B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7014/2015
Sen t en z a d e l 1 6 d i c emb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato CLAAI,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 2 ottobre 2015).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 13 maggio 2015, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina italiana, nata
il (…), coniugata (da […]) e madre di tre figli (nati rispettivamente nel […],
[…] e […]) – una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 78.- al mese dal 1°
giugno 2015, in base ad una durata di contribuzione di 1 anno ed 9 mesi,
una ripartizione ed attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi
conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un riconoscimento
di accrediti per compiti educativi di 0.5 anni, un reddito annuo medio
determinante di fr. 39'480.- ed una scala delle rendite 2 (doc. 19; v. anche
doc. 16 [foglio di calcolo] e doc. 25 dell'incarto della CSC concernente il
coniuge [decisione su opposizione della CSC del 13 maggio 2015 afferente
a quest'ultimo]).
2.
Con lettera inoltrata il 5 giugno 2015, l'interessata ha chiesto "il riesame
della pensione e il ricalcolo della pensione estera" (doc. 20).
3.
Con scritto del 20 luglio 2015, la CSC, considerando la lettera inoltrata il 5
giugno 2015 come un'opposizione, ha in particolare assegnato
all'interessata un termine fino al 25 agosto 2015 per inoltrare uno scritto
d'opposizione comprendente una motivazione ed una conclusione, la
lettera inoltrata il 5 giugno 2015 non contenendo né motivi né conclusioni,
con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, l'opposizione
sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. 21).
4.
Con decisione su opposizione del 2 ottobre 2015, l'autorità inferiore, dopo
avere constatato che l'interessata non ha prodotto un atto d'opposizione
comprendente i motivi e le conclusioni, secondo quanto indicato nello
scritto della CSC del 20 luglio 2015, ha dichiarato irricevibile l'opposizione
inoltrata il 5 giugno 2015 (doc. 23).
5.
Con scritto del 21 ottobre 2015, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi
al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione
della CSC del 2 ottobre 2015 mediante il quale ha chiesto "il ricalcolo della
propria pensione in quanto dai contributi versati presso lo stato estero la
pensione che riceve è inferiore a quella spettante considerato che i propri
figli sono stati educati in Svizzera" (doc. TAF 1).
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6.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
7.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali
non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS
830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la LAVS non deroghi alla LPGA.
8.
8.1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, l'atto di ricorso
deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la
firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono
in possesso del ricorrente.
8.2. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma del
ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al
ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria
che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso
(art. 52 cpv. 2 e 3 PA).
9.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 9
novembre 2015 (notificata il 17 novembre 2015; cfr. l'avviso di ricevimento
postale [doc. TAF 5]), ha inviato la ricorrente a regolarizzare il ricorso del
21 ottobre 2015, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni
del gravame (art. 52 cpv. 2 PA) riferiti alla decisione di irricevibilità
dell'opposizione resa il 2 ottobre 2015, entro il termine di 5 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento
medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in assenza di
una motivazione topica riferita alla decisione di irricevibilità della CSC del
2 ottobre 2015. Questo Tribunale ha in particolare segnalato all'insorgente
che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso
(in particolare proposto da un privato che procede personalmente), occorre
comunque, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo
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conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri
termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una
constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se
la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che
sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso
stesso. Il Tribunale ha altresì precisato alla ricorrente che se è impugnata
una decisione di irricevibilità è necessaria una specifica contestazione nel
ricorso dei motivi di detta irricevibilità (doc. TAF 4).
10.
Il 18 novembre 2015, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa
Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 6).
11.
11.1. Secondo giurisprudenza, se è impugnata una decisione di irricevibi-
lità è necessaria una specifica contestazione nel ricorso dei motivi di irrice-
vibilità. La motivazione del ricorso, pur non dovendo essere necessaria-
mente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema dell'irricevibilità
medesima. Un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio
di irricevibilità non soddisfa l'esigenza di una motivazione riferita allo spe-
cifico oggetto impugnato (cfr. sentenze del TF 8C_38/2014 del 31 gennaio
2014 e 9C_864/2012 dell'8 novembre 2012; DTF 123 V 335).
11.2. Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, con lettera inoltrata il 5
giugno 2015 (doc. 20), ha chiesto il riesame della decisione resa dalla CSC
il 13 maggio 2015. Con scritto del 20 luglio 2015 (doc. 21), l'autorità infe-
riore ha invitato l'insorgente ad inoltrare uno scritto d'opposizione compren-
dente una motivazione ed una conclusione, con la precisazione che, in
caso di mancata presentazione di un siffatto atto, l'opposizione inoltrata il
5 giugno 2015 sarebbe stata dichiarata irricevibile. Nella decisione su op-
posizione del 2 ottobre 2015 (doc. 23), la CSC, dopo avere constatato che
la ricorrente non ha prodotto un atto d'opposizione comprendente i motivi
e le conclusioni, secondo quanto indicato nello scritto del 20 luglio 2015,
ha poi dichiarato irricevibile l'opposizione inoltrata il 5 giugno 2015 (art. 10
cpv. 1 e 5 OPGA [RS 830.11]).
11.3. L'insorgente, nel ricorso del 21 ottobre 2015 (doc. TAF 1), non si è
pronunciata sulle ragioni per cui la decisione impugnata di irricevibilità
dell'opposizione, a causa dell'assenza di una motivazione e di una conclu-
sione, non fosse corretta. La ricorrente si è limitata a contestare la deter-
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minazione del periodo contributivo in relazione al riconoscimento di accre-
diti per compiti educativi. Nella misura in cui l'insorgente indica, in modo
altresì generico, che i suoi figli sono stati educati in Svizzera, la stessa
solleva delle censure di merito concernenti la determinazione della durata
contributiva, durata contributiva che non costituisce l'oggetto della deci-
sione su opposizione della CSC del 2 ottobre 2015. Peraltro, il termine di 5
giorni assegnato alla ricorrente, con decisione incidentale del 9 novembre
2015 di questo Tribunale, per regolarizzare il ricorso, nel senso dell'indica-
zione dei motivi e delle conclusioni del gravame riferiti alla decisione di ir-
ricevibilità dell'opposizione del 2 ottobre 2015, è, nel frattempo, scaduto
infruttuoso. Per conseguenza, in assenza di una motivazione topica riferita
alla decisione di irricevibilità resa dalla CSC il 2 ottobre 2015, il ricorso del
21 ottobre 2015 è inammissibile (art. 23 PA).
12.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
13.
13.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
13.2. Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v.,
fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti
Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: