossibile l'osservanza del
termine, come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo
soggettivo che metta l'amministrato o il suo rappresentante
nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di incaricare un
terzo affinché se ne occupi, come un'ospitalizzazione urgente dovuta ad
un infortunio o una malattia grave (DTF 119 II 86, 114 II 181 e 112 V
255),
che, in concreto, A.________ ha versato l'anticipo di Fr. 400. (atto
omesso) il 1° dicembre 2011 e che ha presentato una domanda motivata
di restituzione del termine il 19 dicembre 2011,
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che A.________ fa valere, come impedimento non colpevole all'origine
del suo ritardo nel pagare l'anticipo di Fr. 400., il fatto di essere stata
ricoverata in pronto soccorso il 2 e il 29 novembre 2011, dapprima a
Palermo, quindi a Como, e che "i forti dolori che ho accusato nel periodo
precedente ai ricoveri, le varie visite mediche specialistiche e i vari
controlli medici, hanno portato i miei pensieri lontano dai termini cui ero
obbligata",
che la visita in pronto soccorso a Palermo e il ricovero ospedaliero a
Como, il primo avvenuto il 2 novembre 2011, e il secondo protrattosi dal
1° all'8 dicembre 2011, non hanno potuto manifestamente costituire un
ostacolo né oggettivo, né soggettivo tale da rendere praticamente
impossibile l'osservanza del termine per il pagamento dell'anticipo di Fr.
400., e ciò tenuto conto in particolare che la decisione incidentale
corrispondente è stata distribuita a A.________il 7 ottobre 2011, che il
termine per il versamento scadeva il 7 novembre 2011, che la visita in
pronto soccorso a Palermo ha avuto luogo il 2 novembre e che il ricovero
ospedaliero a Como è intervenuto posteriormente alla scadenza del
termine,
che, considerato quanto precede, la domanda di restituzione del termine
presentata da A.________deve essere respinta,
che non si prelevano spese di procedura né si attribuiscono indennità per
spese ripetibili,
che l'anticipo di Fr. 400., versato il 1° dicembre 2011, è quindi restituito a
A._______,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine è respinta.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo versato il 1° dicembre
2011 è restituito a A._______.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– alla richiedente (Raccomandata /AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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