Corte II I
C-6877/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dall'avvocato Martino Luminati,
Sottosassa 71, 7742 Poschiavo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
14 ottobre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6877/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1995,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità. Dal 1996 era alle dipendenze, come frontaliere
di una ditta di impianti sanitari/lattonieri di Poschiavo, in ragione di 40
ore settimanali. In data 18 dicembre 2003, il nominato si è ferito
gravemente alla mano destra. L'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA) ha preso a proprio
carico le spese di cura ed ha versato indennità giornaliere fino al 30
novembre 2005. Con decisione dell'11 gennaio 2007, l'INSAI/SUVA ha
riconosciuto in favore del proprio assicurato una rendita pari ad un
grado d'invalidità del 25% dal 1° dicembre 2005. Un'opposizione
contro tale provvedimento è stata respinta con decisione su
opposizione del 1° marzo 2007. Anche un ricorso contro la suddetta
decisione è stato respinto con giudizio dell'11 luglio 2007 del Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni. Dagli accertamenti medici ed
economici dell'assicuratore infortuni si evince che il nominato è
portatore di esiti di grave ferita alla mano destra con perdita della forza
e dell'abilità (particolarmente al dito IV e V), esiti (non soddisfacenti) di
intervento correttivo alla mano del 18 dicembre 2003, esiti di
reintervento il 25 gennaio 2005, sindrome scapolare destra (cfr. la
relazione di visita medica di chiusura dell'INSAI/SUVA del 30 agosto
2005 e la relazione del 18 aprile 2006 del Dott. Menghini, all'Ufficio AI
del Cantone dei Grigioni).
B.
In data 5 dicembre 2005, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Acquisiti gli atti dell'assicuratore infortuni e svolta la propria
istruttoria, l'Ufficio AI del Cantone Grigioni ha disposto il
riconoscimento del diritto alla mezza rendita AI dal 1° dicembre 2004
al 31 gennaio 2005 e la rendita intera dal 1° febbraio al 30 novembre
2005 (decreto del 29 febbraio 2008 dell'Ufficio AI cantonale).
Rappresentato dall'avv. Luminati, Poschiavo, A._______ si è opposto a
tale progetto con scritto del 10 aprile 2008. L'assicurato fa presente
che la decisione dell'assicuratore infortuni tiene soltanto conto dei
problemi legati all'infortunio, mentre, anche nell'ambito
dell'accertamento di tale assicuratore, è emersa la presenza di
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un'importante psoriasi, dolori e lesioni cervicali e problemi scapolari
alla cuffia dei rotatori e chiede quindi un riesame della problematica
medica. Produce l'attestato di degenza presso una Clinica di Davos
dal 1° al 14 ottobre 2007 per i problemi psoriasici, un referto
radiologico colonna cervicale, spalla destra, seni paranasali e mano
destra del 15 gennaio 2008, un referto ecografico della cuffia dei
rotatori bilateralmente e del polso destro del 29 febbraio 2008.
L'ufficio AI cantonale ha ripreso l'istruttoria. Il Dott. Menghini, nella sua
relazione del 23 giugno 2008, ha ripreso la diagnosi riguardante gli
esiti della lesione alla mano destra e dei tre interventi chirurgici,
sindrome persistente della spalla e del braccio, psoriasi plurisettoriale
e psoriasi inversa delle pieghe. Il menzionato sanitario annota un
peggioramento della patologia dermatologica dall'autunno 2007, forti
dolori (soggettivi) dell'arto leso irradianti fino alla spalla. Il Dott.
Menghini ritiene che l'attività svolta sarebbe proponibile solo in
maniera ridotta del 50%. L'interessato comunque continua a lavorare
come idraulico: come risulta dall'attestato del suo datore di lavoro del
30 giugno 2008, nel 2006 ha lavorato per 1'050 ore e nel 2007 per
1'457 ore. Alla data del questionario, l'interessato lavorerebbe a tempo
pieno con pieno rendimento.
Mediante decisione del 14 ottobre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in
favore A._______ una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 ed una rendita
intera dal 1° febbraio 2005 al 30 novembre successivo.
C.
Con il ricorso depositato il 30 ottobre 2008, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Luminati, chiede il riconoscimento del diritto ad
una mezza rendita AI dal 1° dicembre 2005 (invece della
soppressione) ed una rendita intera (invece della mezza rendita) dal 1°
dicembre 2004 al 31 gennaio 2005. Egli postula l'eventuale
allestimento di nuovi accertamenti medici e protesta spese e ripetibili.
Egli insiste sulle conclusioni dei sanitari della Clinica di Davos circa la
severità della patologia dermatologica altamente invalidante
peggiorata nell'autunno 2007. Lamenta il fatto che queste osservazioni
sono già state fatte valere in sede di audizione, senza che
l'amministrazione ne tenesse minimamente conto, come del resto la
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stessa avrebbe ignorato del tutto le altre patologie menzionate in tale
sede (cervicale, spalle, polso).
D.
In esito a decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale
del 14 novembre 2008, l'insorgente ha provveduto a versare un
anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali.
E.
L'autorità inferiore è stata invitata a presentare la risposta di causa.
Nella sua presa di posizione del 16 gennaio 2009, l'Ufficio AI
cantonale grigionese ha osservato che la problematica in esame non è
di carattere medico, quanto piuttosto economico in quanto l'interessato
continua a lavorare. L'amministrazione ha riconosciuto un'incapacità al
lavoro secondo le risultanze dell'INSAI/SUVA, ma poi ha constatato
che l'interessato ha lavorato (e conseguito un introito) in misura
addirittura superiore all'80% nel giugno 2005 e settembre 2005; in
maggio e giugno 2006, in ottobre e novembre 2006; in marzo e da
maggio a settembre 2007, in novembre e dicembre 2007. Ora,
sebbene il Dott. Menghini attesti un'incapacità di lavoro anche nei
periodi in cui l'interessato ha lavorato in misura ben superiore a quella
per la quale si avrebbe diritto ad una prestazione AI, una prestazione
non può essere accordata poiché, di fatto, non esiste una perdita di
guadagno. L'Ufficio AI propone pertanto la reiezione del ricorso. Anche
l'UAIE, nella sua risposta del 22 gennaio 2009, propone la reiezione
del gravame.
F.
Replicando in data 27 febbraio 2009, l'avv. Luminati ribadisce
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. L'insorgente fa
valere che sul mercato svizzero un artigiano con solida formazione
professionale potrebbe raggiungere un salario teorico di Fr. 74'000.-
annui, per cui, visto un reddito percepito nel 2007 di Fr. 28'246,70,
l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 62%. Egli giustifica
l'applicazione del valore statistico in quanto dal 2003 la sua capacità di
pieno rendimento è oramai preclusa.
Duplicando in data 30 settembre 2009, l'Ufficio AI cantonale osserva
che nel 2007 l'interessato ha in realtà guadagnato Fr. 40'346 e non
Fr. 28'246,70 (cfr. estratto del conto individuale) e che il reddito da
valido fatto valere dall'insorgente è puramente teorico ed empirico e
non può essere preso come base di calcolo. Ripropone la reiezione
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del gravame. Nella duplica del 26 agosto 2009, anche l'UAIE postula la
reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 17 settembre 2009, il TAF ha chiuso lo scambio
degli allegati.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato un anticipo di
Fr. 300.- per le presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il
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gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
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a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 5 dicembre 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 dicembre
2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 14 ottobre
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno (art.
36 LAI). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario aver
versato contributi per almeno 3 anni (art. 36 nel tenore modificato il 6
ottobre 2006). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore a tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
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condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 Una rendita limitata e/o decrescente/crescente nel tempo
corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17
LPGA e se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma,
se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita,
questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura
corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento
constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce
che se la capacità di guadagno peggiora, occorre tener conto del
cambiamento determinate il diritto a prestazioni non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia
contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il
potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba
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astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di
prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3
confermato in 131 V 164).
8.
8.1 Nel caso in esame è stata sostanzialmente rilevata la diagnosi di
esiti di grave ferita alla mano destra e di tre interventi chirurgici
correttivi, dolori alla spalla destra, psoriasi plurisettoriale (cfr. incarto
INSAI/SUVA e certificati del Dott. Menghini).
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
9.1 La parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla rendita
intera AI dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 (invece della mezza
rendita); concorda con il riconoscimento del diritto alla rendita intera
dal 1° febbraio 2005 al 30 novembre 2005; dissente dalla
soppressione del diritto ad ogni prestazione dal 1° dicembre 2005 in
quanto chiede il riconoscimento del diritto alla mezza rendita AI da
questa data.
Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, il Dott. Menghini sostiene che
l'assicurato è invalido in misura del 50% almeno. Di contro,
l'amministrazione AI conferma la soluzione posta nell'impugnata
decisione.
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9.2 Ora, non è necessario dirimere eventuali divergenze negli
accertamenti medici, dal momento che la nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il
rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio
2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30).
Secondo un principio generale del diritto della assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità (VSI 2001 p. 274 consid. 5a; DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se
necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a).
Solo in carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.3 Nella fattispecie le prestazioni erogate tengono conto della
capacità di guadagno residua dell'interessato e sono conformi alla sua
perdita di guadagno. Peraltro, in sede di replica, la parte ricorrente non
contesta di conservare una capacità di guadagno e neppure di
continuare a lavorare.
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9.3.1 Per quanto riguarda la mezza rendita AI dal 1° dicembre 2004 al
31 gennaio 2005 (cfr. il questionario del datore di lavoro del 30 giugno
2008) va osservato quanto segue. L'interessato è rimasto assente dal
lavoro causa infortunio al cento per cento dal 21 dicembre 2003 al 1°
agosto 2004, ma ha poi lavorato al 50% dal 2 agosto fino praticamente
al 23 gennaio 2005. Questo periodo di attività al 50% è stato interrotto
solo brevemente e per tempi non significativi (il 1°, il 2, il 10, il 17 ed il
29 settembre 2004). Il periodo d'incapacità totale non è durato un
anno almeno come lo richiede l'art. 29 cpv. 1 LAI (nel tenore vigente
fino al 31 dicembre 2007) e, il 18 dicembre 2004, data dell'evento
assicurabile, l'interessato era abile al 50%. Egli ha dunque diritto dal
1° dicembre 2004 ad una mezza rendita AI.
9.3.2 L'assicurato è di nuovo invalido, ma al cento per cento, dal 24
gennaio 2005 fino, praticamente, al 13 novembre 2005. Vero è che in
questo lasso di tempo, più volte, egli ha lavorato al 50%, ma l'inabilità
lavorativa totale ha predominato sulla sua capacità di lavoro a tempo
parziale, per cui, circostanza peraltro non contestata, il diritto alla
rendita intera AI fino a tutto novembre 2005 è da tutelare.
9.3.3 Resta da esaminare la soppressione di ogni diritto a partire dal
1° dicembre 2005. Ora, l'Ufficio AI ha fondato il suo parere sulle
risultante dell'assicuratore infortuni che concede il diritto ad una
rendita pari al 25% d'invalidità da questa data in base ad un calcolo
comparativo dei redditi.
Tuttavia, anche in questo caso, non è necessario procedere ad esame
della perdita di guadagno in una eventuale attività di sostituzione.
Infatti, dal certificato del datore di lavoro del 30 giugno 2008, risulta
che l'interessato ha ripreso la sua attività ed i suoi compiti in aprile
2006, e tutt'ora lavora. Non risulta una perdita di guadagno di rilievo,
dal momento che l'invalidità dovuta ad assenze si situa ben al disotto
del 40% e, per quanto risulta dagli atti, egli è tutt'ora in attività presso
l'ex-datore di lavoro il quale lo considera atto a svolgere le sue
mansioni. Nel 2006 risultano lavorate 1'086 ore su di un obbligo che
non può essere calcolato annualmente, in quanto pur essendo
frontaliero, vi sono periodi in cui l'interessato non poteva lavorare per
delle ragioni congiunturali. Anche nel passato figurano dei mesi in cui
l'interessato non ha lavorato per ragioni non imputabili al suo stato di
salute. Nel 2007 le ore lavorate sono 1'457,5. L'attestato di lavoro
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C-6877/2008
redatto il 30 giugno 2008 non accenna ad assenze avvenute fino a tale
data.
9.4 Da quanto precede, ne consegue che, per tutto il periodo da
esaminare, nonostante le lamentate affezioni che, di principio, non
sono contestate, A._______ ha dimostrato, con comportamento
concludente, di aver posto ad utile profitto in occupazione confacente
alle sue attitudini la sua superstite energia lavorativa in misura
superiore al 60%. D'altra parte, la continuità dell'attività in questione,
confermata nel secondo formulario del datore di lavoro sottoscritto il
30 giugno 2008, depone per un'attività che non eccede quanto si
possa ragionevolmente esigere dall'interessato.
La rendita è stata dunque giustamente soppressa a partire dal 1°
dicembre 2005. Alla stessa soluzione giunge l'assicuratore infortuni
procedendo ad un calcolo comparativo dei redditi che stima al 25% la
perdita di guadagno dell'assicurato.
9.5 Per quanto attiene al presunto reddito conseguibile in via teorica
dall'interessato a Fr. 74'000.-, come da lui avanzato in sede ricorsuale,
tale assunto non può essere tutelato, dal momento che si tratta di
introiti ipotetici che non possono essere presi in considerazione.
Secondo la giurisprudenza tale guadagno deve essere determinato nel
modo più concreto possibile, fondandosi, in assenza di dati precisi e
previsioni di carriera sicure, dei redditi che l'interessato era in grado di
trarre negli ultimi anni di attività (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 129 V 222
consid. 4.3; VSI 2002 p. 159 consid. 3b).
10.
10.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame può essere
risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
10.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato.
10.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno
diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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