Corte II I
C-6956/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
7 ottobre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6956/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino serbo, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1990
nel settore edile dapprima e nella pavimentazione/rivestimenti di
interni poi, fino al 23 novembre 1999, quando ha rassegnato le
dimissioni per ragioni personali (doc. 3, 36, 103, 212), con effetto 31
dicembre successivo. In data 27 settembre 2000, ha formulato una
richiesta volta al riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 31). Soffrendo di problemi alla schiena,
l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha ordinato una perizia medica al Dott.
Goldinger, specialista in malattie reumatiche, Mendrisio. Questi, nella
sua relazione del 21 novembre 2001 (doc. 67), ha rilevato la diagnosi
sostanziale di sindrome lombovertebrale cronica di lieve entità con
turbe statiche del rachide ed alterazioni degenerative (discopatia L4/5
con ernia discale centrale, spondiloartrosi tra L4/S1), sindrome da
dolore cronico, osteopenia, possibile arteriopatia periferica a destra. Il
perito ha indicato che l'interessato non avrebbe potuto svolgere il
precedente lavoro di muratore e/o piastrellista che in misura del 50%,
mentre in attività di ripiego leggere e rispettose di determinate
condizioni (postura, carichi, ecc.), la capacità al lavoro sarebbe
completa. Il Dott. Goldinger ha rinunciato ad esprimersi in merito alla
componente psichica relativamente alla sindrome da dolore
somatoforme. Sempre il Dott. Goldinger consigliava un
approfondimento (diagnostico) della problematica circolatoria agli arti
inferiori, comunque priva di influsso sulla capacità lavorativa.
L'indagine psichiatrica svolta dal Dott. Daguet il 22 aprile 2002 ha
evidenziato la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente
con evidenti segni di aggravamento e ha posto in luce che sarebbe
esigibile al 100% un'attività lucrativa, rispettosa dei limiti reumatologici.
L'esperto esprimeva tuttavia dei dubbi circa la possibilità reale che il
paziente riprendesse un'attività (doc. 84).
L'amministrazione ha fatto quindi eseguire un'indagine economica dal
consulente in integrazione professionale (CIP, doc. 103).
Con decisione del 7 gennaio 2003 (doc. 106), l'Ufficio AI del Cantone
Ticino ha respinto la domanda di prestazioni atteso che, in attività di
sostituzione rispettose dei limiti enunciati dal Dott. Goldinger,
l'assicurato avrebbe accusato una perdita di guadagno del 32% a
fronte di un salario senza invalidità di Fr. 68'754.- (che avrebbe
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conseguito teoricamente nel 2002 nella stessa ditta) ed un introito
teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 46'539.- (comprensivo
della riduzione del 10% per motivi personali). L'opposizione contro
questo provvedimento è stata respinta con decisione del 12 marzo
2003 (doc. 117). L'interessato ha impugnato tale provvedimento
innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) che, con
giudizio del 28 novembre 2003, ha respinto il ricorso (doc. 139).
A._______ ha impugnato la sentenza menzionata davanti al Tribunale
federale della assicurazioni (TFA), il quale in data 31 gennaio 2005 ha
parzialmente accolto l'impugnativa ed ha ordinato l'allestimento di una
perizia pluridisciplinare (doc. 165). Il TFA ha rilevato che il Dott.
Goldinger aveva consigliato una visita angiologica non di sua
competenza (disturbi agli arti inferiori), ma che poi l'amministrazione
non effettuò in quanto lo stesso Dott. Goldinger aveva constatato una
remissione della patologia in atto. Col passare del tempo (la perizia del
Dott. Goldinger è del novembre 2001 mentre la sentenza del TFA è del
31 gennaio 2005), alla luce anche di una refertazione del Dott. Pedrotti
(angiologo) del 27 luglio e del 26 agosto 2004, tale affezione si è
aggravata (doc. 145 e 153).
Nella sua presa di posizione del 29 agosto 2005 (doc. 177) il Dott.
Lurati, dell'Ufficio AI ticinese, ha preso atto che la patologia
angioflebitica era documentata da luglio 2004 (primo referto del Dott.
Pedrotti). Per il periodo precedente, osserva che “anche in presenza di
un ragionevole dubbio sull'influenza dell'arteriopatia nel 2001 è indicato
ritenere che essa fosse già presente ed influisse sulla capacità di lavoro,
anche se i limiti non avrebbero oltrepassato quelli dati dal reumatologo (...);
attualmente l'incapacità al lavoro è da ritenere totale da luglio 2004; in
precedenza la IL era senza dubbio minore, i limiti funzionali corrispondevano
a quelli espressi dal reumatologo, ma in assenza di esami angiologici non ci è
possibile dimostrarlo”.
B.
Nel novembre 2005 il nominato ha trasferito il proprio domicilio
all'estero e la pratica è stata trasmessa all'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI; ora, Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE).
L'UAI ha disposto, nel febbraio/marzo 2006, l'allestimento di una
perizia pluridisciplinare (doc. 202-204) presso il SAM di Bellinzona. In
ragione di problemi di salute, la perizia non ha tuttavia potuto essere
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svolta in Svizzera. Il 15 maggio 2006 l'interessato ha proposto, tramite
il suo rappresentante, di far eseguire la perizia in Serbia (doc. 224,
225 ) sulla scorta di un certificato medico del Dott. Stojadinovic del 19
aprile 2006 che rilevava importanti problemi angioflebologici agli arti
inferiori con claudicatio intermittens (doc. 207). L'amministrazione ha
quindi disposto, il 4 ottobre 2006, una visita in materia angiologica,
psichiatrica e reumatologica presso il servizio delle pensioni
d'invalidità di Belgrado (doc. 249, 256). Senza risposta da parte
dell'istituto serbo, l'UAIE, il 3 luglio 2007, lo ha richiamato in merito agli
esami da effettuarsi (doc. 262) e così ancora il 19 settembre
successivo (doc. 269). L'organismo interpellato non ha dato seguito a
quanto richiesto. Tramite l'assicurato ed il Dott. Bonassin, suo medico
curante in Svizzera, l'UAIE ha disposto una visita presso l'Accademia
medico-militare di Belgrado. Finalmente, l'assicurato è stato convocato
da detto organismo sanitario il 21 aprile 2009 (doc. 298).
I risultati dei singoli esami sono così pervenuti e sono stati tradotti in
lingua francese (cfr. in particolare il riassunto finale, doc. 340). Nel
complesso, l'assicurato soffre di insufficienza arteriosa degli arti
inferiori, disturbo somatoforme doloroso, disturbo della personalità di
tipo istrionico, sindrome da rivendicazione, lombalgie croniche su
disturbi della statica e degenerativi, ernie discali L4-L5 ed L5-S1,
cifoscoliosi, in assenza di deficit neurologici. Per quanto riguarda la
valutazione, il medico dell'UAIE, Dott.ssa Sereni-Keller afferma che,
almeno fino alle precedenti perizie effettuate in Svizzera (Goldinger e
Daguet), non sussiste un'invalidità di rilievo; la situazione cambia
invece da quando vengono accertati i disturbi circolatori agli arti
inferiori, ossia, al più presto, da luglio 2004 (doc. 345). La Dott.ssa
Sereni-Keller condivide pertanto il parere che già il Dott. Lurati aveva
espresso il 29 agosto 2005 (doc. 177).
Mediante progetto di decisione del 1° luglio 2009, l'amministrazione ha
prospettato il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1°
luglio 2005, ossia un anno dopo il fattore invalidante (doc. 350).
L'interpellato ha risposto il 13 luglio 2009 riproducendo il rapporto del
27 luglio 2004 già ad atti, ove il Dott. Pedrotti affermava che il paziente
da almeno 5 anni lamentava dolori alle gambe (doc. 354 = doc. 145).
Produce inoltre documentazione già ad atti, segnatamente, i referti
concernenti delle iniezioni di farmaci eseguite nel gennaio e febbraio
2000 alfine di alleviare i dolori alla schiena, i quali, secondo
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l'assicurato, avrebbero provocato i problemi alla circolazione agli arti
inferiori (doc. 355 e seg., cfr. peraltro la traduzione dell'opposizione
comprensiva delle diverse note che l'interessato appone in calce ai
documenti, doc. 363).
Ricevute le osservazioni, l'UAIE ha risottoposto gli atti alla Dott.ssa
Sereni-Keller, la quale, nella relazione del 14 settembre 2009 (doc.
365), ha confermato che la situazione valetudinaria non assumeva
alcun carattere invalidante fino alle perizie effettuate in Ticino come
già era stato esposto dal Dott. Lurati (doc. 177). Peraltro, osserva il
sanitario dell'UAIE, lo stesso medico dell'assicurato, Dott. Bonassin
(certificato del 2 novembre 2004, doc. 164) indicava che la situazione
valetudinaria del nominato era peggiorata 2 anni e mezzo dopo la
perizia del Dott. Goldinger del novembre 2001, il che conferma la data
ritenuta dal Dott. Pedrotti (luglio 2004).
Mediante decisione del 7 ottobre 2009, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
a decorrere dal 1° luglio 2005 (doc. 370).
C.
Con il ricorso depositato il 3 novembre 2009, A._______ ha contestato
il provvedimento di cui sopra chiedendo il riconoscimento della
prestazione AI da novembre 2001, protestando le spese sostenute per
il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni produce documentazione
già ad atti. Egli ribadisce che la patologia invalidante già era presente
negli anni 2000 e 2001, soprattutto per quel che concerne l'affezione
flebitica e la mancata (o erronea) cura di questa. I nuovi accertamenti
sarebbero contrari a quanto deciso dal Tribunale federale delle
assicurazioni con giudizio del 31 gennaio 2005. In un secondo tempo,
il nominato ha inviato una corrispondenza integrativa facendo presente
che la decisione dell'UAIE pregiudica anche i suoi diritti nei confronti
della pensione di II pilastro (cfr. lettera della Basilese assicurazioni a
A._______ del 17 novembre 2009). Contesta inoltre l'importo della
rendita che, a suo parere, sarebbe ingiustamente inferiore a quello di
un suo collega e postula che gli venga riconosciuta almeno la rendita
minima (pari a Fr. 1'050.-).
D.
L'incarto è stato sottoposto in esame all'UAIE. Nella sua risposta al
ricorso del 24 febbraio 2010, l'amministrazione propone la reiezione
dell'impugnativa annotando, fra l'altro, che l'affezione invalidante non
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può oggettivamente essere fatta risalire prima del luglio 2004
(attestato del Dott. Pedrotti), per cui il diritto alla rendita nascerebbe un
anno dopo tale data.
E.
Con ordinanza del 3 marzo 2010, lo scrivente Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato il ricorrente a volersi pronunciare in merito
alle osservazioni dell'amministrazione, il quale ha replicato l'8 marzo
successivo (trad. doc TAF 17.1) ribadendo che diverse patologie erano
già ampiamente documentate negli anni 2000-2001 e assumevano già
allora carattere altamente invalidante. Produce documentazione già
nota. Chiede inoltre di prendere visione della documentazione medica
ad atti e di acquisire agli atti la documentazione dell'Ospedale di
Lugano relativa al 1999.
F.
Con decisione incidentale del 16 marzo 2010, il TAF ha invitato
l'insorgente a voler versare Fr. 300.- a titolo d'anticipo delle presunte
spese processuali. Detta somma è stata regolarmente versata il 24
marzo 2010.
Con scritto del 22 marzo 2010 (trad. doc. TAF 17.2), il ricorrente ha
confermato le sue richieste, postulando il rimborso dell'anticipo spese
versato e di altre spese sostenute.
Con ordinanza del 17 agosto 2010, lo scrivente Tribunale ha inviato
copia degli atti medici che non erano ancora stati trasmessi
all'insorgente (doc. 331-340), invitandolo a presentare delle
osservazioni complementari. Con lettera del 24 agosto 2010, il
ricorrente ha confermato le sue conclusioni (trad. doc., TAF 22).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
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possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Dopo la dissoluzione della Repubblica popolare federativa di
Jugoslavia (RPFJ), in un primo tempo, sono rimaste applicabili ai
cittadini dell'ex-Jugoslavia le disposizioni della Convenzione dell'8
giugno 1962 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare
federativa di Jugoslavia concernenti le assicurazioni sociali (RS
0.831.109.818.1; DTF 126 V 203 consid. 2b, 122 V 382 consid. 1, 119
V 101 consid. 3). Nel frattempo la Svizzera ha concluso dei nuovi
accordi riguardanti le assicurazioni sociali con una parte degli Stati
che sono succeduti alla RPFJ, per esempio con la Croazia, la Slovenia
e la Macedonia, ma non con la Serbia. Per i cittadini serbi trova perciò
ancora applicazione la Convenzione dell'8 giugno 1962. Secondo l'art.
2 della Convenzione, i cittadini svizzeri e jugoslavi godono della parità
di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti dalle legislazioni
indicate nell'articolo 1, tra cui è contata anche la legislazione federale
sull'assicurazione contro l'invalidità, salvo eccezioni previste dalla
Convenzione o dal suo Protocollo finale. Rispetto alle condizioni del
diritto ad una rendita d'invalidità svizzera e alle disposizioni
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procedurali applicabili, non esistono eccezioni al principio della parità
di trattamento né nella Convenzione, né nel suo Protocollo finale.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 27 settembre 2000.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27 settembre
1999 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 ottobre
2009, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
6.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tal fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
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europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo ad ogni modo superiore ad un anno. Pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
6.2 Per completezza deve essere aggiunto che fino al 31 dicembre
2000, un richiedente doveva adempire anche la cosiddetta clausola
assicurativa e essere assicurato, al momento dell'insorgere
dell'invalidità, o presso l'AVS/AI svizzera o presso le assicurazioni
sociali iugoslave, ai sensi dell'art. 8 lett. b e f della Convenzione
svizzero-iugoslava sopra menzionata. In base alle Disposizioni
transitorie del 23 giugno 2000 relative alle modifiche della LAI (cpv. 4),
le persone che non avevano diritto ad una rendita poiché non erano
assicurate al momento dell'insorgenza dell'invalidità possono
comunque beneficiare di una rendita AI. Il diritto sorge tuttavia al più
presto con l'entrata in vigore della modifica legislativa, ovvero il 1°
gennaio 2001.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
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dell'UE e vi risiede.
Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, l'assicurato aveva diritto ad
una rendita intera se era invalido per almeno i due terzi (66,67%), ad
una mezza rendita se era invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se era invalido in misura del 40% almeno (art. 28 cpv. 1 LAI
in vigore fino al 31 dicembre 2003).
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Il periodo di attesa può decorrere dal momento in cui l'assicurato
subisce una diminuzione significativa del suo rendimento nella
professione esercitata e questo periodo d'attesa può iniziare anche
indipendentemente dal fatto che l'interessato lavori (DTF 105 V 159
consid. 2a, confermato in DTF 121 V 264 consid. 6b/bb). Il periodo di
attesa può quindi iniziare anche quando l'assicurato non subisce
ancora una perdita di guadagno. La prassi considera che una
diminuzione della capacità di lavoro del 20% è da considerarsi una
diminuzione significativa (Pratique VSI 1998 pag. 126). Anche se
l'anno di carenza può decorrere dall'insorgere dell'incapacità
lavorativa, il diritto alla rendita comunque non potrà insorgere che
dopo che l'assicurato presenti un'incapacità di guadagno del 40%
almeno per un anno (art. 28 LAI).
7.5 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
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compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.6 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne
deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure
soppressa. Per l'art. 88a cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di
guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento determinate
il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole.
8.
8.1 L'interessato non ha più lavorato dopo il 23 novembre 1999 per
motivi personali (doc. 36 e 212, sulle circostanze delle sue dimissioni
vedi doc. 3, 103 e 212). Vero è che in quel periodo, l'interessato ha
avuto problemi di salute (segnatamente dei dolori alla schiena), ma
non di carattere invalidante permanente (cfr. doc. 2, 6-10).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
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tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame, è stata sostanzialmente evidenziata la
diagnosi di lombalgie croniche in un contesto di disturbi degenerativi
del rachide in toto con presenza di ernie discali L4-L5 e L5-S1,
cifoscoliosi, assenza di compromissione neurologica, sindrome del
dolore somatoforme con evidenti segni di aggravamento, ma senza
una sindrome ansio-depressiva od altro quadro psicopatologico
maggiore, insufficienza arteriosa agli arti inferiori complicata da
claudicatio intermittens (cfr. perizie dei Dott.ri Goldinger del 21
novembre 2001, Daguet del 21 aprile 2002; rapporti del 21 aprile 2009
della Accademia medica militare di Belgrado; rapporti dei Dott.ri
Luisoli, Lurati e Sereni-Keller degli uffici AI cantonale e per gli
assicurati residenti all'estero).
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C-6956/2009
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, va rilevato come il ricorrente sostenga di essere
invalido perlomeno dagli anni 2000-2001. Pochi documenti medici
corroborano tuttavia il suo parere. In pratica solo il Dott. Bonassin,
medico curante dal 2000, sostiene che il paziente è da considerarsi
invalido in misura praticamente totale, ma spesso si riferiva all'attività
di muratore/piastrellista, come ha avuto modo di ribadire in una lettera
del 7 aprile 2003 al TCA, facendo allusione ai precedenti rapporti (doc.
120). Momenti di incapacità di lavoro completa si sono verificati nel
corso della sua attività, ma si tratta di periodi brevi e non significativi.
10.2 Per valutare la capacità di lavoro residua dal punto di vista
medico, già a partire dalla cessazione (volontaria) dell'attività lucrativa,
l'UAI ticinese ha ritenuto utile fare eseguire due perizie reumatologica
e psichiatrica, rispettivamente dai Dott.ri Goldinger e Daguet. Dalle
stesse è risultato che l'interessato non avrebbe più potuto svolgere il
suo precedente lavoro di muratore/piastrellista se non in misura
ridotta. Va quindi ammesso che al momento in cui le suddette perizie
vennero effettuate (novembre 2001 e aprile 2002), non si sarebbe più
potuto pretendere che l'assicurato tornasse ad esercitare il suo
mestiere. Per quanto riguarda un'attività di sostituzione, sia l'uno che
l'altro esperto, pur esprimendo qualche dubbio dovuto, più che altro,
all'assenza di motivazione da parte del peritando, concludono che
A._______ sarebbe stato in grado di svolgere attività di tipo leggero,
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prevalentemente sedentarie o semisedentarie in misura completa. Le
limitazioni dovute alla patologia somatica sono indicate dal Dott.
Goldinger. Senza entrare nel merito dell'approfondito esame clinico (e
radiologico), si annota che l'esperto reumatologo ha precisato che
sussiste un certo limite alla forza fisica del paziente con ripercussioni
sulla capacità di lavoro. Il paziente, osserva il Dott. Goldinger, non può
alzare pesi dal suolo superiori ai 10-12 kg, può effettuare movimenti di
flessione del tronco solo ad un ritmo ridotto, è impedito a svolgere
lavori in flessione od estensione lombare prolungate; però può
effettuare lavori in posizione inginocchiata, come pure lavori in piedi o
seduto anche per un'ora senza interruzione, può salire e scendere
scale normali o a pioli senza impedimento e può far uso della braccia
e delle mani in misura normale. Il paziente assume tuttavia un
atteggiamento difensivo e dimostrativo, lasciando trasparire tratti di
teatralità, come pure un'evidente simulazione. Non si entrerà nel
dettaglio di questi ultimi risvolti delle doglianze dell'interessato, già
ampiamente riportate nella relazione del Dott. Goldinger. Rispettando
dunque i limiti indicati dal reumatologo, il paziente era da considerarsi
abile al 100% in attività di sostituzione. Tuttavia il Dott. Goldinger
esprimeva qualche dubbio circa l'incipiente arteriopatia obliterante agli
arti inferiori, patologia comunque (allora) senza influsso determinante
sulla valutazione operata. In questo ultimo senso, sarà comunque il
TFA che esigerà, con sentenza del 31 gennaio 2005 (a più di 4 anni
dalla perizia del reumatologo), un approfondimento, in esito anche a
pareri pervenuti nel 2004.
Sotto il profilo psichiatrico, il Dott. Daguet riteneva pure una capacità di
lavoro del 100% teorica. Egli esprimeva tuttavia dei dubbi circa le reali
possibilità del peritando di riprendere un lavoro, ma ciò era dovuto alle
tendenze rivendicative del paziente ed il suo non nascosto desiderio di
tornare al suo Paese d'origine con una rendita d'invalidità. L'indagine
psichiatrica non ha posto in luce patologie maggiori di tipo invalidante.
L'eloquio è spontaneo, rivendicativo nei confronti di più medici che si
sono occupati del suo caso, non manifesta comunque segni di ansia;
tono dell'umore, carica vitale, potenzialità mnemoniche, facoltà di
concentrazione e molte altre investigazioni tipiche dell'esame
psichiatrico sono perfettamente nella norma. Il paziente è simulante e
manifestamente teatrale.
A prescindere dunque dalla problematica flebologica, che al momento
delle due perizie non era da ritenersi invalidante (come lo si vedrà nel
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considerando successivo), l'interessato era dunque in grado di
assumere un'attività rispettosa dei limiti indicati dal Dott. Goldinger.
10.3 In seguito alla sentenza del TFA è stata ordinata un'indagine
pluridisciplinare che esaminasse, in particolare, la patologia
flebologica. Deve essere osservato che la perizia domandata dal TFA
non ha potuto essere svolta in modo adeguato. Dapprima l'interessato,
rimpatriato nel novembre 2005, si è opposto ad una perizia presso il
SAM di Bellinzona in ragione di non meglio investigate cattive
condizioni di salute (cfr. certificato del Dott. Stojadinovic del 19 aprile
2006, doc. 207). L'amministrazione, nell'ottobre 2006, ha poi disposto
una visita presso l'assicurazione sociale serba di Belgrado, organismo
di collegamento convenzionale (Rep. Fond Penziusko Invalidsko
Osiguranja Zaposlenih). Malgrado numerosi solleciti e diffide da parte
dell'UAIE, detto organismo sanitario non ha eseguito gli accertamenti
richiesti (doc. 249, 258, 262, 269, 271). In esito ad accordi poi
intervenuti fra l'UAIE, l'assicurato stesso ed i suoi familiari, nonché il
medico curante in Svizzera (Dott. Bonassin), l'accertamento è stato
affidato, nell'ottobre 2008, all'Accademia medico-militare di Belgrado
(doc. 278 e seg.). La visita è avvenuta il 21 aprile 2009. Gli esami
specialistici nelle tre discipline chieste dal TFA e dall'amministrazione
sono stati effettuati, ma risultano poco soddisfacenti. L'11 giugno
2009, la Dott.ssa Sereni-Keller, dell'UAIE, ha ripreso in esame l'incarto
con i risultati giunti dalla Serbia. La stessa, ricollegandosi a un parere
dettagliato del Dott. Lurati (29 agosto 2005, doc. 177), ha proposto di
ammettere un'incapacità totale da luglio 2004.
10.4 La materia del contendere verte sulla decorrenza di tale
incapacità al lavoro. L'interessato sostiene di essere invalido dal 2000-
2001 e chiede il riconoscimento della rendita intera AI da novembre
2001. L'UAIE ha invece riconosciuto il diritto alla rendita intera solo a
partire dal 1° luglio 2005, ossia un anno dopo il fattore invalidante.
Secondo l'amministrazione, prima del luglio 2004, l'assicurato era in
grado di svolgere attività di tipo leggero in misura completa. La
Dott.ssa Sereni-Keller ed il Dott. Lurati osservano che un
aggravamento delle condizioni di salute è dimostrato dal primo (breve)
rapporto del Dott. Pedrotti, angioflebologo, del 27 luglio 2004, in esito
alla patologia flebitica. Prima di questa data, non vi sono elementi che
possano far ritenere un'incapacità lavorativa in un'attività di
sostituzione. Il ricorrente sostiene che lo stesso Dott. Pedrotti rileva
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che "il paziente da almeno 5 anni lamenta dolori alle gambe ...". Ora,
ciò non significa che l'insorgente fosse invalido al cento per cento 5
anni prima del luglio 2004. Verosimilmente, la patologia flebitica si è
aggravata ben dopo le perizie dei Dott.ri Goldinger e Daguet. Lo
stesso medico curante (Dott. Bonassin), per esempio, in un dettagliato
rapporto del 7 aprile 2003 al TCA (doc. 120), relegava la patologia in
questione a semplice diagnosi clinica non suffragata da esami più
approfonditi; nel contempo, esprimendo il suo parere, su richiesta del
proprio paziente, proponeva di ammettere "un caso di rigore" e di
accordare un tasso d'invalidità del 41%. Peraltro, il medico in
questione si riferiva all'incapacità come piastrellista. Lo stesso medico
di fiducia del nominato, in un successivo rapporto all'Ufficio AI ticinese
del 2 novembre 2004 (doc. 164), ammetteva che due anni e mezzo
dopo la sintomatologia notata dal Dott. Goldinger, questa è andata
aumentando fino a diventare una vera e propria urgenza medica.
La circostanza quindi che l'amministrazione si sia fondata sul primo
rapporto del Dott. Pedrotti al Dott. Bonassin (27 luglio 2004) appare
tutelabile. Del resto, si tratta del primo esame specialistico richiesto
dal medico curante. I riferimenti menzionati dal ricorrente sono invece
privi di riscontro obbiettivo. Per dimostrare la gravità del suo stato di
salute, egli menziona diverse visite ortopediche/reumatologiche,
radiologiche, nonché interventi curativi (iniezioni) volti ad alleviare i
dolori dorsali. L'interessato denuncia inoltre gli errori di alcuni medici
che si sono occupati del suo caso che gli avrebbero procurato il blocco
e l'otturazione delle arterie inferiori (cfr. in particolare doc. 355 a
357A). Lo scrivente Tribunale non è l'autorità indicata per fare valere le
rivalse menzionate. Non corrisponde poi al vero l'asserzione secondo
la quale il Dott. Goldinger avrebbe cercato di misconoscere la severità
della patologia flebitica (doc. 359). Egli l'aveva notata ma la stessa,
sebbene non ne avesse la competenza specialistica, non era ancora di
gravità tale da giustificare un'incapacità di lavoro. A questo proposito,
questo collegio giudicante osserva che anche un medico non
specialista è in grado di valutare se una determinata patologia causi
un'evidente debilitazione, per esempio motoria, algica od altro. Per il
resto, i frequenti scritti dell'interessato (cfr. segnatamente
"l'opposizione" ed il ricorso) si dilungano in denunce di più persone
che sarebbero causa sia di errori medici che di procedura.
Il 14 settembre 2009, riprendendo in esame l'incarto e le critiche
mosse dall'assicurato, la Dott.ssa Sereni-Keller ha confermato che, a
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parte le modeste limitazioni funzionali menzionate dal Dott. Goldinger,
a quell'epoca il peritando sarebbe stato in grado di svolgere una
molteplice gamma di attività di sostituzione in misura del 100%. La
scarsa motivazione per il lavoro, la simulazione, la teatralità, la
tendenza rivendicativa nei confronti di organi assicurativi non sono
elementi questi (ricordati dai Dott.ri Daguet, Goldinger e da altri
sanitari) che confortano l'eventuale riconoscimento di un tasso
d'invalidità elevato prima di luglio 2004.
Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri medici surriferiti ritiene
che dal punto di vista medico teorico, l'interessato, almeno fino a luglio
2004, avrebbe potuto svolgere, in misura completa, attività di tipo
leggero, semisedentario, nei limiti ammessi dal Dott. Goldinger. Si
tratta di attività ripetitive, non qualificate, quali quella di operaio
addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio
addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo, addetto
alla ricezione in portinerie di ditte, fattorino in ditta privata; custode di
museo o di parcheggio, aiuto magazziniere (cfr. anche il rapporto del
CIP del 4 novembre 2002, doc. 103).
10.5 Il ricorrente chiede inoltre di acquisire agli atti la documentazione
medica relativa al 1999 presso l'ospedale di Lugano. A questa data
avrebbe cominciato ad accusare i primi problemi alla colonna
vertebrale.
Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, l’assunzione
pendente causa di ricorso di ulteriori mezzi di prova, in particolare di
documenti risalenti a più di 10 anni fa, non risulta necessaria,
contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente (sulla valutazione
anticipata delle prove: DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d
con i rif.; SVR 2001 IV n. 10, p. 27). Del resto, neppure il Tribunale
federale nella sua sentenza del 31 gennaio 2005 lo aveva richiesto.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
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11.2 Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di
sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo
prima del 1° luglio 2005 (data di riconoscimento del diritto alla rendita
intera AI) e ciò in considerazione, eventualmente, delle norme
giurisprudenziali menzionate al considerando 7.4.
11.3
11.3.1 Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI
2000 p. 310). Nella fattispecie, l'amministrazione ha considerato (vedi
calcolo effettuato il 4 novembre 2002, doc. 103) un importo di
Fr. 68'754.- quale salario privo d'invalidità. Questo dato non è mai
stato contestato dall'insorgente e, peraltro, è quello che venne
ammesso nelle sentenza del TCA nella sentenza del 28 novembre
2003 (consid. 2 10, doc. 139). Va tuttavia rilevato che non è corretto
ritenere i dati del 2002, ossia l'importo che l'interessato avrebbe
percepito nella stessa ditta se non fosse intervenuta l'incapacità di
lavoro. Come lo stesso TCA l'ha osservato (doc. 139, pag. 18 e consid.
2.4 in fine), in ossequio della giurisprudenza del TFA (DTF 129 V 222),
bisogna prendere in considerazione il momento dell'eventuale inizio
del diritto alla rendita. Pertanto, si riterrà in questa sede il salario che
l'interessato avrebbe potuto ottenere, se avesse regolarmente lavorato
nel 2000. Questo è stabilito in base all'introito del 1999 (Fr. 67'085,38,
senza malattia, doc. 36) adeguato all'indicizzazione (1,3%), ossia
Fr. 67'957,48.
11.3.2 Quale reddito da invalido l'UAI cantonale ha ritenuto quello
ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e ripetitive.
Anche in questo caso, il calcolo effettuato dall'amministrazione (doc.
103) deve essere corretto. Non solo vanno ritenuti i dati del 2000, per
ovviamente rispettare una parità annuale di paragone con il salario
precedente l'invalidità, ma non possono essere ritenuti i dati regionali,
come indicato dall'Ufficio AI e confermato dal TCA. Infatti, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (RSAS 2007 pag. 64), occorre
fare applicazione dei dati nazionali (tabelle TA1 edite dall'Ufficio
federale di statistica).
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Queste attività comportano un salario medio mensile (anno 2000) di
Fr. 4'437.-. Per 12 mesi si ottiene un introito di Fr. 53'244.-. A sua volta
questa somma deve essere adeguata a 41,8 ore settimanali, in quanto
le statistiche si basano su di un salario standardizzato di 40 ore (La
Vie économique tabella B9.2, concernenti la durata media di lavoro in
Svizzera). Ne consegue un salario di Fr. 55'639,98.
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione già aveva operato una riduzione del 10%, ciò che
può essere condiviso, viste le circostanze presenti nel 2000, anno di
riferimento. Peraltro, gli organi amministrativi AI (per esempio il CIP)
godono di un'ampia autonomia nel determinare il grado di riduzione
per fattori personali, che l'autorità di ricorso non può rivedere se non
per motivi fondati. Ne consegue dunque un reddito teorico annuale
dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 50'075,98.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 67'957,48 ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 50'075,98,
comporta una perdita di guadagno del 26,31%. Prima del 27 luglio
2004, l'interessato presentava dunque una perdita di guadagno del
26,31% insufficiente per avere diritto a una rendita d'invalidità.
11.4 Per quel che concerne il diritto a prestazioni, come indicato ai
consid. 7.4 e 7.6, ritenute le disposizioni dell'art. 88a cpv. 1 e 2 OAI, il
diritto alla rendita deve essere riconosciuto al momento in cui
l'assicurato, dopo un anno, presenta una perdita di guadagno giusta
l'art. 28 LAI (40% almeno).
L'amministrazione ha preso atto che l'interessato non poteva
esercitare il suo mestiere di muratore/piastrellista da quando ha
smesso di lavorare ed ha quindi ammesso l'esistenza di una
diminuzione significativa della capacità di lavoro (del 20%) a partire da
tale data. L'assicurato raggiunge la percentuale media del 40%
d'invalidità durante un anno, considerando una perdita di guadagno
totale dal 27 luglio 2004 compreso (data del certificato del Dott.
Pedrotti), dopo 66 giorni, quindi il 30 settembre 2004. Deve pertanto
essergli riconosciuto il diritto al quarto di rendita a partire dal 1°
settembre di quell'anno. Dopo il periodo di tre mesi di peggioramento
dell'incapacità di guadagno il diritto alla rendita intera sorge il 1°
dicembre 2004 (art. 88a cpv. 2 OAI).
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11.5 In queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto
e l'impugnata decisione riformata, nel senso che A._______ ha diritto
al quarto di rendita AI dal 1° settembre 2004 ed alla rendita intera AI
dal 1° dicembre 2004.
12.
12.1 Il ricorrente osserva che l'esito di questa vertenza avrebbe un
influsso sulle sue prestazioni di previdenza professionale. Questo non
può essere escluso a priori visto che la nozione d'invalidità è la stessa
nell'ambito delle assicurazioni sociali e, a certe condizioni, l'istituto di
previdenza professionale può essere vincolato dalla valutazione
dell'assicurazione invalidità (DTF 134 V 153). Tuttavia, è patente che
questa censura esula dal potere di esame dello scrivente Tribunale e
dovrà essere esaminata, all'occorrenza, dall'istituto di previdenza
professionale.
12.2 Il ricorrente censura inoltre l'importo della rendita d'invalidità
facendo valere che un suo collega beneficerebbe di una rendita
superiore. Postula inoltre di essere messo al beneficio della rendita
minima di Fr. 1'050.-.
Le censure del ricorrente non sono circostanziate e non è possibile
per lo scrivente Tribunale di entrare sul merito delle stesse. Per quanto
riguarda l'importo della rendita si deve rilevare che questa è calcolata
sulla base di un periodo di contribuzione di 8 anni e 11 mesi, un
reddito annuo medio determinante di Fr. 69'768.- e una scala rendite
11. L'insorgente non contesta queste basi di calcolo. Il raffronto con
altri assicurati non è di alcun pregio anche perché non si conoscono le
modalità di calcolo dell'assicurato a cui si riferisce l'insorgente. Circa la
richiesta di beneficiare di una rendita minima, va precisato che
l'importo di Fr. 1'050.- (recte 1'075.-) è da mettere in relazione alla
rendita minima della scala massima 44, ora l'insorgente beneficia della
scala 11, il cui importo minimo era di Fr. 269.- nel 2005 per un reddito
inferiore a Fr. 12'900.- (Tavole sulle rendite del 2005 edite dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali).
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo di Fr. 300.-, versato dal ricorrente il 24 marzo
2010 gli viene restituito.
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13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La norma si
riferisce, segnatamente, alle spese in sede di ricorso e non a quelle
precedenti, come pure le indennità di rappresentanza professionale.
L'interessato ha chiesto il rimborso delle spese sostenute con il
ricorso, ma non le ha dimostrate. Peraltro egli non è rappresentato da
un legale professionista. Non si giustifica pertanto riconoscergli
indennità per spese ripetibili.
Pagina 21
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel
senso che a A._______ è riconosciuto il diritto al quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2004 ed il
diritto alla rendita intera dal 1° dicembre 2004. Per il resto il ricorso è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr 300.- versato
dall'insorgente il 24 marzo 2010 gli viene restituito.
3.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI /MQG, con allegati scritti 12 marzo e
24 agosto 2010 del ricorrente )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
- Basilese Assicurazioni, Casella postale, 4002 Basilea (rif. ass. n°
contratto )
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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