B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7011/2011
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Salvatrice Corallo, Viale Ten Lena 14,
IT-97100 Ragusa,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
decisione del 23 novembre 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera
dal 1985 al 1996, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 9 e 10). Il 31
maggio 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza
sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una prima domanda
di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4), la cui istruzione ha permesso
di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- una perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico
dell'INPS, del 2 luglio 2007 (doc. 3), diagnosticante, nel quadro di
condizioni psichiche caratterizzate da una depressione del tono
dell'umore, nonché di movimenti ed andatura normali, esiti da
angioplastica coronarica transuminale percutanea (PTCA) con
rivascolarizzazione e posa di stent per cardiopatia ischemica, e da
frattura D12 e L1 con spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale e
sofferenza neurogena agli arti inferiori. Nella perizia è specificato che
l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza
controindicazioni, ma non più la sua ultima attività, il grado d'invalidità
essendo cionondimeno valutato, secondo criteri propri del diritto italiano,
al 70%,
- i questionari per l'assicurato e per il datore di lavoro, del 18 aprile 2008
(doc. 17), il primo indicante come ultima attività esercitata quella di
bracciante, il secondo quella di cameriere, ad un ritmo di sette ore
giornaliere e trentanove ore settimanali, per un salario di EUR 5.62 orari e
949.78 mensili, il 23 aprile 2007 avendo segnato l'arresto definitivo
dell'attività per riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato,
- un rapporto di dimissione clinica del 2 ottobre 1992 (doc. 19), facente
stato di una bronchite asmatiforme in pansinusite polipoide,
- rapporti di dimissione clinica del 26 e 28 ottobre 1994 (doc. 20 e 21),
diagnosticanti essenzialmente una frattura della vertebra D12 e L1 del
tipo schiacciamento della parte superiore del corpo,
- un referto di risonanza magnetica (RM) del rachide lombare, del
25 ottobre 1995 (doc. 23), riferente esiti da frattura del corpo di L1,
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consolidatasi con deformazione a cuneo di grado lieve, una modesta
protrusione in L3/4 e fenomeni degenerativi in D12/L1, L3/4 e L4/5,
- un rapporto di dimissione clinica del 1° dicembre 1998 (doc. 28), in cui è
riportata una cardiopatia ischemica sfociata in un infarto miocardico acuto
antero-laterale il 4 novembre 1998,
- un rapporto di dimissione clinica dell'8 febbraio 1999 (doc. 29), in cui è
descritta l'esecuzione di una coronarografia ed indicata la necessità di
procedere ad una PTCA,
- un referto d'ecocardiogramma (ECG), del 15 marzo 1999 (doc. 32), con
analisi della frequenza cardiaca, in cui l'assicurato è riferito essere
asintomatico,
- un rapporto cardiologico, relativo all'esecuzione di una PTCA con
impianto di stent il 6 febbraio 1999,
- un rapporto relativo al controllo della PTCA, del 15 marzo 1999 (doc.
32), in cui è affermata l'asintomaticità dell'assicurato,
- un referto d'esame degli arti superiori e inferiori, di difficile lettura (doc.
33 e 34), in cui è riferita una sintomatologia algo-parestesica degli stessi,
- un verbale di visita medico-collegiale di una commissione medica di
verifica italiana, del 15 luglio 2003 (doc. 36), di difficile lettura, in cui sono
diagnosticati degli esiti da frattura in D12/L1 e da infarto miocardico,
nonché una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), con una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74%,
- un referto radiologico della colonna vertebrale completa, del 10 gennaio
2005 (doc. 37), riportante in particolare segni d'artrosi ed una riduzione
del corpo vertebrale di L1
- una cartella clinica del mese d'aprile 2005 (doc. 39), di difficile lettura,
- una relazione di dimissione clinica, relativa ad un ricovero protrattosi dal
27 gennaio al 2 febbraio 2005 (doc. 40), diagnosticante una polmonite
bilaterale ed una cardiopatia ischemica trattata mediante
rivascolarizzazione con impianto di stent,
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- un certificato medico del 29 novembre 2007 (doc. 43), in cui è notata in
particolare la presenza di un glaucoma nell'occhio destro ed un'ipoacusia
bilaterale,
- documenti oftalmologici (doc. 44 a 46),
- un referto d'esame ecocardiografico del 24 giugno 2007 (doc. 47), di
difficile lettura, indicante tra l'altro una frazione d'eiezione (FE) del 65%.
B.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del suo servizio
medico, nella persona del dott. C._______, il quale ha formulato, nel suo
rapporto del 16 luglio 2008 (doc. 49), la diagnosi, ininfluente sulla
capacità lavorativa, di glaucoma all'occhio destro, BPCO discreta, infarto
miocardico nel 1998, esiti da PTCA nel 1999, sequele di fratture di L1 e
D12 nel 1994 e lombosciatalgie. Il medico dell'UAIE ha precisato in
particolare che non sussisteva alcuna insufficienza cardiaca e nessun
segno d'angor, e che le anomalie del rachide erano banali, senza alcuna
patologia radicolare a livello lombare.
Il 23 luglio 2008 l'UAIE ha quindi stilato un progetto di decisione (doc. 50),
con il quale ha ventilato all'assicurato il rigetto della sua domanda di
rendita d'invalidità, per difetto di un'incapacità lavorativa del 40% almeno
in media durante un anno senza notevoli interruzioni, invitandolo nel
contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta
giorni. Il 10 settembre 2008 l'assicurato si è opposto a questo progetto
(doc. 52), rivendicando il diritto ad una rendita d'invalidità. Ciononostante,
mediante decisione del 1° ottobre 2008 (doc. 53), l'UAIE ha respinto la
richiesta di rendita. Questa decisione è cresciuta in giudicato senza
essere stata oggetto di ricorso.
C.
L'assicurato ha presentato una seconda domanda di rendita, sempre per
il tramite dell'INPS, il 23 novembre 2010 (doc. 56), corredata in
particolare della documentazione seguente:
- un referto di tomografia computerizzata (TC) del ginocchio destro, del
31 agosto 2010 (doc. 52), riferente tra l'altro l'assenza di alterazioni
morfostrutturali ossee di significato traumatico,
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- un referto radiodiagnostico del piede destro, del 6 settembre 2010 (doc.
53), facente stato di un lieve alluce valgo ed artrosi metatarso-falangea
del primo dito,
- un referto elettromiografico del 20 gennaio 2010 (doc. 54), riportante
una sindrome del tunnel carpale grave, più evidente a destra,
- una nuova perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, del
3 dicembre 2010 (doc. 55), diagnosticante, nel quadro di condizioni
psichiche caratterizzate da una depressione del tono dell'umore, nonché
di movimenti ed andatura normali, esiti da PTCA con rivascolarizzazione
e posa di stent per cardiopatia ischemica, e da frattura D12 e L1 con
spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale e sofferenza neurogena
agli arti inferiori, una BPCO, un glaucoma all'occhio destro e una
sindrome del tunnel carpale specialmente a destra. Nella perizia è
specificato che l'assicurato, le cui condizioni generali sono peggiorate, è
in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni,
ma non più la sua ultima attività, il grado d'invalidità essendo
cionondimeno fissato, secondo criteri propri del diritto italiano, al 75%,
- un certificato ospedaliero del 1° giugno 2009 (doc. 59), diagnosticante
un glaucoma in paziente in cui la ionoterapia con betabloccanti è
terapeuticamente insufficiente e/o controindicata,
- un referto di TC del rachide lombosacrale, del 31 marzo 2010 (doc. 60),
riferente, in generale, l'assenza di alterazioni strutturali ossee a focolaio o
tumefazioni delle parti molli paraspinali, con fenomeni artrosici diffusi
moderati,
- un referto d'esami radiodiagnostici della spalla e del ginocchio destri,
come pure del ginocchio sinistro, del 15 luglio 2010 (doc. 61), rivelante in
particolare un'ampia calcificazione delle parti molli da periartrite scapolo-
omerale, ed artrosi dei margini della cavità glenoidea e dei capi articolari
acromion-clavicolari.
D.
L'UAIE ha così trasmesso gli atti per apprezzamento al proprio servizio
medico, nella persona del dott. C._______, il quale ha espresso, nel suo
rapporto del 1° settembre 2011 (doc. 62), la diagnosi, senza influsso sulla
capacità lavorativa, di glaucoma all'occhio destro, BPCO discreta, infarto
miocardico nel 1998, esiti da PTCA nel 1999, sequele di fratture di L1 e
D12 nel 1994, lombosciatalgie e sindrome del tunnel carpale bilaterale,
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Pagina 6
concludendo all'assenza di nuove patologie rilevanti o all'aggravamento
di un'affezione preesistente.
Il 19 settembre 2011 l'UAIE ha pertanto messo a punto un progetto di
decisione (doc. 63), con il quale ha prospettato all'assicurato il non esame
della sua domanda di rendita d'invalidità, vista la non plausibilità di un
peggioramento del suo stato di salute, invitandolo contemporaneamente
a presentare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Il
21 ottobre 2011 l'assicurato si è opposto a questo progetto (doc. 67),
rivendicando il diritto ad una rendita d'invalidità sulla base del fatto che in
Italia è stato riconosciuto invalido nella misura del 75%. Mediante
decisione del 23 novembre 2011 (doc. 68), l'UAIE ha confermato il non
esame della richiesta di rendita, rilevando in particolare che le decisioni
d'istituti previdenziali esteri non vincolano le autorità svizzere.
E.
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale (TAF) il 24 dicembre 2011 (incarto TAF, doc. 1),
chiedendo, previo annullamento della stessa, che gli sia attribuita una
rendita sulla base di un grado d'invalidità del 100%, a partire dal primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda,
ed ha allegato, tra l'altro, copie di certificati di pensione italiana.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 5 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 3),
proponendone il rigetto con la conferma della decisione impugnata.
F.
Il ricorrente ha replicato il 20 aprile 2012 (incarto TAF, doc. 6), esibendo
una moltitudine di documenti medici, in parte già agli atti, tra cui un referto
di tomoscintigrafia miocardica, del 22 dicembre 2010, riportante segni di
sofferenza ischemica, ed un rapporto di medicina legale, del 13 aprile
2012, in cui è riferita in particolare un'incapacità lavorativa dell'80%.
Il dott. C._______ si è di nuovo pronunciato sul caso il 21 maggio 2012
(doc. 70 e 70.1), ponendo la diagnosi principale d'insufficienza coronarica
dopo infarto, ma senza angor clinico, unitamente ad un glaucoma
all'occhio destro, una BPCO discreta, un infarto miocardico nel 1998, esiti
da PTCA nel 1999, sequele di fratture di L1 e D12 nel 1994,
lombosciatalgie ed una possibile gonartrosi incipiente. Negando che
risultino dagli atti segni di un aggravamento dello stato di salute, il medico
dell'UAIE ha formulato, a decorrere dal 2005, senza potere indicare una
data più precisa a causa dell'assenza d'informazioni riguardo alla
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situazione professionale del ricorrente, un'incapacità lavorativa del 100%
nell'attività abituale e dello 0% in occupazioni confacenti, a tempo pieno e
non implicanti il trasporto di carichi superiori a 15 kg o lavori pesanti, quali
sorvegliante di parcheggi o in musei, magazziniere, montatore di
apparecchi elettronici e venditore in generale, come pure l'attività di
cameriere.
G.
Sulla base di questa valutazione, l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado
d'invalidità il 15 giugno 2012 (doc. 72), ritenendo, come reddito ipotetico
da valido per il 2008 (bracciante agricolo), un valore di EUR 1'298.94,
secondo i dati statistici dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), e, come
reddito da invalido, sempre in funzione dei dati dell'ILO, in attività quali
venditore al dettaglio, montatore di apparecchi elettronici o cameriere, ha
considerato un valore medio di EUR 1'365.12, ridotto del 15% viste le
circostanze personali del ricorrente, ossia EUR 1'160.35. Attuando il
raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così ottenuto una perdita di guadagno
del 10.67%, equivalente ad un grado d'invalidità dell'11%.
L'UAIE ha dunque duplicato il 21 giugno 2012 (incarto TAF, doc. 8),
confermando le conclusioni espresse nella risposta al ricorso.
H.
Mediante decisione incidentale del 2 luglio 2012 (incarto TAF, doc. 9),
questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente
alle presunte spese processuali di Fr. 400.- entro un termine di trenta
giorni dalla ricezione della stessa, trasmettendogli nello stesso tempo per
conoscenza copie del rapporto del dott. C._______, del 21 maggio 2012,
e del calcolo del grado d'invalidità realizzato dall'UAIE il 15 giugno 2012,
pure con un termine di trenta giorni per esprimere eventuali osservazioni
in proposito.
Il 6 agosto 2012 il ricorrente ha inoltrato un nuovo scritto, ribadendo
sostanzialmente le sue richieste, e, il 20 agosto 2012, ha effettuato un
pagamento di Fr. 388.- (incarto TAF, doc. 12).
Questo Tribunale lo ha quindi sollecitato, mediante nuova decisione
incidentale del 21 agosto 2012 (incarto TAF, doc. 13), a volere saldare la
differenza di Fr. 12.- entro un termine di dieci giorni dalla notifica della
stessa. Il ricorrente ha proceduto ad un pagamento di Fr. 15.- il
17 settembre 2012 (incarto TAF, doc. 15).
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Pagina 8
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla
notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
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1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
È applicabile quindi, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
2.2 L'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame
rimane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione
dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, 2006
979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e 2421), in base alla quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il Regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831), normativa applicabile a
tutte le rendite il cui diritto nasce dal 1° giugno 2002 o successivamente,
e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i
rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regolamento), ed il Regolamento
(CEE) n. 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione
del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del Regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
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rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 257 consid. 2.4).
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003, consid. 2).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Non sono invece applicabili le norme della 6a revisione
della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU
2011 5659; FF 2010 1603).
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita sulla base di un
grado d'invalidità del 100%.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve,
cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
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durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei diciotto anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
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Pagina 12
dal 1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
6.6 Qualora una prima (o seconda) richiesta di rendita sia stata negata
perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI], RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se
la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative
[Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
6.7 Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1
LPGA). In particolare, se la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in
C-7011/2011
Pagina 13
cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2), potendo
tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione
impugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V
138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Egli deve
esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente
dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a
disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle
pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, nonostante il tenore della decisione impugnata, l'UAIE è
entrato nel merito della seconda domanda di rendita, nella misura in cui
ha sottoposto i documenti prodotti con la stessa al proprio servizio
medico, nella persona del dott. C._______, il quale li ha esaminati nel suo
rapporto del 1° settembre 2011 (doc. 62). Peraltro, nel quadro della
presente procedura, il dott. C._______ si è nuovamente pronunciato sul
caso il 21 maggio 2012 (doc. 70 e 70.1). Date queste circostanze è
possibile esaminare nel merito la seconda domanda di rendita d'invalidità
anche se l'UAIE aveva respinto la prima domanda sulla base dell'art. 87
cpv. 4 OAI, la decisione impugnata potendo essere, se del caso,
confermata con sostituzione dei motivi (DTF 117 V 8 consid. 2b/aa in
fine).
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8.2 La prima decisione di rifiuto della domanda di rendita è stata emessa
dall'UAIE il 1° ottobre 2008 (doc. 53), mentre la seconda, qui avversata, il
23 novembre 2011 (doc. 68). Ne consegue che il periodo di riferimento
per giudicare se sia intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, può essere limitato all'arco di tempo intercorrente dal
1° ottobre 2008 al 23 novembre 2011.
8.3 Dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare,
dalle perizie particolareggiate E 213 della dott.ssa B._______, medico
dell'INPS, del 2 luglio 2007 e 3 dicembre 2010 (doc. 3 e 55), e dai
rapporti del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 16 luglio 2008,
1° settembre 2011 e 21 maggio 2012 (doc. 49, 62 e 70), risulta la
diagnosi di glaucoma all'occhio destro, BPCO discreta, infarto miocardico
nel 1998, esiti da PTCA nel 1999, sequele di fratture di L1 e D12 nel
1994, lombosciatalgie e sindrome del tunnel carpale bilaterale.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, questo Tribunale non ha motivi per scostarsene.
8.4 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la
dott.ssa B._______ ha individuato, nella sua seconda perizia E 213, un
peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto aveva constatato
nella sua prima perizia del 2 luglio 2007, ciò che l'ha indotta ad
aumentare il grado d'invalidità dal 70 al 75%, conformemente a criteri
propri del diritto italiano, nonostante il fatto che abbia nel contempo
riconosciuto il ricorrente capace di svolgere regolarmente lavori leggeri,
senza controindicazioni.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha considerato, il 1° settembre 2011,
che, rispetto alla sua prima valutazione del 16 luglio 2008, non sono
apparse nuove patologie e che nemmeno è intervenuto un aggravamento
di una delle affezioni conosciute, manifestando dubbi sulle nuove
conclusioni della dott.ssa B._______, ritenute difettare di argomenti clinici
solidi. Ulteriormente, il 21 maggio 2012, il medico dell'UAIE ha formulato,
a decorrere dal 2005, senza potere indicare una data più precisa a causa
dell'assenza d'informazioni riguardo alla situazione professionale del
ricorrente, un'incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale
(bracciante agricolo, come indicato dallo stesso ricorrente) e dello 0% in
occupazioni confacenti, a tempo pieno e non implicanti il trasporto di
carichi superiori a 15 kg o lavori pesanti, quali sorvegliante di parcheggi o
in musei, magazziniere, montatore di apparecchi elettronici, venditore in
generale e cameriere (ultima attività esercitata dal ricorrente secondo le
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indicazioni del datore di lavoro). Egli ha inoltre specialmente evidenziato il
fatto che agli atti non sono riscontrabili segni clinici a favore di una
sciatalgia, di una sindrome radicolare, di una claudicazione neurologica o
di altre anomalie neurologiche degli arti inferiori, la sola patologia
oggettiva essendo in definitiva un'insufficienza coronarica postinfartuale
senza angor clinico, la quale, se sottoposta ad un trattamento
medicamentoso adeguato, risulta essere compatibile, per esempio, con
l'attività di cameriere, contrariamente ad altre occupazioni a carattere
fisico troppo pronunciato.
8.5 Visto quanto precede, questo Tribunale constata, seguendo la
valutazione dettagliata del dott. C._______, che l'incapacità lavorativa del
ricorrente è pari al 100% nell'attività di bracciante agricolo e dello 0% in
occupazioni confacenti, tra le quali si annovera anche quella di
cameriere, e ciò a decorrere dal 2005. Per contro, la valutazione del
grado d'invalidità, e non dell'incapacità lavorativa, del 70 o 75%, operata
dalla dott.ssa B._______ conformemente a criteri propri del diritto italiano,
non è pertinente in questa sede, nella misura in cui il grado d'invalidità ai
sensi dell'AVS/AI è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero
(cfr. consid. 2.3).
9.
9.1 Come già esposto al consid. 6.5, secondo l'art. 16 LPGA, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito
da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Occorre ancora specificare che il salario da invalido, quale introito teorico,
può essere ridotto per tenere conto di fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), come l'età o un handicap. Nell'ambito dell'applicazione di
tale riduzione, l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio
che il giudice può rivedere solamente in casi particolari. Il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza motivo pertinente, sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione. Se lo fa, deve motivare in
modo appropriato che una diversa valutazione s'impone. Inoltre, la
deduzione non va effettuata automaticamente, ma solo se nel singolo
caso sussistono elementi che lascino presagire che la persona
assicurata, a causa di una o più di queste circostanze, ben difficilmente
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Pagina 16
riuscirà a sfruttare la sua capacità residua di lavoro (DTF 137 V 71
consid. 5.2).
9.2 In concreto, l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità il
15 giugno 2012 (doc. 72), nel quadro della presente procedura,
ritenendo, come reddito ipotetico da valido per il 2008 (bracciante
agricolo), un valore di EUR 1'298.94 (più favorevole di quello indicato dal
datore di lavoro), secondo i dati statistici dell'ILO, e, come reddito da
invalido, sempre in funzione dei dati dell'ILO, in attività quali venditore al
dettaglio, montatore di apparecchi elettronici o cameriere, ha considerato
un valore medio di EUR 1'365.12, ridotto del 15% viste le circostanze
personali del ricorrente, ossia EUR 1'160.35. Operando il raffronto dei
due redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del 10.67%,
equivalente ad un grado d'invalidità dell'11%, valore insufficiente per il
riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera.
Questo calcolo, di cui il ricorrente è stato portato a conoscenza con la
decisione incidentale del 2 luglio 2012, e sul quale non ha espresso
osservazioni particolari, è stato eseguito correttamente, sulla base di dati
statistici italiani pubblicati dall'ILO. Il fatto che essi si riferiscano al 2008
non influisce sulla sua validità, poiché anche se si utilizzassero i dati del
2010, peraltro non disponibili sul sito dell'ILO (),
oppure indicizzando i valori del 2008 al 2010, secondo le statistiche
nazionali italiane, si può escludere con certezza che il risultato ottenuto
sarebbe pari o superiore al 40%. Il calcolo effettuato dall'UAIE non può
dunque che essere approvato.
10.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata, con sostituzione dei motivi, nel senso che la seconda
domanda di rendita è stata di fatto e materialmente esaminata, ma
ancora una volta deve essere constatato che non esiste un'invalidità di
grado pensionabile.
11.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente
al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in
materia di assicurazioni sociali.
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Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 403.-, versato il 20 agosto e 17 settembre
2012.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente
indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e compensate
con l'anticipo versato il 20 agosto e 17 settembre 2012.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
Giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: