Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C6990/2009
Sen t e n z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, JeanDaniel Dubey,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Divieto d'entrata.
C6990/2009
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino di nazionalità tedesca nato il … a Locarno, ha
risieduto in Svizzera dapprima con un permesso di dimora (B) per vivere
con sua madre e, dall'agosto 1979, a beneficio di un permesso di
domicilio con ultimo termine di controllo al 31 agosto 2011. Durante la
sua permanenza in Svizzera egli ha interessato più volte le autorità di
polizia, giudiziarie e amministrative:
– Con decreto di accusa del 9 settembre 1988, è stato condannato dal
Sostituto procuratore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per
furto e ripetuta contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951
sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121),
alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni.
Visti i reati commessi, con decisione del 29 maggio 1989, l'allora
competente Dipartimento di polizia del Canton Ticino ha ammonito
l'interessato avvertendolo che, dovesse dare adito a nuove lagnanze,
sarebbe stata considerata l'eventualità di pronunciare la sua
espulsione dalla Svizzera.
– Mediante sentenza del 7 agosto 1989 il Presidente delle Assise
correzionali di MendrisioSud in Lugano ha condannato l'interessato
per infrazione aggravata, ripetuta contravvenzione alla LStup e
ripetuta violazione di domicilio a 13 mesi di detenzione e al
versamento allo Stato di fr. 200. a ragione dell'indebito profitto.
L'esecuzione della pena privativa di libertà è stata sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.
Il 9 novembre 1989, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una
seconda decisione d'ammonimento nei confronti dell'interessato con
avvertimento d'espulsione dalla Svizzera.
– Con decreto di accusa del 28 marzo 1990 l'interessato è stato
condannato dal sostituto Procuratore pubblico della Giurisdizione
Sottocenerina per ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup a
90 giorni di detenzione. Senza revocare la sospensione condizionale
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della pena anteriore di 13 mesi di detenzione, il periodo di prova è
stato prolungato di un anno.
Il 6 dicembre 1990, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una terza
decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con
avvertimento d'espulsione dalla Svizzera.
– Mediante sentenza del 14 marzo 1991, il Presidente delle assise
correzionali di LuganoCittà ha ritenuto A._______ autore colpevole di
violazione e contravvenzione della LStup condannandolo alla pena di
7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni. In tale sede è stata revocata la sospensione
condizionale della pena di 13 mesi di detenzione inflitta all'interessato
con sentenza del 7 agosto 1989.
Il 20 agosto 1992, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una quarta
decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con
l'avvertimento di espulsione dalla Svizzera o di revoca del permesso.
– Con decreto di accusa del 19 novembre 1993, il Procuratore generale
del Canton Ticino ha condannato l'interessato alla multa di fr 350. per
infrazione alla LStup.
– Mediante sentenza del 14 marzo 1995, la Corte delle Assise criminali
di Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata alla
LStup, contravvenzione alla LStup, infrazione alla legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) e
contravvenzione alla legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto
pubblico (LTP, RU 1986 1974) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di
reclusione.
Il 15 settembre 1997, la Sezione degli stranieri del Canton Ticino ha
emesso una quinta decisione di ammonimento nei confronti
dell'interessato con avvertimento di espulsione dalla Svizzera o di
revoca del permesso in caso di recidiva o di comportamento scorretto.
– Con sentenza del 3 ottobre 2000, la Corte delle Assise criminali di
Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata e
contravvenzione alla LStup alla pena di 3 anni di reclusione e
all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni. L'esecuzione della
pena accessoria d'espulsione è stata sospesa con un periodo di
prova di 5 anni. Contro questa sentenza l'interessato ha interposto
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ricorso dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello, il quale, con sentenza del 15 marzo 2001, ha
parzialmente accolto il ricorso, annullando la pena accessoria
d'espulsione dalla Svizzera.
Considerati i cinque ammonimenti emessi nei confronti
dell'interessato, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Canton Ticino (di seguito: SPI, attualmente Sezione della
popolazione) ha informato l'interessato dell'intenzione di esaminare gli
estremi per emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o
una decisione di rimpatrio. A tale proposito gli ha concesso entro il 20
luglio 2001 la possibilità di prendere posizione circa eventuali
impedimenti per un rientro definitivo in Patria. Con scritto del 18
giugno 2001, agendo per il tramite del suo rappresentate legale, egli
ha affermato di essere fermamente intenzionato ad iniziare una nuova
vita, di aver intrapreso una formazione quale istruttore fitness e di
essere pienamente cosciente che non gli sarebbe stata concessa
un'ulteriore possibilità.
Il 12 luglio 2001, la Sezione degli stranieri ha emesso una sesta ed
ultima decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con
avvertimento che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto,
sarebbe stata pronunciata l'espulsione dalla Svizzera o la revoca del
permesso nei suoi confronti.
– Con sentenza del 19 novembre 2007, la Corte delle assise criminali di
Mendrisio ha condannato l'interessato per infrazione aggravata e
contravvenzione alla LStup ad una pena detentiva di 4 anni.
B.
Mediante decisione del 5 settembre 2008, in ragione delle precedenti
condanne e delle 6 decisioni di ammonimento per motivi di ordine
pubblico, la SPI ha revocato il permesso di domicilio all'interessato, al
quale è stato pertanto ingiunto di lasciare la Svizzera al momento della
scarcerazione, notificandone la partenza al competente Ufficio cantonale.
Contro tale sentenza l'interessato ha interposto ricorso presso il Consiglio
di Stato, che nella misura in cui ammissibile, ha respinto il gravame il 25
novembre 2008.
C.
Interrogato il 25 novembre 2008 dalla Polizia cantonale ticinese,
all'interessato è stata concessa la possibilità di formulare osservazioni in
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merito all'eventuale emanazione di un provvedimento amministrativo
quale il divieto d'entrata. L'interessato ha osservato che al termine della
pena detentiva sarebbe stata sua intenzione rimanere in Svizzera almeno
per il tempo necessario al fine di sistemare le pratiche inerenti a sua
madre che non godeva di ottima salute.
D.
Il 5 ottobre 2009, l'UFM ha pronunciato nei confronti dell'interessato un
divieto d'entrata a validità immediata e per una durata illimitata. La
decisione è stata motivata, tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra sulla libera
circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). In particolare la
detta autorità federale ha ritenuto tale provvedimento giustificato in
ragione della violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici per ripetuta
infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LStup, rilevando
l'esistenza del rischio di recidiva e una minaccia attuale e grave, tale da
incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici del nostro Paese.
E.
Il 9 ottobre 2009, tale provvedimento è stato notificato brevi manu
all'interessato detenuto presso il Penitenziario Cantonale "La Stampa".
F.
Il 9 novembre 2009, l'interessato ha interposto ricorso avverso la suddetta
decisione postulando, in via incidentale, la restituzione dell'effetto
sospensivo durante la presente procedura e l'esenzione dalle spese
procedurali, in via principale l'annullamento del divieto d'entrata e in via
subordinata la riduzione del periodo di validità della decisione impugnata
nonché il rinvio degli atti all'autorità di prime cure per nuova decisione. A
sostegno del proprio gravame egli ha dapprima affermato di essere nato
e cresciuto in Ticino, di aver intrapreso una formazione quale imbianchino
che ha dovuto interrompere a seguito di una neurodermite atopica e di
aver lavorato in maniera saltuaria a causa del susseguirsi di problemi di
salute. Tali circostanze lo costrinsero a rivolgersi all'assistenza pubblica.
Circa la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, il ricorrente ha
osservato di aver seguito un percorso di totale disintossicazione e di
reinserimento. Pertanto la motivazione di pericolo dell'ordine pubblico
derivante dall'attività illecita è da ridimensionare. Il suo piano di
reinserimento nel mondo del lavoro in Germania quale autista gli
permetterebbe inoltre di lavorare regolarmente in un ambiente
professionalmente sano. Anche i suoi legami personali non sono più tali
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da mettere notevolmente in pericolo l'ordine pubblico elvetico. Infine, visto
che la madre vive in Ticino, l'impossibilità di renderle visita potrebbe
obbligarla a seguirlo in Germania siccome l'impossibilità di mantenere
contatti regolari con lo stesso la metterebbero in una situazione
psicologicamente molto difficile. Allega, tra l'altro, un certificato medico
del 21 ottobre 2009, steso dal Dott. B._______, inerente allo stato di
salute della madre.
G.
Con decisione incidentale del 26 novembre 2009 il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha respinto
l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso ed ha
invitato il ricorrente a riempire il formulario inerente all'assistenza
giudiziaria.
H.
Il 23 dicembre 2009 l'interessato ha inoltrato al Tribunale la
documentazione concernente la sua situazione finanziaria.
I.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
21 gennaio 2010, l'autorità di prime cure ha dichiarato infondate tutte le
sue conclusioni, postulando la reiezione del gravame. L'UFM ha
sostanzialmente ritenuto che la fondatezza delle misure volte a
salvaguardare l'ordine pubblico va apprezzata tenendo conto di tutte le
regole del diritto comunitario, anche quelle che disciplinano la tutela
dell'ordine pubblico. Le infrazioni commesse dal ricorrente minacciano
l'integrità fisica e psichica delle persone e come tali violano un interesse
fondamentale della società. Sebbene la madre dell'interessato risieda in
Svizzera e il ricorrente abbia effettuato un percorso di disintossicazione e
di reinserimento lavorativo, l'apprezzamento della fattispecie non può
essere modificato, essendo l'interesse pubblico all'allontanamento dal
territorio elvetico del ricorrente preponderante rispetto a quello suo
privato a farvi rientro, la minaccia di violazione all'ordine e alla sicurezza
pubblici essendo tuttora attuale e sufficientemente grave per giustificare il
provvedimento.
J.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, per il tramite di sua
madre, con replica del 15 febbraio 2010 il ricorrente ha osservato che le
infrazioni commesse erano esclusivamente dovute alla necessità di
procurarsi sostanze stupefacenti. Venendo meno la dipendenza, le cause
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stesse degli atti commessi si sono estinte. Concretamente il ricorrente
non avrebbe più fatto uso di qualsiasi sostanza stupefacente da poco più
di tre anni. Avendo ormai 40 anni, egli desidera dare una svolta alla sua
vita ed è attualmente alla ricerca di un lavoro. Dal suo profilo personale,
la madre del ricorrente ha rilevato che, essendo a beneficio di una rendita
di vecchiaia AVS, incontrare suo figlio senza dover effettuare in
continuazione viaggi all'estero, onerosi sia dal profilo fisico che
economico, è molto importante, considerato il loro profondo legame e
l'assenza di altri parenti su cui contare. Essa ha infine invitato il Tribunale
a voler tener conto dell'evoluzione personale del proprio figlio e ad
esaminare la richiesta di una nuova decisione con validità temporale
determinata.
K.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 22
marzo 2010, l'UFM ha osservato che le argomentazioni complementari
addotte non consentono di modificare l'apprezzamento della fattispecie.
L.
Nella misura in cui utile ai fini della presente sentenza, ulteriori fatti
saranno menzionati nei considerandi seguenti.
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Pagina 8
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art.
11 cpv. 1 ALC).
1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid.
1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
3.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire
dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla
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normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen,
con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è
stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
3.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d
capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre
vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67
cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si
trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa
(cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima
di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se
l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione
può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un
divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente
(art. 67 cpv. 5 LStr).
3.3. Qualora il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie che,
come nella presente causa, è iniziata prima della sua entrata in vigore ma
esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di un'applicazione della
legge con effetto retroattivo in senso improprio, la quale, riservato il
principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5a ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2006, cifra 337 segg. e anche sentenza
del TAF C2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10 e DTAF
2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che, alla
presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata
emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo.
L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1
lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto
d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può
tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome
la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del
divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in
definitiva non vi sono mutamenti sostanziali.
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3.4. Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre
osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da
proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende
l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista
sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della
coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la
sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei
beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle
istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di
prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di
mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio
del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002
3424).
L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA,
sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o
incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra,
un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio
contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e
dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il
soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole
probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80
cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi
negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire
violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC
SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI,
Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).
4.
In concreto il ricorrente è di nazionalità tedesca, di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle
disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente
fattispecie nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie.
4.1. Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice
presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può
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essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle
parti contraenti. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5
§ 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate
alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC
(art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5
consid. 4.1. pag. 19 seg., DTF 131 II 352 consid. 3.1. pag. 357, DTF 130
II 1 consid. 3.6.1. pag 9 segg.).
4.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere
interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere
adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica
sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato
costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e
di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr.
DTF 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20, DTF 131 II 352 consid. 3.2 pag. 357
seg., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1. pag. 182 segg.; cfr. anche la sentenza
del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1
nonché le sentenze della CGCE ivi citate).
4.3. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3
par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il
coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg.
850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente
su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne
penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali
provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale
condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente
una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid.
3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del
14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un
apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla
salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente
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con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole,
quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le
circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una
minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è
comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una
siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2 pag.
357 seg., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 182 segg., cfr. anche la
sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le
sentenze CGCE ivi citate).
4.4. L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere
subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da
una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia
nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto
dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle
persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È
necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze
della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene
giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe
essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un
interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono
le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136
II 5 consid. 4.2 pag. 20, DTF 130 II 493 consid. 3.3 pag. 499 seg. e
riferimenti ivi citati).
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il
principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 pag. 358; DTF
130 II 176 consid. 3.4.2 pag. 184 e giurisprudenza ivi citata). Detto
principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si
scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole
deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi
utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 segg.).
5.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha risieduto in Svizzera sin
dalla nascita, ossia dal 1969. Durante tale soggiorno egli ha subito 8
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Pagina 13
condanne nel periodo tra il 1988 al 2007. In particolare egli è stato
condannato per:
– furto e ripetuto consumo di un quantitativo imprecisato di haschisch
tra il 1987 e il 1988 (cfr. decreto di accusa del 9 settembre 1988);
– vendita a terzi, previo acquisto, di poco meno di una trentina di
grammi di cocaina e consumo personale di piccole quantità di cocaina
e circa 2 grammi al mese di haschisch tra il maggio 1988 e il giugno
1989 nonché per ripetuta violazione di domicilio dal 20 maggio 1989
al 1° giugno 1989 (cfr. sentenza del 7 agosto 1989);
– acquisto e vendita in correità con terzi di 3 grammi di eroina, vendita
di 7/8 buste dosi di eroina e circa 6 grammi di haschisch nonché
acquisto ad uso personale di 5 o 6 buste dosi di eroina, una busta
dose di cocaina e circa 15/18 grammi di haschisch nel periodo tra il
settembre 1989 al 12 marzo 1990 (cfr. decreto di accusa del 28
marzo 1990);
– vendita a diversi tossicomani di 9 grammi di eroina e cessione gratuita
di alcune dosi di eroina e di haschisch a terze persone e ripetuto
consumo di sostanze stupefacenti dal 1990 al gennaio 1991 (cfr.
sentenza del 14 marzo 1991);
– consumo di sostanze stupefacenti, senza essere autorizzato, tra il
settembre 1992 e il maggio 1993 (cfr. decreto di accusa del 19
novembre 1993);
– partecipazione all'importazione e ai preparativi ad un traffico di 460
grammi di eroina, in gran parte destinati alla vendita, acquisto e
possesso di almeno 70 grammi di eroina, in gran parte destinati alla
vendita, vendita effettiva di circa 20 grammi, ripetuto consumo di
eroina e favoreggiamento del soggiorno illegale di una persona
nonché uso di un mezzo pubblico in quattro occasioni senza essere
munito del biglietto valido richiesto per un valore di fr. 372. tra il 28
maggio 1993 e la metà di luglio 1994 (cfr. sentenza del 14 marzo
1995);
– vendita, previo acquisto, a vari tossicomani di un quantitativo di 600
grammi di cocaina e imprecisato consumo di cocaina e eroina nel
periodo fra aprile 1998 e maggio 1999 (cfr. sentenza del 3 ottobre
2000 e del 15 marzo 2001);
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– vendita, offerta e trasmissione a terzi di un quantitativo pari a 1000
grammi di eroina, possesso di circa 110 grammi di eroina destinati
alla vendita e consumo di almeno 200 grammi di eroina e un
imprecisato quantitativo di marijuana nonché possesso di circa 120
grammi di canapa tra il febbraio 2004 e l'8 maggio 2007 (cfr. sentenza
del 19 novembre 2007).
In sostanza, una volta raggiunta la maggiore età, il ricorrente ha tenuto un
comportamento delittuoso, interessando le autorità di polizia e giudiziarie
durante un arco temporale di circa 20 anni. Egli si è reso colpevole a più
riprese di molteplici reati, soprattutto nell'ambito del traffico degli
stupefacenti. Molto gravi sono in particolare le ultime tre condanne, subite
nel 1995, 2000 e nel 2007, con le quali è stato condannato a pene
detentive non inferiori ai tre anni, per un totale di oltre 12 anni e mezzo di
detenzione e dalle quali emerge che l'interessato ha messo in
circolazione in totale circa 1, 640 kilogrammi di eroina e 570 grammi di
cocaina.
6.
6.1. I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico
nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento
rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della
collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce
indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica
l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso
punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti
criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di
numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del
28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale
C8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi
citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono
dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto
d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere
la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid.
4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la
giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già
tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in
un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure
speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale
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sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio
2000, Nazli, C340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I00957,
punti 57 e 58, Calfa, C348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I
0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch.
1).
6.2. Visto quanto precede, vi è ragione di considerare oggettivamente
gravi le infrazioni commesse dal ricorrente, tali da minacciare un
interesse fondamentale della società in conformità alla giurisprudenza
della CGCE.
7.
Occorre esaminare a questo stadio della procedura se il comportamento
tenuto dall'interessato costituisca una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo
atto ricorsuale l'interessato ha dichiarato di aver seguito un percorso di
totale disintossicazione e di reinserimento lavorativo, asserendo che sua
madre vive tuttora in Ticino e che per la stessa, l'impossibilità di
incontrare regolarmente il ricorrente, comporta una situazione
psicologicamente molto difficile.
7.1. Gli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno del proprio gravame
non permettono di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in
modo determinante. I diversi reati perpetrati dall'interessato portano il
Tribunale a considerare che non sia in grado o non abbia la volontà di
attenersi all'ordine vigente. Nonostante le diverse condanne privative
della libertà subite e le 6 decisioni di ammonimento emesse dalle autorità
amministrative nei suoi confronti egli ha mantenuto un atteggiamento
pericoloso per la collettività. Va inoltre ritenuto che già nel 2001 egli era
stato reso attento della possibile emissione di un'espulsione
amministrativa o di una decisione di rimpatrio nei suoi confronti. A tale
proposito egli aveva affermato di essere fermamente intenzionato a
cominciare una nuova vita ed era pienamente cosciente che non gli
sarebbe stata concessa un'ulteriore possibilità. La gravità dei reati
commessi, in situazione di recidiva non può assolutamente essere
minimizzata. D'altronde, la sua attività delittuosa si è protratta per un
lungo periodo ed è stata interrotta unicamente a seguito delle
incarcerazioni. Come rilevato dalla Corte delle Assise criminali nella
sentenza del 19 novembre 2007 i reati in discussione "…sono stati
compiuti a soli 2 anni di distanza dall'espiazione dell'ultima pesante
condanna a 3 anni di reclusione per il medesimo reato …". Ora, egli ha
subito l'ultima condanna nel novembre 2007 e dalla sua liberazione,
avvenuta il 5 gennaio 2010, è trascorso ad oggi all'incirca un anno e 7
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mesi. Visto l'insieme delle circostanze e il passato delittuoso
dell'interessato protrattosi per diversi anni, tale lasso di tempo in libertà
non è sufficiente per poter ritenere estinto o quasi nullo il rischio di
recidiva. L'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera s'impone perciò
tuttora in ragione di motivi di sicurezza e d'ordine pubblici.
7.2. Circa la relazione con sua madre residente in Ticino va esaminata la
possibile applicazione dell'art. 8 CEDU.
7.2.1. L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone.
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale norma, egli deve
intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona
della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in
Svizzera. Tale diritto non è tuttavia assoluto, ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
CEDU un'ingerenza delle autorità è possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid.
1.3.1 e 2. pag. 145 segg.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in
particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli
minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in
considerazione i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un
particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2, pag.
14).
In concreto sebbene l'interessato intrattenga un forte legame affettivo con
la madre, residente in Ticino, nonostante lo stato di salute di quest'ultima,
attestato dal certificato medico del 21 ottobre 2009, non è possibile
ritenere l'esistenza di un rapporto di dipendenza effettiva e concreta fra
loro. Egli non può pertanto fondare alcuno diritto derivante dall'art. 8
CEDU. Inoltre, per quanto un viaggio possa essere oneroso e faticoso,
essa non è impedita dal rendergli visita o addirittura di stabilirsi con lui in
Germania.
7.2.2. Ad ogni modo, anche qualora l'interessato avesse potuto prevalersi
dell'art. 8 CEDU, la protezione del diritto al rispetto della vita privata e
familiare, conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta.
Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge
e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute,
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo,
incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi
in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato
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all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a
mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2
pag. 22 seg. e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di
soggiorno in Svizzera).Visti i reati imputati al ricorrente, anche in
presenza di un diritto alla vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 cpv.1
CEDU, una misura limitante tale diritto sarebbe comunque giustificata.
Da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il
ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.
7.3. Circa alla richiesta di limitare il divieto d'entrata, si osserva inoltre
che, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, il divieto
d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata illimitata. Questo
concetto significa che al momento dell'emissione della decisione le
circostanze non permettevano di determinarne la durata precisa. In
concreto vista la reiteratezza nel commettere reati pericolosi per la
società, allo stato attuale dei fatti, il Tribunale non è in grado di stabilire
un termine preciso per determinare fino a quanto sussista una minaccia
concreta e attuale. Di principio, trascorso un certo periodo di tempo, la
persona interessata potrà sollecitare il riesame della decisione di divieto
d'entrata, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra
dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da
dare a questa domanda sulla base dei nuovi elementi del caso.
Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il
ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed
abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole e significativa
reintegrazione sociale, la quale prende inizio con il rispetto delle decisioni
delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5 pag. 504; sentenza del
Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009, consid. 3.2). A
questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità,
qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio
apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata
determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei
confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento.
8.
In queste circostanze, in ragione della natura delle infrazioni commesse
dal ricorrente, della durata delle pene di detenzione, della reiterazione e
della gravità delle stesse, il Tribunale considera che l'interessato
rappresenti ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza
pubblici ai sensi delle norme e della giurisprudenza comunitaria. Le
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condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone
sono dunque manifestamente adempiute.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, la ponderazione degli interessi in
presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse
pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello
privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Il
Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare
proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza
pubblici ricercati con questa misura e che allo stato attuale dei fatti, la
situazione personale dell'interessato non può essere ritenuta stabilizzata
in modo tale da consentire una riduzione della durata del provvedimento
emanato nei suoi confronti.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 5 ottobre 2009 non ha né
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
Resta ora da valutare la questione dell'assistenza giudiziaria inoltrata dal
ricorrente mediante l'atto ricorsuale del 9 novembre 2009.
Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione
la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. In concreto con plico raccomandato del 23 dicembre
2009, il ricorrente ha inviato al Tribunale la documentazione relativa alla
sua situazione finanziaria da cui risulta comprovato il suo stato
d'indigenza. Nella misura in cui il suo gravame non appariva di primo
acchito sprovvisto di esito favorevole, sono dunque adempiute le
condizioni per concedere l'assistenza giudiziaria.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'istanza di esenzione dal pagamento dell'anticipo spese del 9 novembre
2009 è accolta. Pertanto non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella
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Rimedi giuridici:
Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La sentenza impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: