Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C6978/2010
Sen t e n z a d e l 2 0 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 6 settembre 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il (…), coniugata e madre di due figli,
ha lavorato in Svizzera, come frontaliera, in qualità d'operaia dal 1999 al
2007, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).
B.
Il 18 giugno 2007 l'assicurata è stata vittima di un infortunio, a seguito del
quale ha riportato una frattura del margine laterale del piede sinistro
(trauma distorsivo). Il caso è stato preso a carico dall'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), il quale ha erogato
l'indennità giornaliera per la relativa incapacità lavorativa completa.
Nell'ambito della visita medica di chiusura del 16 novembre 2007, il
dott. B._______, specialista in chirurgia, ha constatato, in breve, che le
conseguenze dirette dell'infortunio del 18 giugno 2007 erano esaurite e
che l'interessata poteva riprendere il suo lavoro in misura normale dal 16
novembre 2007. Fondandosi su questa valutazione, la Suva ha emanato
una decisione, il 21 novembre 2007, mediante la quale ha accertato il
venir meno della propria responsabilità a decorrere da quest'ultima data.
Questa decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata
(incarto Suva, doc. 1 a 16).
C.
L'assicurata si è quindi annunciata all'assicuratore malattia del proprio
datore di lavoro, la CSS, il cui incarto si compone, in particolare, dei
documenti seguenti:
un referto clinico del 6 gennaio 2008 (incarto CSS, doc. 6), riferente la
diagnosi d'artrosi postraumatica sottoastragalica destra dopo esecuzione,
avvenuta il 4 gennaio 2008, di un'artrodesi con una vite cannulata ed
innesto autologo da cresta iliaca con prelievo cortico spongioso da cresta
iliaca destra,
un referto radiologico ed ambulatoriale del 6 marzo 2008 (incarto CSS,
doc. 10 e 11), in cui è riportata una discreta consolidazione dell'artrodesi
con osteoporosi,
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una cartella di dimissione clinica, relativa ad un ricovero in Italia
protrattosi dal 3 al 6 gennaio 2008 (incarto CSS, doc. 18), con diagnosi
d'artrosi postraumatica sottoastragalica destra,
su incarico della CSS, un rapporto medico fiduciario del
dott. C._______, specialista in chirurgia ortopedica, del 2 dicembre 2008,
dopo visita del 22 ottobre 2008 (incarto AI, doc. 42/2 a 10),
diagnosticante un'artrodesi della sottoastragalica della caviglia destra,
un'artrosi della caviglia sinistra, un alluce valgo a sinistra, una sospetta
lesione meniscale mediale del ginocchio destro, una sindrome
lombovertebrale, una leggera periartropatia tendinopatica della spalla
destra e dolori alle mani, con prognosi piuttosto sfavorevole, nel senso di
una progressione dei diversi processi degenerativi ed un'accentuazione
dei disturbi e delle limitazioni connesse. Nel rapporto è inoltre formulata
un'incapacità lavorativa completa per l'ultimo lavoro svolto e una capacità
lavorativa del 70% in attività confacenti leggere, prevalentemente
sedentarie, senza necessità di uso frequente o prolungato degli arti
superiori al di sopra dell'orizzontale e di pedaliere, e non implicanti
l'esecuzione di movimenti continuati o ripetitivi sotto sforzo, anche non
particolarmente intensi, delle mani, con un limite di carico per il trasporto
di pesi di circa 5 kg. Come data d'inizio della capacità lavorativa residua,
il dott. C._______ ha indicato sei settimane dopo il previsto intervento di
correzione dell'alluce valgo,
una lettera della CSS all'assicurata, del 23 dicembre 2008 (incarto CSS,
doc. 21), nella quale è specificato che, viste le conclusioni del rapporto
medico fiduciario del dott. C._______, l'indennità giornaliera sarà versata
non oltre il 31 marzo 2009,
su incarico della CSS, un rapporto medico fiduciario della
dott.ssa D._______, del 22 aprile 2009 (incarto CSS, doc. 22), in cui sono
riprese in toto le conclusioni del dott. C._______,
un rapporto medico sull'incapacità lavorativa, dell'11 giugno 2009
(incarto CSS, doc. 23), in cui è confermata, in sostanza, un'incapacità
lavorativa completa per l'ultimo lavoro svolto.
D.
Nel frattempo, il 2 giugno 2008, per il tramite del Patronato INCA,
l'assicurata aveva formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del
Canton Ticino (UAITI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera
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(incarto AI, doc. 2 e 5 a 9). Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAITI
ha acquisito, tra gli altri, i documenti sottoesposti:
un rapporto medico del dott. E._______, specialista in medicina interna,
del 29 aprile 2008 (incarto AI, doc. 1), con diagnosi di esiti da artrodesi
della caviglia destra sottoastragalica, d'artrosi postraumatica della caviglia
sinistra, di stato da distorsione della caviglia sinistra, d'alluce valgo
sinistro, di gonalgia bilaterale e di dorsolombalgia, e con prognosi non
tanto buona anche a lungo termine,
il questionario per il datore di lavoro, del 20 giugno 2008 (incarto AI,
doc. 8), nel quale è riferito che l'assicurata è stata assunta dalla ditta ... il
1° giugno 2007, in qualità d'operaia addetta alla bobinatura di filo
d'alluminio durante otto ore giornaliere e quarantadue ore settimanali, con
uno stipendio orario di Fr. 16.13, non comprensivo della tredicesima. Nel
questionario è inoltre precisato che l'essenziale del lavoro consiste nella
bobinatura, la quale è eseguita principalmente in posizione eretta ed
implica il sollevamento nonché il trasporto di pesi leggeri fino a 10 kg,
raramente dai 10 ai 25 kg, e che non sussiste la possibilità di un
trasferimento interno all'azienda dell'assicurata,
un rapporto del medico curante dell'assicurata, del 21 agosto 2008
(incarto AI, doc. 15), riportante la nota diagnosi,
un secondo rapporto del dott. E._______, del 22 settembre 2008
(incarto AI, doc. 16), facente stato della diagnosi di esiti da artrodesi della
caviglia sinistra, d'artrosi postraumatica, di stato da distorsione della
caviglia sinistra, d'alluce valgo sinistro, di gonalgia destra e di lombalgia,
e nel quale è formulata un'incapacità lavorativa completa per l'ultima
attività svolta ed è consigliato l'esercizio di una nuova professione,
permettente all'interessata di rimanere seduta senza dover utilizzare
pedaliere e con spostamenti unicamente su brevi tragitti, come, per
esempio, cassiera o centralinista,
una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. F._______, medico
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), del 27
agosto 2008 (incarto AI, doc. 32), diagnosticante un'artrodesi astragalo
calcaneare del piede destro, esiti da riferite fratture plurime malleolari e
da intervento ortopedico alla caviglia destra, una riferita frattura
trimalleolare del piede destro e una distorsione del piede sinistro, nonché
esiti da amputazione parziale della falange ungueale del quarto dito della
mano destra, e nella quale è specificato che l'assicurata è in grado di
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svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni, ma che può
esercitare il suo ultimo lavoro, come pure attività adeguate alle sue
condizioni, solamente nella misura del 50%, il grado d'invalidità essendo
valutato, secondo il diritto italiano, al 50%,
un'annotazione telefonica del 15 dicembre 2009 (incarto AI, doc. 48), in
cui è riportato che l'assicurata non opera più presso il suo ultimo datore di
lavoro in seguito a licenziamento dopo l'esaurimento dei giorni
indennizzati di malattia, e che avrebbe percepito nel 2009 un salario
orario di Fr. 16.41.
E.
L'UAITI ha sottoposto la documentazione raccolta all'apprezzamento del
proprio servizio medico, nella persona del dott. G._______, il quale, nel
suo rapporto del 22 settembre 2009 (incarto AI, doc. 41), dopo avere
ripreso in toto le conclusioni diagnostiche e relative all'incapacità
lavorativa formulate dal dott. C._______ il 2 dicembre 2008, ha fissato
l'inizio dell'incapacità lavorativa completa per l'ultimo lavoro svolto al 18
giugno 2007 e quello dell'incapacità lavorativa del 30% in attività
confacenti al 22 ottobre 2008, rilevando che l'interessata era in lista
d'attesa per le operazioni di correzione dell'alluce valgo e di
colecistectomia.
La consulente in integrazione professionale ha di seguito redatto un
rapporto finale, il 22 dicembre 2009 (incarto AI, doc. 49), dal quale si
evince che, nel 2008, l'assicurata avrebbe potuto guadagnare, visti i dati
forniti dall'ex datore di lavoro, un salario da valida annuo di Fr. 38'825. e,
secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relativi ad attività
leggere e non qualificate (tabelle RSS), un salario da invalida di Fr.
51'368., ridotto del 20.7% in seguito al parallelismo dei redditi ("gap
salariale") e dell'8% per tenere conto delle circostanze personali
dell'interessata, nonché considerato nella misura del 70% (capacità
lavorativa residua), ossia Fr. 26'233., per cui sono stati ottenuti una
perdita di guadagno e un grado d'invalidità del 32%.
Il 9 febbraio 2010 l'UAITI ha, da un lato, messo a punto un progetto di
decisione (incarto AI, doc. 51), con il quale ha prospettato all'assicurata
l'attribuzione di una rendita intera d'invalidità limitata dal 1° giugno 2008
al 31 gennaio 2009, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni, e, dall'altro lato, ha stilato la
corrispondente delibera (incarto AI, doc. 52) all'attenzione dell'Ufficio
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dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), competente a decidere visto il domicilio in Italia dell'interessata.
F.
Rappresentata dal Patronato INCA, l'assicurata, una volta preso
conoscenza dell'incarto, si è opposta al progetto di decisione con scritto
del 9 marzo 2010 (incarto AI, doc. 55/1), allegandovi il rapporto relativo
all'intervento all'alluce valgo, del 4 maggio 2009 (incarto AI, doc. 55/8 e
9), una relazione medicolegale del dott. H._______, dell'8 marzo 2010
(incarto AI, doc. 55/2 a 6), in cui è riportato, sostanzialmente, un
peggioramento delle condizioni di salute, in particolare della situazione
psichica, ed è valutata un'invalidità superiore al 50% anche in attività
sostitutive medioleggere dopo il gennaio 2009, ed un referto radiologico
del 1° marzo 2010, rivelante un'iperlordosi lombare con conservato
allineamento dei muri posteriori, una spondiloartrosi da L3 a S1 con
artrosi iperapofisaria posteriore e ridotto spazio L5S1 sul versante
posteriore, nonché un'aortosclerosi.
Mediante presa di posizione del 30 marzo 2010 (incarto AI, doc. 57), il
dott. G._______ ha considerato che, non potendosi escludere una
modifica dello stato di salute dell'assicurata, era necessaria l'esecuzione
di una perizia specialistica reumatologica e psichiatrica. Peraltro,
l'assicurata ha ancora esibito, tra gli altri, due referti radiologici, del 24 e
26 marzo 2010 (incarto AI, doc. 59/4 e 5), ed un complemento alla
relazione medicolegale del dott. H._______, del 7 aprile 2010 (incarto AI,
doc. 59/1 a 3), evidenziante, in particolare, una tendinopatia cronica
marcata della cuffia dei rotatori ed una sintomatologia ansioso depressiva
ingravescente.
G.
Dopo l'esecuzione di esami ambulatoriali avvenuti il 26 e il 28 aprile,
nonché il 22 maggio 2010 presso il Servizio d'accertamento medico
(SAM) di Bellinzona, il dott. I._______, reumatologo, e la dott.ssa
L._______, psichiatra, hanno redatto una perizia bidisciplinare il 27 luglio
2010 (incarto AI, doc. 63/1 a 31), sulla base dei loro rispettivi rapporti del
20 e 28 maggio 2010 (incarto AI, doc. 63/32 a 40 e 41 a 45), unitamente
alla documentazione medica agli atti.
Nella perizia è stata posta la diagnosi, con influenza sulla capacità
lavorativa, di sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena
cronica, di periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito
bilaterale, di periartropatia al gomito destro, di minime artrosi
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intercarpiche bilaterali, di esiti da amputazione parziale della falange
distale dell'anulare alla mano destra (1983) e da artrodesi talocalcaneare
a destra (2008), di gonalgie, d'artrosi postraumatica alle caviglie bilaterali
e di sindrome mista ansioso depressiva.
Nella perizia è stata valutata una capacità lavorativa nulla, dal 18 giugno
2007, per l'ultimo lavoro svolto, e completa come casalinga, ma con una
diminuzione del rendimento del 20%, dal 1° luglio 2008, salvo per i
periodi dal 18 giugno 2007 al 30 giugno 2008 e dal 4 maggio al 4 agosto
2009, in cui in cui è stata fissata una capacità lavorativa nulla anche per
l'attività di casalinga. In occupazioni confacenti, i cui limiti funzionali sono
stati descritti dettagliatamente nel rapporto del dott. I._______ (pag. 8; v.
consid. 10.2), la capacità lavorativa è stata reputata completa, ma con
una diminuzione del rendimento del 30%, a decorrere dal 22 ottobre 2008
(visita dell'assicurata da parte del dott. C._______), eccettuati i periodi dal
18 giugno 2007 al 21 ottobre 2008 e dal 4 maggio al 4 agosto 2009, in cui
la capacità lavorativa è stata considerata nulla per qualsiasi attività.
H.
L'UAITI ha quindi sottoposto la nuova documentazione medica alla
valutazione del dott. G._______, il quale, mediante rapporto del 4 agosto
2010 (incarto AI, doc. 65), ha confermato pienamente le conclusioni
diagnostiche e relative alla capacità lavorativa formulate nella perizia del
SAM, riassumendo che l'incapacità lavorativa per l'ultimo lavoro svolto è
completa dal 18 giungo 2007 e che, per attività confacenti, essa è pure
completa da quest'ultima data fino al 21 ottobre 2008, del 30% dal 22
ottobre 2008 al 3 marzo 2009, nuovamente completa dal 4 maggio al 4
agosto 2009 e del 30% dal 5 agosto 2009.
La consulente in integrazione professionale ha redatto un nuovo rapporto
finale, il 5 agosto 2010 (incarto AI, doc. 67), dal quale emerge che, nel
2009, l'assicurata avrebbe potuto guadagnare, visti i dati indicizzati forniti
dall'ex datore di lavoro, un salario da valida annuo di Fr. 38'825. e,
secondo i dati dell'UFS relativi ad attività leggere e non qualificate (tabelle
RSS), un salario da invalida di Fr. 52'451., ridotto del 20.7% in seguito al
parallelismo dei redditi ("gap salariale") e del 13% per tenere conto delle
circostanze personali dell'interessata, nonché considerato nella misura
del 70% (capacità lavorativa residua), ossia Fr. 24'820., da cui sono stati
derivati una perdita di guadagno e un grado d'invalidità del 36%. Oltre a
ciò, il 6 agosto 2010 (incarto AI, doc. 69 e 70), l'UAITI ha proceduto al
calcolo della media retrospettiva, ricavando un grado d'invalidità
superiore al 66% per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2009.
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Dopo avere ricevuto la delibera dell'UAITI il 6 agosto 2010, con la
relativa motivazione per la decisione (incarto AI, doc. 71 e 72), riportanti
un grado d'invalidità del 100% dal 1° giugno 2008 al 31 gennaio 2009
(rendita intera), del 66% dal 1° maggio al 31 luglio 2009 (tre quarti di
rendita) e del 100% dal 1° agosto al 30 novembre 2009 (rendita intera),
l'UAIE ha emanato tre decisioni il 6 settembre 2010 (incarto AI, doc. 73/1
a 6 e 76/9 a 13), mediante le quali ha riconosciuto all'assicurata il diritto
ad una rendita intera dal 1° giugno 2008 al 31 gennaio 2009, a tre quarti
di rendita dal 1° maggio al 31 luglio 2009 e ad una rendita intera dal 1°
agosto al 30 novembre 2009, sulla base di una durata di contribuzione di
otto anni e tre mesi, di un reddito annuo determinante di Fr. 34'200. e
della scala delle rendite 11.
I.
Contro questa decisione, sempre rappresentata dal Patronato INCA,
l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 24
settembre 2010, rivendicando, dopo avere esposto di disporre di una
capacità lavorativa massima del 50% in lavori confacenti e di non avere
riacquisito alcuna capacità lavorativa nel novembre 2008, che le sia
attribuita una rendita intera d'invalidità anche oltre la fine di gennaio 2009
e una mezza rendita, eventualmente anche maggiore, a decorrere da
dicembre 2009.
Presentando le proprie osservazioni il 9 novembre 2010, l'UAITI ha
chiesto che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata confermata.
Con scritto del 9 gennaio 2011, la ricorrente ha allegato un breve
certificato della dott.ssa M._______, del 9 novembre 2010, in cui è riferito
un disturbo d'ansia generalizzato (irrequietezza, affaticabilità, irritabilità,
insonnia e vuoti di memoria), e due referti radiologici delle articolazioni,
del 23 novembre 2010, nei quali sono evocate, tra l'altro, una
condromalacia rotulea a destra e una tendinopatia della cuffia dei rotatori
a sinistra. La ricorrente ha inoltre prodotto, il 3 marzo 2011, una nuova
relazione medicolegale del dott. H._______, non datata, nella quale la
ricorrente è dichiarata "invalida" al 60% fino alla fine di gennaio 2010 e,
oltre questa data, in misura superiore al 50% anche in attività confacenti.
Pronunciandosi su questa nuova documentazione il 24 febbraio 2011, il
dott. N._______e la dott.ssa O._______, entrambi medici dell'UAITI,
hanno sottolineato che le risultanze dei referti radiologici sono
sovrapponibili con le constatazioni dei periti del SAM, e che la
tendinopatia della cuffia dei rotatori e la condromalacia rotulea non
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palesano un peggioramento sostanziale rispetto a quanto descritto nella
perizia dello stesso SAM. I medici dell'UAITI hanno peraltro rilevato che
non sono stati avanzati nuovi elementi psichiatrici suscettibili di limitare la
capacità lavorativa della ricorrente, confermando quindi le conclusioni
degli specialisti del SAM.
L'UAITI ha formulato le proprie osservazioni il 24 febbraio 2011,
chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
L'UAIE ha quindi brevemente risposto al ricorso il 4 marzo 2011,
proponendo che sia respinto con la conseguente conferma della
decisione avversata.
Con breve scritto del 7 aprile 2011, la ricorrente ha ribadito le proprie
conclusioni.
J.
Mediante decisione incidentale dell'11 aprile 2011, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.. Il relativo pagamento è stato effettuato il 29 aprile
2011.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
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1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400., relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
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successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i
cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre
2006 (5a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia
il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle norme previgenti e, a partire da
questa data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla 5a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007 ed un evento
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assicurato si verifica nel corso del 2008, la rendita può essere versata
allo scadere del termine di attesa di un anno in deroga all'art. 28 cpv. 1
LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, a condizione che la domanda di
rendita sia presentata entro il 31 dicembre 2008.
4.
La ricorrente contesta la fondatezza delle tre decisioni del 6 settembre
2010, con le quali l'UAIE le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità limitata dal 1° giugno 2008 al 31 gennaio 2009, a tre quarti di
rendita limitata dal 1° maggio al 31 luglio 2009 e ad una rendita intera
limitata dal 1° agosto al 30 novembre 2009, per il motivo, in sostanza,
che il suo stato di salute non sarebbe mai migliorato.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero
(art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A
partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi
durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006
). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n°
1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
C6978/2010
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quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI, art. 28
cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4
LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o
dell'Unione europea e vi risiede.
6.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
C6978/2010
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esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.5. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
6.6. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2).
7.
Una rendita d'invalidità limitata e/o crescente/decrescente nel tempo
corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1
LPGA. Bisogna perciò conformarsi ai principi di questa disposizione per
verificare la legalità della decisione impugnata. In base a tale norma, se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, vi è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
C6978/2010
Pagina 15
che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione per l'invalidità/OAI, RS 831.201).
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/o
limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico
suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della lite e
dell'impugnazione. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per
i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413,
consid. 2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in
cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel
tempo, aumentata o ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò vale
anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel
tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa data
(DTF precitata consid. 2.2 e 2.3).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
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Pagina 16
Va ancora rilevato che una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale (in
casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto
di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del Tribunale
federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge
attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A
tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che
la perizia del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi
concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto medico, va in particolare
accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se
si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del
paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto
medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale
rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a;
122 V 160 consid. 1c). In una recente giurisprudenza il Tribunale federale
ha tra l'altro precisato che quando, in opposizione ad un accertamento di
un servizio medico specifico dell'AI, viene presentata una perizia che
contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto espresso dalla
precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il
giudice non è in grado di decidere quali fra le due può essere condivisa,
occorre far allestire una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva
(DTF 137 V 270).
9.
9.1. In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia del dott. C._______, specialista in chirurgia
ortopedica, del 2 dicembre 2008 (incarto CSS, doc. 42/2 a 10), dai
rapporti del dott. E._______, specialista in medicina interna, del
29 aprile e 22 settembre 2008 (incarto AI, doc. 1 e 16), dalla perizia
E 213 del dott. F._______, medico dell'INPS, del 27 agosto 2008
(incarto AI, doc. 32), dalla perizia del SAM stilata dal dott. I._______,
reumatologo, e dalla dott.ssa L._______, psichiatra, il 27 luglio 2010
(incarto AI, doc. 63/1 a 45), nonché dal rapporto del dott. G._______,
C6978/2010
Pagina 17
medico dell'UAITI, del 4 agosto 2010 (incarto AI, doc. 65), risulta la
diagnosi generale di sindrome cervicospondilogena e
lombospondilogena cronica, di periartropatia omeroscapolare con
sintomatologia di attrito bilaterale, di periartropatia al gomito destro, di
minime artrosi intercarpiche bilaterali, di esiti da amputazione parziale
della falange distale dell'anulare alla mano destra (1983) e da
artrodesi talocalcaneare a destra (2008), di gonalgie, d'artrosi
postraumatica alle caviglie bilaterali e di sindrome mista ansioso
depressiva. Tali diagnosi sono pure riprese nella documentazione
medica esibita in sede di ricorso e di replica, in particolare nelle perizie
del dott. H._______.
9.2. Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al
31 dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la
lettera b della citata norma legale, la quale prevede un termine di
attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui abbia subito, senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante almeno un anno.
10.
10.1. Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate
sulla capacità lavorativa, il dott. F._______ ha esposto, nella sua perizia
E 213 del 27 agosto 2008, che la ricorrente è in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni, ma che può
esercitare il suo ultimo lavoro, come pure attività adeguate alle sue
condizioni, solamente nella misura del 50%, il grado d'invalidità essendo
fissato, conformemente al diritto italiano, al 50%. Il medico dell'INPS ha
peraltro descritto, in particolare, un rachide ipoelastico con spinalgia e
contrattura dei muscoli paravertebrali ed una zoppia deambulatoria a
destra, i movimenti e l'andatura essendo comunque normali.
Su incarico della CSS, il dott. C._______ ha constatato, nella sua perizia
del 2 dicembre 2008, un'incapacità lavorativa completa per l'ultimo lavoro
svolto e una capacità lavorativa del 70% in attività confacenti leggere,
prevalentemente sedentarie, senza necessità di uso frequente o
prolungato degli arti superiori al di sopra dell'orizzontale e di pedaliere, e
non implicanti l'esecuzione di movimenti continuati o ripetitivi sotto sforzo,
C6978/2010
Pagina 18
anche non particolarmente intensi, delle mani, con un limite di carico per
il trasporto di pesi di circa 5 kg.
10.2. Dal canto loro, il dott. I._______ e la dott.ssa L._______ hanno
valutato, nella loro perizia bidisciplinare del 27 luglio 2010, una capacità
lavorativa nulla, dal 18 giugno 2007, per l'ultimo lavoro svolto, e completa
come casalinga, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, dal 1°
luglio 2008, salvo per i periodi dal 18 giugno 2007 al 30 giugno 2008 e dal
4 maggio al 4 agosto 2009, in cui in cui è stata fissata una capacità
lavorativa nulla anche per l'attività di casalinga. In occupazioni confacenti
la capacità lavorativa è stata reputata completa, ma con una diminuzione
del rendimento del 30%, a decorrere dal 22 ottobre 2008 (visita della
ricorrente da parte del dott. C._______), eccettuati i periodi dal 18 giugno
2007 al 21 ottobre 2008 e dal 4 maggio al 4 agosto 2009, in cui la
capacità lavorativa è stata considerata nulla per qualsiasi attività.
Confacenti sono state considerate attività per le quali la ricorrente può
sollevare e portare pesi, fino all'altezza dei fianchi, non superiori a 10 kg
molto spesso e tra i 10 e i 25 kg di rado, sollevare pesi, sopra l'altezza del
petto, talvolta fino e di rado oltre i 5 kg, maneggiare attrezzi di precisione
e pesanti talvolta, di media entità molto spesso e molto pesanti di rado,
eseguire talvolta la rotazione manuale, di rado effettuare lavori sopra la
testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la
posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed
inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto
spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la
posizione accovacciata, talvolta la posizione seduta e in piedi di lunga
durata, molto spesso camminare fino e talvolta oltre i 50 metri, di rado
camminare per lunghi tragitti e su terreno accidentato, talvolta salire le
scale ma mai le scale a pioli.
In particolare, il dott. I._______ ha constatato l'assenza di deficit
cervicoradicolari, una limitazione minima delle spalle all'abduzione con
sintomatologia d'attrito terminale, dei movimenti passivi dei polsi indolori,
una colonna lombare moderatamente limitata ai movimenti attivi e
passivi, con dolori a fine corsa in aumento durante l'anteflessione del
tronco, indizio clinico per un'instabilità segmentale favorita dal
decondizionamento muscolare, il quale non sarebbe più, secondo la
ricorrente, oggetto di un programma fisioterapico dal 2007, l'assenza di
deficit lomboradicolari acuti, ed un varismo accentuato a destra delle
ginocchia, con minima instabilità laterale del ginocchio sinistro, la loro
mobilità essendo libera dalle due parti, con dolori retrorotulei a fine corsa
all'iperflessione del ginocchio destro.
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Pagina 19
Dal punto di vista psichiatrico, la dott.ssa L._______ ha rilevato, in breve,
che la ricorrente risulta essere un soggetto complessivamente ben
funzionante, senza precedenti psichiatrici degni di nota, che evidenzia un
quadro misto ansioso depressivo di qualità lievemedia e, nonostante
tutto, ancora un nucleo reattivo di base, con un incapacità lavorativa del
15%, intesa come limitazione funzionale dovuta unicamente a fattori
psichici, per l'ultimo lavoro svolto e per attività confacenti rispetto all'età,
al livello culturale e allo stato fisico della ricorrente, e una piena capacità
lavorativa come casalinga.
10.3. A sua volta il dott. G._______ ha confermato, nel suo rapporto del
4 agosto 2010, le conclusioni della perizia del SAM, riassumendo che
l'incapacità lavorativa per l'ultimo lavoro svolto è completa dal 18 giungo
2007 e che, per attività confacenti, essa è pure completa da quest'ultima
data fino al 21 ottobre 2008, del 30% dal 22 ottobre 2008 al 3 marzo
2009, nuovamente completa dal 4 maggio al 4 agosto 2009 e del 30% dal
5 agosto 2009. In seguito, nell'ambito della presente procedura, il
dott. N._______e la dott.ssa O._______, entrambi medici dell'UAITI,
hanno pure aderito senza riserve, nella loro presa di posizione del 24
febbraio 2011, alle conclusioni della perizia del SAM.
10.4. Ora, la perizia del SAM appare a questo organo giudiziario
conforme alle esigenze sopra descritte (cfr. consid. 8), cosicché, viste le
risultanze chiare e dettagliate di tale perizia, fondamentalmente
sovrapponibili a quelle del dott. C._______ e confermate dai tre medici
dell'UAITI occupatisi del caso, senza per il resto essere state messe
convincentemente in dubbio da altra documentazione medica agli atti,
esso non può che condividerle e considerare che la ricorrente presenta
una capacità lavorativa nulla, dal 18 giugno 2007, per l'ultimo lavoro
svolto, e completa come casalinga, ma con una diminuzione del
rendimento del 20%, dal 1° luglio 2008, salvo per i periodi dal 18 giugno
2007 al 30 giugno 2008 e dal 4 maggio al 4 agosto 2009, in cui la
capacità lavorativa è nulla anche per l'attività di casalinga, nonché, in
occupazioni confacenti, una capacità lavorativa completa, ma con una
diminuzione del rendimento del 30%, a decorrere dal 22 ottobre 2008,
eccettuati i periodi dal 18 giugno 2007 al 21 ottobre 2008 e dal 4 maggio
al 4 agosto 2009, in cui la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi attività.
11.
Come già esposto al consid. 5.5, secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica
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Pagina 20
e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAITI ha considerato, sulla base del secondo rapporto
della consulente in integrazione professionale, del 5 agosto 2010 (incarto
AI, doc. 67), che la ricorrente avrebbe potuto guadagnare, nel 2009, visti i
dati indicizzati forniti dall'ex datore di lavoro, un salario da valida annuo di
Fr. 38'825. e, secondo i dati dell'UFS relativi ad attività leggere e non
qualificate (tabelle RSS), un salario da invalida di Fr. 52'451., ridotto del
20.7% in seguito al parallelismo dei redditi ("gap salariale") e del 13% per
tenere conto delle circostanze personali, nonché considerato nella misura
del 70% (capacità lavorativa residua), ossia Fr. 24'820., da cui sono stati
derivati una perdita di guadagno e un grado d'invalidità del 36%. L'UAITI
ha inoltre proceduto, il 6 agosto 2010 (incarto AI, doc. 69 e 70), ad un
calcolo della media retrospettiva, ricavando un grado d'invalidità
approssimativo del 66% per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2009,
dimodoché ha riconosciuto alla ricorrente, in definitiva, un grado
d'invalidità del 100% dal 1° giugno 2008 al 31 gennaio 2009 (rendita
intera), del 66% dal 1° maggio al 31 luglio 2009 (tre quarti di rendita) e del
100% dal 1° agosto al 30 novembre 2009 (rendita intera).
Questo calcolo è stato eseguito correttamente, in particolare per quanto
attiene al parallelismo dei redditi, alla riduzione del salario da invalida in
funzione delle circostanze personali e alla determinazione dettagliata
della media retrospettiva, e non può perciò che essere approvato in
questa sede.
12.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e le decisioni impugnate
confermate.
13.
Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione
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Pagina 21
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400. sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 29 aprile 2011.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente
indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400. sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 29 aprile
2011.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: