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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7017/2011
Sen t e n z a d e l 4 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Francesco Parrino
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 7 ottobre 2009).
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Ritenuto che:
con decisione del 7 ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di
A._______, cittadino serbo, nato nel 1949, una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con decorrenza 1° luglio 2005;
l'assicurato ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo
innanzi allo scrivente Tribunale amministrativo federale (incarto C
6956/2009), il quale, con giudizio del 4 novembre 2010, ha parzialmente
accolto l'impugnativa ed ha riconosciuto in favore del nominato il diritto al
quarto di rendita AI dal 1° settembre 2004 ed il diritto alla rendita intera
dal 1° dicembre 2004;
il giudizio non ha previsto alcun pagamento di spese processuali ed è
stato deciso che l'anticipo di 300 franchi versato il 24 marzo 2010
sarebbe stato restituito al ricorrente;
l'interessato ha impugnato tale giudizio innanzi il Tribunale federale, il
quale, con sentenza del 15 dicembre 2011, ha parzialmente accolto il
gravame ed ha rinviato gli atti all'amministrazione perché proceda a nuovi
accertamenti;
e considerato che:
il giudizio del 4 novembre 2010 di questa autorità giudiziaria e la
decisione del 7 ottobre 2009 dell'autorità inferiore sono stati annullati
dalla sentenza 15 dicembre 2011 del Tribunale federale (cfr. cifra 1 del
dispositivo di detta sentenza);
ne consegue che è necessario statuire in merito alle spese ripetibili e alle
spese processuali relative alla procedura davanti al Tribunale
amministrativo federale;
le spese processuali sono di regola a carico della parte soccombente (art.
63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa, PA, RS 172.021);
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tuttavia, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità
inferiore che soccombe (art. 63 cpv. 2 PA);
A._______, vincente in causa, non deve pagare le spese processuali e
pertanto l'anticipo di 300 franchi versato il 24 marzo 2010 gli deve essere
restituito;
non si riconoscono indennità per spese ripetibili in quanto A._______ ha
agito senza essere rappresentato (art. 64 PA);
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Relativamente alla procedura C6956/2009 non vengono prelevate spese
processuali e l'importo di 300 franchi versato il 24 marzo 2010 viene
restituito a A._______.
2.
Relativamente alla procedura C6956/2009 non sono assegnate indennità
per le spese ripetibili.
3.
Non sono prelevate spese processuali per questa procedura.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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