Corte II I
C-7009/2007
{T 0/2}
Sentenza del 20 ottobre 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7009/2007
Fatti:
A.
Entrato illegalmente in Svizzera il 29 luglio 2004, A._______, cittadino
nigeriano nato il..., vi ha presentato il giorno stesso una domanda
d'asilo.
Con decisione del 24 gennaio 2007, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo.
In data 28 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito:
TAF o il Tribunale) ha dichiarato inammissibile, in ragione del mancato
versamento delle spese processuali, il ricorso interposto il 26 febbraio
2007 dall'interessato per il tramite del suo patrocinatore avverso la
suddetta decisione. Il 10 luglio seguente, l'UFM gli ha fissato un
termine al 16 luglio 2007 per lasciare la Svizzera.
B.
Tra l'aprile e l'agosto 2007, A._______ è stato interrogato a più riprese
in merito al suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti e reso
attento sull'eventuale adozione da parte delle competenti autorità di un
provvedimento amministrativo nei suoi confronti.
C.
Con decisione del 7 settembre 2007, notificata il 18 settembre
successivo, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto
d'entrata in Svizzera di durata illimitata e motivato come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo
comportamento (violenza contro funzionari sub. impedimento atti d'autorità;
ripetuta infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; ripetuto furto
d'uso) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
D.
Con sentenza del 19 settembre 2007, la presidente della Corte delle
assise correzionali di Bellinzona ha dichiarato A._______ autore
colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951
sugli stupefacenti e sulle sostanza psicotrope (LStup, RS 812.21) e di
furto d'uso, condannandolo ad una pena detentiva di sedici mesi,
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nonché al pagamento di una multa di Fr. 180.- e delle spese
processuali.
E.
In data 15 ottobre 2007, l'interessato, agendo per il tramite del suo
patrocinatore, è insorto avverso la decisione di divieto d'entrata
pronunciata nei suoi confronti postulandone l'annullamento. A
sostegno del proprio gravame egli ha in particolar modo rilevato di
intrattenere dal febbraio 2006 una relazione sentimentale con
B._______, cittadina dominicana domiciliata in Ticino, relazione dalla
quale in data... è venuto alla luce il figlio C._______, prevalendosi
pertanto del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito
dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).
A._______ ha poi sottolineato di aver intrapreso i passi necessari al
riconoscimento del figlio e di avere intenzione di contrarre matrimonio
con la fidanzata, affermando che la decisione impugnata si fonda su
un accertamento inesatto dei fatti rilevanti, è carente di motivazione e
viola il principio della proporzionalità.
F.
Con decisione incidentale del 27 novembre 2007, il Tribunale ha
accolto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'interessato il
19 novembre precedente.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 18 dicembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prima cure ha in particolare rilevato che A._______ si è
reso colpevole di reati nell'ambito della circolazione di sostanze
stupefacenti che toccano un fondamentale interesse pubblico, di modo
che le autorità devono intervenire con misure di controllo adeguate. Il
suddetto Ufficio ha inoltre precisato come il fatto che l'interessato
intrattenga una relazione sentimentale con una cittadina dominicana
domiciliata in Ticino non è tale da consentire di minimizzare la gravità
delle infrazioni da esso commesse.
H.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 4 febbraio 2008, il ricorrente ha ripreso le
argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 15 ottobre 2007,
precisando che l'adozione nei suoi confronti di un divieto d'entrata è
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tale da impedirgli non solo di poter vivere con la compagna ed il figlio,
ma pure di rendere loro visita per un tempo indeterminato, con
conseguente violazione dei suoi diritti fondamentali.
I.
In data 9 luglio 2008, A._______ ha presentato alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) una
domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora in suo favore,
al fine di permettergli di vivere con la compagna B._______.
Il 24 luglio successivo, il ricorrente ha infine proceduto al
riconoscimento del figlio C._______ davanti alle competenti autorità
ticinesi.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del
26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS, CS 1 117), dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva
(cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in
virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la
procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché
dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
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soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Nel suo ricorso del 15 ottobre 2007, il ricorrente ha affermato che la
decisione impugnata è carente di motivazione in quanto l'UFM non
spiega per quale motivo, nonostante fosse a conoscenza della futura
nascita di suo figlio che egli intende riconoscere e della sua intenzione
di contrarre matrimonio con la fidanzata e madre del figlio (verbale di
interrogatorio del 22 agosto 2007), si giustifica l'emanazione di un
divieto d'entrata nei suoi confronti.
4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cst, RS 101) comprende il diritto per la persona
interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle
sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato,
allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare
(cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro
della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato
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dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di
essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una
decisione motivata).
4.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di
trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV
8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice
(o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena
conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai
diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
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diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
4.3 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta
relativamente stringata, ciò non ha tuttavia impedito ad A._______ di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso presentato al Tribunale, egli ha infatti potuto difendersi in
maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in grado di
dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata
pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione
venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a
titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di
piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore
ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di
completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato,
al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr.
DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, risulta infondata.
5.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare
il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato
(art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una
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pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero
ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.38 consid. 13;
63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una
misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile
perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di
punire un determinato comportamento.
6.
Con sentenza del 19 settembre 2007, la presidente della Corte delle
assise correzionali di Bellinzona ha dichiarato A._______ autore
colpevole di infrazione aggravata alla LStup e di furto d'uso,
condannandolo ad una pena detentiva di sedici mesi, nonché al
pagamento di una multa di Fr. 180.- e delle spese processuali.
Come emerge dalla suddetta sentenza, il ricorrente è stato in
particolare ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup per
avere, senza essere autorizzato, a Bellinzona, dall'estate 2005 al
2 aprile 2007, venduto bolas di cocaina per complessivi gr. 220 – 264
circa.
Da quanto precede discende che A._______ si è reso colpevole di
reati in un campo - quello del traffico di sostanze stupefacenti -
particolarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la
prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433
consid. 2c). È in effetti incontestabile che i reati per droga sono da
considerarsi molto gravi e tali da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza
della società. Questi atti illeciti giustificano l'intervento fermo e deciso
da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo
tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di
allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di
proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di
sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate
quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la
cocaina. In effetti, il commercio illegale di queste sostanze costituisce
un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone. La pratica
severa adottata dalle autorità elvetiche nei confronti di persone
coinvolte nel traffico di stupefacenti corrisponde del resto alla
concezione dominante delle autorità europee (cfr. 125 II 521 consid.
4a/aa e riferimenti ivi citati, sentenze del Tribunale federale
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2A.87/2006 del 29 maggio 2006, consid. 2; 2A.626/2004 del 6 maggio
2005, consid. 5.2.2; 2A.386/2004 del 7 aprile 2005, consid. 4.3.2). A
questo titolo giova rilevare come, secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da
costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica
di preservazione dell'ordine e della salute pubbliche, delle misure
speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione
nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del
10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000,
pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di
giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla
direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).
In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del
mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico
preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla
Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del
Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e
2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1).
7.
Invocando il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito
dall'art. 8 CEDU, A._______ ha affermato che il divieto d'entrata
pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di
mantenere i suoi legami con la compagna B._______, titolare di un
permesso di domicilio (permesso C) ed il figlio C._______.
7.1 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta
disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia
ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF
130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinchè
possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione
stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a
beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (“ein gefestigtes
Anwesenheitsrecht”), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento od al
rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere di principio la
nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. in
particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II
335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
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Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve
aggiungere che l'art. 13 Cst, il quale garantisce anch'esso il diritto al
rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo
contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli
stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129
II 215 consid. 4.2).
7.2 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono
fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione
di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi,
nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione
(DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289
consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d). Le persone che non fanno parte dei
rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU
solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica o
psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a
carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in
Svizzera (DTF 120 Ib 257, consid. 1d).
7.2.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che A._______ ha
riconosciuto il figlio C._______ (cfr. atto di riconoscimento del 24 luglio
2008). Al contrario non risulta alcuna informazione in merito
all'attribuzione dell'autorità parentale sul bambino ed alle modalità e la
frequenza dell'esercizio dei diritti di padre da parte dell'interessato. Per
quanto attiene in particolare l'esercizio di un diritto di visita del
ricorrente sul figlio, egli non potrebbe comunque prevalersi della
protezione familiare garantita dall'art. 8 cpv. 1 CEDU, in quanto,
secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il figlio
minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessita
la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle
circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di
vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato
dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla
sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere
più complicato in ragione della partenza del ricorrente all'estero (cfr. in
particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del
Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e
2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3).
7.2.2 Quo alla relazione di A._______ con B._______, secondo la
giurisprudenza, il fidanzamento o la vita in concubinato con una
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persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera non
permettono in principio di invocare il diritto al rispetto della vita privata
e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, salvo circostanze particolari. Tale
è il caso allorquando la coppia intrattiene da parecchio tempo delle
relazioni strette ed effettivamente vissute e qualora esistano degli
indizi concreti in merito ad un matrimonio preso seriamente in
considerazione ed imminente (cfr. sentenze del Tribunale federale
2C_90/2007 del 27 agosto 2007 consid. 4.1 e 2A.305/2006 del
2 agosto 2006 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati).
Nella fattispecie, l'incarto contiene pochi elementi in merito al rapporto
tra A._______ e la sua compagna. Il ricorrente ha affermato di
intrattenere una relazione sentimentale con B._______ dal
febbraio 2006, manifestando la sua intenzione di sposarla (cfr.
interrogatori dell'interessato davanti alla polizia cantonale ticinese del
27 giugno, rispettivamente 22 agosto 2007). Giova rilevare a questo
titolo che A._______ ha trascorso in carcere sedici mesi dei circa due
anni e mezzo da cui sostiene intrattenere la relazione in oggetto, di
modo che non si può certo considerare che gli interessati abbiano
intrattenuto un rapporto stretto e sufficientemente vissuto nel senso
suindicato. Dagli atti di causa si evince inoltre che dalla
primavera 2008 l'Ufficio centrale dello stato civile di Bellinzona ha
avviato delle pratiche tendenti alla legalizzazione di alcuni documenti
personali dell'interessato in vista del riconoscimento di paternità e di
un'eventuale pratica matrimoniale. Alla luce di quanto esposto, il
Tribunale constata che A._______ non ha tutt'oggi intrapreso dei passi
sufficientemente concreti in vista di un matrimonio con la compagna,
di modo che una loro unione non appare allo stato attuale delle cose
imminente ai sensi di quanto previsto dalla succitata giurisprudenza.
7.3 Ad ogni modo, anche qualora uno straniero possa prevalersi del
diritto al rispetto della sua privata e familiare, la protezione conferita
della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti,
conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e
delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del
20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo
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titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti
interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato
all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di
quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633
consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a; decisione del
Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006 consid. 4.2.1).
Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con
il suo comportamento delittuoso A._______ ha violato l'ordine pubblico
elvetico e fatto correre, in quanto persona dedita al traffico di droga,
dei seri pericoli alla collettività, di cui le autorità amministrative sono
appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto l'interesse
pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale
manifestamente, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni
di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo interesse
privato a fare ritorno sul territorio della Confederazione.
Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che A._______ non
può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con
B._______ ed il figlio C._______ risultante dalla misura di
allontanamento pronunciata nei suoi confronti in data 7 settembre
2007.
8.
Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio.
Resta ora da stabilire se la sua durata, prevista per un periodo
illimitato, è adeguata alle circostanze del caso concreto.
8.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg.
e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991,
pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una
corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65
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consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36
consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
8.2 A._______ si è reso protagonista di infrazioni particolarmente
pericolose per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici
estremamente sensibili. Egli ha commesso i reati imputatigli
dall'estate 2005 al 2 aprile 2007, quindi durante buona parte del suo
soggiorno sul territorio della Confederazione. Il reiterato
comportamento delittuoso tenuto dal ricorrente, comportante la
vendita di una quantità non trascurabile di cocaina tale da mettere in
pericolo concretamente la collettività, non può quindi essere ritenuto di
lieve gravità, eccezionale e la sua condotta non può certo essere
minimizzata.
8.3 Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli
interessi di A._______ si trova in Nigeria, paese in cui ha sempre
vissuto, eccezion fatta per circa quattro anni trascorsi in Svizzera nel
quadro della procedura d'asilo, sedici mesi dei quali trascorsi in
carcere. Di transenna, nulla impedisce al ricorrente di contrarre
matrimonio con B._______ all'estero.
8.4
Tenuto conto dell'insieme deli elementi oggettivi e soggettivi della
causa, in particolare della gravità delle infrazioni commesse, la
ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a
considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______
dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter
recarvisi senza particolari controlli. Vista la pratica adottata dalle
autorità amministrative in casi analoghi, il TAF ritiene che un divieto
d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di
protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica ricercati con questa
misura.
Si osserva infine che, malgrado non sia stata fissato alcun limite
temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata
illimitata. Questo concetto significa semplicemente che allo stato
attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. In
principio, lo straniero potrà in ogni momento sollecitarne il riesame, a
condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria.
Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a
questa domanda sulla base dei nuovi elementi sottopostole.
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Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il
ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera
ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole
reintegrazione sociale, la quale prende avvio con il rispetto delle
decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5). A questo titolo
giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le
condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento
rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo
che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti
dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 7 settembre 2007 non ha
violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
Vista la decisione incidentale del 27 novembre 2007 con la quale il
Tribunale ha accolto, giusta l'art. 65 PA, la richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dal ricorrente, non si prelevano spese
processuali.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarti N 469 616 e 2 313 366 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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