Corte II I
C-6915/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6915/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino (...) nato il (...), coniugato e padre di due figlie, ha
cominciato a lavorare in Svizzera, in qualità di magazziniere, il 1°
agosto 1989, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 3).
Il 2 agosto 2000 l'assicurato ha smesso l'esercizio della sua attività in
seguito ad un'allergia. Il 13 dicembre 2000 egli ha formulato una
domanda di rendita d'invalidità all'Ufficio dell'assicurazione invalidità
del canton Ticino (UAI; doc. 1). Dopo avere svolto le delucidazioni
mediche necessarie, l'UAI ha accordato all'assicurato, con decisione
del 25 ottobre 2002, una rendita intera d'invalidità e le relative rendite
completive per la moglie e le figlie, a decorrere dal 1° agosto 2001
(doc. 21).
L'assicurato è in seguito rientrato in (...) e l'UAI ha perciò trasferito
l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), il quale, per il tramite della Cassa svizzera
di compensazione, ha provveduto al versamento successivo delle
rendite, a contare dal 1° dicembre 2003 (doc. 23 e 25).
B.
Il 14 settembre 2005 l'UAIE ha iniziato la procedura di revisione della
rendita d'invalidità (doc. 28) e, nell'ambito dell'istruttoria, ha ritenuto i
documenti seguenti, in parte già assunti dall'UAI e in parte
appositamente acquisiti:
- il questionario per il datore di lavoro, del 2 gennaio 2001, dal quale si
evince che l'assicurato ha lavorato quale operaio generico, dal 1°
agosto 1989 al 2 agosto 2000, per la ditta "L._______", eseguendo,
nel 2000, 8.45 ore al giorno, durante cinque giorni alla settimana, e
percependo da ultimo un salario mensile di Fr. 3'700.- (doc. 3),
- il questionario per la revisione della rendita d'invalidità, del 16
febbraio 2006, da cui risulta che l'assicurato non esercita più nessuna
attività lavorativa (doc. 35),
- diversa documentazione medica, dal 2000 al 2002, dalla quale si
evince sostanzialmente, nel quadro di uno stato di salute
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dell'assicurato definito come buono, la diagnosi di eczema cronico alle
mani, ipercheratosico, ragadiforme, psoriasiforme, atopico, e di
neurodermite, con un'incapacità lavorativa completa per l'ultima attività
svolta dal 2 agosto 2000 (doc. 36 a 60),
- la perizia medica della dott.ssa M._______, specialista in
dermatologia e venerologia, del 24 gennaio 2002, con complemento
del 21 febbraio 2002, nella quale è posta la diagnosi di dermatosi
infiammatoria cronico-recidivante delle mani, atopica, poco influenzata
dalle misure terapeutiche proposte e dalla sospensione dell'attività
lavorativa, la cui origine può essere imputata proprio all'atopia, per cui
non esiste una relazione evidente tra l'attività lavorativa e la dermatosi,
a cui si aggiunge una reazione al cromo, comunque non responsabile
dei problemi cutanei (doc. 54 e 57),
- un referto del 25 giugno 2004, facente stato di una discartrosi, di una
malattia di Scheuermann e di una parziale spina bifida S1/2 (doc. 62),
- il rapporto medico della dott.ssa G._______, immunoallergologa, del
26 agosto 2005, da cui risulta la diagnosi di dermatite da contatto e
eczema atopico, d'asma e di congiuntivite intermittenti e di rinite
persistente leggere allergiche, di malattia di Scheuermann e di
parziale spina bifida S1/2 (doc. 63),
- perizia medica particolareggiata E 213 del dott. C._______, del 6
dicembre 2005, che indica uno stato di salute generale buono
dell'assicurato, un'allergia al polline e una patologia dermatologica con
eczema atopico (doc. 64),
- il rapporto medico del dott. MO._______, dermatologo, del 15
dicembre 2005, facente stato di un eczema atopico cronico
recidivante, con un'incapacità lavorativa teorica totale (doc. 65).
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto all'apprezzamento del proprio
servizio medico, nella persona del dott. MA._______. Nel suo rapporto
del 2 maggio 2006, quest'ultimo, dopo avere formulato la diagnosi di
dermatite da contatto ed eczema atopico, d'asma e di congiuntivite
intermittenti, leggere ed allergiche, di rinite leggera persistente, di
malattia di Scheuermann e di parziale spina bifida S1/2, ha richiesto
l'esecuzione di una perizia dermatologica in una clinica universitaria
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svizzera (doc. 66).
Il 23 maggio 2006 l'UAIE ha così incarico V._______, l'ospedale
universitario di (...), di realizzare una perizia medico-dermatologica,
sottolineando l'importanza di stabilire il grado della capacità lavorativa
nell'ultima attività svolta dall'assicurato e in attività confacenti, come
pure quando è intervenuta una riduzione della capacità lavorativa di
almeno il 20% e lo sviluppo probabile di quest'ultima (doc. 68). L'UAIE
ha quindi trasmesso gli atti a V._______, tra i quali un rapporto del
dott. DC._______, del 21 agosto 2006, che riassume la già nota
diagnosi, aggiungendo che l'assicurato presenta uno stato ansioso, e
dei risultati di test cutanei, effettuati il 7 giugno 2006 (doc. 84 e 86).
Dopo avere visitato l'assicurato, il Prof. Y._______ e il dott. B._______
del Dipartimento di dermatologia, urologia, reumatologia e nefrologia
di V._______, hanno stilato la loro perizia il 1° settembre 2006. In essa
è posta la diagnosi di eczema cronico alle mani, con reazione a una
serie di sostanze allergogene accertate, di lombalgie, con malattia di
Scheuermann, di parziale spina bifida S1/2 e, secondo l'anamnesi, di
disturbi ansiosi. Per quanto riguarda il grado della capacità lavorativa,
la perizia riferisce che, benché non sia possibile retrospettivamente
rispondere con sicurezza, esso deve essere considerato attualmente
pari al 100% per attività in ambiente secco e pulito, che non implichino
la necessità di sforzi manuali importanti e il contatto con le sostanze
allergogene accertate. Per quanto concerne la prognosi, la perizia non
esclude la possibilità che si manifestino più forti accessi dell'eczema,
atti ad indurre un'incapacità lavorativa temporanea e necessitanti di
una terapia dermatologica di lunga durata (doc. 87).
Con prese di posizione del 28 dicembre 2006 e del 5 febbraio 2007, il
dott. MA._______ ha stabilito un'incapacità lavorativa dell'80% per
l'attività abitualmente svolta dall'assicurato e nulla in attività
confacenti, riferendosi alla diagnosi ed ai limiti funzionali contenuti
nella perizia di V._______._______. Egli ha aggiunto che quest'ultime
attività, tra le quali ha enumerato quelle di cassiere e venditore di
biglietti, non devono implicare la necessità di sforzi del rachide ed
essere psicologicamente provanti, e che esse sono esigibili a partire
dal 1° settembre 2006 (doc. 90, 91 e 93).
D.
Il 23 marzo 2007 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità.
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Come reddito ipotetico da valido per il 2004, ha ritenuto un valore di
Fr. 3'924.41, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro per il 2000,
indicizzati al 2004. Come reddito da invalido, considerato che i salari
proponibili per attività confacenti, secondo i dati dell'Ufficio federale di
statistica, sono superiori al reddito ipotetico da valido, l'UAIE ha tenuto
conto di un valore di Fr. 3'924.91, ridotto del 5%, viste le circostanze
personali dell'assicurato, ossia di Fr. 3'728.19. Procedendo al raffronto
dei due redditi, l'UAIE ha così ottenuto un grado d'invalidità pari al 5%
(doc. 95).
Basandosi sulle prese di posizione del dott. MA._______ e sul proprio
calcolo del grado d'invalidità, l'UAIE ha quindi emesso un progetto di
decisione, il 21 giugno 2007, con il quale ha preannunciato
all'assicurato la soppressione della rendita d'invalidità, invitandolo nel
contempo ad esprimere sue eventuali osservazioni entro un termine di
trenta giorni (doc. 100).
Il 17 luglio 2007 l'assicurato si è opposto al progetto di decisione,
producendo nel medesimo tempo un rapporto del dott. DC._______,
della stessa data, nel quale si certifica che il trattamento delle affezioni
notoriamente diagnosticate continua e che lo stato di alcune di esse è
peggiorato (doc. 101 e 102).
Con presa di posizione del 24 agosto 2007, il dott. MA._______ ha
constatato che il rapporto prodotto dall'assicurato non contiene
nessuna novità diagnostica e che, perciò, la valutazione del caso
rimane invariata (doc. 104).
Il 10 settembre 2007 l'UAIE ha così emesso una decisione di
soppressione della rendita d'invalidità dell'assicurato, con effetto dal 1°
novembre 2007 (doc. 106).
E.
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso, il 12 ottobre
2007, al Tribunale amministrativo federale, chiedendo, in sostanza, che
gli sia riconosciuto il diritto di continuare a percepire una rendita intera
d'invalidità e, in via subordinata, che gli atti siano rinviati all'UAIE per
un complemento d'istruttoria, come pure l'esenzione dalle spese
processuali e la rifusione delle spese ripetibili. Il ricorrente ha
ugualmente prodotto un nuovo rapporto medico del dott. DC._______,
redatto l'8 ottobre 2007, facente stato, in particolare, di un'incapacità
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lavorativa superiore al 70%, e due altri referti già agli atti.
L'UAIE ha sottoposto il nuovo rapporto del dott. DC._______
all'apprezzamento del proprio servizio medico, nella persona del dott.
Lehmann. Nella sua presa di posizione del 18 febbraio 2008,
quest'ultimo ha affermato che il detto rapporto è identico a quello del
17 luglio 2007, già oggetto di una presa di posizione del dott.
MA._______, per cui la valutazione del caso rimane invariata (doc.
114).
L'UAIE ha quindi presentato la propria risposta il 4 aprile 2008,
confermando le proprie conclusioni.
Il 13 maggio 2008 il ricorrente ha replicato, riconfermando la propria
posizione e, in particolare, chiedendo nuovamente che sia eseguita
una perizia pluridisciplinare.
F.
Con decisione incidentale del 14 maggio 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 9 giugno 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
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del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che pure
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è
stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
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4.
4.1 Ai sensi dell'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
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4.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
5.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 10 settembre
2007, con la quale l'UAIE gli ha soppresso la rendita intera d'invalidità
di cui beneficiava dal 1° agosto 2001.
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI).
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia
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la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più
presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.3 In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 25 ottobre
2002 (doc. 21). Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare
se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, tale da giustificare una soppressione della rendita, è quello
tra il 25 ottobre 2002 e il 10 settembre 2007, data della decisione
impugnata (doc. 106).
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
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fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
In concreto, al ricorrente è stato riconosciuto, con decisione del 28
ottobre 2002, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° agosto
2001, in seguito all'insorgenza di una dermatosi infiammatoria e di un
eczema atopico delle mani, i quali gli hanno impedito di continuare a
svolgere il suo ultimo lavoro.
Occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame, ossia dal 25
ottobre 2002 al 10 settembre 2007, l'incidenza delle affezioni di cui
soffre il ricorrente, e in particolare di quelle dermatologiche, sulla sua
capacità lavorativa è diminuita in modo tale da giustificare una
soppressione della rendita d'invalidità dal 1° novembre 2007, come
stabilito dall'UAIE (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente soffre di
un eczema cronico alle mani, atopico, con reazione a una serie di
sostanze allergogene accertate, come pure di lombalgie, con malattia
di Scheuermann, e di parziale spina bifida S1/2.
Questi diagnosi è condivisa da tutti gli specialisti, sia dai medici
dell'UAIE e dai periti esterni, sia dai medici che hanno visitato il
ricorrente in (...), per cui il collegio giudicante non intravede nessun
motivo per discostarsene.
Il dott. DC._______ ha menzionato ugualmente, nel suo rapporto del
21 agosto 2006 (doc. 86), dell'ansietà. A questo proposito, è opportuno
rilevare che il dott. MA._______ ne ha debitamente tenuto conto nello
stabilire l'esigibilità delle attività lavorative confacenti, affermando che
queste non devono essere psicologicamente provanti.
9.2 Per quanto riguarda la capacità lavorativa, la perizia di V._______
ha stabilito che essa è completa in attività confacenti, dal punto di
vista dermatologico, a partire da settembre 2006 (cfr. perizia, p. 3,
punto 5, "Beim derzeitigen Hautbefund...").
Tenendo conto anche dei disturbi al rachide e dell'ansietà, il dott.
MA._______ ha poi determinato che la capacità lavorativa del
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ricorrente è completa in attività adeguate, quali magazziniere o
venditore di biglietti, pure a decorrere dal 1° settembre 2006 (doc. 90 e
91).
Dal canto loro, i rapporti prodotti dal ricorrente non si sono mai
confrontati con la questione della relazione tra le affezioni
diagnosticate e la capacità lavorativa. Uniche eccezioni sono il
rapporto del dott. MO._______, del 15 dicembre 2005 (doc. 65),
facente stato di un'incapacità lavorativa totale, che tralascia però
qualsiasi approfondimento in proposito, e quello del dott. DC._______,
dell'8 ottobre 2007, che riferisce di un'incapacità lavorativa superiore
al 70%, senza peraltro apportare alcuna giustificazione medica a
suffragio di tale conclusione.
9.3 Dalla documentazione agli atti, e in particolare dalla perizia di
V._______, risulta che, dopo il 2001, ad eccezione di una ricaduta nel
2004, l'eczema, dapprima generalizzato al viso, agli occhi, alla zona
perianale ed ai gomiti, non si è più manifestato. Infatti, i periti di
V._______ hanno rilevato unicamente delle alterazioni eczematose
alle mani e alle dita, mentre le altre parti del corpo evidenziano una
pelle secca, senza alterazioni patologiche.
9.4 Visto quanto precede, il collegio giudicante considera che
l'incidenza delle affezioni diagnosticate sulla capacità lavorativa del
ricorrente, si è modificato in modo rilevante almeno dal 1° settembre
2006, come stabilito dalla perizia di V._______ e dal dott.
MA._______, perdurando almeno fino al 10 settembre 2007 (data
della decisione impugnata), e che pertanto il ricorrente deve essere
considerato abile al lavoro nella misura del 100% in attività confacenti
a partire dal 1° settembre 2006.
10.
10.1 Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido),
è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAIE ha tenuto conto di un reddito mensile da valido di
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Fr. 3'924.41, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro per il 2000,
e previa indicizzazione al 2004. L'UAIE ha poi accertato il reddito
mensile da invalido nel 2004, in attività esigibili, secondo i dati
dell'Ufficio federale di statistica, e più precisamente:
- attività nel commercio all'ingrosso, come per esempio la vendita per
corrispondenza: Fr. 4'672.-;
- attività nel commercio al dettaglio, come per esempio cassiere: Fr.
4'280.-.
- attività semplici nel terziario, come per esempio addetto
all'archivaggio: Fr. 4'333.-.
Siccome questi salari sono superiori al reddito mensile che il
ricorrente avrebbe potuto ottenere nel 2004 senza invalidità, l'UAIE ha
considerato un salario da invalido dello stesso valore di quello da
valido, ridotto del 5%, viste le circostanze personali e professionali del
ricorrente, ossia di Fr. 3'728.19. Confrontando il reddito da valido di Fr.
3'924.41 con il reddito da invalido di Fr. 3'728.19, secondo la formula
[(3'924.41 – 3'728.19) x 100 : 3924.41], l'UAIE ha così stabilito una
perdita di guadagno del 5%.
10.2 Ora, per quanto concerne la determinazione del reddito da
valido, il collegio giudicante rileva, innanzitutto, che avrebbe dovuto
essere ritenuto, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza
(DTF 128 V 174, 129 V 222), non il reddito del 2004, ma quello del
2006, anno in cui è intervenuta la modifica rilevante dell'influsso delle
affezioni diagnosticate sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr.
consid. 9). Il salario mensile da valido di Fr. 3'924.41 deve dunque
essere indicizzato al 2006 (1.0% per il 2005 e 1.2% per il 2006, La Vie
économique 12-2008, tabella B 10.2), da cui risulta un valore
approssimativo di Fr. 4'011.-. Come reddito mensile da invalido per il
2006, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS, inchiesta
sui salari, valori 2006, TA1, livello di qualificazione 4, uomini), si
ottiene un valore approssimativo di Fr. 4'579.50, e ciò facendo la
media dei salari per attività nel commercio all'ingrosso (Fr. 4'792.-), nel
commercio al dettaglio (Fr. 4'383.-) e in attività semplici del terziario
(Fr. 4'563.-). Questo importo, statisticamente basato su quaranta ore
settimanali, deve essere adeguato alla durata normale del settore
terziario nel 2006, ossia 41.7 ore (tabella B 9.2, La Vie économique
12-2008), per un valore di Fr. 4'774.10.
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10.3 Da questi dati risulta che, teoricamente, il ricorrente avrebbe
percepito, nel 2006, un salario mensile da invalido (Fr. 4'774.10)
superiore a quello da valido (Fr. 4'011.-).
A questo proposito, il Tribunale federale ha osservato che, quando il
reddito da valido è inferiore alla media dei salari per un'attività
equivalente, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso
negativamente sul reddito da valido, potrebbero anche influenzare il
reddito da invalido. In pratica, se si è accertato che l'assicurato ha
realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei
all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato
del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. VSI 1999
p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94, 1989 p. 483 consid. 3b, le sentenze
del Tribunale federale del 5 dicembre 2004, nella causa S., I 630/02,
consid. 2.2.2, e del 2 dicembre 2002, nella causa R., I 53/02, consid.
3.3).
In una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha precisato che
se una persona assicurata, per motivi estranei alla sua invalidità, ha
realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza
spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede, in primo luogo, ad un
parallelismo dei due redditi di paragone (da valido e da invalido). In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido,
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
o facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di reddito da
invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una
seconda fase, occorre esaminare la questione della deduzione per
circostanze personali e professionali, che si opera dal reddito da
invalido ottenuto secondo i valori statistici medi. A questo riguardo,
bisogna rilevare che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto, non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322
consid. 4.1, 5.2 e 6.2).
10.4 In concreto, non risulta dall'incarto che il ricorrente abbia scelto
liberamente di conseguire un salario, prima della sua invalidità,
inferiore o che se ne sia accontentato. Egli ha sempre lavorato in
Svizzera nel settore dell'industria alimentare quale operaio generico,
per cui va ritenuto il salario medio in vigore nel 2006 in tale settore
(tabella TA1, 2006, livello 4, uomini), Fr. 4811.- mensili, adeguati alla
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durata normale di lavoro di 41.4 ore del settore (tabella B 9.2, La Vie
économique, 12-2008), ossia Fr. 4'979.40. Di conseguenza, da un
raffronto fra il guadagno effettivamente percepito prima dell'invalidità
ed il guadagno teorico nel settore in base alla statistica nazionale,
risulta una differenza del 20%. Il salario teorico da invalido mensile (Fr.
4774.-) deve pertanto essere ridotto della stessa misura per
compensare lo scapito economico subito dal ricorrente nel suo settore
lavorativo, per cui si ottiene un salario mensile da invalido di Fr. 3819.-
circa, che, diminuito ancora del 5% per tenere conto delle circostanze
personali del ricorrente (DTF 126 V 75), si fissa intorno a Fr. 3628.-.
Effettuando il raffronto dei redditi, la perdita di guadagno subita dal
ricorrente si situa intorno al 10%, secondo la formula [(4'011 – 3'628) x
100 : 4'011], grado che non consente il riconoscimento del diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
11.
In conclusione, considerato che il grado d'invalidità del ricorrente è
inferiore al 40% (art. 28 cpv. 1 LAI), che il miglioramento della sua
capacità di guadagno deve essere fatto risalire almeno al 1° settembre
2006, che esso è durato più di tre mesi e che presumibilmente
continuerà a perdurare (art. 88a cpv. 1 OAI), la soppressione della
rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2007 deve
essere tutelata in questa sede (art. 88biscpv. 2 lett. a OAI).
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 10 settembre 2007 deve
essere confermata ed il ricorso respinto.
12.
Il ricorrente ha inoltre chiesto l'esecuzione di una nuova perizia
medica.
In merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; DTF 122 II 469 e ss., 122 III 223 e
ss., 119 V 344 e ss. con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10;
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riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 e ss., 122
V 162 e ss., nonché 119 V 344 e ss. con riferimenti).
In concreto, il Tribunale amministrativo federale considera che la
documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della
vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
13.
Per quanto riguarda le spese processuali, che ammontano a Fr. 300.-,
esse sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo
versato il 9 giugno 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 9 giugno 2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. AI PT/285.65.126.158/JU);
- all'Ufficio federale della assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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Data di spedizione:
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