Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-6981/2010
Sentenza del 18 maggio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti B._______, vedovo ed erede di A._______, rappresentato
dal Patronato ACLI, Feerstrasse 2, 5001 Aarau,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 24 agosto 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1978 al
1982 (doc. 10). Dopo il rimpatrio, non ha svolto attività lucrativa (doc. 2,
attestato concernente la carriera assicurativa in Italia, doc. 12) e si è
dedicata ai lavori della propria economia domestica.
B.
In data 17 dicembre 2009, la nominata ha presentato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 7).
La nominata è stata visitata il 23 dicembre 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Sulmona, ove il
sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di recente trapianto epatico per
cirrosi HCV correlata in trattamento antivirale ed immunosoppressivo ed
ha posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 21). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, segnatamente:
- cartelle cliniche relative ai ricoveri: dal 27 al 28 ottobre 1999 per
epatopatia cronica correlata (doc. 15); dal 28 agosto al 4 settembre 2004
per epatite C su cirrosi (doc. 16); dall'11 aprile al 1° maggio 2009 per
trapianto epatico (doc. 17);
- l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 4 giugno 2009 con
tasso d'invalidità del cento per cento con verbale di visita medico-
collegiale (doc. 18, 19, 20).
Nel questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica, la
richiedente ha affermato il 12 maggio 2010 (doc. 13) di non essere più in
grado di svolgere attività domestiche; queste vengono effettuate con
l'ausilio di persone esterne.
C.
Nella sua nota del 2 giugno 2010, la Dott.ssa Meyer, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha rilevato che la richiedente dal 2007, anno in cui venne
ricoverata per scompenso ascitico (cfr. doc. 21), è invalida in misura del
70% almeno nella sua precedente attività e del 26% come casalinga dalla
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stessa data (doc. 23).
Con progetto di decisione del 16 luglio 2010, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita (doc. 25).
L'interpellata, rappresentata dal Patronato ACLI di Aarau, ha risposto il 24
agosto 2010, opponendosi al progetto in questione, ma tali osservazioni
si sono incrociate con la decisione di reiezione della domanda di rendita
emanata alla stessa data.
D.
Con il ricorso depositato il 25 settembre 2010, A._______, rappresentata
dal Patronato ACLI di Aarau, contesta il provvedimento di cui sopra
ritenendolo ingiusto e lamenta che, malgrado formale richiesta,
l'amministrazione non ha mai provveduto ad inviare in visione gli atti di
causa, per cui la decisione risulta incomprensibile.
E.
Ricevuta l'impugnativa, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha provveduto ad inviare al Patronato ACLI gli atti di causa in
consultazione. Con scritto dell'8 ottobre 2010, l'insorgente ha completato
il gravame. Fa presente che la sua situazione è precaria da molto tempo
(in attesa di trapianto epatico) e che persino i suoi famigliari godono da
tempo di permessi di assenza dal lavoro (legalmente concessi) per
poterla assistere; è al beneficio di pensione italiana d'invalidità da molto
tempo (non precisa da quando). Il trapianto epatico non ha avuto il
successo sperato e la nominata è stata colpita da encefalopatia epatica
ed è in costanza di ricovero ospedaliero (ottobre 2010). In un secondo
tempo produce: un attestato di ricovero dal 13 al 20 giugno 2010 per
biopsia epatica e ernioplastica inguinale sinistra nonché una CPRE con
sfinterotomia e posizionamento di protesi biliare per stenoso-tomia
coledoco-coledocica; un nuovo verbale per l'invalidità civile.
F.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa Meyer, la
quale ha proposto di ammettere un tasso d'invalidità del 40% dall'inizio
del 2007 (doc. 36)
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 febbraio 2011, l'UAIE propone di
ammettere parzialmente il ricorso e concedere all'assicurata il diritto al
quarto di rendita dal 1° giugno 2010 (sei mesi dopo la data di
presentazione della domanda di rendita), con evento assicurato 1°
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gennaio 2008 (un anno dopo il peggioramento ammesso dell'inizio del
2007).
G.
Con ordinanza del 28 febbraio 2011, il TAF ha invitato la ricorrente e per
essa il Patronato ACLI a precisare se intendesse o meno aderire alla
nuova proposta dell'UAIE, entro il 31 marzo 2011. Con lettera del 15
aprile 2011, il TAF ha sollecitato una risposta presso il menzionato
rappresentante. Con scritto del 20 aprile 2011, il Patronato ACLI ha
comunicato il decesso della propria assistita, senza fornire ulteriori
precisazioni.
Con scritto del 26 aprile 2011, il TAF ha invitato la parte ricorrente a
produrre il certificato di decesso e a specificare se gli eredi intendessero
continuare la pratica. Con lettera del 6 maggio 2011, detto
rappresentante ha prodotto l'attestato di decesso (28 dicembre 2010) e la
dichiarazione del vedovo, B._______, di voler continuare nella vertenza.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
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2.2. Nel caso in esame, la richiedente delle prestazioni AI è deceduta il
28 dicembre 2010, ossia dopo che la stessa ha impugnato la decisione
del 24 agosto 2010. Se l'insorgente muore nel corso di un procedimento
pendente, in base agli art. 560 e 602 cpv. 1 e 2 del Codice civile svizzero
(RS 210), il giudice deve chiedere agli eredi se intendono continuare la
procedura iniziata dal de cujus.
B._______, marito dell'insorgente, ha comunicato il 6 maggio 2011 che
intendeva dare seguito alla procedura di ricorso pendente presso questo
Tribunale. Il nominato, nella sua qualità di erede di A._______, ha un
interesse degno di protezione per agire ed è particolarmente toccato dalla
decisione impugnata nella misura in cui ne chiede l'annullamento ed il
riconoscimento, post-mortem, di prestazioni assicurative (art. 48 cpv. 1
PA ed art. 59 LPGA).
Si può osservare che il vedovo può agire anche da solo, senza
necessariamente avere il consenso di altri membri della comunione
ereditaria, peraltro non nota a questo Tribunale, poiché lui stesso detiene
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica
dell'impugnato provvedimento (cfr. anche DTF 136 V 7 consid. 2.2; UELI
KIESER ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea/Ginevra 2009, art. 59, N. 12).
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA).
3.
3.1. La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata sarebbe
stata sommariamente motivata e non si capirebbe dalla stessa su quali
basi è fondata. L'amministrazione avrebbe inoltre omesso di inviarle in
visione l'incarto (cfr. doc. 29, lettera del Patronato ACLI del 24 agosto
2010 incrociatasi con la decisione impugnata emanata alla stessa data).
Queste censure devono essere esaminate nell'ambito del diritto di essere
sentito, la cui violazione va esaminata d'ufficio dallo scrivente Tribunale
(DTF 120 V 357 consid. 2a).
3.2. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2 Cst,
comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza dell'incarto
(DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli
elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi
confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato
seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare
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all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi
sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione
da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è
consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33
(diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere
una decisione motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le
persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in
modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di
esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232
consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112
Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf.
DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali
esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno
brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da
permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di
impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti
dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia
107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare
emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di
diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è
comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di
prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che,
senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr.
DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il diritto di ottenere
una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura
formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della decisione
impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso
nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b;
DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente
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un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in
merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti
e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che
quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II
530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e
180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una grave violazione
di procedura, tenuto conto del principio dell'economia di procedura, è
escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER,
Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
3.3. Nella fattispecie, la decisione impugnata del 24 agosto 2010 non
contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati. È vero che
vengono espresse le norme legali principali applicabili, ma manca – per
rispondere alla censura della ricorrente – una descrizione del parere dei
medici consultati. Nella motivazione non sono contenute né le valutazioni
del servizio medico dell'autorità inferiore, né un breve riassunto dei fatti.
Con il progetto di decisione inviato alla richiedente era stato illustrato
quale sarebbe stato il risultato della sua domanda e nel contempo le era
stata offerta la possibilità di pronunciarsi, ma non le erano state fornite più
informazioni di quelle contenute nella decisione del 24 agosto 2010. Dalla
motivazione di questo provvedimento l'insorgente non ha potuto dedurre i
fatti su cui esso si fondava e le ragioni per cui è stato pronunciato. Si
deve pertanto ammettere che la decisione impugnata non è
sufficientemente motivata ciò che costituisce una violazione del diritto di
essere sentito della ricorrente.
Si rileva tuttavia che tale carenza è stata sanata in sede ricorsuale.
Questo Tribunale, che dispone di piena cognizione, ha infatti provveduto
ad inviare all'insorgente i documenti relativi alla valutazione del servizio
medico (cfr. ordinanza del TAF del 1° ottobre 2010). In occasione del suo
preavviso inoltre (risposta del 21 febbraio 2011), l'autorità inferiore si è
espressa sul contenuto del ricorso e ha completato le motivazioni alla
base del rifiuto della rendita (proponendo peraltro un'altra soluzione della
vertenza). Il Patronato, dopo avere preso conoscenza di questi documenti
e argomentazioni, ha comunicato l'intenzione di un erede di A._______ di
continuare nel ricorso. Visto quanto sopra, la censura della ricorrente, in
ordine all'insufficienza della motivazione, e quindi alla violazione del suo
diritto di essere sentito, si rivela fondata ma sanata in sede ricorsuale (cfr.
DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
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4.
4.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
4.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
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Pagina 9
5.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2).
5.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 24 agosto 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momenti in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati
ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, A._______ ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni (cfr. conti individuali, doc. 10). Pertanto, la
richiedente adempiva la condizione della durata minima di contribuzione,
alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da
esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.5. Per l'art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che
prima di subire il danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
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svolgere le proprie mansioni consuete.
8.
8.1. Per quanto risulta dagli atti, A._______ non ha più lavorato dopo il
rimpatrio, dedicandosi ai lavori della propria economia domestica (doc.
12).
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28a LAI). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete
di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
8.4. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
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permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
8.5. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
9.
Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di recente trapianto
epatico per cirrosi HCV correlata in trattamento antivirale ed
immunosoppressivo (perizia medica particolareggiata del 23 dicembre
2009, doc. 21). Il trapianto è avvenuto nell'aprile 2009. La paziente era
tuttavia portatrice di un'importante patologia epatica già dal 1994 e, dal
2004, è stata diagnosticata la cirrosi. Nel 2007 è stata ricoverata per
scompenso ascitico e, da allora, si è prospettato il trapianto (cfr.
anamnesi E 213 e cartelle cliniche).
10.
10.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 23 dicembre 2009) pone
un tasso d'invalidità dell'80%.
In un primo tempo, la Dott.ssa Meyer, dell'UAIE, ha escluso l'esistenza di
un'invalidità di livello pensionabile come casalinga. Sembrava, dalla
documentazione depositata ad atti, che il trapianto epatico avesse avuto il
successo sperato. Per il vero si osserva che la Dott.ssa Meyer disponeva
di poca documentazione. Alla luce dell'evoluzione della malattia, invece,
la stessa Dott.ssa Meyer, nel suo rapporto del 14 gennaio 2011, ha preso
atto che le condizioni di salute stavano nettamente peggiorando, come
attesta la cartella clinica del giugno 2010 prodotta in un secondo tempo in
sede di ricorso. Il medico dell'UAIE ha quindi ammesso l'esistenza di
un'incapacità di lavoro di rilievo già da inizio 2007, quando la paziente,
già portatrice della cirrosi epatica dal 2004, ha manifestato segni
degenerativi d'importanza tale da doverla ricoverare (ascite
scompensate). Da quel momento, con un ulteriore peggioramento nel
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2008 (secondo quanto si può desumere dall'anamnesi; cfr. doc. 21), non
si prospettava altra soluzione che il trapianto.
Va inoltre rilevato che la lettera dell'8 ottobre 2010 del Patronato ACLI
accennava che A._______ era stata di nuovo ricoverata per encefalopatia
epatica, ciò che lasciava presupporre uno stato di salute compromesso.
L'interessata è infatti deceduta il 28 dicembre 2010.
Il caso in esame è caratterizzato dalla scarsità di documentazione
oggettiva attendibile. Manca, per esempio, la cartella clinica relativa al
ricovero del 2007 per ascite scompensata od un estratto di essa, come
pure quella relativa ad un presunto ricovero del 2008 (motivo
sconosciuto), come i verbali di visite enterogastrologiche, verosimilmente
esistenti dato che l'interessata era in lista d'attesa per il trapianto epatico.
Questa documentazione avrebbe permesso di stabilire che la paziente,
cirrotica, non poteva che sperare in un trapianto epatico e che quindi, la
sua condizione valetudinaria, già nel 2007/2008 era gravemente
compromessa.
Vista l'evoluzione della malattia e l'incontestabile circostanza che il
trapianto di fegato, riuscito forse come intervento in quanto tale, ma fallito
per quel che concerne gli effetti sperati, è da ammettere che l'assicurata
presentava già un quadro di malattia nettamente invalidante dal 2007, per
cui un tasso d'invalidità limitato al 40% come indicato dalla Dott.ssa
Meyer è inappropriato.
10.2. Significativo è pure il fatto che già dal giugno 2009, ma
probabilmente prima (anche in questo caso l'istruttoria è carente) la
nominata era considerata invalida con totale e permanente inabilità
lavorativa al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi
della legislazione italiana (cfr. doc. 18, 19). Segnatamente, l'art. 3 comma
1 della legge 104/92 sull'invalidità, senza che questo collegio giudicante
debba entrare sul merito di ordinamenti legislativi esteri, stabilisce che è
riconosciuta grave la persona handicappata con ridotta autonomia
personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione (cfr. p. es. sito internet ).
10.3. Il collegio giudicante, vista la situazione descritta e l'evoluzione della
malattia, ritiene che da gennaio 2007, A._______ ha presentato
un'incapacità di lavoro superiore al 70%.
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Giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, un evento assicurabile è intervenuto un
anno dopo, vale a dire nel gennaio 2008. Tuttavia, A._______ ha
presentato la domanda di prestazioni AI il 17 dicembre 2009. Come
indicato al consid. 7.3, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6
mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (art. 29 cpv. 1 LAI). Il diritto nasce
quindi il 17 giugno 2010, ossia il 1° giugno di quell'anno. Esso si estingue
con il decesso dell'assicurata (art. 30 LAI).
11.
11.1. In queste circostanze il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata
decisione riformata nel senso che A._______ ha diritto, post-mortem, alla
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno fino
al 31 dicembre 2010.
11.2. Non vengono prelevate spese processuali.
11.3. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a
carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel
senso che a A._______ è riconosciuto post-mortem il diritto alla rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno al 31
dicembre 2010.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
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e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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