Corte II I
C-699/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.
G._______,
rappresentato dal Patronato INCA, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. G._______, cittadino italiano, nato l'_______, coniugato
dall'_______ con prole, ha lavorato in Svizzera dal 1972 al 1994
solvendo, durante tale periodo, i contributi dovuti all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dopo il
rimpatrio ha continuato a svolgere un'attività lucrativa quale operaio
addetto alla spazzolatura delle tomaie in un calzaturificio in provincia
di T._______ dal 23 dicembre 1996 al 15 ottobre 2001 allorquando è
rimasto assente dal lavoro a causa malattia. È stato licenziato con
effetto al 28 maggio 2002 per riduzione del personale. Da quel
momento è stato in mobilità. In quanto invalido civile all'80%, è titolare
di una pensione d'invalidità italiana di Euro 427.58 dal 1° ottobre 2002
(doc. 1-18, 70-73 e 78).
B. Una prima richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata da G._______ in
data 10 settembre 2001 è stata respinta dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) con
decisione su opposizione dell'11 dicembre 2003 cresciuta in giudicato.
In quell'occasione egli è stato visitato il 6 novembre 2001 presso i
servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
T._______, ove il sanitario incaricato (Dott. B._______) ha evidenziato
la diagnosi di stenosi aortica di grado moderato in portatore di valvola
bicuspide calcifica ed aneurisma del setto interventricolare in
compenso emodinamico ed ha considerato l'assicurato inabile al
lavoro al 35% in qualsiasi attività lavorativa. G._______ è stato visitato
altresì il 23 aprile 2003 presso i medesimi servizi medici, ove il
sanitario incaricato (Dott. D._______) ha evidenziato la diagnosi di
stenosi aortica di grado moderato con buona funzionalità del ventricolo
sinistro (F.E. 66%), aneurisma del setto inter atriale ed ipertensione
arteriosa in efficace trattamento farmacologico ed ha considerato
l'assicurato inabile al lavoro al 45% in qualsiasi attività lavorativa (doc.
1-68).
C. In data 21 giugno 2005, G._______ ha formulato una seconda
richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 73 e rispettivi allegati). Nel corso
dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti il questionario
dell'assicurato del 30 maggio 2006 (doc. 78). È stato inoltre esibito un
insieme di documenti medici obiettivi (prettamente cardiologici)
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relativo al periodo 2004-2006 (doc. 79-112). G._______ è stato visitato
il 29 settembre 2005 presso i servizi medici dell'INPS di T._______,
ove il sanitario incaricato (Dott. M._______) ha evidenziato la diagnosi
di esiti di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica per
stenosi serrata su valvola bicuspide calcifica ed aneurisma setto
interatriale, ipertensione arteriosa, note depressivo ansiose, segni di
bronchite cronica, spondiloartrosi diffusa ed ha considerato
l'assicurato inabile al lavoro al 70% per l'ultimo lavoro svolto senza
tuttavia esprimersi in merito ad un'attività lavorativa sostitutiva
confacente alle sue attitudini (doc. 113).
Nel suo rapporto del 3 ottobre 2006, il Dott. R._______, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi posta dal medico dell'INPS ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
rilevato che l'assicurato è stato operato a livello cardiaco, che il suo
cuore ha una funzionalità eccellente e che il rapporto cardiologico
dettagliato del 2 settembre 2005 segnala un'attività cardiaca nella
norma. Infine, ha osservato che le altre affezioni diagnosticate dal
sanitario dell'INPS non sono documentate e, quindi, ne ha escluso una
rilevanza invalidante ed ha concluso per un'abilità lavorativa del 100%
dell'assicurato nel lavoro da ultimo svolto di operaio in calzaturificio
addetto alla spazzolatura delle tomaie (doc. 114-115).
Mediante progetto di decisione del 20 ottobre 2006 l'UAIE ha
comunicato all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni avrebbe
dovuto essere respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile
(doc. 116). Entro il termine impartito per presentare eventuali
osservazioni, l'assicurato, regolarmente rappresentato dal Patronato
INCA-CGIL, ha avversato il suddetto progetto producendo, a suffragio
delle proprie conclusioni, un certificato medico del 14 novembre 2006
del Dott. T1._______ giusta il quale il paziente – operato di
sostituzione valvolare in data 15 settembre 2004 – non può svolgere
alcuna attività lavorativa in quanto residua cardiopatia strutturale
importante ed insufficienza coronarica manifestantesi come angina per
sforzi di lieve entità e a frigore (doc. 117-120). Mediante decisione del
15 dicembre 2006 l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni
dell'assicurato per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc.
121).
D. Con gravame del 26 gennaio 2007, spedito il medesimo giorno, alla
scrivente Autorità, G._______, regolarmente rappresentato dal
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patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto ad una rendita di invalidità. A suffragio
delle sue conclusioni produce documentazione medica già agli atti.
Con scritto del 7 marzo 2007 produce altresì:
- un certificato medico del 12 gennaio 2007 del Dott. B1._______,
medico chirurgo, giusta il quale il paziente è portatore di protesi
valvola aortica per stenosi serrata della stessa, di broncopatia cronica,
di spondiloartrosi diffusa del rachide in toto e di gastroduodenite
cronica ed è in terapia costante anticoaugulante;
- un certificato medico del 9 febbraio 2007 del Dott. T1._______ dal
quale si rileva tra l'altro che, dopo l'intervento, é residuata ipertrofia
ventricolare sinistra con uno stato di ipertensione arteriosa sistemica
responsabile di sintomi come dispnea per sforzi minimi e notturna
nonché di angor; attualmente in terapia con ace-inibitori e diuretico è
in classe NYHA III; tale situazione ha provocato un forte stato
depressivo nel paziente; quest'ultimo si sente inoltre profondamente
distrubato dal rumore della valvola meccanica;
- un test ergometrico eseguito in data 9 febbraio 2007.
E. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al
Dott. L._______ del Servizio medico regionale (SMR), il quale, nella
sua relazione del 28 marzo 2007, ha rilevato due nuovi elementi ossia
la malattia coronarica e la depressione reattiva non comprovati
oggettivamente ed, in ogni caso, successivi al 15 dicembre 2006 (data
della decisione impugnata). A suo avviso l'assicurato è idoneo ad
assolvere lavori leggeri e medio-pesanti. Infine, ha consigliato di
ritenere la nuova documentazione prodotta dall'assicurato in sede
ricorsuale quale nuova richiesta sulla cui base ordinare l'esperimento
di una perizia cardiologica-psichiatrica in Svizzera per accertare un
eventuale peggioramento delle sue condizioni di salute intervenuto nel
2007 (doc. 125).
L'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 24 aprile 2007, propone
pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà,
per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
ricorrente, invitato dal Tribunale amministrativo federale a replicare, ha
dichiarato di mantenere il proprio ricorso.
Pagina 4
F. In data 29 giugno 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo di franchi
300.-- equivalente alle presunte spese processuali. Con ordinanza del
12 marzo 2008 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle
parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
non sono state presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno 2007
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
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seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve cumulativamente essere invalido ai
sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). In base
all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI
precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio mentre il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40 % in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
5.2 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961: OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale ed, in
particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87ss. OAI,
Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8,
DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF
113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p.
323, consid. 2a). In ogni caso la revisione della rendita è possibile
unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale,
la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che
una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in
modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336). Il punto di
partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF
133 V pag. 108, consid. 5.4).
Pagina 8
6.
6.1 Il collegio giudicante rileva preliminarmente che l'amministrazione
è entrata nel merito della nuova richiesta di rendita di G._______ e
quindi, conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando
5.2, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
quello intercorrente tra l'11 dicembre 2003 (data della decisione su
opposizione che ha respinto la prima richiesta di prestazioni) ed il 15
dicembre 2006 (data della decisione, qui avversata, con la quale
l'amministrazione ha respinto la seconda richiesta di prestazioni). Il
Tribunale analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.2 Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per
costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno
modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola
formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V
4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche
tenere conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente
legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare
l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d,
DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). In
questo contesto occorre quindi tenere conto altresì della
documentazione medica prodotta dall'assicurato successivamente al
15 dicembre 2006 nella misura in cui permette di acclarare il suo stato
di salute nel periodo di riferimento del presente giudizio.
7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
Pagina 9
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 Posto che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera
durante più di un anno intero in totale e pertanto adempie la
condizione della durata minima di contribuzione alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita (doc. 1 e 126), dev'essere
innanzitutto accertato se il suo stato di salute ha subito una modifica
rilevante tra l'11 dicembre 2003 ed il 15 dicembre 2006.
8.2 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato era
affetto, nel 2001, da stenosi aortica di grado moderato in portatore di
valvola bicuspide calcifica ed aneurisma del setto interventricolare in
compenso emodinamico (cfr. perizia particolareggiata INPS del 6
novembre 2001: doc. 20) e, nel 2003, si è aggiunta una ipertensione
arteriosa in efficace trattamento farmacologico (cfr. perizia
particolareggiata INPS del 23 aprile 2003: doc. 42). Dalla
documentazione agli atti si evince altresì che l'assicurato, in data 15
settembre 2004, si è dovuto sottoporre ad un intervento di sostituzione
valvolare aortica con protesi meccanica per stenosi serrata su valvola
bicuspide calcifica ed aneurisma setto interatriale. L'assicurato ha
sviluppato altresì delle note depressive-ansiose, dei segni di bronchite
cronica ed una spondiloartrosi diffusa (cfr. perizia particolareggiata
INPS del 29 settembre 2005: doc. 113 e certificato medico del 12
gennaio 2007 del Dott. B1._______). Detta diagnosi è stata
confermata altresì dai medici dell'UAIE (Dott. R._______ nel suo
rapporto del 3 ottobre 2006, doc. 115, e dal Dott. L._______ nella sua
relazione del 28 marzo 2007, doc. 125).
Pagina 10
Stante quanto precede il collegio giudicante è quindi dell'avviso che,
nel periodo di riferimento, il quadro diagnostico di G._______ si è
ampliato.
9.
9.1 Di conseguenza, rimane ora da esaminare, se, nel periodo di
riferimento, le conseguenze del predetto stato di salute sulla capacità
di guadagno dell'assicurato hanno subito un cambiamento notevole di
carattere invalidante.
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle patologie di
cui è affetto l'assicurato, il sanitario incaricato dell'INPS (Dott.
M._______) ha posto, nella sua relazione del 29 settembre 2005, un
tasso di invalidità parziale del 70% nell'ultimo lavoro svolto
dall'assicurato; per contro egli non si è pronunciato in merito a
qualsiasi altra attività confacente all'assicurato (doc. 113). Il Dott.
T1._______, invece, nel certificato medico del 14 novembre 2006 si è
limitato ad attestare che il paziente non può svolgere alcuna attività
lavorativa (doc. 120). Dal canto suo, il medico dell'UAIE, Dott.
R._______, nella sua relazione del 3 ottobre 2006 ha considerato
l'assicurato abile al 100% nella sua attività lavorativa precedentemente
svolta di operaio in calzaturificio addetto alla spazzolatura posto che il
rapporto cardiologico dettagliato del 2 settembre 2005 segnalava
un'attività cardiaca nella norma (doc. 114-115). Inoltre il collega Dott.
L._______, nella sua relazione del 28 marzo 2007, ha ritenuto che
l'assicurato era in grado di assolvere, fino al 15 dicembre 2006, lavori
leggeri e medio-pesanti (doc. 125). Dalla documentazione agli atti si
evince che G._______, in quanto affetto dal 1999 da stenosi aortica
(di grado moderato nel 2001) in portatore di valvola bicuspide calcifica
ed aneurisma del setto interventricolare (in compenso emodinamico
nel 2001), si è dovuto sottoporre ad un intervento di sostituzione
valvolare aortica con protesi meccanica in data 15 settembre 2004.
Nel periodo di riferimento egli era pure affetto da ipertensione
arteriosa, da note depressive e da segni di bronchite cronica ovvero di
affezioni efficacemente trattabili farmacologicamente. Egli era pure
affetto da spondiloartrosi diffusa ed era quindi limitato
nell'assolvimento di lavori pesanti. Egli rileva in effetti che la
cardiopatia con angina pectoris non è oggettivata. La prova da sforzo
effettuata il 9 febbraio 2007 non essendo significativa in quanto ha
dovuto essere interrotta per dispnea, affaticabilità e lieve angor. Anche
Pagina 11
la depressione reattiva non ha necessitato una terapia medicamentosa
né una visita specialistica. Il collegio giudicante è quindi dell'avviso
che - eccettuato un lasso di tempo (in ogni caso inferiore ad un anno)
riconducibile alla convalescenza conseguente all'operazione del 15
settembre 2004 - G._______, nel periodo di riferimento, era abile al
100% sia nella sua attività lavorativa precedentemente svolta di
operaio in calzaturificio addetto alla spazzolatura (attività medio-
leggera) sia in attività sostitutive leggere ed adeguate alle sue
condizioni fisiche in settori che non richiedono una particolare
formazione. Pertanto è pure dell'avviso che, nel periodo di riferimento,
le conseguenze del predetto stato di salute sulla capacità di guadagno
dell'assicurato non hanno subito un cambiamento notevole di carattere
invalidante.
10. G._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
11. Il collegio giudicante osserva che dalla documentazione agli atti si
evince che lo stato di salute dell'assicurato, successivamente al 15
dicembre 2006, potrebbe essere peggiorato (cfr. certificato medico del
12 gennaio 2007 del Dott. B1._______, certificato medico del 9
febbraio 2007 del Dott. T1._______ e relazione medica del 28 marzo
2007 del Dott. L._______). Di conseguenza, l'incarto deve essere
rinviato all'UAIE affinchè consideri l'istanza del 7 marzo 2007 e la
relativa documentazione medica quale nuova richiesta di rendita.
12.
12.1 A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.-- (art. 69 cpv. 2
LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006).
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero affinchè proceda conformemente a
quanto esposto al considerando 11.
3.
A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.--, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente alla
scrivente autorità in data 29 giugno 2007. Non vengono assegnate
indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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