B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 14.07.2016 (9C_225/2016)
Corte III
C-6934/2013
Sen t en z a d e l l ' 8 f e bb r a i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
rappresentato dalla UCM, Associazione Utenti Sanità
Pubblica,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita
(decisione del 15 novembre 2013).
C-6934/2013
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato in
Svizzera dal 2005 al 2007 solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) (doc. TAF 15).
Da ultimo era alle dipendenze di un'impresa di costruzioni di Z.______ in
qualità muratore (doc. 14.4).
B.
In data 29 novembre 2007 A.________ è stato coinvolto in un incidente
della circolazione che non ha comportato (a prima vista) lesioni visibili, ma
una contrattura di fondo da sindrome miofasciale diffusa. Successiva-
mente, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (IN-
SAI), visto il protrarsi delle doglianze a livello cervicale e lombare, ha as-
sunto le prestazioni di legge (doc. 6 e seg. inc. INSAI). Una diagnosi più
accurata, effettuata presso la Clinica B.________, faceva stato, nell'aprile
2008, di un trauma distorsivo della colonna cervicale con lieve limitazione
funzionale e tendenza alla cronicizzazione ed alla somatizzazione in pa-
ziente ansioso con sovraccarico psichico (doc. 15 inc. INSAI). Un sog-
giorno presso la Clinica di riabilitazione di C.________ nell'aprile-maggio
2008 ha confermato la diagnosi e l'inabilità al lavoro totale (doc. 17 inc.
INSAI).
C.
C.a In data 4 marzo 2009 A.________ ha presentato all'Ufficio dell'assicu-
razione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), tramite
l'INPS di Varese, una domanda volta al conseguimento di prestazioni AI
(doc. 3, 18).
Dalla perizia medica particolareggiata del 1° luglio 2009 (E 213 doc. 23),
redatta dal Dott. D.________, di cui non è nota l'eventuale specializza-
zione, emerge in particolare che il richiedente era portatore di una spondilo-
artrosi cervicale post-traumatica e varicoflebite acuta pregressa in arto su-
periore sinistro, ciò che provocava un'incapacità al lavoro del 50% nell'ul-
tima attività svolta e nulla in attività di sostituzione più leggere.
C.b Dopo acquisizione dell'incarto INSAI a febbraio 2010 ed attesa degli
sviluppi di detta copertura assicurativa, accertato che in data 1° dicembre
C-6934/2013
Pagina 3
2010 (doc. 41), l'interessato beneficiava ancora di una copertura assicura-
tiva infortunistica totale, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esa-
minare nel merito la richiesta, ha sottoposto gli atti al Servizio medico re-
gionale (SMR). Nel rapporto del 1° dicembre 2010, il Dott. E.________
(SMR), specialista in medicina interna, sulla scorta dell'incarto INSAI, rile-
vando che si trattava di una questione unicamente infortunistica, ha propo-
sto di attendere poche settimane e poi, se non fossero emerse novità
dall'INSAI, concedere l'intera prestazione AI.
C.c Con progetto d'assegnazione del 25 febbraio 2011 (doc. 48), l'UAI ha
disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI con effetto dal 1°
settembre 2009 (domanda tardiva).
Con decisione del 27 aprile 2011, l'UAIE, competente per notificare le de-
cisioni agli assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato la rendita intera
AI con effetto dal 1° settembre 2009 (doc. 56).
D.
D.a Dopo ulteriori esami (neurologia, otorinolaringoiatria) con copertura as-
sicurativa INSAI per incapacità di lavoro totale, l'assicuratore infortuni, me-
diante decisione del 24 febbraio 2012 (doc. 42 inc. INSAI), ha sospeso le
prestazioni assicurative, con effetto 31 marzo 2012, dal momento che in
esito agli accertamenti non risultavano cause organiche sufficienti per rico-
noscere prestazioni dell'assicuratore infortuni e non vi era un nesso di cau-
salità diretto fra quanto accaduto ed i disturbi lamentati.
In esito ad un accertamento bio-meccanico (sull'auto incidentata e sulla
dinamica di collisione), il centro Forschung Biomechanik Unfallrekonstruk-
tion di Zurigo (AGU) ha determinato (il 4 giugno 2012, doc. 48 inc. INSAI)
come i disturbi cervicali lamentati dall'assicurato siano da considerare
come "non spiegabili" con gli effetti della collisione in un caso normale.
D.b Con decisione su opposizione del 15 giugno 2012 (doc. 50 inc INSAI)
l'INSAI ha respinto l'istanza presentata da A.________ contro il provvedi-
mento formale dell'assicuratore infortuni del 24 febbraio 2012.
E.
Nell'ottobre 2011 l'UAI ticinese ha avviato la prevista procedura di revisione
del diritto alla rendita (doc. 60).
E.a Il 15 marzo 2012 il Dott. F.________ del SMR, medico generalista, ha
constatato che l'INSAI aveva chiuso il caso (il 31 marzo 2012, cfr. consid.
C-6934/2013
Pagina 4
B) per assenza di nesso di causalità fra l'infortunio subito e le patologie
riscontrate. L'UAI ha pertanto disposto, da un lato, un esame in psichiatria
presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. 68) e dall'altro un
esame in reumatologia. Sotto il profilo psichiatrico l'interessato è stato esa-
minato dallo specialista in psichiatria Dott. G.________ il 3 e il 16 aprile
2012 (doc. 70), dal profilo reumatologico dal Dott. H.________ (doc. 75), il
18 maggio 2012.
Nel rapporto riassuntivo del SMR (28 giugno 2012, doc. 82) è stata ritenuta
un'incapacità al lavoro del 50%.
E.b L'indagine comparativa dei redditi (doc. 84) ha posto in luce una per-
dita di guadagno del 57%, tenuto conto, fra l'altro, di una riduzione del sa-
lario dopo l'insorgenza dell'invalidità dell'8% per fattori personali. Il rapporto
del 10 ottobre 2012 del consulente in integrazione professionale (CIP) ha
confermato tale situazione (doc. 89).
E.c In seguito è stata comunicata una brevissima degenza ospedaliera
per accertamenti dal 26 al 28 settembre 2012 (doc. 93). E' stata sostan-
zialmente confermata, con referti specialistici la diagnosi espressa nelle
due perizie di cui sopra salvo una gastrite erosiva da medicamenti. Il SMR
ha confermato il 25 ottobre 2012 tale situazione (doc. 95).
E.d Un accertamento sulle residue capacità di lavoro è poi stato chiesto,
ma annullato per problemi logistici. Il CIP aveva trovato un datore di lavoro
disposto a far lavorare in prova (per gli accertamenti di cui sopra) l'assicu-
rato, il quale ha tuttavia riferito di non sentirsela e di avere in vista un nuovo
ricovero ospedaliero (cfr. rapporto CIP del 10 giugno 2013, doc. 111).
F.
F.a Con progetto di decisione del 28 agosto 2013, l'Ufficio AI cantonale ha
comunicato all'assicurato che la prestazione AI sarebbe stata ridotta della
metà (doc. 119). L'amministrazione rileva che in base agli accertamenti
medici, è stata risolta l'inabilità lavorativa derivata da esiti infortunistici, ma
che patologie extra-infortunistiche sono nel frattempo sorte, ciò che causa
un'inabilità lavorativa del 50% in attività adeguata ed un'incapacità di gua-
dagno pure del 50%.
L'interpellato, tramite l'UCM, si è opposto a tale progetto (doc. 121), chie-
dendo che venisse considerato invalido in misura del 100%.
C-6934/2013
Pagina 5
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. I.________, specialista in me-
dicina interna, dell'UAI Ticino, il quale, nel rapporto del 9 ottobre 2013, ha
confermato la correttezza delle valutazioni espresse dai periti interpellati e
l'inconsistenza della certificazione medica prodotta successivamente (doc.
123).
F.b Mediante decisione del 15 novembre 2013, l'UAIE ha sostituito la ren-
dita intera con una mezza rendita a decorrere dal 1° gennaio 2014 (doc.
128).
G.
Con il ricorso depositato il 9 dicembre 2013, A.________, sempre rappre-
sentato dall'UCM, chiede, in sostanza, il ripristino del suo diritto alla rendita
intera. Contesta la riduzione del grado d'invalidità ritenendo come non sus-
sistano valide ragioni per farlo in considerazioni della doppia patologia pre-
sente, ossia quella organica e quella psichiatrica. Chiede inoltre l'allesti-
mento di un nuovo calcolo comparativo dei redditi, senza motivare l'as-
sunto, ma giustificando la richiesta con il fatto che percepisce, a partire da
gennaio 2014, fr. 131.- al mese. Postula inoltre l'erezione di una nuova pe-
rizia "arbitrale" e l'ammissione al gratuito patrocinio. Produce, infine, un
certificato succinto del medico curante, Dott. L.________, specialista in chi-
rurgia.
H.
L'UAIE, nella risposta di causa del 4 febbraio 2014, propone la reiezione
del ricorso (doc. TAF 3), facendo riferimento al preavviso del 30 gennaio
2014 dell'Ufficio AI ticinese.
I.
A.________, con replica del 4 marzo 2014, ha evidenziato che mai i medici
incaricati dall'UAI si sono espressi sul preteso miglioramento delle condi-
zioni di salute e della capacità di lavoro (doc. TAF 6).
J.
Non è stata presentata la duplica (doc. TAF 8).
K.
Una domanda di gratuito patrocinio è stata respinta da questo Tribunale
con decisione incidentale del 7 ottobre 2014 (doc. TAF 10, 11), mentre l'an-
ticipo richiesto di fr. 400.- è stato versato il 20 ottobre 2014.
C-6934/2013
Pagina 6
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giu-
dica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'in-
validità possono essere contestate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sem-
pre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha inoltre versato l'anticipo di 400 fran-
chi relativo alla presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.
1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso
C-6934/2013
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del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si de-
termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo
le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo-
ris; DTF 130 V 445).
3.2 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono applicabili nel
caso di specie - oggetto del contendere essendo la revisione, segnata-
mente la sostituzione della rendita intera con una mezza rendita a far
tempo dal 1° gennaio 2014 - pur non avendo comportato dei cambiamenti
rispetto al vecchio diritto in merito alla valutazione dell'invalidità.
4.
4.1 Essendo il ricorrente cittadino italiano, secondo il diritto internazionale,
è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno
1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC,
RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, dal 1° aprile 2012 l'ALC si
riferisce al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e
0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella spe-
cie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012).
Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le-
gislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Il rego-
lamento (CE) n. 1408/71, al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente
il 31 marzo 2012, conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
4.2 Il riconoscimento all'estero di una rendita d'invalidità secondo il rispet-
tivo sistema di sicurezza sociale non pregiudica la valutazione dell'invali-
dità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale del 4 feb-
braio 2003 I 435/02). Anche dall'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'inva-
lidità di un assicurato va infatti determinato esclusivamente secondo il di-
ritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n. 883/2004 in relazione con
l'allegato VII dello stesso regolamento; rispettivamente, per il diritto in vi-
gore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4 in relazione con l'allegato V del
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regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130 V 253 consid. 2.4; sentenza del
Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 3.1). Deve essere
comunque dato per acquisito che la documentazione medica ed ammini-
strativa prodotta dagli istituti di sicurezza sociale di un altro Stato membro
deve essere presa in considerazione (art. 49 cpv. 2 del regolamento (CE)
n. 987/2009).
5.
Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato
dalla data della decisione impugnata, in concreto il 15 novembre 2013. Il
giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010
del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
6.
Oggetto del contendere è la sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2014,
della rendita intera erogata a A.________ con effetto dal 1° settembre 2009
(decisione 27 aprile 2011 dell'UAIE, doc. 56), con una mezza rendita.
Secondo l'amministrazione tale procedere si giustifica in quanto l'assicu-
rato, in base a recenti indagini mediche in psichiatria e reumatologia, pre-
senta un grado complessivo d'incapacità al lavoro del 50% dovuto a con-
siderazioni psichiatriche, mentre per quel che riguarda l'aspetto infortuni-
stico e reumatologico in generale, il grado d'inabilità sarebbe del 30% in
attività più leggere della precedente (muratore).
L'insorgente si avvale dal canto suo, in considerazione della doppia pato-
logia (somatica e psichiatrica), di un grado d'invalidità superiore al 70%.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
C-6934/2013
Pagina 9
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin-
gola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE)
n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell’Unione europea che
presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto a un quarto
di rendita in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro
domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04.
7.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di gua-
dagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, pro-
vocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
8.
8.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta propor-
zionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene d'uf-
ficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del
grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel mo-
mento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o al-
C-6934/2013
Pagina 10
lorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provo-
care una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande inva-
lidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è stata fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è mo-
dificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
8.2 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette
a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno su-
bito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice
valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente inva-
riate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid.
3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un riesame incon-
dizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügung-
sanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden-
rentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerlei-
stungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di
poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione
se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di
una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
8.3 L'istituto della revisione è stato concepito per tenere conto di modifiche
riguardanti la situazione personale degli assicurati, quali lo stato di salute
e fattori economici. Non ne fanno per contro parte i dati statistici essendo
dei fattori esterni (DTF 133 V 545 consid. 7.1 pag. 548). Al riguardo il Tri-
bunale federale ha precisato - in una vertenza in cui lo stato di salute era
rimasto invariato - che modifiche di poco conto nei dati statistici salariali
non giustificavano una revisione, nemmeno se, a seguito di queste modifi-
che, il valore limite veniva superato per eccesso o per difetto (DTF 133 V
545 consid. 7.3 pag. 549).
Per le stesse considerazioni, la possibilità di procedere ad una revisione
va ugualmente negata se la modifica dei soli valori statistici è di un certo
rilievo. Se infatti risulta che il motivo effettivo per una revisione del diritto
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Pagina 11
alla rendita risiede nella modifica dei valori statistici (tabellari), simile ope-
razione deve essere esclusa (sentenza 9C_696/2007 succitata pubblicata
in RTiD 2010 II p. 197 consid. 5.3).
8.4 Va ancora rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali, fatte salve
le disposizioni transitorie e, se del caso, la presenza di diritti acquisiti, le
decisioni inizialmente non erronee riguardanti prestazioni durevoli vanno di
regola adattate alle modifiche di legge risultanti dall'intervento del legisla-
tore (DTF 121 V 157 consid. 4a pag. 161 seg.). Per contro, una nuova
prassi amministrativa o giudiziaria non giustifica, di principio, la modifica di
prestazioni durevoli fondate su una decisione cresciuta in giudicato (DTF
129 V 200 consid. 1.2 pag. 202; 121 V 157 consid. 4a pag. 162; 120 V 128
consid. 3b pag. 132 con riferimenti).
Anche una modifica giurisprudenziale può comportare eccezionalmente la
modifica (pro futuro) di una decisione cresciuta in giudicato se la nuova
prassi riveste una portata tale che la sua inosservanza darebbe luogo a
una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento, in particolare
se la precedente prassi rimanesse valida solo per pochi assicurati (DTF
135 V 201 consid. 7.2.2 pag. 214, 227 consid. 6.2.2, 129 V 200 consid. 1.2
pag. 202; 121 V 157 consid. 4 pag. 162; 120 V 128 consid. 3c pag. 132,
115 V 308 consid. 4a/dd pag. 314).
8.5 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
8.6 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più pre-
sto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
(art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
9.
9.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
C-6934/2013
Pagina 12
oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac-
certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provve-
dimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133
V 108).
9.2 In concreto il periodo di riferimento è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 27 aprile 2011, tramite la quale è stata erogata una rendita
intera AI all'assicurato con effetto dal 1° settembre 2009 (doc. 56) ed il 15
novembre 2013, data della decisione impugnata, con la quale la presta-
zione in corso è stata sostituita con una mezza rendita con effetto 1° gen-
naio 2014.
10.
10.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven-
tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
10.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione me-
dica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra-
duare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co-
stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor-
tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'atti-
vità da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c).
10.3 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
C-6934/2013
Pagina 13
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio
2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160;
HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak-
tuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sen-
tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto con-
forme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art.
19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione
alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
10.4 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.
18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012
del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3).
11.
In concreto, ai fini del riconoscimento della rendita intera AI con effetto dal
1° settembre 2009, l'autorità amministrativa si era fondata sulla documen-
tazione medica assunta agli atti dall'INSAI da cui emergeva che
A.________ aveva subito un trauma distorsivo della colonna cervicale con
lieve limitazione funzionale. Era inoltre stata rilevata una tendenza alla cro-
nicizzazione ed alla somatizzazione della situazione in un paziente ansioso
con sovraccarico psichico (cfr. segnatamente i risultati degli esami presso
la B.________ del 19 aprile 2008). Atteso che, al momento dell'esame da
C-6934/2013
Pagina 14
parte delle autorità AI (2010-2011), l'INSAI continuava a versare presta-
zioni complete, visto il parere del SMR (consid. C.b), l'UAI ha riconosciuto
il diritto alla rendita intera AI dal settembre 2009.
12.
12.1 Al momento della revisione, l'Ufficio AI cantonale, è stato messo al
corrente, nel marzo 2012, del fatto che l'INSAI aveva sospeso qualsiasi
prestazione per carenza di un nesso di causalità adeguato (pur ricono-
scendo un'indennità per menomazione fisica). Dal rapporto medico circon-
dariale dell'INSAI, redatto dal Dott. M.________, emerge in particolare
(doc. 75 pag. 5) l'esistenza di:
"Sindrome algica diffusa con cervicalgia cronica e lombalgia cronica ed ir-
radiazione agli arti, sindrome vertiginosa, discopatia e spondilosi pluriseg-
mentale della colonna cervicale; discopatia, spondiloartrosi e spondilosi
plurisegmentale della colonna lombare con ernia discale L5-S1 parame-
diana sinistra, trauma distorsivo e contusivo della colonna cervicale e
trauma contusivo della colonna lombare il 29 novembre 2007". Il medico
ha precisato che, considerando l'assenza di postumi traumatici oggettiva-
bili, la presenza di alterazioni degenerative a livello della colonna cervicale
e lombare, la dinamica dell'infortunio, il decorso clinico con cronicizzazione
ed estensione dei sintomi, i referti radiologici ed il tempo trascorso, non si
può ammettere un nesso causale almeno probabile fra gli attuali disturbi
riferiti e l'infortunio del 29 novembre 2007 e quindi la causalità è da ritenere
estinta. Per le sole conseguenze infortunistiche e l'assenza di postumi trau-
matici oggettivabili non sussistono le premesse per una menomazione
all'integrità ed un'ulteriore inabilità lavorativa per il lavoro svolto prima
dell'infortunio non è giustificata".
12.2 L'amministrazione ha quindi proceduto ad effettuare esami propri, tra-
mite il Dott. G.________, psichiatrica ed il Dott. H.________, reumatologo.
12.2.1 In sostanza il Dott. H.________ ha posto la diagnosi reumatologica
(doc. 75), con ripercussioni sulla capacità di lavoro, di esiti di trauma di-
storsivo della colonna vertebrale il 29 novembre 2007 con sviluppo di sin-
drome panvertebrale su discrete turbe statiche, alterazioni degenerative
sia a livello cervicale che lombare, cronicizzazione dei dolori con sviluppo
fibromialgico, associati disturbi neurovegetativi (vertigini croniche, disturbi
della concentrazione, del sonno, irascibilità, stanchezza, disturbi dell'udito).
Quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro è stata posta
C-6934/2013
Pagina 15
ematospermia in presenza di un'ipertrofia prostatica con note di flogosi cro-
nica. Il perito ha in particolare evidenziato che le indagini radiologiche già
a suo tempo eseguite avevano potuto evidenziare delle evidenti alterazioni
degenerative sia a livello cervicale che lombare (doc. 75 pag. 10). In con-
siderazione delle patologie degenerative descritte, rilevate alla colonna, il
perito ha indicato che il peritando presentava un'incapacità di lavoro del
50% come muratore e, sotto l'aspetto medico-teorico un'incapacità al la-
voro del 30% (in un'attività svolta durante tutto l'arco della giornata, con la
possibilità di interporre delle pause più lunghe, evitando lavori meno ade-
guati) in attività sostitutive adeguate ed a determinate condizioni di porto
pesi, posture, marcia (doc. 75 pag. 11), quale operaio di fabbrica, magaz-
ziniere, inserviente, custode (doc. 75 pag. 12).
Il Dott. H.________ ha precisato inoltre che le incapacità lavorative, in am-
bito psichico e somatico, non andavano sommate (doc. 75/10).
12.2.2 Dal un punto di vista psichiatrico il Dott. G.________ (doc. 70) ha
posto la diagnosi di episodio depressivo di media gravità, ICD 10-F32.1.
Al riguardo il perito ha precisato (doc. 70 pag. 6 e 7) di trovarsi:
" in presenza di un'affezione somatica cronica che, come detto, è almeno
in parte riconducibile ad equivalenti depressivi e ad una perdita di integra-
zione sociale anch'essa riconducibile alla diagnosi principale. Tuttavia lo
stato psichico non risulta ancora cristallizzato e finora l'assicurato non ha
potuto beneficiare di un'adeguata presa a carico specialistica la quale po-
trebbe portare ad un miglioramento del quadro clinico e quindi ad un au-
mento delle risorse mobilizzabili" (…) "Per quanto concerne i periodi pre-
cedenti non abbiamo sufficienti elementi per poter stabilire con certezza
l'eventuale presenza di uno stato depressivo prima della nostra valuta-
zione" (…) "I limiti funzionali presenti sono dettati dallo stato depressivo di
media gravità e riconducibile ad una diminuzione delle risorse energetiche,
alla difficoltà delle relazioni interpersonali, alla preoccupante tendenza all'i-
solamento, alla diminuzione della memoria e concentrazione, alla man-
canza di motivazione, alla perdita di ruolo, agli stati d'ansia, ai disturbi del
sonno, all'incapacità di proiettarsi nel futuro, all'ideazione suicidale pas-
siva, ai sentimenti di autosvalutazione, inadeguatezza, rassegnazione, im-
potenza, vergogna ed inutilità, all'incapacità di provare piacere nelle attività
che normalmente ne procurano e, in generale, alla diminuzione della spinta
volitiva".
C-6934/2013
Pagina 16
L'esperto ha pertanto ritenuto il paziente inabile in qualsiasi lavoro in mi-
sura del 50% (mezza giornata con rendimento pieno).
13.
13.1 A proposito dell'evoluzione della situazione di salute e della capacità
lavorativa dell'assicurato il Dott. H.________, reumatologo, rileva (doc. 75
pag. 11 e seg.) che a livello fisico il paziente presenta delle alterazioni de-
generative della colonna cervicale e lombare che limitano parzialmente la
sua capacità lavorativa in una professione fisicamente pesante come
quella di muratore da lui sempre esercitata. Più in dettaglio, la malattia de-
generativa gli causa delle notevoli limitazioni nello svolgimento del suo la-
voro e gli permetterebbe solo, in via teorica, un lavoro fisicamente leggero,
ove non siano richiesti particolari sforzi per la colonna vertebrale (solleva-
mento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, lavori prolungati in posizioni iner-
gonomiche, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori
prolungati con la colonna cervicale in estensione). In quest'ultime attività,
rispettose come detto di diversi limiti fisici, l'interessato presenta un'inca-
pacità di lavoro del 30% (lavoro durante l'intero arco della giornata, ma con
possibilità di interporre della pause più lunghe evitando i lavori meno ade-
guati). Aggiunge il Dott. H.________ che in considerazione dell'ormai su-
bentrata cronicizzazione dei dolori, della loro forte componente funzionale-
somatoforme, della consistente patologia psichiatrica (la perizia del Dott.
H.________ è stata effettuata dopo quella del Dott. G.________, n.d.r.),
dell'ormai lunga assenza dal mondo del lavoro (2007, n.d.r.) e, non da ul-
timo, della sua scarsa scolarizzazione e della sua età (56 anni al momento
della perizia, n.d.r.), ritiene estremamente difficile un suo reinserimento nel
mondo del lavoro.
13.2 Il Dott. G.________, dal canto suo, descrive ampiamente lo stato psi-
chico del paziente. Secondo il perito il paziente è alessitimico, ove la sin-
tomatologia algica presenta un significato di un equivalente depressivo. Il
paziente è disagiato, dall'aspetto triste, ansioso e preoccupato, nonché
rassegnato. Egli presenta deficit della memoria e presenta sentimenti di
autosvalutazione, inadeguatezza, vergogna, impotenza ed inutilità. Si è co-
munque in presenza di una comorbidità maggiore, la quale incide in ma-
niera determinante sulla capacità lavorativa, i criteri di Foerster risultando
secondari.
13.3 In seguito alla richiesta del medico SMR di formulare una conclusione
in comune in merito alla diagnosi, al grado e ai periodi di incapacità lavo-
rativa (doc. 78, 79) i periti, dopo essersi vicendevolmente consultati (doc.
C-6934/2013
Pagina 17
80 e 81), hanno ritenuto adeguato fissare un grado d'incapacità di lavoro
complessivo del 50% da intendersi come riduzione dell'orario di lavoro.
L'incapacità lavorativa, secondo il Dott. G.________, deriva dalla patologia
psichiatrica e comprende anche i limiti funzionali dettati dai disturbi reuma-
tologici (doc. 80-1, in effetti il Dott. H.________ dice che la riduzione della
capacità lavorativa del 30% in attività leggere è dovuta alla necessità di
lunghe pause, doc. 75 pag. 11).
14.
14.1 Nel caso in esame il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal
parere espresso dai periti incaricati dall'amministrazione e da quello
espresso dal SMR del 28 giugno 2012, che ha ripreso integralmente le
conclusioni peritali (doc. 82). Le perizie risultano infatti motivate, complete
e concludenti. Esse possono pertanto essere poste alla base del presente
giudizio.
Pur non avendo evidenziato una netta modifica dello stato di salute (oltre
alle conseguenze dell'incidente è infatti subentrata una patologia psichia-
trica), dalla documentazione agli atti emerge in modo convincente che, ri-
spetto alla decisione con cui era stata assegnata la rendita intera, le con-
seguenze dello stesso sulla capacità lavorativa residua si sono modificate
in senso positivo, anche e soprattutto a motivo del fatto che, in seguito alla
stabilizzazione della situazione infortunistica, è attualmente esigibile lo
svolgimento di un'attività leggera adeguata al 50%. Il Dott. G.________ ha
inoltre indicato che un'adeguata presa a carico specialistica (che non era
ancora intervenuta) avrebbe potuto portare ad un "miglioramento del qua-
dro clinico e quindi ad un aumento delle risorse mobilizzabili" (consid.
12.2.2).
In ordine inoltre all'argomento sollevato più volte dal ricorrente secondo cui
i gradi d'incapacità al lavoro andrebbero sommati va rilevato che i due periti
hanno, singolarmente, e concordando tra loro già escluso tale assunto in
modo convincente (doc. 70, 75, 80, 83). Al riguardo va ricordato che il
grado d'invalidità non risulta dalla somma delle singole incapacità lavora-
tive (di origine somatica o psichica), ma piuttosto da una valutazione glo-
bale dell'incidenza di queste patologie sulla capacità di lavoro residua (DTF
123 V 45 consid. 3b e SVR 2008 IV n. 15 consid. 2.1).
In concreto tale valutazione è stata fatta ed è motivata in modo convincente
(consid. 13.3)
C-6934/2013
Pagina 18
14.2 Questo collegio giudicante ammette quindi che, a partire dalla data
della seconda perizia (eseguita dal Dott. H.________, 29 maggio 2012), il
grado d'incapacità di lavoro del ricorrente, in precedenza totale in seguito
all'infortunio, si è ridotto al 50% in attività sostitutive adeguate. Appare in-
vece inverosimile, viste le doglianze psichiche e somatiche (oggettive) di
A.________, che egli possa riprendere il suo precedente lavoro di mura-
tore in misura del 50%, per cui entrano in considerazione solo le attività di
ripiego leggere e/o sedentarie, rispettose dei limiti dettati dal Dott.
H.________. L'improponibilità di una ripresa del lavoro al 50% come mu-
ratore discende fra l'altro dalle stesse limitazioni e precauzioni precisate
dal reumatologo, le quali sono in netta contraddizione con un'attività, pur al
50%, di un muratore.
15.
15.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
del mercato del lavoro e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare quale sia,
nell'ambito di un'attività di sostituzione svolta al 50%, come indicato dalle
risultanze mediche, il grado d'invalidità presentato dal ricorrente (incapa-
cità di guadagno di rilievo).
15.2 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente alla
decorrenza dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il
grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto
delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari.
Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo
valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario
da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe
stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona
valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
C-6934/2013
Pagina 19
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva
già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del
suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle
usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in
cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del
danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione
dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza del TF
9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
16.
16.1 Per stabilire il grado di invalidità l'amministrazione si è fondata sui dati
del 2010 (doc. 84). Tale procedere non può essere avvallato in quanto la
decisione è stata emanata nel novembre 2013, con effetto dal 1° gennaio
2014. L'amministrazione avrebbe pertanto dovuto fondarsi perlomeno sui
dati del 2013. Malgrado il ricorrente contesti il calcolo soltanto in modo
generico, esso dev'essere pertanto rivisto.
16.2 Se non fosse diventato invalido, il salario lordo (ritenuto per l'AVS)
dell'interessato sarebbe ammontato, nel 2010, a fr. 66'174.-. Occorre indi-
cizzare tale importo (secondo gli indici ufficiali nazionali evoluzione salari
medi, pubblicati dall'Ufficio federale di statistica) al 2011 (1%), ossia fr.
66'835,70, al 2012 (0,8%), ossia fr. 67'370,42, e, come detto, l'eventuale
modifica del grado di invalidità essendo intervenuta con effetto dal 1° gen-
naio 2014, al 2013 (0.7%), ossia fr. 67'842,01 e al 2014 (0,8%), ossia fr.
68'384,74.
Quale reddito da invalido si può ritenere quello statistico conseguibile in
attività di tipo semplici e ripetitive, non qualificate. Solo i valori nazionali
sono applicabili. Nel 2010 (TA1, salario mensile lordo, valore centrale, per
divisioni economiche, totale, livello di qualifica 4, uomini) queste categorie
di lavoratori percepivano mensilmente fr. 4'901 e annualmente fr. 58'812.
Questo importo dev'essere adeguato secondo un orario settimanale di 41,6
ore medio svizzero, per un totale di fr. 61'164,48. Riportato al 2012, se-
condo l'indice di aumento dei salari nominali (2011 1%, 2012 0,8%), è pari
a fr. 62'270,33. Al riguardo va rilevato che questa Corte ha ritenuto giustifi-
cato non applicare le statistiche del 2012, adeguando quelle del 2010 se-
condo l'indice nazionale dei prezzi al consumo. Infatti, le tabelle del 2012
riportano un salario mensile per attività non qualificate di livello 1 (i livelli di
qualifica sono stati invertiti; la 1 corrisponde ora a "tâches physiques ou
manuelles simples"), per gli uomini, di fr. 5'210.-. Ora, l'aumento in due anni
C-6934/2013
Pagina 20
da fr. 4'901.- a fr 5'210.- rappresenta più del 6%, mentre negli anni prece-
denti 2004, 2006, 2008, l'aumento è sempre stato molto più contenuto. Ri-
portare, ai fini di questa sentenza, il valore indicato per il 2012 significa
affermare che in Svizzera, in quell'anno, un lavoratore non qualificato, ad-
detto a compiti semplici, ripetitivi, raggiungeva in media, tenendo inoltre
conto di un orario di lavoro settimanale di 41,6 ore, un guadagno annuale
di fr. 65'020, dato che non può essere ragionevolmente ammesso (sen-
tenza del TFA del 15 settembre 2015, C-550/2013, consid. 10.1). Ne con-
segue che, anche questi dati vanni adeguati secondo l'evoluzione statistica
dei salari medi, al 2014, ossia fr. 62'705,89 per il 2013 (0,7%) e fr. 63'207,53
per il 2014 (0,8%).
16.3
16.3.1 Se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati stati-
stici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupa-
zione), criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Il Tri-
bunale federale ha precisato al riguardo che una deduzione globale mas-
sima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie par-
ticolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. A seconda della loro
incidenza infatti, è possibile che la persona assicurata, anche in un mercato
del lavoro equilibrato, non sia in grado di realizzare un salario medio sfrut-
tando la capacità lavorativa residua (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine).
La deduzione non è automatica, ma deve essere valutata di caso in caso
e complessivamente, non separatamente, in maniera schematica, som-
mando i singoli fattori di deduzione, tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso (sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012 consid.
4.2.1 e DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine). Va da sé che i fattori estranei
all'invalidità di cui è già stato tenuto conto con il parallelismo dei redditi non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito
della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297;
134 V 322).
16.3.2 E' compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice,
motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo non può
scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF
126 V 75 consid. 5b/dd e 6; cfr. pure 129 V 472 che conferma questi prin-
cipi). Al riguardo va rilevato che quando è chiamato a verificare il potere di
apprezzamento esercitato dall'amministrazione (v. art. 37 LTAF in relazione
C-6934/2013
Pagina 21
con l'art. 49 PA), per stabilire l'estensione della riduzione da apporre al red-
dito da invalido, il Tribunale amministrativo federale deve valutare le diffe-
renti soluzioni di cui disponevano agli organi esecutivi dell'AI e domandarsi
se una deduzione più o meno elevata fosse maggiormente appropriata e
quindi si imponga per un valido motivo, senza tuttavia sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 137 V 71 consid. 5.2;
sentenze del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 1.3,
9C_280/2010 del 12 aprile 2011 consid. 5.2 in fine).
16.3.3 Se non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell'inin-
fluenza del calcolo per l'esito della valutazione – il giudizio dell'istanza pre-
cedente, il Tribunale federale applica abitualmente dei multipli di 5. L'appli-
cazione di tassi più frazionati si rivela invece problematica poiché siffatte
riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria (cfr. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG] in: MURER/STAUFFER [ed.], Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed., 2010, pag.
314). Per il Tribunale federale questo argomento rappresenta già valido
motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione (sentenza del
TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
16.4
16.4.1 In concreto l'Ufficio AI, che gode del più ampio margine di apprez-
zamento (DTF 137 V 71 consid. 5.2), ha operato in concreto una decurta-
zione totale dell'8% (3% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari, cfr. doc. 84). Nella decisione impu-
gnata ha tuttavia indicato altri motivi e meglio ha proceduto alla riduzione
"per le limitazioni espresse in sede medica" (doc. B allegato doc. TAF 1
pag. 5).
16.4.2 Come già ripetutamente osservato, la deduzione applicata dall'am-
ministrazione viola il diritto federale, segnatamente il diritto di essere sen-
tito e la giurisprudenza del Tribunale federale sui multipli di cinque.
La deduzione appare infatti da un lato solo parzialmente motivata, non es-
sendo stato precisato cosa si debba intendere con "svantaggi salariali de-
rivanti da contingenze particolari" (doc. 84/1), formulazione che, come
detto, l'amministrazione utilizza regolarmente, malgrado sia insufficiente.
Inoltre gli atti appaiono contraddittori in quanto nella decisione impugnata,
l'amministrazione rinvia ad motivi differenti. Infine la deduzione non corri-
sponde ad un multiplo di 5%, come previsto dalla giurisprudenza.
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16.4.3 L'importo riconosciuto, inoltre, appare, nelle circostanze concrete,
molto esiguo e va pertanto adeguato. In primo luogo va senz'altro ricono-
sciuta una deduzione per il fatto che l'assicurato – dopo aver svolto per
oltre quarant'anni lavori pesanti (l'assicurato ha cominciato a lavorare an-
cora minorenne, appena terminate le scuole elementari [cfr. il curriculum
descritto dai due periti]) – può occuparsi ora unicamente di attività leggere
(tra le tante sentenza del TF 9C_455/2013 consid. 4.4), come del resto
ammette l'amministrazione, omettendo però di applicare il multiplo di 5,
come previsto dalla giurisprudenza. Va inoltre pure tenuto conto del fatto
che l'assicurato può svolgere unicamente un'attività a tempo parziale e che
il danno alla salute provoca altresì numerose altre limitazioni (consid. 12.2,
fatto anch'esso riconosciuto dall'amministrazione nella decisione impu-
gnata: "le limitazioni espresse in sede medica", cfr. in proposito sentenza
del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 2.2).
Infine, potrebbe essere ritenuta una riduzione per l'età, che seppur non
automatica, appare giustificata nel caso concreto. Al momento della ridu-
zione del grado di invalidità (2014) - l'assicurato aveva infatti 58 anni e da
ben oltre quarant'anni (ha cominciato a lavorare agli inizi degli anni '70)
svolgeva solo attività pesanti senza qualifiche (DTF 138 V 457 consid. 2.2,
sentenze del TF 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 5, 9C_334/13
del 24 luglio 2013 consid. 3, si confrontino anche sentenze del Tribunale
federale delle assicurazioni U 436/04 del 12 aprile 2005 e U 86/06 del 13
giugno 2006).
Visto quanto sopra una riduzione (complessiva) pari almeno al 15% appare
consona alla situazione concreta. In tali circostanze vi sono pertanto validi
motivi per scostarsi dall'apprezzamento posto in atto dall'amministrazione
(cfr. sentenza del TF 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012).
17.
Visto quanto sopra il salario teorico-statistico di fr. 63'207,53 (2014) deve
essere ridotto almeno del 15%, il che comporta un introito teorico di fr.
53'726,40. Questa attività leggera può essere svolta solo al 50%, per il cui
reddito finale ottenibile dopo l'insorgenza dell'invalidità, nel 2014, sarebbe
di fr. 26'863,20.
Posti a confronto un reddito privo d'invalidità di fr. 68'384,74 con un introito
dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 26'863,20 risulta una perdita di gua-
dagno del 60,72%, pari a ¾ di rendita.
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18.
18.1 Infine va ancora rilevato che prima di ridurre o sopprimere la rendita
di invalidità l'amministrazione deve esaminare se la capacità lavorativa, di
cui l'assicurato dispone da un punto di vista medico teorico corrisponde,
praticamente, ad un miglioramento della capacità di guadagno e quindi si
traduce in una riduzione del grado di invalidità o se invece è necessario
porre in atto preventivamente delle misure d'osservazione professionale
(alfine di stabilire l'attitudine al lavoro, la resistenza allo sforzo, ecc.) rispet-
tivamente di reintegrazione professionale ai sensi di legge. Secondo la giu-
risprudenza infatti in determinate situazioni si deve ammettere la necessità
di porre in atto provvedimenti professionali, malgrado l'esistenza di una ca-
pacità lavorativa medico teorica. Si tratta in particolare dei casi in cui la
riduzione o la soppressione del diritto alla rendita tramite revisione (art. 17
LPGA) o riesame (art. 53 cpv. 2 LPGA) riguarda assicurati che hanno com-
piuto 55 anni o hanno beneficiato di una rendita per almeno quindici anni.
Ciò non significa che, nell'ambito di una procedura di revisione o di rie-
same, questa categoria di assicurati possa prevalersi di un diritto acquisito.
Si ammette soltanto che un reinserimento professionale, senza sostegno,
non può, salvo eccezioni, essere preteso a causa dell'età o della durata del
versamento della rendita (sentenze del TF 9C_920/2013 consid. 4.4 del 20
maggio 2014, SVR 2011 IV no 73 pag. 220 consid. 3.3 e 3.5, sentenze del
TF 9C_367/2011 consid. 3.2 e 3.3 del 10 agosto 2011).
18.2 In concreto l'assicurato, nato nel N._______1956, al momento della
pronuncia della decisione impugnata aveva quasi 57 anni, mentre nell'i-
stante dell'esecuzione della perizia specialistica, nel 2012, 56. Alla luce
della giurisprudenza suesposta quindi, prima di procedere a ridurre la ren-
dita, andava accertato, da parte dell'UAIE, se una reintegrazione profes-
sionale era ammissibile in concreto. Al riguardo dall'incarto dell'amministra-
zione emerge che, dopo l'erezione della perizia specialistica (consid. E.d),
l'amministrazione ha avviato una procedura tesa ad effettuare un accerta-
mento presso il Centro di accertamento professionale ai fini di individuare
le attività esigibili e sostenere l'assicurato nel reinserimento professionale
tramite un allenamento al lavoro rispettivamente un aiuto al collocamento
(doc. 105, 108). Tuttavia la verifica ha dovuto essere annullata per motivi
organizzativi imputabili al Centro, in particolare tempi d'attesa lunghi. Pure
una prova concreta di lavoro non ha potuto essere eseguita per problemi
di salute dell'assicurato e un ricovero ospedaliero (doc. 11). Ulteriori prov-
vedimenti non sono stati predisposti.
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18.3 In simili condizioni la decisione impugnata non può essere conside-
rata conforme al diritto federale e va pertanto annullata. Malgrado l'ammi-
nistrazione abbia avviato una procedura atta a stabilire le opportunità di
reintegrazione professionale dell'assicurato, non l'ha portata a termine cor-
rettamente, prima di pronunciarsi sulla riduzione della rendita. Il ricorso va
pertanto parzialmente accolto e l'incarto rinviato all'amministrazione affin-
ché proceda alle necessarie verifiche e, alla luce delle risultanze istruttorie,
statuisca nuovamente sul grado di invalidità dell'assicurato. Se infatti l'i-
struttoria dovesse giungere alla conclusione che, malgrado la capacità la-
vorativa residua medico teorica, l'assicurato non può essere reintegrato
professionalmente, la rendita intera erogata con effetto dal 1 settembre
2009 non potrà essere ridotta a ¾ di rendita, come indicato nel presente
giudizio.
19.
19.1 Visto l'esito del ricorso non è giustificato prelevare spese processuali.
L'importo di fr. 400.- verrà restituito al ricorrente, allorquando la presente
sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 63 cpv. 1 seconda frase PA).
19.2 Il ricorrente è rappresentato dall'UCM. Visto l'esito del ricorso si giu-
stifica assegnare all'insorgente un'indennità a titolo di spese ripetibili di fr.
1000 (in assenza di una nota dettagliata, art. 14 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), che vanno poste
a carico dell'UAIE (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 a 3 del
citato regolamento).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è annullata e l'incarto
è rinviato all'amministrazione affinché esegua gli accertamenti indicati al
considerando 18 e, alla luce delle risultanze istruttorie, si pronunci nuova-
mente sul grado di invalidità conformemente a quanto indicato nei consi-
derandi da 14 a 17.
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2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 400.- verrà restituito al
ricorrente, allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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