Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-7017/2009
Sentenza del 18 marzo 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
patrocinato da Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS,
Feldstrasse 108, 8004 Zurich,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
Il 7 ottobre 2009 il cittadino angolano A._______, nato il …, si è recato
presso la polizia comunale di Regensdorf/ZH con l'intenzione di
segnalare lo smarrimento dei documenti personali. Dalle delucidazioni e
in particolare dai verbali d'interrogatorio eseguiti, è emerso che
l'interessato risiedeva in Italia a beneficio di un titolo di soggiorno di
durata indeterminata e che il suo passaporto era scaduto il 28 settembre
2009 (cfr. "Einvernahme widerrechtliche Einreise / Kantonspolizei Zürich"
del 7 ottobre 2009). Visto il probabile reato d'entrata e soggiorno illegale
in Svizzera l'interessato è stato immediatamente arrestato.
B.
Con decreto d'accusa dell'8 ottobre 2009 (cfr. "Strafbefehl /
Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland"), A._______ è stato
condannato, per essere entrato in Svizzera e avervi soggiornato
illegalmente senza essere in possesso di un documento d'identità
valevole, alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.- (per
complessivi fr. 600.-) sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni e una multa di fr. 300.-.
L'interessato è stato rilasciato dalla detenzione preventiva il giorno stesso.
C.
Il 9 ottobre 2009 la polizia cantonale zurighese ha informato l'interessato
della possibile emissione di una misura di allontanamento concedendogli
la facoltà di esprimersi in merito.
Lo stesso giorno l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata nei confronti dell'interessato, valevole dall'11
ottobre 2009 al 10 ottobre 2011, motivandolo come segue:
"Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung wegen illegaler Einreise und illegalen Aufenthalts (Art. 67
Abs. 1 Bst. a AuG)."
Per gli stessi motivi l'autorità inferiore ha tolto l'effetto sospensivo al ricorso.
Tradotta in italiano, la decisione è stata notificata brevi menu all'interessato a cui è stato impartito di
lasciare la Svizzera con decisione di allontanamento del 9 ottobre 2009 (cfr. Wegweisungsverfügung /
Sicherheitsdirektion Kanton Zürich, Migrationsamt del 9 ottobre 2009).
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D.
Il 9 novembre 2009, agendo per il tramite del suo rappresentante legale,
A._______ ha impugnato il suddetto provvedimento postulando la
restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, la concessione del gratuito
patrocinio e l'annullamento della decisione impugnata. Egli ha in primo
luogo rilevato di risiedere in Italia con un titolo di soggiorno di durata
illimitata e di aver incontrato durante uno dei suoi soggiorni in Svizzera
l'attuale compagna titolare di un permesso F e in attesa di un loro figlio
(nato il 28 dicembre 2009). La stessa sarebbe afflitta da problemi psichici
e per tali ragioni il ricorrente si era recato in Svizzera presso l'amica. In
riguardo al diritto materiale il ricorrente ha osservato che a decorrere
dall'entrata in vigore dell'accordo inerente alla normativa Schengen, il 12
dicembre 2008, i cittadini di Paesi terzi che risiedono in una delle Parti
contraenti sono autorizzati ad entrare in Svizzera. La decisione dell'UFM
appare dunque sproporzionata, non essendovi una minaccia contro la
Svizzera, e inesatta, siccome emessa sulla base del rapporto di polizia
secondo il quale il ricorrente necessiterebbe di un visto. Sul piano
umanitario egli ha osservato che la fidanzata, considerati i problemi
psichici e la gravidanza in corso, non può essere lasciata sola e inoltre,
tenuto conto del suo statuto, essa non può recarsi in Italia. Tale decisione
comporta infine una violazione dell'art. 3 della Convenzione del 20
novembre 1989 sui diritti del fanciullo (di seguito: Convenzione sui diritti
del fanciullo, RS 0.107).
E.
Con scritto del 26 novembre 2009, il ricorrente ha osservato di percepire
un salario mensile medio di Euro 300.00 e di non essere in grado di
versare l'importo equivalente alle spese richieste di fr. 600.- al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF). Il 17 febbraio
2010 egli ha quindi esibito la documentazione relativa alla domanda di
gratuito patrocinio e, con decisione incidentale del 4 marzo 2010 il
Tribunale ha accolto la domanda di gratuito patrocinio e respinto l'istanza
tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso.
F.
Con scritto del 2 gennaio 2010 l'interessato ha inoltre postulato
un'autorizzazione per entrare in Svizzera allo scopo di comparire al
pubblico dibattimento in sede penale previsto il 25 gennaio 2010 e per
sostenere la fidanzata nonché il figlio neonato.
Con decisione del 20 gennaio 2010 l'UFM ha sospeso il provvedimento in questione dal 23 gennaio al 27
gennaio 2010.
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Con sentenza del 25 gennaio 2010 il Tribunale distrettuale di Dielsdorf/ZH ha riconfermato il suddetto
decreto d'accusa (cfr. "Urteil / Bezirksgericht Dielsdorf" del 25 gennaio 2010).
G.
Con scritto del 23 marzo 2010 l'interessato ha postulato la
riconsiderazione della predetta decisione incidentale in merito al rifiuto
della restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso al fine di assistere la
fidanzata e riconoscere il proprio figlio.
H.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 27
aprile 2010, l'autorità inferiore ha osservato che sia l'entrata che il
soggiorno illegale in Svizzera sono considerati gravi violazioni dell'ordine
e della sicurezza pubblici. La decisione inoltre non sarebbe
sproporzionata vista la durata limitata a due anni. L'UFM ha poi osservato
che la fidanzata e madre del figlio è stata posta al beneficio
dell'ammissione provvisoria, statuto che non garantisce alcun diritto di
residenza ed ha sottolineato che il provvedimento in questione non
costituisce un divieto generale, infatti un'autorizzazione per eventuali
entrate future può essere richiesta.
I.
Con ordinanza del 20 maggio 2010 il Tribunale ha assegnato un termine
al ricorrente sino al 21 giugno 2010 per inoltrare l'atto di replica corredato
dei relativi mezzi di prova ed ha trasmesso all'autorità inferiore una copia
dello scritto del ricorrente del 23 marzo 2010 concernente la richiesta di
un ulteriore salvacondotto.
Il ricorrente non ha dato seguito alla sua facoltà di prendere posizione in merito al preavviso dell'UFM.
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Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce
un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate
dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 83 lett. c. cifra 1 della legge
sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid.
1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione
del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22
settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della
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Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato
1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di
principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema
d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una
segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti
gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento
(CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15 marzo
2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere
Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari
o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia
autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in
relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen).
4.
4.1. A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale
disciplina il divieto d'entrata (Decreto federale che approva e traspone nel
diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il
recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 2008/115/CE] RU
2010 5925 e FF 2009 7737).
4.2. Conformemente al nuovo art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d
capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre
vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67
cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si
trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa
(cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima
di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se
l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione
può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un
divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente
(art. 67 cpv. 5 LStr).
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4.3. I casi per i quali l'UFM dispone, come in precedenza, di un margine
di apprezzamento per pronunciare un divieto d'entrata, figurano ora
all'art. 67 cpv. 2 LStr, il quale corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 LStr
(RU 2007 5456). Diversamente, nei casi previsti dall'art. 67 cpv. 1 LStr,
qualora l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d
cpv. 2 lett. a-c LStr (lett. a) o quando lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (lett. b), una decisione di divieto
d'entrata deve in linea di principio essere pronunciata. Il potere di
apprezzamento dell'autorità è in questi casi fortemente ridotto. Per
l'introduzione dell'art. 67 LStr non è stata prevista alcuna disposizione
transitoria. Quindi, l'applicazione del nuovo diritto ad una situazione di
fatto che si è interamente svolta allorquando era in vigore il vecchio diritto
potrebbe condurre in certi casi ad un'applicazione retroattiva della legge,
illegale nella misura in cui tale retroattività propriamente detta non è
prevista dalle disposizioni transitorie e non corrisponde allo spirito e al
senso voluto dal precitato Decreto federale.
4.4. Nella specie all'interessato è stata notificata una decisione di rinvio
(decisione del 9 ottobre 2009). Tuttavia, l'attuale art. 67 cpv. 1 lett. a LStr
non può essere applicato giacché comporterebbe una retroattività
propriamente detta non lecita.
Ciò premesso, occorre esaminare se gli elementi presi in considerazione dall'UFM sono contemplati dalla
nuova disposizione senza che l'applicazione di quest'ultima sia vietata dal principio della non-retroattività.
La decisione impugnata, tenuto conto dei fatti rimproverati al ricorrente, è fondata sul previgente art. 67
cpv. 1 lett. a LStr che corrisponde all'attuale cpv. 2 del nuovo art. 67 LStr. Ora, la prassi previgente, per
quanto concerne la disposizione del divieto d'entrata, è compatibile all'attuale normativa ed ai relativi
principi (cfr. FF 2009 7752). Inoltre, visto che la decisione impugnata riguarda un divieto d'entrata di durata
inferiore ai cinque anni, in definitiva non vi sono mutamenti.
Di seguito verrà dunque menzionato unicamente l'art. 67 LStr in vigore dal 1° gennaio 2011.
4.5. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro
le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di
una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio
relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428).
La sicurezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono,
tra i beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche
l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF
2002 pag 3424; cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA
WIDMER, in: RAINER J. SCHWEIZER [Ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht
des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori
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riferimenti). In questo senso l'art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 24
ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS
1421.201) statuisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni
dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è esposizione della
sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti
che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole
probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
I reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri, rappresentano quindi delle violazioni di legge,
sanzionate secondo gli art. 115 e segg. della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), e possono
dunque in quanto tali condurre all'emissione di un divieto d'entrata, che non deve essere tuttavia
interpretato quale sanzione bensì quale misura di protezione contro possibili turbative future (cfr.
Messaggio precitato FF 2002 pag. 3428).
5.
5.1. Il ricorrente si prevale del fatto che la normativa Schengen - entrata
in vigore per la Svizzera il 12 dicembre 2008 - permette ai cittadini di
Paese terzi, che risiedono in uno degli Stati membri, di circolare
liberamente in tutto lo spazio Schengen.
5.2. Di principio, un cittadino di un Paese terzo, che risiede regolarmente
in una Parte contraente, ha il diritto di muoversi in tutto lo spazio
Schengen senza dover richiedere un'autorizzazione d'ingresso alla
relativa ambasciata. A tale scopo egli deve essere in possesso di un titolo
di soggiorno duraturo e di un documento di viaggio riconosciuto, entrambi
valevoli (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b ultima frase del regolamento [CE] n.
562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105
del 13 aprile 2006, pag. 1-32]).
5.3. Nella specie, visto il titolo di soggiorno italiano di durata illimitata,
l'interessato aveva il diritto di circolare in tutto lo spazio Schengen nella
misura in cui egli era in possesso di un documento di viaggio valido. Ora,
il passaporto del ricorrente è scaduto il 29 settembre 2009 e pertanto da
quella data egli non poteva più circolare liberamente nella spazio
Schengen.
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6.
Nel suo gravame l'interessato ha affermato che la decisione impugnata è
sproporzionata non essendovi una minaccia contro la Svizzera.
6.1. In concreto il ricorrente è stato condannato con decreto d'accusa
dell'8 ottobre 2009 per essere entrato in Svizzera il 6 ottobre 2009 con
un'autovettura dal valico doganale di Chiasso, nonostante fosse a
conoscenza del fatto che il suo passaporto angolano era scaduto il 28
settembre precedente. Egli si è poi trattenuto in territorio elvetico fino al
suo arresto avvenuto il 7 ottobre 2009. All'interessato è stata inflitta una
pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna (per un
totale di fr. 600.-), sospesa condizionalmente per un periodo di priva di
due anni, e una multa di fr. 300.-. Tale condanna è inoltre stata
confermata dal Tribunale distrettuale di Dielsdorf con sentenza del 25
gennaio 2010.
Nella fattispecie l'interessato ha intenzionalmente violato l'ordinamento giuridico vigente in Svizzera. Egli
infatti doveva essere al corrente del fatto che non era legittimato a varcare il confine senza documenti
validi. Come rilevato in precedenza, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici anche nel caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Visto quanto precede l'autorità
inferiore ha a giusto titolo emesso un divieto d'entrata nei confronti del ricorrente conformemente all'art. 67
cpv. 1 lett. a LStr.
7.
Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio,
resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata
dall'UFM, prevista per un periodo di due anni, è adeguata alle circostanze
del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
7.1. A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento
amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere
d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della
proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una
corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della
Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del
ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata
e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, cifra 613 segg.). In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
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sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione
alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II
292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c). Di principio l'interesse pubblico al
mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia
degli stranieri è da considerarsi elevato.
7.2. Per quanto riguarda l'interesse privato di A._______, dalle risultanze
agli atti non emergono elementi idonei a considerarlo preponderante.
Concretamente egli non ha dimostrato di avere stretti legami con la
Svizzera e d'altronde risulta che l'entrata in Svizzera, il 6 ottobre 2009,
era dovuta a motivi professionali (cfr. verbali di interrogatorio del 7 ottobre
2009). La sospensione del divieto d'entrata richiesta con scritto del 23
marzo 2010 al fine di riconoscere il figlio, non ha avuto alcun esito
concreto e, in merito alla relazione con la compagna, non si evincono
elementi attestanti una relazione stretta e realmente vissuta. Dal rapporto
di uscita dalla clinica dopo il parto infatti, si evince che questa ha negato
di aver contatti con il padre del neonato e non ha voluto esprimere
ulteriori chiarimenti in merito (cfr. Austrittsbericht / Universitätsspital
Zürich del 1° gennaio 2010). Egli non può quindi prevalersi del diritto alla
sua vita famigliare, garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) né dell'art. 3 della Convenzione sui diritto del fanciullo.
Pure in relazione ai problemi psichici della fidanzata, il ricorrente non ha
prodotto alcuna documentazione. Infine il ricorrente non ha ritenuto
necessario fare uso del suo diritto di replica concesso con ordinanza del
20 maggio 2010 dal Tribunale, ciò che comprova, in una certa misura, la
carenza d'interesse privato all'annullamento del divieto d'entrata.
7.3. Nella specie, tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e
soggettivi della causa e dopo un'attenta ponderazione degli interessi in
causa, benché l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti
amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri sia di principio
preponderante, alla luce dell'unica infrazione commessa del ricorrente, la
durata del divieto d'entrata appare comunque sproporzionata in relazione
allo scopo perseguito con la misura impugnata.
8.
Il Tribunale ritiene pertanto che, sebbene l'interesse pubblico
all'allontanamento di A._______dalla Svizzera prevalga su quello privato
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di quest'ultimo ad entrarvi, la durata del divieto d'entrata deve essere
ridotto e gli effetti di tale misura limitati alla data della presente sentenza.
9.
Ne discende che la decisione impugnata non è conforme al diritto
federale (cfr. art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere parzialmente
accolto nel senso che la misura di allontanamento è annullata con effetto
a partire dal 18 marzo 2011.
10.
Vista la decisione incidentale del 4 marzo 2010 non si prelevano spese
processuali.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità
di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente
un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevante che ha sopportato.
Visto che l'interessato è patrocinato da un mandatario professionale, ha diritto ad un'indennità. In ragione
dell'insieme delle circostanze della fattispecie della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il
Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità ridotta di
fr. 500.- a titolo di spese ripetibili appaia equa.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 9 ottobre 2009 è annullata con effetto a partire
dal 18 marzo 2011.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 500.- a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Migrationsamt des Kantons Zürich, per informazione (incarto cantonale
di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani
Data di spedizione:
Mara Vassella