Corte II I
C-6922/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
A._______, rappresentato dal Patronato INAS (...),
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6922/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera quale frontaliere in qualità di piastrellista dal 1967 al 2002,
all'inizio in modo discontinuo, quindi, a partire dal 1985, senza
interruzioni, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto assicurazione
invalidità, doc. 3-1 e 88-8).
L'11 dicembre 2001 l'assicurato ha annunciato un infortunio all'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), per il
quale è stata posta la diagnosi di cisti del menisco mediale del
ginocchio sinistro (incarto Suva, doc. 1-11). La Suva ha riconosciuto
un'incapacità lavorativa completa a partire da quella data, per la
durata di sessanta giorni (incarto Suva, doc. 1-11). La piena capacità
lavorativa è stata stabilita a partire dal 4 marzo 2002 (incarto Suva,
doc. 1-13).
Il 18 novembre 2002 l'assicurato ha annunciato un'incapacità
lavorativa completa alla Zurigo, l'assicurazione malattia collettiva del
suo datore di lavoro, per dolori lombari (incarto cassa malati, doc. 1-2).
Dopo aver preso a carico l'incapacità lavorativa durante diversi mesi,
la Zurigo ha incaricato il dott. G._______ di pronunciarsi sul caso.
Quest'ultimo, con rapporto del 16 giugno 2003, ha posto la diagnosi di
sindrome lombovertebrale cronica e constatato che le condizioni
dell'assicurato erano stabilizzate e definitive, l'incapacità lavorativa
come piastrellista dovendo così considerarsi completa. Egli ha pure
rilevato che potrebbe sussistere una capacità lavorativa residuale in un
lavoro adeguato, con limiti funzionali quali l'impossibilità di sollevare
pesi superiori ai 10 kg, la necessità di evitare movimenti ripetitivi di
flessione, estensione e, in particolare, di rotazione con il tronco, come
pure la necessità, in generale, di cambiare posizione durante il lavoro
(incarto cassa-malati, doc. 1-4).
Il 31 luglio 2003 l'assicurato, per il tramite dell'Istituto nazionale
italiano di assistenza sociale (INAS), ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del canton Ticino (UAI) una domanda per
l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(incarto assicurazione invalidità, doc. 1-1).
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B.
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita l'UAI ha acquisito i
documenti seguenti:
- l'incarto dell'assicuratore infortuni Suva;
- l'incarto dell'assicuratore malattia collettiva Zurigo;
- il rapporto medico del dott. P._______, del 18 settembre 2003,
facente stato di una sindrome lombo-vertebrale cronica con alterazioni
degenerative e gonalgia sinistra, e un'incapacità lavorativa completa
quasi ininterrotta dal 25 gennaio 2002 (doc. 17);
- il questionario per il datore di lavoro, del 7 luglio 2003, da cui risulta
che l'assicurato ha lavorato per la ditta "GP._______" dal 1° gennaio
2001 al 15 novembre 2002, e che è stato in malattia dal 16 novembre
2002 (doc. 18);
- il rapporto medico della dott.ssa B._______, del 12 febbraio 2003,
del Servizio medico regionale (SMR), facente stato, in particolare, di
una sindrome lombovertebrale cronica con turbe statiche del rachide,
di alterazioni degenerative plurisegmentali e stato dopo
emilaminectomia per lombosciatalgie da ernia discale paramediana
sinistra, come pure di una meniscectomia mediale del ginocchio destro
e del ginocchio sinistro. L'incapacità lavorativa è completa dal 15
novembre 2002, mentre sussiste una piena capacità lavorativa in
attività adeguate da giugno 2003, con limiti funzionali quali
l'impossibilità di sollevare pesi superiori ai 10 kg e la necessità, in
generale, di cambiare posizione durante il lavoro (doc. 22);
- il rapporto finale del consulente per l'integrazione professionale, del
12 luglio 2005, dal quale si evince che l'assicurato ha interrotto di
propria iniziativa il periodo d'accertamento professionale, il 18 giugno
2005, facendo valere motivi di salute (doc. 35);
- il rapporto medico del dott. N._______, del 6 settembre 2005, dal
quale risulta, in particolare, che l'interruzione del periodo
d'accertamento professionale non è medicalmente giustificato (doc.
39);
- il rapporto medico della dott.ssa B._______, del 19 settembre 2005,
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dal quale emerge, in particolare, che l'interruzione del periodo
d'accertamento professionale non è medicalmente giustificata (doc.
45);
- il rapporto medico della dott.ssa B._______, del 26 gennaio 2006,
con il quale è stata richiesta una perizia al Servizio accertamento
medico dell'assicurazione invalidità (SAM; doc. 63);
- la perizia pluridisciplinare del SAM, del 26 luglio 2006, che stabilisce
sostanzialmente:
una diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica
(osteocondrosi, spondiloartrosi e pregressa ernia discale), condrosi
femororotulea (pregressa meniscectomia parziale mediana,
meniscectomia degenerativa cistica), epatopatia e frattura pregressa
al radio sinistro;
una capacità lavorativa del 30% come piastrellista, con
presenza durante tutto il giorno, ma rendimento ridotto;
una capacità lavorativa del 60%, a partire da giugno 2003, in
attività medio-leggere, con presenza durante tutto il giorno, ma
rendimento ridotto, e con sollevamento e trasporto di pesi anche oltre i
10 kg;
una capacità quasi totale, sempre da giugno 2003, in attività
molto leggere, perlopiù sedentarie, con sollevamento e trasporto di
pesi fino a 5 kg (doc. 69).
Le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM si fondano
specificatamente sui referti seguenti:
• il rapporto ortopedico del dott. M._______, del 21 giugno
2006, che attesta una sindrome lombovertebrale cronica,
un'osteocondrosi e spondilartrosi lombosacrale, esiti da ernia discale
sinistra, stato dopo meniscectomia parziale del ginocchio sinistro,
meniscopatia degenerativa cistica laterale e condrosi femoro-rotulea
sinistra. Queste affezioni sono causa di una riduzione importante della
capacità lavorativa come piastrellista, la quale raggiunge al massimo il
30%. Per contro, in un'attività lavorativa medio-leggera, con limiti
funzionali quali l'impossibilità di sollevare pesi superiori ai 10 kg e la
necessità di cambiare posizione durante il lavoro, la capacità
lavorativa può raggiungere il 60%;
• il rapporto psichiatrico del dott. BA._______, del 20 giugno
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2006, che non rivela sintomi psicopatologici maggiori aventi
un'influenza sulla capacità lavorativa;
- la richiesta di precisazioni al SAM da parte della dott.ssa B._______,
del 1° settembre 2006, relative all'incapacità lavorativa del 40% in
attività medio-leggere e alla capacità quasi totale in attività molto
leggere (doc. 71);
- la risposta del SAM alla dott.ssa B._______, del 18 settembre 2006,
nella quale si precisa, principalmente, che per capacità lavorativa
quasi totale si intende che l'assicurato è abile al lavoro, in attività
molto leggere e perlopiù sedentarie, nella misura del 95-100%. Inoltre,
in attività leggere per le quali non bisogna mai sollevare pesi oltre i 10
kg e di carattere sedentario, ma con la possibilità di cambiare
posizione di lavoro, l'assicurato può raggiungere una capacità
lavorativa pure del 95-100% (doc. 73);
- la lettera dell'UAI all'assicurato, del 23 ottobre 2006, con la quale si
ingiunge a quest'ultimo di sottoporsi al periodo d'accertamento
professionale (doc. 75);
- il rapporto del Centro d'accertamento professionale (CAP) di (...), del
23 maggio 2007, relativo al periodo d'accertamento dal 16 aprile al 15
maggio 2007, dal quale risulta, in particolare, che non è esclusa una
piccola diminuzione del rendimento sul lavoro, all'incirca del 5%, in
attività leggere adeguate, per esempio nel campo della logistica,
eventualmente anche con mansioni di vendita, o in fabbrica, con
mansioni leggere e la possibilità di alternare la posizione (doc. 88);
- il rapporto finale dell'UAI, del 30 maggio 2007, nel quale è valutato
un grado d'invalidità del 26%, in applicazione del metodo generale del
confronto dei redditi, con una conseguente capacità di guadagno
residua del 74% (doc. 90).
C.
Sulla base della documentazione sopra elencata, l'UAI ha emesso un
progetto di decisione il 19 giugno 2007, proponendo di respingere la
domanda di prestazioni assicurative per l'invalidità (doc. 93). Dopo
aver richiesto in visione gli atti dell'amministrazione, il Patronato INAS,
rappresentante dell'assicurato ha prodotto un rapporto medico del
dott. H._______, steso il 20 luglio 2007, dal quale emerge,
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sostanzialmente, che l'incapacità lavorativa come piastrellista è totale
e che l'assicurato potrebbe lavorare solamente a ragione del 50% in
attività assolutamente leggere (doc. 98).
Chiamato a pronunciarsi dall'UAI sul rapporto del dott. H._______, il
dott. E._______ ha considerato, con presa di posizione del 9 agosto
2007, che esso non apporta novità particolari rispetto all'ultima
valutazione peritale del SAM (doc. 99).
E.
Il 12 settembre 2007 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha così emesso una decisione di
rigetto della domanda di prestazioni assicurative per l'invalidità
presentata dall'assicurato il 31 luglio 2003 (doc. 103).
F.
Contro questa decisione, per il tramite dell'INAS, l'assicurato ha
inoltrato ricorso l'11 ottobre 200, al Tribunale amministrativo federale,
chiedendo in sostanza di riconoscergli il diritto ad una mezza rendita
d'invalidità, di applicare la riduzione massima del 25% consentita per
fissare il salario da invalido, nonché l'esonero dal pagamento delle
spese processuali. Ha pure prodotto documentazione medica già agli
atti.
Nelle rispettive risposte del 12 e 16 novembre 2007 l'UAI e l'UAIE
propongono la reiezione del ricorso.
Con replica del ricorrente dell'11 dicembre 2007 e duplica dell'UAI e
dell'UAIE del 25 gennaio rispettivamente del 1° febbraio 2008, le parti
hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni.
Su richiesta del Tribunale amministrativo federale, il ricorrente ha
quindi compilato il formulario per l'ottenimento del gratuito patrocinio,
allegando i giustificativi necessari.
G.
Con scritto del 21 febbraio 2009, l'INAS ha comunicato che il
ricorrente è stato ospedalizzato per un'emorragia cerebrale
intraparenchimale e subaracnoidea da rottura di aneurisma della
silviana sinistra.
Pagina 6
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché
l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ricevibile.
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
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dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 31
luglio 2003. Il Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31 luglio
2002 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 12
settembre 2007, data della decisione avversata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
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- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
6.
In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'Unione europea e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
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Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
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nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
In concreto, il ricorrente ha smesso definitivamente di lavorare il 18
novembre 2002.
Dalla documentazione agli atti, e in particolare dalla perizia
pluridisciplinare del SAM del 26 luglio e del 18 settembre 2006 (doc.
69 e 73), emerge sostanzialmente la seguente diagnosi: sindrome
lombovertebrale cronica (osteocondrosi, spondiloartrosi e pregressa
ernia discale), condrosi femororotulea (pregressa meniscectomia
parziale mediana, meniscectomia degenerativa cistica), epatopatia e
frattura pregressa al radio sinistro.
Considerate le conclusioni convergenti dei referti dei medici dell'UAI e
del dott. H._______ riguardo a questa diagnosi, il collegio giudicante
non intravede nessun motivo per discostarsene.
9.
Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono di
carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la lettera b della citata norma legale, la quale
prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante almeno un anno.
10.
10.1 La decisione dell'UAIE si fonda essenzialmente sulla perizia
pluridisciplinare del SAM del 26 luglio 2006, con le precisazioni del 18
settembre 2006.
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10.2 Secondo questa perizia, le affezioni che si ripercuotono sulla
capacità lavorativa del ricorrente sono unicamente quelle ortopediche,
come rilevato dal dott. M._______, quindi la sindrome lombovertebrale
cronica e la condrosi femororotulea, mentre il ricorrente non presenta
attualmente, come stabilito dal dott. BA._______, una vera e propria
patologia psichiatrica.
Il ricorrente è limitato dai problemi ortopedici alla colonna vertebrale
ed agli arti inferiori. A questo proposito, il dott. M._______ ha
osservato che, per quanto riguarda la colonna vertebrale
lombosacrale, è intervenuta un'assai modesta progressione delle
alterazioni degenerative dal 2003, rimanendo comunque una discreta
funzione della colonna vertebrale lombosacrale senza sintomi di
sofferenza radicolare agli arti inferiori. Per quanto concerne le
ginocchia, sono apparse a sinistra alterazioni degenerative del
menisco laterale di carattere cistico, le alterazioni di tipo artrofisico
rimanendo finora molto contenute e la funzione articolare delle due
ginocchia poco limitata. Il dott. M._______ ha concluso che le
patologie ortopediche di cui soffre il ricorrente, giustificano una
diminuzione della capacità lavorativa come piastrellista del 70% e, in
attività adeguate, con limiti funzionali quali l'impossibilità di sollevare
pesi superiori ai 10 kg e la necessità di cambiare posizione durante il
lavoro, del 40%.
A partire da questa diagnosi, gli esperti del SAM hanno stabilito che la
capacità lavorativa del ricorrente, nella sua attività abituale, è pari al
30% da giugno 2003, con presenza giornaliera completa, ma
rendimento ridotto. Essi hanno pure evidenziato che la capacità
lavorativa del ricorrente in attività medio-leggere, con sollevamento e
trasporto di pesi anche oltre i 10 kg, presenza giornaliera completa e
rendimento ridotto, è pari al 60% da giugno 2003, e che essa
raggiunge il 95-100% in attività molto leggere, perlopiù sedentarie, con
sollevamento e trasporto di pesi fino a 5 kg, sempre da giugno 2003
(doc. 69).
Il dott. H._______, consultato dal ricorrente di propria iniziativa, ha
invece determinato, il 20 luglio 2007, un'incapacità lavorativa totale
come piastrellista e una capacità lavorativa del 50% in attività
assolutamente leggere, rilevando grosse difficoltà a mantenere una
posizione seduta monotona per più di trenta minuti, l'impossibilità di
assumere posizioni ergonomiche per il rachide lombare e di stare in
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ginocchio, come pure di camminare su terreni accidentati o su scale a
pioli e di sollevare pesi superiori a 10 kg (doc. 98).
Il 9 agosto 2007 il medico dell'UAI, il dott. E._______, ha preso
conoscenza di questo referto e considerato che esso non apporta
nuovi elementi suscettibili di influenzare la valutazione della capacità
lavorativa del ricorrente contenuta nella perizia pluridisciplinare del
SAM del 26 luglio 2006, in quanto non vi sono oggettive motivazioni
mediche per considerare un peggioramento della capacità lavorativa
dell'assicurato (doc. 99).
10.3 È basandosi sul rapporto del dott. H._______ che il ricorrente
pretende di avere diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
Sostanzialmente egli afferma, da un lato, che il rapporto del dott.
H._______ e la perizia pluridisciplinare del SAM sono quasi speculari
e che giungono a delle conclusioni identiche per quanto riguarda la
capacità lavorativa come piastrellista.
Ora, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le conclusioni del
SAM e del dott. H._______ non sono sovrapponibili in relazione alla
capacità lavorativa come piastrellista, nella misura in cui il SAM ha
stabilito una capacità del 30% con rendimento ridotto, mentre il dott.
H._______ ha constatato una capacità nulla. Inoltre, per quanto
concerne la capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute
del ricorrente, le conclusioni del SAM e del dott. H._______ sono
diametralmente opposte. Infatti, il SAM ha riconosciuto una capacità
lavorativa pressoché completa, mentre il dott. H._______ ha
determinato una capacità lavorativa del 50%.
Le dettagliate e convincenti conclusioni cui è giunto il SAM dopo aver
sottoposto il ricorrente ad un'accurata visita pluridisciplinare inerenti la
sua capacità lavorativa in attività adeguate, permettono al collegio
giudicante di aderire alla valutazione del SAM e di fissare la capacità
lavorativa del ricorrente come piastrellista al 30%, con rendimento
ridotto, da giugno 2003, e di ritenerlo è idoneo ad esercitare al
95-100% un lavoro leggero adeguato al suo stato di salute, sempre da
giugno 2003.
11.
Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
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ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
L'UAI ha tenuto conto di un reddito annuale da valido come
piastrellista, fondandosi sui dati forniti dal datore di lavoro
all'assicuratore contro gli infortuni (incarto Suva, doc. 1-16), ossia un
reddito annuale di Fr. 61'386.- per il 2002. Sulla base dei dati statistici
della Tabella 1, 4, attività leggere, semplici e ripetitive, uomini, della
Rilevazione svizzera della struttura dei salari (TA1, RSS), per 41,6 ore
settimanali, per un'attività svolta al al 95%, l'UAI ha poi accertato un
reddito annuale da invalido per il 2003, di Fr. 46'678.-, applicando una
riduzione del 5% per attività leggera e del 10% per attività sempre
nello stesso settore, con scarsa formazione e lungo periodo
d'inattività. Confrontando il reddito annuale da valido di Fr. 61'386.-
con il reddito annuale da invalido di Fr. 46'678.- {[(61'386 -
46'678)x100] : 61386}, l'UAI ha così stabilito una perdita di guadagno
del 24%, corrispondente a un grado d'invalidità che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita. A questo proposito, si rileva
che l'UAI ha applicato una riduzione complessiva del 15% del reddito
da invalido, per tenere conto dei fattori personali inerenti al ricorrente,
e ciò conformemente alla giurisprudenza (DTF 126 V 75). A titolo
abbondanziale, giova sottolineare che, se l'UAI avesse applicato un
tasso di riduzione del 25% del reddito da invalido, come richiesto dal
ricorrente, il grado d'invalidità non avrebbe comunque raggiunto il
valore minimo del 40%, necessario per il riconoscimento del diritto ad
una rendita d'invalidità.
Per quanto concerne la determinazione del reddito da valido, il collegio
giudicante rileva tuttavia che avrebbe dovuto essere ritenuto,
conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza (DTF 128 V
174, 129 V 222), il salario alla data dell'insorgere di un diritto alla
rendita d'invalidità, ossia nella specie il salario corrispondente al 2003.
Il salario annuale di Fr. 61'386.- deve dunque essere indicizzato al
2003 (1,4%, La Vie économique, 1/22005, tabella B 10.2) e si giunge
pertanto ad un introito annuale da valido di Fr. 62'245.-. Effettuando il
raffronto dei redditi, la perdita di guadagno subita dal ricorrente si
situa comunque al 25%.
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12.
Di conseguenza, in virtù delle norme legali sopra citate, la decisione
dell'UAIE di rigetto della domanda di prestazioni assicurative per
l'invalidità deve essere confermata e il ricorso respinto.
13.
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria per quanto attiene alle spese di procedura.
13.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali.
Secondo la giurisprudenza consolidata, i presupposti per la
concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se
il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372 consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità
di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con
i propri mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai
secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
13.2 In concreto, il Tribunale amministrativo federale considera che,
dalla documentazione agli atti risulta comprovata la situazione
d'indigenza del ricorrente, il quale percepisce un reddito mensile
complessivo di EUR 699.50, e d'altra parte che il ricorso non appariva
di primo acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V
202 consid. 4a; 372 consid. 5b).
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Ne consegue che il ricorrente è ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e, quindi, non si prelevano spese processuali.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. 131.52.250.155/SMN; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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