Corte II I
C-6904/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del
24 settembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6904/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1969
al 1970 e dal 1972 al 1975, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tali periodi (doc. 11). Dopo il rimpatrio ha lavorato a
tempo pieno per un cotonificio ed avrebbe smesso per ragioni di salute
nel dicembre 1998 (doc. 15, 43, 44).
Va rilevato che in data 18 aprile 1970, il nominato aveva subito un
incidente stradale riportando una frattura al femore sinistro, lussazione
posteriore dell'anca con frattura ischiopubica a sinistra, apertura della
capsula articolare del ginocchio sinistro ed altri traumi secondari. Il
caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI/SUVA). Dopo le cure (segnatamente la
protesi all'anca) e le altre prestazioni che il caso ha richiesto, con
decisione del 3 luglio 1972 l'assicuratore infortuni ha riconosciuto in
favore del nominato una rendita pari al 65% d'invalidità dal 12 febbraio
1972 e del 50% dal 1° marzo 1974. Due casi di ricaduta non sono stati
ulteriormente coperti dall'assicuratore infortuni. La rendita in corso non
è soggetta a revisione (cfr. incarto INSAI/SUVA).
B.
In data 15 luglio 2003, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in
evidenza che il richiedente era portatore di esiti di frattura del femore e
ginocchio sinistro con residua coxartrosi sinistra post-traumatica
trattata con PTA, limitazione funzionale globale di grado medio (doc.
21). Il medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI,
ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE) ha stimato che l'interessato non avrebbe più potuto
lavorare in un cotonificio che in misura del 50%, mentre in attività di
ripiego più leggere la sua capacità di lavoro sarebbe rimasta intatta; ne
conseguiva una perdita di guadagno nulla in quanto le retribuzioni dei
settori di ripiego risultavano più remunerativi che non l'attività
precedente (doc. 22-24).
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Mediante decisione del 21 dicembre 2004, l'UAI ha respinto la
richiesta di rendita. L'opposizione contro il suddetto provvedimento è
stata respinta il 18 maggio 2005 (doc. 35).
C.
In data 30 dicembre 2008, A._______ ha formulato una nuova
domanda volta al conseguimento di prestazioni AI (doc. 36, 39).
Il richiedente è stato visitato il 6 febbraio 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Gravellona
Toce, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "coxartrosi
destra di discreta entità in pregressa PTA (1989) sinistra per coxartrosi
secondaria post-traumatica, esiti di pregressa frattura femore sinistro e
ginocchio sinistro trattata con osteosintesi chirurgica e patelectomia
sinistra (1970) da trauma fratturativo per infortunio in itinere,
verosimile riassorbimento osseo periprotesico, spondiloartrosi
dorsolombosacrale con discopatie multiple ed esiti di remoti traumi
fratturativi amielici L4-D9-D10, voluminoso laparocele, ipertensione
arteriosa" ed ha posto un tasso d'invalidità del 67% (doc. 51). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 27 novembre 2007 (doc.
45);
- un dettagliato referto radiografico di colonna cervicale, dorsale,
lombosacrale, bacino, anche, femori del 28 ottobre 2008 (47, 48);
- un altro referto di visita ortopedica del 31 ottobre 2008 (doc. 49);
- i risultati di una tomografia assiale computerizzata (TAC) della
colonna dorsale e lombosacrale del 17 novembre 2008 (doc. 50);
- un verbale d'intervento di laparocele epigastrico 1°-4 aprile 2009,
risolto (doc. 52).
D.
Nel suo rapporto del 15 luglio 2009, il Dott. Kristol, sanitario dell'UAIE,
dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che la
situazione valetudinaria dell'assicurato è rimasta da tempo invariata e
che l'assicurato sarebbe sempre in grado di svolgere attività leggere
semisedentarie in misura completa (doc. 54).
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Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni
assicurative è stato inviato a A._______ il 21 luglio 2009 (doc. 55).
Questi non ha preso posizione in merito. In data 24 settembre 2009,
l'amministrazione ha emanato una decisione conformemente al
progetto (doc. 56).
E.
Con il ricorso depositato il 31 ottobre 2009, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. Nulla produce a suffragio delle sue
conclusioni, a parte il libretto di lavoro per documentare che a lui
sarebbero accessibili attività del tutto non qualificate e dunque con
conseguente perdita di guadagno di livello pensionabile. Semmai,
afferma, avrebbe diritto ad un programma di riqualifica professionale.
F.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 18 gennaio 2010, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, con scritto del 25 febbraio
2010, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso richiamando
l'attenzione sulla sua incollocabilità effettiva e pratica in altro settore
produttivo e/o la conseguente notevole perdita di guadagno.
G.
Con decisione incidentale del 4 marzo 2010, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato l'insorgente a versare un
anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali.
L'invio non è stato ritirato, per cui la decisione di cui sopra è stata
rispedita il 19 aprile successivo. Con scritto del 28 aprile 2010,
l'interessato ha chiesto, in sostanza, l'esenzione da dette spese (o
perlomeno la riduzione). Dopo aver compilato il formulario
concernente il "gratuito patrocinio" e prodotto altra documentazione
economica, con decisione incidentale del 1° giugno 2010, il TAF ha
respinto tale domanda.
L'interessato ha provveduto a versare il montante richiesto il 10 giugno
2010.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF
130 V 445 consid. 1.2).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
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- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
6.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI,
RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta. Se l'amministrazione entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale
e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 108
e 130 V 64 e 71). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg.
OAI).
In concreto, l'UAIE ha emanato una prima decisione su opposizione
negativa il 18 maggio 2005. Con decisione del 24 settembre 2009 ha
in seguito respinto una seconda domanda di rendita presentata il 30
dicembre 2008. Ne consegue che il periodo di riferimento per
giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità,
può essere limitato dal 18 maggio 2005 al 24 settembre 2009.
Pagina 7
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal
mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
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l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessato non ha più lavorato dopo
il dicembre 1998 per ragioni che lui imputa alla salute (doc. 43, cifra 7,
doc. 15, cifra 7). Il datore di lavoro (un cotonificio di Verbania) indica
che fu il dipendente a rassegnare le dimissioni; ultimo giorno effettivo
di lavoro fu il 7 maggio 1998 (doc. 44).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, Pratique VSI 2000 p. 84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti,
per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2).
8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
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affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
Nel caso in esame è stata evidenziata la sostanziale diagnosi di
coxartrosi destra di discreta entità in pregressa PTA (1989) sinistra per
coxartrosi secondaria post-traumatica, esiti di pregressa frattura
femore sinistro e ginocchio sinistro trattata con osteosintesi chirurgica
e patelectomia sinistra (1970) da trauma fratturativo per infortunio in
itinere, verosimile riassorbimento osseo periprotesico, spondiloartrosi
dorsolombosacrale con discopatie multiple ed esiti di remoti traumi
fratturativi amielici L4-D9-D10, voluminoso laparocele, ipertensione
arteriosa. La laparocele è stata operata con successo il 1° aprile 2009
(doc. 52). L'interessato non ha esibito documentazione che attesti
ulteriori patologie.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 6
febbraio 2009, doc. 51) pone un tasso d'invalidità del 67%, pur
indicando che il paziente sarebbe in grado di svolgere lavori leggeri o
adeguati alle sue condizioni (cifre 9 e 11.5). Dal canto suo, il medico
dell'UAIE, Dott. Kristol, nega il requisito dell'invalidità, precisando che
se l'assicurato è incapace di riprendere a più del 50% il suo
precedente lavoro in fabbrica, a lui sarebbero accessibili in misura
completa attività di sostituzione più leggere.
10.2 Lo scrivente Tribunale osserva che l'assicurato è portatore, in
primo luogo, di una discreta limitazione funzionale a livello ortopedico.
Su questo punto non vi è sostanziale contestazione. Trattasi di
problemi risalenti, in gran parte, all'infortunio subito nel 1970. Il Dott.
Kristol ha potuto fondare il suo giudizio su referti radiografici e TAC
completi e recenti (doc. 47, 48, 50). Il giudizio è praticamente uguale a
quello già posto in evidenza nel corso della prima domanda di rendita.
Non vengono contestate le limitazioni funzionali ed altri problemi
dell'apparato locomotorio/articolare. Vi è comunque una modica
limitazione dei movimenti di flesso-estensione e di rotazione del
rachide cervicale con limitata antiflessione e rotazione del tronco ed
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una discreta limitazione nell'accosciamento. L'andatura è normale ed
autonoma, sebbene si intravveda qualche accenno a zoppia a sinistra
per caduta bacino ed una forma precauzionale antalgica. Il paziente si
sente dunque più sicuro con un appoggio monolaterale. Gli arti
superiori sono liberi con tono e trofismo normali. Agli arti inferiori vi è
invece una marcata ipotonotrofia dell'arto inferiore sinistro
(accidentato nel 1970; più corto di 6 cm rispetto al controlaterale); si
presenta poi una chiara ipostenia con limitata adbuzione ed adduzione
all'anca sinistra ed una modica limitazione nella flessione del
ginocchio sinistro. Il bilancio radiologico mostra lesioni consolidate in
esito all'infortunio del 1970 (così come la protesi all'anca), nonché
processi artrosici plurisettoriali moderati che si sono prodotti per il
seguito e imputabili ad un normale processo di usura del corpo.
Per il resto, l'interessato soffre di una banale ipertensione arteriosa del
tutto emendabile con cura farmacologica e di laparocele, turba a volte
vistosa (spesso conseguente ad un'ernia addominale mal rientrata),
ma benigna, che è stata operata con successo nell'aprile 2009 (doc.
52).
10.3 In queste condizioni, come in quelle già esaminate nel
2004/2005 (prima domanda di rendita), l'interessato non sarebbe più
in grado di svolgere un'attività di tipo stressante nel settore industriale
(lavoro a catena, in ambienti polverosi, ecc.). Per il vero
l'amministrazione non ha mai verificato in cosa consistesse
esattamente il compito dell'assicurato nel cotonificio. Non si può quindi
stabilire con certezza se l'assicurato avrebbe realmente potuto
riprendere al 50% il suo lavoro in fabbrica. Ciò non è comunque
determinante dal momento che i medici dell'UAIE hanno ammesso che
la sua capacità resta intatta in ambito lavorativo leggero, semplice,
semisedentario.
10.4 Ancora va detto che è irrilevante il fatto che l'interessato sia al
beneficio di una rendita INSAI/SUVA del 50%. Per quanto riguarda le
valutazioni dell'assicuratore infortuni e dell'assicuratore invalidità, si
può ricordare che, per diverso tempo, la prassi dell'assicurazione per
l'invalidità, confermata dal Tribunale federale, prevedeva che, quando
le conseguenze invalidanti erano prettamente legate ad un infortunio,
l'AI doveva, in linea di massima, rispettare la valutazione dell'invalidità
passata in giudicato nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni.
Una determinazione differente del grado d'invalidità nell'ambito
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dell'assicurazione per l'invalidità poteva essere ammessa a condizione
che esistessero motivi pertinenti; non bastava invece un
apprezzamento divergente ma sostenibile, neppure se esso fosse di
valore equivalente. In una successiva consolidata giurisprudenza (DTF
133 V 549), il Tribunale federale ha tuttavia modificato questa prassi e
ritenuto che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione
infortuni non vincola l'assicurazione invalidità.
Questo è particolarmente applicabile nel caso qui in esame, dal
momento che, per effetto di una applicazione di una precedente prassi
in materia di assicurazione contro gli infortuni (incidente insorto nel
1970), la rendita assegnata ed attualmente in corso non è più soggetta
a revisione. In materia di AI, invece, le prestazioni sono sottoposte a
procedura di revisione a brevi intervalli (art. 17 LPGA).
10.5 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A._______ è in grado di svolgere, al 100%
attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, ripetitive, non qualificate,
quali quella di operaio addetto al controllo di macchine di produzione
automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere
d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie di ditte, fattorino in ditta
privata; custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere.
11.
11.1 In merito alle obiezioni formulate con il ricorso e la replica circa
l'esigibilità di un'attività di sostituzione, vero è che la ricerca di un
posto di lavoro adatto alle capacità dell'interessato appare difficoltosa,
vista la sua età, la situazione congiunturale; tuttavia, se il mercato del
lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa
e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità di sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a
quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro
la disoccupazione. Secondo una costante giurisprudenza, la persona
che richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia
da lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità,
mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e
cambiando, se del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88
consid. 4c, 113 V 28 consid. 4).
11.2 Non si può parlare d'attività ragionevolmente esigibile quando
questa sarebbe realizzabile solo in forma e con modalità talmente
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ristrette da non esistere in un mercato del lavoro equilibrato oppure
con delle condizioni/limitazioni mediche tali da rendere irreperibile un
datore di lavoro. Ancor di più, particolarmente nel caso in cui si debba
valutare l'invalidità di un assicurato che si trova in età avanzata e
ormai prossimo a quella che dà diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, bisogna procedere ad
un'analisi globale della situazione e domandarsi se, nella realtà,
questo assicurato è in misura di accedere ad un'attività in un mercato
del lavoro supposto equilibrato (sentenza del Tribunale federale
9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.1 con riferimenti).
11.3 Nella fattispecie, il ricorrente, nonostante le patologie di cui soffre
secondo la diagnosi riportata al considerando 9 del presente giudizio,
può svolgere – secondo l'opinione del medico dell'UAIE interpellato e
che si è fondato su documentazione sufficiente per potere fondare un
giudizio convincente in merito – un'attività sostitutiva a tempo pieno.
Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si presenta un ventaglio
relativamente ampio di professioni possibili (e sufficientemente
specificate) in diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che
non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure
di reintegrazione professionale. Da quanto esposto, discende che si
può ragionevolmente esigere dal ricorrente che abbia a mettere a
profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere adattate su
un mercato del lavoro equilibrato.
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
12.2 Un calcolo comparativo dei redditi è già stato effettuato il 12
ottobre 2004 nell'ambito della prima decisione cresciuta in giudicato
(doc. 24). Dato che in questa procedura non sono emersi nuovi
elementi e che la situazione valetudinaria dell'interessato è rimasta
pressoché stabile rispetto alla prima domanda, non si giustifica
procedere a un nuovo raffronto dei redditi.
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12.3 Si può comunque aggiungere che i dati forniti nel corso di questa
procedura sono più precisi (doc. 44 e 24). Il salario precedente
l'invalidità era più elevato di quello ritenuto dall'amministrazione il 12
ottobre 2004 (Lit. 2'189.386.- mensili nel 1998, pari a Lit. 26'272'632.-
annuali invece di Lit. 20'230'466.- quest'ultima cifra essendo valida
solo ai fini fiscali e rappresenta verosimilmente il reddito netto
imponibile). Se il calcolo dovesse essere aggiornato ai dati 2009, l'ex
datore di lavoro indica che il dipendente percepirebbe un introito di
1'472,12 Euro al mese (compresa gratifica e premi) x 12 mesi. Ora, in
Italia, il reddito mensile in attività sostitutive leggere, ripetitive risultava
nel 2007 essere in media 1'363,37 Euro al mese. Pur non avendo a
disposizione i dati aggiornati al 2009, poiché non ancora pubblicati
dall'Ufficio internazionale del lavoro, si può supporre che, anche dopo
avere indicizzato i dati al 2009, la differenza tra salario prima e dopo
l'invalidità sarebbe minima. Si deve pertanto ritenere che l'insorgente
non subisce alcuna perdita di guadagno imputabile alla sua invalidità
come già constatato nell'ambito della prima domanda. Anche
nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere una riduzione del salario dopo
l'insorgenza dell'invalidità fino al limite massimo consentito del 25%
(DTF 126 V 75), l'incapacità di guadagno che ne deriverebbe non
raggiungerebbe il 40% richiesto per aver diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
13.
13.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono addossate al
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo fornito.
13.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 300.-.
3.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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