Corte II I
C-697/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 a g o s t o 2 0 0 9
Francesco Parrino, giudice unico
Dario Croci Torti, cancelliere.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su
opposizione del 16 gennaio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-697/2008
Fatti:
A.
Mediante decisione del 24 luglio 2007, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadina
italiana, nata il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia, a decorrere dal 1° agosto 2007. L'importo di questa
prestazione, Fr. 653.- mensili, è stato calcolato in base ad una durata
contributiva di 21 anni e 5 mesi, un reddito annuo medio determinante
di Fr. 22'542.- ed una scala rendite 22. Alla terza pagina del
provvedimento sono stati indicati gli anni di contribuzione (1960-1983),
la durata contributiva anno per anno ed il reddito conseguito (doc.
30-32).
B.
Con opposizione del 26 settembre 2007 (doc. 39), A._______ ha
contestato la durata contributiva, con particolare riferimento agli anni
1960-68 e dichiara essere arrivata in Svizzera, per lavoro, nell'agosto
1959 (lavorando per la stessa ditta fino ad agosto 1962).
Con lettera del 26 novembre 2007, la CSC ha invitato la nominata a
voler fornire ulteriori documenti e notizie (permessi di dimora,
certificati di lavoro) circa la sua permanenza nel nostro Paese (doc.
41). L'interessata non ha tuttavia risposto. L'amministrazione ha inoltre
interpellato la Cassa 32 (Ostschweiz für Handel und Industrie) in
merito alla durata assicurativa dell'interessata. La CSC ha osservato
che, a prescindere dall'anno 1959, per il quale non possono esistere
contributi poiché l'interessata era 16enne, per lo stesso motivo non
dovrebbero figurare contributi per il 1960 (doc. 42). Nella sua risposta
del 3 dicembre 2007, la menzionata Cassa ha confermato che sono
stati versati contributi dal 1960 al 1962 (ditta G.________ di
Weinfelden) ma che l'interessata era stata registata con un numero
AVS errato corrispondente ad un anno di nascita nel 1942
(209.42.711) e non 1943 (doc. 45-47). Con lettera del 19 dicembre
2007, l'insorgente è stata di nuovo invitata a voler fornire documenti a
sostegno di quanto avanzato in fase di opposizione (doc. 51).
Mediante decisione su opposizione del 16 gennaio 2008, la CSC ha
respinto la sua istanza e confermato la decisione del 24 luglio 2007
(doc. 53, 54).
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C.
Con uno scritto spedito il 9 gennaio 2008 da P.________ e trasmesso
al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 4 febbraio 2008,
l'interessata ha ribadito di contestare il periodo contributivo.
D.
Il TAF ha considerato questo scritto quale ricorso e ha invitato la CSC
a prendere posizione sul merito. L'amministrazione ha avviato ricerche
complementari. L'Ufficio controllo abitanti di Weinfelden ha comunicato
che la nominata vi ha risieduto dal 13 agosto 1959 al 29 ottobre 1960,
dal 27 febbraio 1961 al 1° settembre 1962 e dal 25 febbraio 1963 al 23
dicembre 1982 con permesso C dal 12 luglio 1975 (doc. 72). La CSC
ha interpellato l'Ufficio degli stranieri del Canton Turgovia (doc. 76) per
conoscere da quando la nominata sarebbe stata posta al beneficio di
un permesso annuale (B). Tale ufficio cantonale ha trasmesso la
domanda all'Ufficio federale della migrazione (UFM), il quale, con nota
del 17 marzo 2008 (doc. 80), ha indicato che A._______ sarebbe stata
posta al beneficio di un permesso C dal 6 febbraio 1963. L'UFM ha
tuttavia annotato che il documento è stato registrato per la prima volta
nel 1974 con l'indicazione “Status C”.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 aprile 2008, la CSC ha proposto
la reiezione del gravame ritenendo che l'interessata beneficiava di un
permesso di domicilio solo dal 1974 e che pertanto la durata
contributiva di 21 anni e 5 mesi doveva essere confermata.
E.
Con scritto del 10 aprile 2008, il giudice dell'istruzione del TAF ha
invitato l'amministrazione a voler accertare da quando l'interessata
beneficiava di un permesso di domicilio. Gli atti sono stati quindi
rinviati alla CSC.
Con lettera del 14 aprile 2008, la CSC ha chiesto all'Ufficio federale
menzionato di fare chiarezza in merito al problema posto. Con un fax
del 21 aprile 2008, UFM ha riproposto il formulario già menzionato al
doc. 80 (doc. 84), con l'indicazione di permesso B e C, ma precisando,
nel medesimo foglio, che il permesso B non è visibile dal loro sistema
("nicht ersichtlich"). Con lettera del 21 aprile 2008, la CSC ha invitato
l'UFM a indicare le date dei singoli permessi (doc. 88). L'UFM ha
inviato copia di un estratto degli archivi elettronici dal quale non è
deducibile la data di un eventuale rilascio di un permesso B; risulta
solo che l'interessata sarebbe entrata in Svizzera il 6 febbraio 1963
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con statuto di permesso C (doc. 92, 93). Con comunicazione telefonica
fra la CSC e l'UFM del 23 aprile 2008 (doc. 95), l'UFM sostiene che lo
statuto di permesso C sarebbe stato riconosciuto nel 1974, mentre
nulla traspare relativamente al permesso B. Nella comunicazione
telefonica dello stesso giorno, l'UFM ha confermato che prima del
permesso C, l'interessata ha di tutta evidenza avuto il permesso B, ma
risulta essere impossibile risalire alla data del rilascio (doc. 96).
Nelle sue osservazioni ricorsuali completive del 14 maggio 2008, la
CSC ripropone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per
quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente
giudizio.
F.
Con ordinanza del 21 maggio 2008, il TAF ha invitato la ricorrente a
volersi pronunciare in merito alle osservazioni della Cassa ed altra
documentazione di rilievo. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il
suo diritto di replica.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
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3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Circa l'ammissibilità del ricorso, va osservato che lo scritto
dell'interessata è stato indirizzato alla CSC ed è stato depositato alla
posta il 9 gennaio 2008. Questa lettera è stata in seguito trasmessa
allo scrivente Tribunale il 4 febbraio 2009. Verosimilmente lo scritto del
9 gennaio 2008 deve essere inteso come una risposta alla lettera della
CSC del 26 novembre 2007 che invitava A._______ a fornire nuovi
documenti. Senza una memoria ricorsuale formale che contesti la
decisione del 16 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale non dovrebbe
esaminare nel merito la vertenza. Tuttavia, anche se si dovesse
considerare lo scritto del 9 gennaio 2008 quale ricorso, questo
dovrebbe essere respinto per i seguenti motivi.
4.
L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata dei periodi di
contribuzione. L'interessata fa valere di aver lavorato nel nostro Paese
dal 1959 (4 mesi) al 1961 (12 mesi per anno), 8 mesi nel 1962, 10
mesi nel 1963 ed ininterrottamente dal 1964 in poi (cfr. scritto del 9
gennaio 2008 e foglietto riassuntivo annesso). Dal canto suo, la CSC
esclude il 1959 ed ammette rispettivamente: 8 mesi di periodo
assicurativo nel 1960, 7 mesi nel 1961, 7 mesi nel 1962, 10 mesi nel
1963, 11 mesi per ogni anno dal 1964 al 1966, 12 mesi nel 1967 ed 11
mesi nel 1968. Per il resto, la durata di contribuzione è completa fino a
gennaio 1983.
5.
5.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende,
fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]).
5.2 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di
certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre
servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7).
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In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al
1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
5.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto
del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è
stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto
individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o
debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una
rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di
lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o
che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti
hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a
carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130
V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la
durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo
cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
5.4 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato
che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al
beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale),
occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H
94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è
assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice
civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da
ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del
permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di
cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo
le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro
(cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).
5.5 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima
autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché
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completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto
come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la
durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario,
presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e,
se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il
TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H
161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01).
6.
La differenza di durata contributiva fatta valere dall'insorgente è da
ascrivere al fatto che, in carenza di certificati di lavoro,
l'amministrazione ha applicato le apposite tavole per la determinazione
della durata contributiva presumibile dal 1948 al 1968.
L'amministrazione ha effettuato, dopo la data della decisione iniziale
del 24 luglio 2007 e dopo la decisione su opposizione, delle ricerche
complementari. La stessa rifiuta di concedere all'assicurata il beneficio
del permesso annuale (B) o di domicilio (C), in quanto non è stato
precisato da quando questi permessi esisterebbero e, inoltre, vi
sarebbero delle contraddizioni nei vari documenti.
7.
Dapprima, per quel che riguarda l'anno 1959, va rilevato che
l'interessata non può far valere contributi in quanto allora era 16enne.
Infatti, secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS, non sono tenuti a pagare i
contributi gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa fino al 31
dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni. Per la stessa ragione
non dovrebbero esistere contributi per il 1960. Tuttavia, per un errore
di registrazione dell'epoca, le sono stati accreditati contributi in quanto
il numero AVS riportava un anno di nascita errato (42 invece di 43).
L'amministrazione ha comunque ritenuto tale contribuzione.
8.
8.1 Per quel che riguarda gli anni successivi al 1960, va rilevato che la
ricerca complementare effettuata ha permesso di evidenziare che, al
più presto, si potrebbe ammettere, contrariamente a quanto ritiene la
CSC, l'esistenza di un permesso di tipo B (annuale), se non
necessariamente un permesso C, dal 6 febbraio 1963, ossia da
quando l'UFM lo aveva esplicitamente certificato nel doc. 80 con fax
del 18 marzo 2008. Per il periodo precedente, nessun documento
come nessuna certificazione permettono di ritenere un permesso
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annuale. Pertanto, la durata contributiva fino a tutto il 1962 deve
essere calcolata in base alle tavole. Queste comportano un periodo di
contribuzione di 7 mesi nel 1960, 7 mesi nel 1961 e 7 mesi nel 1962
(tavola 26, industria tessile, settore donne).
8.2 Ora, a prescindere dalle accurate ricerche svolte dalla CSC,
anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che l'assicurata era al
beneficio di un permesso B o C a partire da febbraio 1963,
l'incremento di 5 mesi contributivi in totale, ossia un mese per ogni
anno dal 1963 al 1966 e nel 1968, tale circostanza non gioverebbe per
nulla all'assicurata. Infatti, il periodo assicurativo totale aumenterebbe
da 21 anni e 5 mesi a 21 anni e 10 mesi. Questa nuova durata di
contribuzione non consentirebbe di aumentare la scala rendite da 22 a
23 (occorrono infatti 22 anni interi di assicurazione). Anzi, l'aumento
della durata assicurativa di solo 5 mesi rischierebbe di comportare una
diminuzione del reddito annuo medio determinante, in quanto i redditi
totali conseguiti da A._______ verrebbero divisi per 21 anni e 10 mesi
anziché 21 anni e 5 mesi. Ne potrebbe quindi risultare una rendita di
vecchiaia inferiore a quanto stabilito dalla CSC.
Pertanto, in questa sede, viene confermata una durata contributiva di
21 anni e 5 mesi.
9.
9.1 In queste circostanze, per quanto ammissibile, il ricorso deve
essere respinto e l'impugnata decisione confermata.
9.2 Il ricorso in esame, manifestamente infondato, può essere
esaminato da un giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS).
9.3 Non si prelevano spese processuali (art. 85biscpv. 2 LAVS).
Pagina 9
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R))
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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