B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-694/2011
S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, decisione del 4 gennaio 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, celibe, ha lavorato in Svizzera
come carpentiere saldatore dal 1970 al 1982 e dal 1988 al 1993, versan-
do i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 114). Il 27 marzo 2006, per il tramite
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato
ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera
(doc. 24), la cui istruzione ha permesso di raccogliere, tra gli altri, i docu-
menti seguenti:
- un certificato ospedaliero italiano del 19 gennaio 1995 (doc. 1), facente
stato dell'asportazione per via interlaminare di un'ernia del quarto disco
lombare a sinistra,
- un referto di tomografia computerizzata del rachide, del 17 giungo 2002
(doc. 3), rivelante in particolare un diffuso quadro artrosico somatico con
interessamento anche foraminale e diffusi segni di discopatia in corri-
spondenza dei dischi da C4 a T1,
- un referto radiologico della colonna cervicale, del 28 giugno 2002 (doc.
4), in cui è specialmente evidenziata una discopatia degenerativa da C3 a
C7,
- due referti radiologici del ginocchio destro, del 7 e 10 gennaio 2003
(doc. 5 e 6), in cui sono descritti particolarmente dei segni gonartrosici,
- un referto radiologico del ginocchio sinistro, del 24 gennaio 2003 (doc.
7), riferente, tra l'altro, che il tendine rotuleo è d'aspetto normale e che il
menisco presenta una disomogeneità,
- un referto radiologico della spalla destra, del 21 ottobre 2003 (doc. 8),
facente stato in particolare di segni di tendinosi di cuffia con risparmio del
sottospinato e piccolo rotondo,
- un referto radiologico dell'addome completo, del 21 febbraio 2005 (doc.
9), da cui risulta uno stato generale normale,
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- un referto di risonanza magnetica delle ginocchia, del 14 aprile 2005
(doc. 10), nel quale sono riportate diverse anomalie,
- un referto di risonanza magnetica del rachide cervicale, del 17 giugno
2005 (doc. 11), in cui è osservato specialmente che il segnale dei dischi
intersomatici presenta una riduzione degenerativa,
- un rapporto neurochirurgico relativo ad un soggiorno ospedaliero in
Italia (doc. 12), protrattosi dal 31 agosto al 9 settembre 2005 e dovuto ad
una discopatia con osteofitosi C5/6 e C6/7 e protrusione discale parame-
diana destra, nel quale è riferito che l'assicurato era stato sottoposto, il
6 giugno 2005, ad un intervento chirurgico di asportazione di osteofiti a
barra C5/6 e C6/7 e di una piccola ernia paramediana destra C5/6, non-
ché d'artrodesi intersomatica C5/6 e C6/7 con Cage Comesa 15-6, il de-
corso postoperatorio essendosi rivelato regolare,
- un referto d'ecocolordoppler venoso degli arti inferiori, del 27 settembre
2005 (doc. 13), concludente alla presenza di varici della vena grande sa-
fena (VGS) sinistra,
- un referto radiologico del rachide cervicale, del 9 novembre 2005 (doc.
14),
- un certificato ortopedico del 23 novembre 2005 (doc. 15), dal quale si
evince che l'assicurato soffre di gonalgia bilaterale di carattere degenera-
tivo,
- un referto radiologico del torace, del 25 gennaio 2006 (doc. 17), in cui è
affermato che non sussistono alterazioni focali o diffuse in atto a carico
del parenchima polmonare,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della B._______,
medico dell'INPS, del 12 giugno 2006 (doc. 18), dalla quale risulta, nel
quadro di un rachide dolente alla digitopressione in regione cervicale con
spiccata contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali, nonché movi-
menti (forza e tono muscolare) e andatura normali, la diagnosi di esiti da
asportazione di un'ernia discale in L4, di osteofiti a barra C5/6 e C6/7 e di
una piccola ernia paramediana destra C5/6, da artrodesi intersomatica
C5/6 e C6/7 con Cage e da meniscectomia del ginocchio destro, oltre che
d'ipoacusia percettiva bilaterale (udito sociale conservato). Nella perizia è
pure riferito che le condizioni dell'assicurato sono migliorate e che egli è
in grado di svolgere regolarmente sia attività leggere a lui confacenti,
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senza controindicazioni, sia il suo ultimo lavoro, il grado d'invalidità es-
sendo cionondimeno valutato, secondo il diritto italiano, al 75%,
- un questionario all'attenzione dell'INPS, del 16 gennaio 2006 (doc. 29),
dal quale traspare che l'assicurato percepiva a quell'epoca, come carpen-
tiere dipendente, un salario mensile lordo di EUR 2'175.99,
- una decisione della competente commissione medica italiana per l'ac-
certamento degli stati d'invalidità civile, del 6 dicembre 2005 (doc. 30), la
quale attesta che l'assicurato è riconosciuto invalido con riduzione per-
manente della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, ossia
dell'80%,
- un certificato del datore di lavoro italiano dell'assicurato, del 18 ottobre
2006 (doc. 31), in cui sono elencati i periodi di malattia di quest'ultimo dal
2001 al 2006,
- i questionari per l'assicurato e per il datore di lavoro, del 9 e 23 ottobre
2006 (doc. 32 e 33), dai quali risulta che l'assicurato ha cominciato a la-
vorare come saldatore carpentiere presso il suo ultimo datore di lavoro
italiano il 26 giugno 2000, otto ore al giorno per quaranta ore settimanali,
percependo nel 2006 un salario di EUR 12.968 all'ora, 2'178.- al mese e
28'314.- all'anno. Peraltro, al punto 12 del primo questionario, l'assicurato
ha precisato di "dover continuare a svolgere l'attività di lavoro dipendente,
nonostante le patologie in corso e le precarie condizioni di salute, in
quanto è l'unica forma di reddito e di sostentamento che [mi] permette di
condurre un'esistenza dignitosa",
- un referto di risonanza magnetica della colonna cervicale, del 13 marzo
2006 (doc. 59), in cui sono rilevati, tra l'altro, degli esiti chirurgici da
discectomia in corrispondenza di C5/6 e C6/7 e delle alterazioni spondilo-
siche marginali con discopatia C3/4 e C4/5,
- un referto di risonanza magnetica lombare del 20 marzo 2006 (doc. 60),
in cui è specialmente evidenziato un aspetto inizialmente degenerato de-
gli ultimi tre spazi discali lombari con presenza a livello di L3/4 di un "bul-
ging disc" circonferenziale determinante un minimo impegno di entrambi i
forami di coniugazione ed obliterazione del grasso epidurale,
- un referto d'ecotomografia osteoarticolare della spalla e del braccio de-
stri, del 12 maggio 2006 (doc. 61), facente stato in particolare di altera-
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zioni ecostrutturali della parete della cuffia rotatoria con riduzione di spes-
sore senza chiari segni di trauma lacerativo totale o parziale,
- un referto di risonanza magnetica della colonna dorsale, del 16 maggio
2006 (doc. 62), rivelante in generale la conservazione dell'allineamento
metamerico.
B.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione del
proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale, me-
diante rapporto finale del 19 febbraio 2007 (doc. 64), ha posto la diagnosi
di esiti da impianto di una Cage Comesa tramite ACIF (Anterior Cervical
Interbody Fusion) a livello di C5/7 e da operazione di un'ernia discale in
zona C5/6 nel 2005, di periartrite scapoloomerale (PSH/Périarthrite sca-
pulo-humérale) destra, di gonalgie bilaterali con condropatia e menisco-
patia, di sindrome del tunnel carpale destro e sindrome radicolare cervi-
cale C8/D1, nonché di disturbi degenerativi diffusi dell'intero rachide. Il
medico dell'UAIE ha formulato, a decorrere dal 1° settembre 2005, un'in-
capacità lavorativa del 25% nell'attività abituale e dello 0% in occupazioni
confacenti, quali sorvegliante di parcheggi, venditore di biglietti, cassiere
o telefonista, a tempo pieno, in posizione seduta o con la possibilità di al-
ternarla, occasionalmente implicanti il trasporto di carichi dai 7 ai 10 kg al
massimo, senza la necessità di eseguire lavori pesanti e con spostamenti
a piedi limitati e su terreno pianeggiante.
Mediante scritto del 27 febbraio 2007 (doc. 65), l'UAIE ha chiesto delle in-
formazioni supplementari al datore di lavoro, il quale ha risposto il
23 marzo 2007 (doc. 66), specificando che l'assicurato era sempre alle
sue dipendenze in qualità di carpentiere saldatore, e ciò dal 26 giugno
2000, con un tempo di lavoro pari a otto ore giornaliere per cinque giorni
alla settimana ed una paga lorda di EUR 13.17 all'ora, 2'277.97 al mese e
29'613.67 all'anno.
L'UAIE ha quindi nuovamente sollecitato il dott. C._______ il 23 aprile
2007 (doc. 68), affinché precisasse la questione dell'incapacità lavorativa
relativa all'attività di carpentiere saldatore. Il medico dell'UAIE ha risposto
il 24 maggio 2007 (doc. 69), rilevando che la detta incapacità, contraria-
mente al suo avviso del 19 febbraio 2007, non era del 25, ma del 75%, ed
ha aggiunto che il fatto che l'assicurato continuasse ad esercitare la pro-
fessione di carpentiere saldatore in misura superiore al 25% era controin-
dicato.
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C.
Il 2 luglio 2007 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità (doc.
71). Come reddito ipotetico da valido per il 2006, viste le indicazioni del
datore di lavoro, l'amministrazione ha ritenuto un valore di EUR 2'359.50,
e, come reddito da invalido, secondo i dati dell'Organizzazione interna-
zionale del lavoro (ILO) per il 2005, in attività quali cassiere, addetto alla
ricezione in alberghi, telefonista o manovale nell'editoria, ha considerato
un valore medio di EUR 1'313.74, ridotto del 15% in funzione delle circo-
stanze personali dell'assicurato, ossia EUR 1'116.68, ed indicizzato al
2006, vale a dire EUR 1'154.07. Effettuando il raffronto dei due redditi,
l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del 51.09%, corrispondente
ad un grado d'invalidità del 51%.
Il 10 luglio 2007 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 72), con il quale ha prospettato all'assicurato il riconoscimento del
suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto 2006, invitando-
lo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di
trenta giorni.
L'assicurato non essendosi manifestato, l'UAIE ha emanato la corrispon-
dente decisione il 24 settembre 2007 (doc. 74), la quale è cresciuta in
giudicato senza essere stata impugnata.
D.
Con scritto del 7 gennaio 2010 (doc. 79), l'UAIE ha dato avvio alla revi-
sione d'ufficio della rendita, richiedendo all'INPS, come indicato dal pro-
prio servizio medico, nella persona del dott. E._______, il 28 dicembre
2009 (doc. 78), un rapporto medico sullo stato di salute attuale dell'assi-
curato ed un esame ortopedico. Nel corso della procedura di revisione
l'UAIE ha ottenuto, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per la revisione della rendita, del 22 gennaio 2010 (doc.
87), in cui è confermato che l'assicurato lavorava sempre come saldatore
carpentiere in Italia e al quale sono stati allegati, in particolare, i dati stati-
stici sulle ore lavorative e di assenza durante il periodo da gennaio 2006
a dicembre 2009 (doc. 82 a 86),
- due referti di risonanza magnetica delle spalle, rispettivamente delle gi-
nocchia, del 31 gennaio 2007 (doc. 90 e 91),
- due referti d'ecotomografia del polso destro, rispettivamente sinistro, del
2 e 23 maggio 2007 (doc. 92 e 93),
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- un referto di risonanza magnetica del rachide lombosacrale, del 10 mar-
zo 2009 (doc. 96),
- un rapporto medico del 22 aprile 2009 (doc. 97), in cui sono confermati i
fenomeni degenerativi affliggenti il rachide lombosacrale con una forma di
"claudicatio spinalis", crisi di sciatalgia bilaterale ed una significativa limi-
tazione delle attività funzionali,
- un referto d'ecotomografia osteoarticolare delle spalle, del 22 luglio
2009 (doc. 98), indicante delle alterazioni ecostrutturali della parete delle
cuffie rotatorie,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico
dell'INPS, del 17 marzo 2010 (doc. 99), dalla quale si evince, nell'ambito
di una colonna vertebrale rigida, scoliotica e con Lasègue positivo a de-
stra, una severa impotenza antalgica dei movimenti forzati di spalle, polsi
e ginocchia, nonché movimenti (forza e tono muscolare) rigidi e un'anda-
tura caratterizzata da claudicazione a destra, la diagnosi di poliartrosi ad
eziopatogenesi mista (traumatica, professionale e primaria), associata ad
un'ernia discale L4/5 recidivante, ad esiti di artrodesi C5/7, ad una lacera-
zione parziale delle cuffie rotatorie e dei menischi interni e ad una sin-
drome del tunnel carpale bilaterale. Nella perizia è pure riportato che le
condizioni dell'assicurato sono rimaste stazionarie e che egli è in grado di
svolgere regolarmente attività leggere a lui confacenti, essendo controin-
dicati l'umidità, il fumo, gas e vapori, frequenti flessioni e il trasporto o il
sollevamento di pesi, il freddo, rumori, il lavoro notturno e il rischio di ca-
dute, attività che devono peraltro implicare la possibilità di beneficiare di
pause supplementari, senza ritmi particolarmente stressanti, e di potere
alternare la deambulazione, la stazione eretta e la posizione seduta. Il
medico dell'INPS ha inoltre precisato che la professione di carpentiere
(saldatore) meccanico non è più esigibile e che le occupazioni confacenti
possono essere esercitate solamente nella misura di quattro o cinque ore
giornaliere, il grado d'invalidità essendo valutato, secondo il diritto italia-
no, al 75%, e ciò a decorrere dal 1° ottobre 2005, senza che le condizioni
di salute siano suscettibili di migliorare.
E.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione ottenuta all'apprezza-
mento del dott. E._______, il quale, mediante presa di posizione del 9 lu-
glio 2010 (doc. 103 e 103.1), ha innanzitutto osservato che non sussisto-
no nuovi elementi diagnostici, che lo stato di salute non è stabilizzato e
che i limiti funzionali, tenuto conto dei diffusi disturbi degenerativi del ra-
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chide, delle spalle e delle ginocchia, sono, rispetto a quanto segnalato a
suo tempo dal dott. C._______, chiaramente aumentati a decorrere dal
17 marzo 2010, data della perizia particolareggiata E 213 del dott.
D._______ ("Die damit verbundenen Einschränkungen haben eindeutig
zugenommen"), ciò che giustifica l'adattamento del grado dell'incapacità
lavorativa dal 75 al 90% per l'attività abituale, rispettivamente dallo 0 al
20% in occupazioni confacenti.
Il 10 agosto 2010 l'UAIE ha eseguito il calcolo del grado d'invalidità (doc.
104). Riferendosi ai dati dell'ILO, l'amministrazione ha considerato, come
reddito ipotetico da valido per il 2006, un valore di EUR 2'359.50, indiciz-
zato al 2008, ossia EUR 2'505.54, e, come reddito da invalido in attività
quali cassiere, addetto alla ricezione in alberghi, telefonista o venditore
all'ingrosso e al dettaglio, un valore medio di EUR 1'415.37 nel 2008, ri-
dotto del 20% in funzione delle circostanze personali dell'assicurato e nel-
la misura dell'80%, ossia EUR 905.84. Procedendo al raffronto dei due
redditi, l'UAIE ha ricavato una perdita di guadagno del 63.85%, corri-
spondente ad un grado d'invalidità del 64%.
Ciononostante, visto che l'assicurato continuava ad esercitare la profes-
sione di carpentiere saldatore, malgrado le controindicazioni mediche
esposte dai dottori C._______ e E._______, l'UAIE ha chiesto al datore di
lavoro, mediante scritto del 19 agosto 2010 (doc. 105 e 106), al quale ha
allegato l'usuale questionario, di precisare il tipo e gli eventuali limiti delle
mansioni attribuite, come pure se erano accordate pause supplementari,
se il salario constava di una parte sociale e se corrispondeva o meno al
lavoro effettivamente fornito.
F.
Il datore di lavoro ha compilato l'apposito questionario il 30 settembre
2010 (doc. 107), dal quale risulta che l'assicurato ha esercitato la sua at-
tività a tempo completo dal 26 giugno 2000 fino al 4 aprile 2008, che non
ha dovuto assumere mansioni più leggere e che il suo ultimo salario am-
montava, sulla base di otto ore lavorative al giorno per quaranta ore set-
timanali, a EUR 15.49 all'ora, 2'680.22 al mese e 32'162.61 all'anno. Alle-
gati al questionario, il datore di lavoro ha trasmesso dei dati, coprenti il
periodo dal giugno 2000 al settembre 2010, relativi alle assenze per ma-
lattia dell'assicurato.
Il 13 ottobre 2010 l'UAIE ha messo a punto un progetto di decisione (doc.
109), con il quale ha ventilato all'assicurato la soppressione della sua
rendita d'invalidità, rendendolo contemporaneamente attento alla possibi-
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lità di presentare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni,
e ciò per il motivo che "l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo
stato di salute è esigibile ed esercitata a tempo pieno e permette di rea-
lizzare più del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza in-
validità".
L'assicurato non avendo presentato osservazioni in merito, l'UAIE ha
emanato, il 4 gennaio 2011, la corrispondente decisione di soppressione
della rendita a decorrere dal 1° marzo 2011.
G.
Contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INAS, l'assicurato
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 25 gennaio
2011, chiedendo, previa messa a sua disposizione degli atti all'incarto,
che la stessa sia annullata e che gli sia riconosciuto il diritto ad una mez-
za rendita d'invalidità anche oltre il 28 febbraio 2011. Il ricorrente fa in
particolare valere che ha potuto mantenere il suo lavoro abituale in un'of-
ficina meccanica che si occupa di predisporre furgoni, automezzi ed au-
toarticolati, sia pure con un cambiamento delle mansioni, molto più legge-
re di prima e senza la necessità di assumere posture o sollevare pesi in-
compatibili con le limitazioni funzionali dovute ai suoi problemi di salute,
grazie al collocamento obbligatorio di cui ha beneficiato in virtù della Leg-
ge italiana n. 104, del 5 febbraio 1992 (Legge 104/92), legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,
della quale ha allegato una copia.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 28 marzo 2011, chiedendone il rigetto con
la conferma della decisione avversata, per il motivo in sostanza che il ri-
corrente eserciterebbe un'attività confacente al suo stato di salute senza
subire una perdita di guadagno pensionabile, considerato che egli ha
svolto la sua attività lavorativa abituale fino al 4 aprile 2008 senza dovere
assumere compiti più leggeri e che si trova in cassa integrazione guada-
gni dal 21 settembre 2009.
Il ricorrente ha replicato il 29 aprile 2011, precisando che il salario da lui
percepito a decorrere dal 4 aprile 2008 non coincide più al suo reale ren-
dimento, ma che comprende una parte di salario sociale garantito dalla
sua condizione d'invalidità e dalla Legge 104/92, la quale stipula special-
mente che al lavoratore invalido deve essere corrisposta la medesima
paga spettante ad un lavoratore senza limiti di salute, ed ha quindi ribadi-
to le proprie conclusioni.
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Con breve duplica del 10 maggio 2011, l'UAIE ha confermato il proprio
punto di vista riguardo all'esito da riservare al ricorso.
H.
Mediante decisione incidentale del 13 maggio 2011, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 18 mag-
gio 2011.
Con scritto del 23 dicembre 2011, il ricorrente ha esibito nuova documen-
tazione medica, datante dei mesi di marzo, aprile e luglio 2011, relativa al
rachide, ai polsi, alle spalle e alle ginocchia, dalla quale si evince in parti-
colare un'incapacità lavorativa completa per l'attività di carpentiere salda-
tore e la conseguente necessità per l'interessato di cessare l'esercizio di
tale professione. Il ricorrente ha inoltre precisato che ha lavorato per un
massimo di tre mesi nel corso del 2011, le interruzioni principali essendo
dovute a lunghi periodi di malattia, e che il suo datore di lavoro ha cessa-
to l'attività nel settembre 2011.
Il dott. E._______ si è pronunciato sui detti documenti il 14 febbraio 2012,
confermando le conclusioni contenute nella sua presa di posizione del 9
luglio 2010.
L'UAIE ha quindi inoltrato una breve triplica il 29 febbraio 2012, nella qua-
le ha reiterato le proprie conclusioni relative al rigetto del ricorso e alla
conferma della decisione impugnata.
Mediante ordinanza del 5 marzo 2012, questo Tribunale ha trasmesso
copie della triplica e dell'ultimo rapporto del dott. E._______, per cono-
scenza ed eventuale presa di posizione, al ricorrente, il quale non si è pe-
rò più manifestato.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
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LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art.
59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im-
partito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
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relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in
vigore per la Svizzera fino al 31 marzo 2012.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
C-694/2011
Pagina 13
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono ap-
plicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore del-
la LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secon-
do il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento del-
la realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130
V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione
della LAI e della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2008, si applicano quindi
in concreto, visto che la revisione d'ufficio è stata avviata nel mese di
gennaio 2010. Deve essere ancora precisato che non sono invece appli-
cabili le norme della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in
vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4.
4.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 Con l'entrata in vigore della quarta revisione della LAI il 1° gennaio
2004, la graduazione delle rendite in funzione del grado d'invalidità è
mutata. Così, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha ora diritto ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di
rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per
almeno il 40%.
In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art.
28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008),
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
C-694/2011
Pagina 14
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce
che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la
sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%.
4.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
4.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe consegui-
re esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura me-
dica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto con-
to di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
5.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 4 gennaio 2011,
con la quale l'UAIE gli ha soppresso la mezza rendita d'invalidità che per-
cepiva dal 1° agosto 2006, e ciò a decorrere dal 1° marzo 2011.
C-694/2011
Pagina 15
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado
d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità.
6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha
chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in
cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.
2 lett. a).
6.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
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Pagina 16
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, pag. 15).
7.
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile
una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo
tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Decisioni in-
tercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla base di
una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo deluci-
dazione dei fatti, apprezzamento delle prove e esecuzione del raffronto
dei redditi (DTF 133 V 108).
In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 24 settembre
2007, mentre la decisione di revisione qui impugnata è stata emanata
il 4 gennaio 2011, per cui, seguendo la giurisprudenza, il periodo di
riferimento per giudicare se verosimilmente è intervenuta una modifica
rilevante del grado d'invalidità, tale da giustificare la soppressione
della rendita, come disposto dall'UAIE, è quello tra il 24 settembre
2007 ed il 4 gennaio 2011.
8.
Come già anticipato al consid. 3, il giudice delle assicurazioni sociali ana-
lizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e 1.2.1). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio at-
tendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che
esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su de-
gli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anam-
nesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'ap-
prezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguar-
da i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale espe-
rienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del
C-694/2011
Pagina 17
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag.
109).
9.
Dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dalle perizie
pluridisciplinari E 213 della dott.ssa B._______ e del dott. D._______,
medici dell'INPS, del 12 giugno 2006, rispettivamente del 17 marzo 2010
(doc. 18 e 99), dal rapporto finale del dott. C._______, medico dell'UAIE,
del 19 febbraio 2007 (doc. 64), e dalla sua annotazione del 24 maggio
2007 (doc. 69), nonché dalla presa di posizione del dott. E._______, me-
dico dell'UAIE, del 9 luglio 2010 (doc. 103), emerge la diagnosi generale
di poliartrosi ad eziopatogenesi mista (traumatica, professionale e prima-
ria), associata ad un'ernia discale L4/5 recidivante, ad esiti di artrodesi
C5/7, ad una lacerazione parziale delle cuffie rotatorie e dei menischi in-
terni e ad una sindrome del tunnel carpale bilaterale.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non è contestata dal ricorrente, di-
modoché il collegio giudicante non può che adottarla.
10.
Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il
dott. E._______ ha constatato, nella sua presa di posizione del 9 luglio
2010, che i limiti funzionali, tenuto conto dei diffusi disturbi degenerativi
del rachide, delle spalle e delle ginocchia, sono, rispetto a quanto segna-
lato a suo tempo dal dott. C._______, chiaramente aumentati a decorrere
dal 17 marzo 2010, data della perizia particolareggiata E 213 del
dott. D._______ ("Die damit verbundenen Einschränkungen haben ein-
deutig zugenommen"), ciò che giustifica l'adattamento del grado dell'in-
capacità lavorativa dal 75 al 90% per l'attività abituale, rispettivamente
dallo 0 al 20% per occupazioni adeguate.
11.
11.1 Come già esposto al consid. 4.4, secondo l'art. 16 LPGA, per valuta-
re il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conse-
guire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da in-
valido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
C-694/2011
Pagina 18
11.2 Secondo la giurisprudenza, per determinare il reddito ipotetico da
valido, di regola ci si fonda sull'ultimo reddito conseguito prima dell'insor-
genza del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evolu-
zione reale dei salari (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1). Se il reddito ipotetico
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità non è quanti-
ficabile in maniera attendibile, si fa riferimento a valori empirici o statistici.
Per determinare il reddito da invalido, fa stato in primo luogo la situazione
salariale concreta dell'assicurato, a condizione che, cumulativamente, il
rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera com-
pleta e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa).
11.3 In concreto, sulla base della valutazione medica, incontestata agli at-
ti, l'UAIE ha effettuato il calcolo, di cui si dirà, se del caso, in seguito, della
perdita di guadagno in applicazione del metodo di raffronto dei redditi, ri-
cavando un valore del 63.85%, corrispondente ad un grado d'invalidità
del 64%, il quale dà diritto di principio a tre quarti di rendita.
Ciononostante, dopo essersi informato presso il datore di lavoro che il ri-
corrente continuava a svolgere la sua attività abituale, apparentemente
senza assumere mansioni più leggere, l'UAIE ha soppresso la mezza
rendita a decorrere dal 1° marzo 2011, emanando la decisione qui impu-
gnata, e ciò per il motivo che "l'esercizio di un'attività lucrativa confacente
allo stato di salute è esigibile ed esercitata a tempo pieno e permette di
realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza
invalidità".
11.4 Il collegio giudicante non può condividere questo modo di valutare la
situazione. Innanzitutto, le risposte del datore di lavoro alle domande, po-
stegli dall'UAIE il 19 agosto 2010 (doc. 106) e tendenti a chiarire il tipo e
gli eventuali limiti delle mansioni attribuite al ricorrente in qualità di car-
pentiere saldatore, l'eventuale esecuzione di pause supplementari,
l'eventuale presenza di una componente sociale nel salario versato e
l'adeguazione o meno dello stesso al lavoro effettivamente fornito, non
sono convincenti. Infatti, il datore di lavoro si è limitato a riferire, nel que-
stionario del 30 settembre 2010 (doc. 107), da un lato, che l'attività di
carpentiere saldatore è di natura medio pesante e che il ricorrente ha la-
vorato in tale qualità fino al 4 aprile 2008, data a partire dalla quale ha
cominciato a beneficiare dello statuto di invalido civile secondo la Legge
104/92, e, dall'altro lato, in modo peraltro telegrafico, che egli non ha do-
C-694/2011
Pagina 19
vuto assumere lavori più leggeri e che non ha subito alcuna diminuzione
di guadagno.
Ciò detto, visto lo stato di salute del ricorrente, caratterizzato da una po-
liartrosi generalizzata interessante le spalle, il rachide e le ginocchia, e
considerato il fatto che i limiti funzionali sono chiaramente aumentati, co-
me stabilito dal dott. E._______, a decorrere dal 17 marzo 2010, appare
poco credibile che egli abbia continuato ad esercitare l'attività di carpen-
tiere saldatore, tanto più come invalido civile ai sensi della Legge 104/92,
senza che sia stato operato un adattamento delle sue mansioni e senza
che da ciò ne sia derivata una perdita di guadagno, compensata dalla ve-
rosimile componente sociale del salario versatogli in virtù della sua invali-
dità civile.
A quest'ultimo proposito importa rilevare che la Commissione federale di
ricorso in materia di AVS/AI, sostituita dal Tribunale amministrativo fede-
rale a partire dal 1° gennaio 2007, aveva statuito, in una decisione del
10 dicembre 1997 (SVR – RECHTSPRECHUNG 10/2002, IV Nr. 28), che il
solo fatto che nel questionario allestito dal datore di lavoro venga attesta-
to che il salario versato corrisponde alle prestazioni del salariato, non è
lecito desumere, in modo generale, che la rimunerazione non comprenda
un salario sociale, l'esperienza mostrando infatti che sovente i responsa-
bili di ditte non si rendono conto dei criteri da osservare nell'ambito della
risposta a questa questione. Ora, il ricorrente ha chiaramente indicato,
nella sua impugnativa, di avere potuto mantenere il posto di lavoro grazie
all'assunzione di mansioni molto più leggere compatibili con le limitazioni
funzionali dovute ai suoi problemi di salute, e ciò in virtù dello statuto di
invalido civile nel quadro delle misure d'assistenza e d'integrazione previ-
ste dalla Legge 104/92.
Ne discende che è necessario procedere, come verrà dettagliato al con-
siderando che segue, ad un complemento dell'istruzione economica del
caso per determinare, principalmente, la presenza di un'eventuale com-
ponente sociale e, nell'affermativa, della sua ampiezza, nel salario perce-
pito dal ricorrente fino all'emanazione della decisione impugnata, tenendo
pure conto del fatto che il datore di lavoro ha definitivamente cessato la
sua attività nel settembre 2011.
12.
Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
avversata annullata e la causa rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1
PA. Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la cau-
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Pagina 20
sa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferio-
re. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giusti-
ficata in concreto, se si considera che è necessario delucidare la questio-
ne della perdita di guadagno in attività confacenti (DTF 137 V 210, con-
sid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi esigere dall'ex datore di lavoro o dallo stesso ricor-
rente, se del caso per il tramite dell'INPS, che descrivano chiaramente il
tipo e i limiti delle mansioni di carpentiere saldatore eseguite dall'interes-
sato come invalido civile ai sensi della Legge 104/96 in relazione con al-
tre possibili leggi pertinenti (Legge del 2 aprile 1968, n. 482, citata all'art.
19 della Legge 104/96), che indichino l'eventuale concessione di pause
supplementari come pure che precisino se e, nell'affermativa, in che mi-
sura il corrispondente salario constava di una parte sociale. L'UAIE sotto-
porrà di seguito l'intero incarto al proprio servizio medico, il quale si pro-
nuncerà sulla capacità lavorativa, dettagliando e giustificando le proprie
conclusioni. Dopo che il servizio medico avrà espresso il suo parere in
questo senso, l'UAIE effettuerà, se del caso, un adeguato e circostanziato
raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la riduzione per
circostanze personali, della giurisprudenza federale in materia (DTF 126
V 75), ed emanerà quindi una nuova decisione impugnabile.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.-,
versato il 18 maggio 2011, è restituito al ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di
un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indi-
spensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità
per spese ripetibili di Fr. 1'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
C-694/2011
Pagina 21
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 4 gennaio
2011 è annullata.
2.
L'incarto è rinviato all'UAIE, affinché proceda ai sensi del considerando 11
e 12.
3.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato il
18 maggio 2011, è restituito al ricorrente.
4.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-,
a carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani
Dario Quirici
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Pagina 22
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: