Corte II I
C-6957/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'11 settembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6957/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), celibe, con permesso di
frontaliere, ha lavorato in Svizzera come imbianchino dal 1982 al 1983,
nel 1985 e dal 2001 al 2005, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc.
12). Il 23 giugno 2006 l'assicurato ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del canton Ticino una domanda per
l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
la quale è stata subito trasmessa per esecuzione dell'istruttoria alla
"Sozialversicherungsanstalt" (SVA) del canton Grigioni (doc. 2 e 3).
B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, la SVA ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- un rapporto psichiatrico dell'(...), del 4 aprile 2006, nel quale si
attesta che l'assicurato soffre di una depressione reattiva ed è seguito
dall'agosto 2005 con terapia farmacologica (doc. 5/5),
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa C._______,
del 3 luglio 2006, nella quale è posta la diagnosi di sindrome ansioso-
depressiva reattiva cronicizzata in trattamento psicofarmacologico
continuo, di lombalgie recidivanti in spondilodiscoartrosi con discopatie
L2-L3 e L3-L4 e di gastroduodenite bulbare, e dove è stabilito che
l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, evitando
l'umidità, il freddo, frequenti flessioni, il trasporto-sollevamento di pesi
e la salita di piani inclinati, scale o scale a pioli, come pure ritmi di
lavoro particolarmente stressanti, con la necessità di alternare
deambulazione, stazione eretta e posizione seduta. Nella perizia è
stato inoltre formulato un grado d'invalidità generale del 55% (doc.
20/2),
- il questionario per il datore di lavoro, del 25 luglio 2006, dal quale si
evince che l'assicurato ha lavorato come imbianchino dal 18 aprile al
19 luglio 2005 per l'impresa individuale "...", eseguendo, nel 2005,
quaranta ore al giorno, cinque giorni alla settimana, e percependo da
ultimo un salario mensile di Fr. 4'560.- (doc. 16),
- un rapporto psicologico dell'..., del 4 agosto 2006, nel quale si
certifica la presenza di alterazioni significative del tono dell'umore, sia
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in senso depressivo sia in senso maniforme (doc. 17/5),
- un rapporto della dott.ssa R._______, medico curante dell'assicurato,
dell'8 agosto 2006, facente stato di un disturbo dell'umore di tipo
misto, di un'esofagite da reflusso, di cervicobrachialgie e di un'artrosi
cervicale, con un'incapacità lavorativa completa dal 20 luglio 2005 al
1° settembre 2006, e nel quale è stabilito che l'attività d'imbianchino
non è più proponibile (doc. 17/1 a 4),
- diversa documentazione medica relativa ad esami effettuati tra il
2004 e il 2006 (doc. 20/14 a 31),
- la perizia pluridisciplinare del Servizio d'accertamento medico (SAM)
delle dott.sse ES._______ e M._______, del 30 marzo 2007 (doc. 24/1
a 29), redatta sulla base di un rapporto psichiatrico del dott.
Ma._______, del 21 marzo 2007 (doc. 24/16 a 20), e di un
complemento del 28 marzo (doc. 24/21), come pure di un rapporto
reumatologico del dott. Pa._______, del 27 marzo 2007, dopo
l'esecuzione di accertamenti ambulatoriali avvenuti il 12 e il 14 marzo
2007 (doc. 24/22 a 29).
Nella perizia è posta la diagnosi, con influenza sulla capacità
lavorativa, di patologia psichiatrica dello spettro bipolare in fase di
relativo compenso, di lombalgie anamnestiche senza neurologia su
discopatia L4-L5 e L5-L6, di cervicalgie anamnestiche senza
neurologia su iniziale discopatia C6-C7 e di gonalgie a sinistra, come
pure la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di astralgie
delle articolazioni interfalangee della mano e del polso sinistri, di
iniziale contrattura di Dupuytren IV della mano sinistra,
d'ipercolesterolemia, di gastrite e duodenite del bulbo e di micosi delle
dita dei piedi.
Nella perizia è valutata una capacità lavorativa dell'80%, dall'estate
2006, per l'attività d'imbianchino (o dell'80% al massimo in altre attività
confacenti), ed è precisato che questa lieve diminuzione della capacità
lavorativa è causata soprattutto dalla patologia psichiatrica e, in misura
meno importante, dalla patologia reumatica, per cui è necessario
continuare il trattamento psicofarmacologico. Nella perizia è pure
costatato che, per il periodo dall'estate 2005 all'estate 2006,
l'incapacità lavorativa deve essere valutata, dal punto di vista
psichiatrico, tra il 70 e l'80%. Dal punto di vista reumatologico,
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l'assicurato è limitato unicamente in attività lavorative particolarmente
pesanti (limiti di carico 20-25 kg) o in lavori che presuppongono
posizioni ergonomiche sfavorevoli prolungate (posizione seduta per più
di due ore) oppure continui movimenti di flessione-rotazione lombare,
l'assicurato potendo, per il resto, muoversi su piani, salire e scendere
le scale e lavorare su ponteggi senza limitazioni.
C.
La SVA ha sottoposto la documentazione medica raccolta
all'apprezzamento del proprio servizio medico (Regionale Ärztliche
Dienste/RAD), nella persona del dott. J._______, il quale, prendendo
posizione il 4 giugno 2007 e riferendosi esplicitamente alla perizia del
SAM, ha considerato che la capacità lavorativa dell'assicurato è pari al
70-80% a partire dall'estate 2006 (doc. 38/5).
La SVA ha quindi approntato un decreto provvisorio, il 18 giugno 2007,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua
domanda di rendita. Tenuto conto di una capacità lavorativa del 75%
(media dei valori indicati dal RAD) nell'attività d'imbianchino e di
un'ulteriore riduzione del 4% per attività a tempo parziale, la SVA ha
determinato un grado d'invalidità del 28%, calcolato in funzione di un
salario da valido, per il 2005, di Fr. 59'280.- e di un salario da invalido,
secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS; Tabella TA1,
attività leggere e ripetitive), di Fr. 42'682.- (doc. 26, 27 e 38/7 a 11).
Il 2 agosto 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano
d'assistenza sociale (INAS), l'assicurato si è opposto al decreto
provvisorio, allegando due certificati medici della dott.ssa R._______,
del 1° luglio e del 9 agosto 2007, ed un rapporto psichiatrico dell'...,
del 1° agosto 2007, nei quali è riaffermata la nota diagnosi psichiatrica
e l'impossibilità per l'assicurato di mantenere un'attività lavorativa
proficua e continuativa (doc. 30/1 a 3 e 32/1 e 2)).
L'11 settembre 2007 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), ha emanato una decisione,
mediante la quale ha negato a quest'ultimo il diritto all'ottenimento di
una rendita d'invalidità svizzera (doc. 37).
D.
Contro questa decisione, rappresentato dall'INAS, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 13 ottobre 2007,
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chiedendo, prima di tutto, di poter prendere visione dell'incarto, e, in
secondo luogo, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita
d'invalidità, l'esonero dal pagamento delle spese processuali e la
rifusione delle ripetibili. Egli ha nel contempo prodotto della
documentazione medica già agli atti.
Il 7 novembre 2007 questo Tribunale ha trasmesso l'incarto per
conoscenza all'INAS.
Il 17 dicembre 2007 il ricorrente ha esibito un rapporto medico del dott.
H._______, del 28 novembre 2007, nel quale sono diagnosticati una
lesione del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro,
degli esiti di meniscectomia e plicectomia artroscopica del ginocchio
sinistro, una lombalgia cronica su discopatia L4-L5, L5-S1 e L2-L3,
una patologia psichiatrica dello spettro bipolare, una dispepsia
recidivante, uno stato da ulcera gastrica e da esofagite da reflusso ed
un Dupuytren di primo grado del quarto raggio della mano sinistra.
Fondandosi su questo rapporto, il ricorrente ha rivendicato il
riconoscimento di un grado d'invalidità superiore al 70% e la
conseguente attribuzione di una rendita intera.
La SVA ha risposto il 27 febbraio 2008, rilevando che il rapporto del
dott. H._______ esorbita dal periodo d'esame qui pertinente, il quale si
protrae fino all'11 settembre 2007, data della decisione impugnata. La
SVA ha inoltre proposto di considerare una capacità lavorativa
dell'80%, come indicato dal SAM, e quindi un grado d'invalidità del
20%. La SVA ha pure precisato che il salario da valido ritenuto nella
decisione impugnata si riferisce al 2005 (Fr. 59'280.-) e lo ha quindi
indicizzato al 2006 (Fr. 59'872.80). La SVA ha concluso perciò alla
reiezione del ricorso, sottolineando che sia sulla base di un grado
d'invalidità del 20%, sia sulla base di un grado del 28%, come
calcolato nella decisione impugnata, il ricorrente non ha diritto ad una
rendita d'invalidità. Dal canto suo, l'UAIE ha presentato la propria
risposta il 4 marzo 2008, postulando il rigetto del ricorso e la conferma
della decisione impugnata.
E.
Con decisione incidentale del 14 aprile 2008, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato
il 2 maggio 2008.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Giusta l'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), per la ricezione e
l’esame delle richieste dei frontalieri è competente l’ufficio AI nel cui
campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa. Questa regola si
applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della
richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera
e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività frontaliera.
L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero notifica le decisioni.
Nella specie, il ricorrente ha esercitato da ultimo un'attività al beneficio
di un permesso quale frontaliere ed abita tuttora nella zona di
frontiera, l'UAIE è pertanto competente per la notifica della decisione.
1.3 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
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modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.5 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.- relativo alle spese processuali, è stato versato nei
termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
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l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE
del'11 settembre 2007, e chiede che gli sia riconosciuto il diritto ad
una rendita intera d'invalidità.
5.
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni si estingue cinque
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anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In deroga
a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la
richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 26
giugno 2006. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 26 giugno 2005 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e l'11 settembre 2007, data della
decisione su opposizione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
7.
In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.1 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
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ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'Unione europea e vi risiede.
7.2 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a si applica
allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la lettera b se
lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
7.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
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d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
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9.
In concreto, il ricorrente ha esercitato l'attività d'imbianchino per
l'impresa individuale "..." dal 18 aprile al 19 luglio 2005, e da allora
non ha più lavorato (doc. 16).
9.1 Dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dalla
perizia pluridisciplinare del SAM del 30 marzo 2007 (doc. 24/1 a 29),
emerge sostanzialmente la diagnosi, con influenza sulla capacità
lavorativa, di patologia psichiatrica dello spettro bipolare, di lombalgie,
di cervicalgie e di gonalgie a sinistra.
Questa diagnosi è univoca agli atti, non contestata dal ricorrente, per
cui il collegio giudicante non intravede motivi per discostarsene.
Ciò detto, nel quadro della presente procedura, il ricorrente ha
prodotto un rapporto del dott. H._______, del 28 novembre 2007, in
cui è avanzato un nuovo elemento diagnostico, ossia una lesione del
corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro.
Considerato però che, secondo i termini stessi del rapporto, questa
nuova affezione è stata diagnostica recentemente, anche tramite
risonanza magnetica nucleare del 10 ottobre 2007, essa esorbita,
come del resto sostenuto dalla SVA nella sua risposta al ricorso, dal
periodo d'esame che vincola questo Tribunale e il quale si protrae
solamente fino all'11 settembre 2007, data della decisione impugnata
(DTF 130 V 445). Ne consegue che l'affezione del ginocchio destro
non può essere considerata come parte integrante della diagnosi
determinante in questa sede.
9.2 È opportuno rammentare che le affezioni diagnosticate dal SAM
devono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29
cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante
giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente
(cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile,
ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di una stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera dell'invalidità solo a partire dal momento in
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cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
diagnosticate, nella perizia del 30 marzo 2007, i medici del SAM
hanno concluso ad una capacità lavorativa dell'80%, come
imbianchino e ciò dall'estate 2006. Essi hanno affermato che tale
diminuzione della capacità lavorativa è causata soprattutto dalla
patologia psichiatrica e, in misura minore, dalla patologia reumatica,
precisando che, dal lato psichiatrico, si è in presenza di una
diminuzione soggettiva delle funzioni cognitive e di una leggera quota
ansiosa somatizzata. I periti hanno poi rilevato che, tra l'estate 2005 e
l'estate 2006, il ricorrente ha manifestato dei disturbi produttivi dello
spettro bipolare, i quali hanno inciso in maniera preponderante sul suo
funzionamento psicologico, riducendo la sua capacità lavorativa al 20-
30%, ma che successivamente, grazie al miglioramento dello stato di
salute, l'incapacità lavorativa del ricorrente è andata scemando. Essi
hanno inoltre precisato che, dopo essere stato preso a carico da un
nuovo psichiatra e con l'introduzione di un'opportuna terapia
psicofarmacologica a base di antidepressivi e stabilizzatori dell'umore,
il ricorrente ha beneficiato di un netto miglioramento del suo stato
psichico, concludendo che la continuazione di tale terapia risulta
essere d'importanza fondamentale.
Dal lato reumatologico, i medici del SAM hanno considerato che
sussiste una lieve riduzione della capacità lavorativa, giustificata da
una limitazione funzionale in attività particolarmente pesanti o in lavori
che presuppongono posizioni ergonomiche sfavorevoli prolungate o
continui movimenti di flessione e rotazione lombare. Essi hanno
aggiunto che, anche in attività rispettose di questi limiti, la capacità
lavorativa è la massimo dell'80% dall'estate 2006, sottolineando che,
per il periodo dall'estate 2005, i problemi reumatologici non hanno
influito sulla capacità lavorativa.
Pur ritenendo un grado d'invalidità generale del 55% nella perizia E
213 (doc. 20/2), la dott.ssa C._______ aveva d'altronde già
considerato che il ricorrente era atto a svolgere lavori leggeri a tempo
pieno, purché non stressanti, a partire dal 3 luglio 2006, sulla base
delle limitazioni nel funzionamento sociale e lavorativo per la patologia
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psichica e nei movimenti del rachide lombare per quella
osteoarticolare.
Dal canto suo, la dott.ssa R._______ ha osservato, nel suo certificato
del 9 agosto 2007 (doc. 32/2), che il ricorrente risulta essere tuttora
incapace di lavorare. Invitato ad esprimersi in proposito, il RAD ha
considerato, con presa di posizione del 30 agosto 2007 (doc. 38/11 a
13), che non si evincono nuovi elementi diagnostici dal detto
certificato, per cui non è possibile giungere a conclusioni diverse da
quelle del SAM in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.
10.2 Alla luce di queste considerazioni, il collegio giudicante non può
che aderire alle conclusioni del medico dell'INPS e dei medici del
SAM, riconoscendo che la capacità lavorativa del ricorrente è pari
almeno all'80% dal 3 luglio 2006 in attività confacenti.
11.
11.1 Rispetto al grado d'invalidità, la SVA ha chiaramente affermato,
nella sua risposta al ricorso, che lo considera pari al 20%, sulla base
della valutazione del SAM, secondo cui la capacità lavorativa del
ricorrente come imbianchino, dall'estate 2006, è dell'80%, rilevando in
particolare che "eine erwerbliche Gewichtung der festgestellten
Einschränkung von 20% erübrigt sich im vorliegenden Fall
insbesondere deshalb, weil dem Versicherten die bisherige Tätigkeit
als Maler ohne Leistungseinschränkung zumutbar ist" (allegato di
risposta, pag. 8).
In effetti, la capacità lavorativa del ricorrente come imbianchino è stata
valutata dal SAM, a partire dall'estate del 2006, nella misura dell'80%.
Da ciò discende che non è necessario, in concreto, procedere ad un
raffronto dei redditi, visto che il grado d'invalidità risulta essere
equivalente alla diminuzione della capacità lavorativa del 20%, per cui
al ricorrente non può essere riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
11.2 Ad un risultato praticamente analogo si giunge anche tenendo
conto di una capacità lavorativa dell'80% in attività confacenti diverse
da quella d'imbianchino, secondo l'apprezzamento del SAM. Sulla
base di un salario da invalido di Fr. 58'116.65 per il 2006 (UFS, Tabella
TA1, attività leggere e ripetitive), in ragione dell'80% e con una
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riduzione del 5% per attività a tempo parziale, si ottiene infatti un
grado d'invalidità del 25%.
11.1 A titolo abbondanziale, anche tenendo conto di una capacità
lavorativa del 75%, come nella decisione impugnata, ed indicizzando
al 2006 i dati salariali forniti dal datore di lavoro per il 2005, come ha
fatto la SVA nella sua risposta al ricorso, risulta un grado d'invalidità
del 28%, il quale non dà diritto all'ottenimento di una rendita
d'invalidità.
11.2 In conformità con quanto precede, questo Tribunale conclude
che, al termine del periodo di carenza di un anno, ossia il 19 luglio
2006 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), il grado d'invalidità del ricorrente non
raggiunge il 40%, ed è quindi a ragione che gli è stato negato il diritto
ad una rendita d'invalidità.
12.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata. Occorre rilevare, come già fatto dalla SVA nella
sua risposta al ricorso, che il ricorrente può presentare, in relazione ai
disturbi del ginocchio destro, una nuova domanda di rendita all'ufficio
AI competente.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura che vede il ricorrente soccombere, le spese processuali di
Fr. 300.- sono poste a carico di quest'ultimo e compensate con
l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 2 maggio 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare versato il 2 maggio
2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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