Corte II I
C-6945/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avv. Rodolfo Barsi e dall'avv. Valentina
Errico,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
9 ottobre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6945/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 9 ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall'interessato il 18 dicembre 2007.
2.
Il 4 novembre 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro la
menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo
diritto ad una rendita intera d'invalidità subordinatamente a tre quarti di
rendita d'invalidità o ad una mezza rendita o, almeno, ad un quarto di
rendita d'invalidità.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4.
4.1 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
18 novembre 2009 (notificata il 23 novembre 2009; cfr. risultanze
processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF
3]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 17 dicembre 2009, un
anticipo di fr. 300.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a
carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali
(art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in
caso di decorso infruttuoso del termine.
4.2 Il 18 dicembre 2009, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 272.--
(cfr. doc. TAF 4).
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5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale
dell'11 febbraio 2010, ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine
di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente
alle presunte spese processuali di fr. 28.--, al netto di eventuali spese
postali o bancarie a carico del ricorrente, con comminatoria di
inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a dimostrare, sempre
entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla
notificazione della citata decisione incidentale dell'11 febbraio 2010,
che l'importo di fr. 272.-- è stato versato tempestivamente alla posta
svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in
favore del Tribunale.
6.
La succitata decisione incidentale dell'11 febbraio 2010 –
contrariamente a quanto indicato dalla parte nella e-mail del 18 marzo
2010 (doc. TAF 7) in risposta ad una richiesta di questo Tribunale
formulata anteriormente alla presa di conoscenza dell'avviso di
ricevimento ricevuto pure il 18 marzo 2010 (doc. TAF 8) – è stata
notificata il 17 febbraio 2010 secondo quanto emerge in modo
indubitabile dal già menzionato avviso di ricevimento postale
sottoscritto dal patrocinatore del ricorrente (cfr. risultanze processuali
e in particolare l'avviso di ricevimento postale del 17 febbraio 2010,
comportante anche il numero di ruolo della causa [doc. TAF 8]). Giova
tutt'al più ancora rilevare che l'esattezza delle indicazioni contenute in
un avviso di ricevimento postale è presunta (cfr. sentenza del Tribunale
federale nel caso 1P.254/2006 del 4 agosto 2006 consid. 2.2 e relativo
riferimento) e che nel caso concreto non sussistono ragioni sufficienti
– neppure nella citata e generica e-mail del 18 marzo 2010 – per
dubitare della data di ricevimento della decisione incidentale di cui
trattasi, il 17 febbraio 2010, data apposta sia dal destinatario che
dall'Ufficio postale italiano.
7.
Il termine assegnato al ricorrente per versare il saldo dell'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di fr. 28.-- è, nel
frattempo, scaduto infruttuoso. Già per questo motivo il ricorso è
inammissibile (art. 23 PA; cfr. pure sentenza del Tribunale federale
9C_581/2008 del 27 gennaio 2009), senza che vi sia necessità
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d'esaminare la questione della tempestività del versamento
dell'importo di fr. 272.-- (il ricorrente non ha comunque esibito alcun
mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento tempestivo, ai
sensi di legge, dell'importo di fr. 272.--).
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
9.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito al ricorrente
l'importo di fr. 272.-- corrisposto con versamento del 18 dicembre
2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 272.--, corrisposto
con versamento del 18 dicembre 2009, è restituito al ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- rappresentanti del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento; allegata: copia dell'avviso di ricevimento postale [doc.
TAF 8])
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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