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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7016/2011
Sen t e n z a d e l 1 2 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice unica Elena AvenatiCarpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Riccardo Schuhmacher,
via Ca' del Caccia 4, 6943 Vezia,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto .
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Visto
la decisione del 22 luglio 2009, mediante la quale l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha riconosciuto a A._______il diritto ad una rendita intera
d'invalidità limitata al periodo dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2007,
il ricorso del 14 settembre 2009, con il quale A._______ha chiesto che gli
sia attribuita una mezza rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2008,
la sentenza del 2 novembre 2010, in virtù della quale il Tribunale
amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso e riformato la
decisione dell'UAIE del 22 luglio 2009, accordando a A._______un quarto
di rendita dal 1° gennaio 2008,
e considerato
che il giudizio del Tribunale amministrativo federale, impugnato dall'UAIE,
è stato annullato dal Tribunale federale mediante sentenza del 15
dicembre 2011,
che è quindi necessario statuire sulle spese e le ripetibili relative alla
procedura davanti al Tribunale amministrativo federale,
che, tenuto conto dell'esito della detta procedura, le spese devono essere
messe a carico della parte soccombente, ossia A._______(art. 63 cpv. 1
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA, RS 172.021]),
che, in concreto, le spese processuali di Fr. 300. sono compensate con
l'anticipo dello stesso ammontare, versato da A._______il 10 febbraio
2010,
che, visto l'esito della procedura, non si assegnano a A._______indennità
per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Le spese di procedura relative alla causa C5817/2009, ammontanti a
Fr. 300., sono poste a carico di A._______ e compensate con l'anticipo
dello stesso importo, da lui versato il 10 febbraio 2010.
2.
Non sono attribuite indennità per spese ripetibili.
3.
Comunicazione:
– al patrocinatore di A._______(Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif.: …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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