Corte II I
C-6876/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Enrico Bortone,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione dell'8 settembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6876/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il (...), coniugata e madre di un figlio,
ha lavorato in Svizzera come operaia calzaturiera dal 1977 al 1995,
versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 9 e 83). Il 29 marzo 2007, per il
tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
l'assicurata ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda tendente ad
ottenere una rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4). L'assicurata
percepisce una pensione d'invalidità italiana dal 1° giugno 2007 (doc.
7).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per il datore di lavoro, del 5 dicembre 2007, dal quale
traspare che l'assicurata ha lavorato da ultimo in Italia come operaia
calzaturiera, dal 10 gennaio al 4 novembre 2005, quando la ditta che
l'aveva assunta ha cessato la propria attività, eseguendo otto ore
quotidiane durante cinque giorni alla settimana, e percependo un
salario di EUR 6.49 all'ora, 1'123.- al mese e 14'599.- all'anno (doc. 8),
- il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, del 5
dicembre 2007, dal quale si evince, in particolare, che l'economia
domestica dell'assicurata si compone di tre persone, viventi in uno
spazio di quattro locali, e che quest'ultima svolge le mansioni
casalinghe con l'aiuto di membri della sua famiglia e di terzi per i lavori
più impegnativi per un totale di quindici ore alla settimana (doc. 9),
- il questionario per l'assicurata, dell'11 dicembre 2007, dal quale
risulta che l'interessata è stata attiva come operaia calzaturiera
(dipendente) dal 1° settembre 1997 al 5 novembre 2005, quando ha
smesso di lavorare a causa delle sue precarie condizioni di salute e in
seguito alla chiusura dell'azienda che l'impiegava, otto ore quotidiane
per cinque giorni alla settimana (doc. 10),
- una cartella clinica di dimissione, relativa ad un ricovero in Italia dal 7
Pagina 2
C-6876/2008
al 14 dicembre 2001, facente stato di cervicobrachialgie da discopatia
e di una sindrome fibromialgica (doc. 13),
- un referto radiologico dell'anca destra e della colonna lombosacrale,
del 31 ottobre 2003, che riferisce l'assenza di alterazioni ossee e una
riduzione della lordosi lombare fisiologica (doc. 15),
- due referti radiologici, uno del piede sinistro e uno del piede destro,
del 12 novembre 2003 e 5 gennaio 2004, facenti stato di note
artrosiche (doc. 17 e 18),
- diversi referti relativi a degli esami dell'udito (doc. 20, 21 e 23),
- due schede di dimissione ospedaliera, relative a due ricoveri in Italia
dal 19 al 27 aprile, rispettivamente dal 1° al 12 maggio 2006, in cui
sono diagnosticati dei tumori maligni dello stomaco; nella seconda
scheda è inoltre menzionata l'esecuzione di una gastrectomia parziale
con anastomosi digiunale (doc. 26 e 27),
- varia documentazione medica, dalla quale si evincono, in particolare,
dei segni di lombartrosi e di gonartrosi destra, come pure
un'ipertensione arteriosa, un'ipoacusia bilaterale, un abbondante
meteorismo intestinale con obesità ed un aumento di volume del
fegato d'impronta steatosica (doc. 28 a 38),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, del
14 maggio 2007, nella quale è posta la diagnosi di esiti da recente
resezione gastrica subtotale con linfoadenectomia D2 e ricostruzione
meccanica gastrodigiunale per adenocarcinoma di tipo intestinale
ulcerato dello stomaco a diffusione superficiale infiltrante la
sottomucosa sino a ridosso della muscolare (Early Gastric
Cancer/EGC depresso). Nella stessa è specificato che l'assicurata può
continuare a svolgere regolarmente lavori leggeri, senza
controindicazioni, ma che non è più in grado né di esercitare l'attività
d'operaia calzaturiera, né un lavoro adeguato alle sue condizioni, ed è
formulato un tasso d'invalidità del 70% (doc. 39).
C.
L'UAIE ha trasmesso per apprezzamento la documentazione raccolta
al proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______. Nella
sua presa di posizione del 20 febbraio 2008, quest'ultimo ha richiesto
Pagina 3
C-6876/2008
della documentazione medica supplementare riguardo all'affezione
dello stomaco e ai disturbi dell'apparato locomotore (doc. 42).
Per il tramite dell'INPS, sono stati prodotti i seguenti documenti:
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. D._______, del
15 aprile 2008, facente stato di esiti da resezione gastrica per EGC
depresso, d'ipotiroidismo, d'insufficienza venosa cronica e varici
tronculari dell'arto inferiore destro, di calcolosi della colecisti,
d'ipoacusia bilaterale, d'ipertensione arteriosa, di spondiloartrosi e
d'obesità, e nella quale è precisato che l'assicurata non è più in grado
di svolgere regolarmente nessuna attività ed è formulato un tasso
d'invalidità generale del 70% (doc. 58);
- un referto di visita ortopedica, del 23 aprile 2008, che riferisce, nel
quadro di buone condizioni di salute generali, la presenza di
poliartralgie senza rilevanti deficit funzionali (doc. 59);
- diversi referti di esami clinici, quali una mammografia bilaterale del
29 ottobre 2007, un'ecografia della tiroide-paratiroidi del 6 novembre
2007, una radiografia del torace ed un'ecografia dell'addome superiore
epatica del 26 novembre 2007 (doc. 46, 48, 50 e 51);
- diversi referti inerenti all'apparato uditivo, quali un audiogramma del
17 marzo 2008 ed una tomografia computerizzata del 9 aprile 2008
(doc. 54 e 57);
- un rapporto del dott. E._______, stilato il 21 marzo 2008, nel quale è
riferito che la paziente, in seguito all'intervento chirurgico di resezione
gastrica subtotale, è sottoposta periodicamente a controllo clinico
strumentale ed è allo stato attuale libera da malattia (doc. 55).
D.
Prendendo posizione sul caso il 26 giugno 2008, con riferimento, in
special modo, alla nuova documentazione medica acquisita all'incarto,
il dott. C._______ ha stabilito la diagnosi, influente sulla capacità
lavorativa, di poliartralgie e di esiti da EGC depresso, come pure la
diagnosi, ininfluente sulla capacità lavorativa, di varicosi della gamba
destra, d'ipotiroidismo, di calcolosi della colecisti, d'adiposità e
d'ipoacusia. Egli ha inoltre formulato, per l'ultima attività svolta,
un'incapacità lavorativa del 100% dall'aprile 2006 e del 10% dal 1°
Pagina 4
C-6876/2008
luglio 2006, per le mansioni domestiche, un'incapacità completa dal 19
aprile, del 50% dal 1° giugno e nulla dal 1° luglio 2006, e, in attività
confacenti, un'incapacità del 10% dal 1° luglio 2006, escludendo
l'esercizio di lavori pesanti (doc. 63).
Il 1° luglio 2008 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurata il rigetto della sua
domanda di rendita d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 64).
Mediante scritto del 24 luglio 2008, rappresentata dall'avvocato
Bortone, l'assicurata ha manifestato il proprio disaccordo con questa
decisione, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità, ed ha allegato della documentazione medica, in parte già
all'incarto, che attesta sostanzialmente gli elementi diagnostici
menzionati in precedenza (doc. 65 a 73).
Il dott. C._______ ha preso nuovamente posizione sul caso il 27
agosto 2008, ribadendo le proprie conclusioni (doc. 75).
L'8 settembre 2008 l'UAIE ha così emanato una decisione, con la
quale ha confermato il rigetto della domanda di rendita d'invalidità
(doc. 76).
E.
Contro questa decisione, rappresentata dall'avvocato Bortone,
l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
24 ottobre 2008, postulando che le sia concessa una rendita
d'invalidità, ed ha esibito documenti medici, parzialmente già
all'incarto, dai quali emergono, in sostanza, le nuove componenti
diagnostiche d'ipermobilità uretrale, d'otite cronica e di discreto danno
neurogeno da sofferenza radicolare C/5-6-7.
Il dott. F._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sul caso, con
particolare riferimento alla detta documentazione medica, mediante
rapporto del 9 febbraio 2009, considerando che i sintomi di queste
affezioni solo ora oggettivate, erano già stati descritti in precedenza e
che essi, comunque, non esplicano un'influenza sulla capacità ad
eseguire i compiti domestici, ed ha quindi confermato le conclusioni
del dott. C._______ (doc. 80).
Pagina 5
C-6876/2008
L'UAIE ha risposto al ricorso il 17 febbraio 2009, chiedendone il rigetto
con la conseguente conferma della decisione impugnata.
La ricorrente ha replicato il 28 marzo 2009, producendo un referto
d'esame radiologico del rachide cervicale, del 29 gennaio 2009,
facente stato, sostanzialmente, di una spondiloartrosi e di una
discoartrosi, ed un certificato medico del 2 febbraio 2009, relativo ad
una frattura di base del 5° metatarso sinistro.
F.
Il 19 maggio 2009 il dott. F._______ si è pronunciato sui due
documenti medici esibiti con la replica, affermando che essi non
palesano nuove risultanze diagnostiche, ed ha quindi riconfermato le
proprie conclusioni (doc. 82).
L'UAIE ha duplicato il 25 maggio 2009, riproponendo di rigettare il
ricorso e confermare la decisione impugnata.
G. Con decisione incidentale del 31 marzo 2009, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Un versamento di Fr. 297.- è stato
effettuato il 23 aprile 2009. Il 4 giugno 2009, questo Tribunale ha
sollecitato la ricorrente a saldare la differenza di Fr. 3.-, relativa
all'anticipo delle spese processuali. La ricorrente ha proceduto ad un
pagamento di Fr. 4.- il 16 giugno 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Pagina 6
C-6876/2008
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
Pagina 7
C-6876/2008
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
Pagina 8
C-6876/2008
4.
La ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità.
5.
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
In concreto, la ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 29
marzo 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 29 marzo 2006 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita fosse sorto tra tale data e l'8 settembre 2008, data della
decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
Pagina 9
C-6876/2008
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
Pagina 10
C-6876/2008
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (metodo generale). In altri termini, l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non
si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
Pagina 11
C-6876/2008
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3
LPGA; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica, s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità
di una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si
deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse
subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene
determinato valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse
subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del
suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione remunerata, e
questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino
all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di
un'attività lucrativa va ammessa dove tale eventualità si presenti alla
luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, con
un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150 consid. 2c,
117 V 194 consid. 3b).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
Pagina 12
C-6876/2008
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
Dall'incarto risulta che la ricorrente ha lavorato da ultimo tra il gennaio
ed il 4 novembre 2005 quale operaia calzaturiera alle dipendenze della
ditta (...). Dal questionario compilato dal datore di lavoro si rileva che
la dipendente ha potuto esercitare le proprie mansioni regolarmente,
per 8 ore al giorno e 40 alla settimana, senza dover assumere lavori
più leggeri né dover interrompere l'attività per motivi di salute, per un
salario mensile di EUR 1'123.-, e che l'interruzione dell'attività era
dovuta alla chiusura della ditta. La ricorrente fa invece valere che la
cessazione dell'attività era anche dovuta a ragioni di salute. Da quanto
precede si può tuttavia concludere che, almeno sino al 4 novembre
2005, non vi è alcuna invalidità a livello pensionabile.
A partire da tale data, la ricorrente è stata posta in cassa integrazione
sino al 30 aprile 2007 e da allora non ha più ripreso il lavoro. In
concreto, come si vedrà nei considerandi che seguono, la questione se
l'eventuale incapacità di lavoro della ricorrente debba essere valutata
quale casalinga (metodo specifico) o quale persona esercitante
un'attività lucrativa (metodo generale), può restare indecisa.
10.
10.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia E 213 del dott. D._______, medico
dell'INPS, del 15 aprile 2008 (doc. 58), dal rapporto finale del dott.
C._______, medico dell'UAIE, del 26 giugno 2008 (doc. 63), e dalle
prese di posizione del dott. F._______, medico dell'UAIE, formulate il 9
febbraio e il 19 maggio 2009 nell'ambito della presente procedura
(doc. 80 e 82), risulta la diagnosi di poliartralgie (compreso il discreto
danno neurogeno da sofferenza radicolare C/5-6-7) e di esiti da EGC
depresso, di varicosi della gamba destra, d'ipotiroidismo, di calcolosi
della colecisti, d'ipertensione arteriosa, d'adiposità, d'ipoacusia (otite
cronica) e d'ipermobilità uretrale.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dalla ricorrente, il collegio giudicante non vede nessun valido motivo
per scostarsene.
Pagina 13
C-6876/2008
10.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate
sono di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare.
Così, nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato,
è inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al
31 dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la
lettera b della citata norma legale, la quale prevede un termine di
attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui avesse subito, senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante almeno un anno.
11.
Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate sulla
capacità lavorativa, sia il dott. B._______, nella perizia E 213 del 14
maggio 2007, che il dott. D._______, nella sua perizia E 213, hanno
formulato un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 70%,
ritenendo che la ricorrente non è più in grado di svolgere regolarmente
nessuna attività lavorativa.
Il dott. C._______ ha invece considerato, nel suo rapporto finale,
un'incapacità lavorativa completa per l'attività di operaia calzaturiera
dall'aprile 2006 e del 10% dal 1° luglio 2006, ossia tre mesi dopo
l'intervento di gastrectomia parziale, un'incapacità completa per le
mansioni domestiche dal 19 aprile, del 50% dal 1° giugno e nulla dal
1° luglio 2006, e un'incapacità del 10% per attività lavorative
confacenti, “leichte bis mittelschwere Tätigkeiten mit leicht vermehrten
Pausen”, pure dal 1° luglio 2006. A fondamento di questa valutazione,
il medico dell'UAIE ha osservato, in particolare, che il trattamento
dell'EGC non ha necessitato una chemioterapia e, almeno fino al 21
marzo 2008, data del rapporto del Dott. E._______, non si sono
manifestate delle recidive della malattia tumorale. Egli ha inoltre
sottolineato che non sussistono deficit nutrizionali, la ricorrente
avendo aumentato di peso di 10 kg tra l'ottobre 2006 e l'aprile 2008.
Per quanto attiene ai disturbi dell'apparato locomotorio, riferendosi
specificatamente al referto di visita ortopedica del 23 aprile 2008 (doc.
59), il dott. C._______ ha rilevato che si tratta di poliartralgie diffuse
senza deficit funzionali, le quali, come le altre affezioni diagnosticate,
sono ininfluenti sulla capacità lavorativa sia quale casalinga sia
nell'ambito dell'ultima attività esercitata. Egli ha ancora evidenziato il
fatto che gli impedimenti nell'esecuzione delle mansioni domestiche,
così come descritti dalla ricorrente nell'apposito formulario (doc. 9),
Pagina 14
C-6876/2008
non sono conciliabili con la documentazione medica all'incarto,
concludendo che l'ausilio di parenti può essere tutt'al più giustificato
per certe attività pesanti, quali acquisti e pulizie importanti
(“Grosseinkäufe, Grossputz”).
La valutazione del dott. C._______ è stata confermata a due riprese
dal dott. F._______, il quale ha specialmente notato che i sintomi delle
affezioni avanzate per la prima volta con il ricorso (un'ipermobilità
uretrale, un'otite cronica e un discreto danno neurogeno da sofferenza
radicolare C/5-6-7), erano già stati descritti in precedenza all'incarto e
che non giustificano pertanto un'incapacità lavorativa rilevante su un
lungo periodo.
12.
Questo Tribunale ritiene che non vi è motivo di scostarsi dalla
valutazione del caso effettuata dall'UAIE e basata sui rapporti del suo
servizio medico, il quale ha tenuto conto di tutta la documentazione
oggettiva agli atti, ivi compresa quella esibita in procedura di ricorso.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Tribunale considera
pertanto che la ricorrente, sia nell'attività di casalinga, sia nella
precedente attività di operaia calzaturiera o in attività di sostituzione
confacenti al suo stato di salute, non presenta un grado d'invalidità
sufficiente a fondare il diritto ad una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità svizzera.
13.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
14.
Di conseguenza, la decisione impugnata dell'8 settembre 2008 deve
essere confermata e il ricorso respinto.
Pagina 15
C-6876/2008
15.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura che vede la ricorrente soccombere, le spese processuali
sono poste a carico di quest'ultima e compensate con l'anticipo
versato il 23 aprile e il 16 giugno 2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano
alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne
l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di
ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 16
C-6876/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 23 aprile e il 16 giugno 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (Raccomandata AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 17