Corte II I
C-702/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher,
cancelliera Paola Carcano.
C._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. C._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato, ha
lavorato in Svizzera nel 1967 e dal 1969 al 1985 solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI). Dopo il rimpatrio ha lavorato in Italia in qualità di
bracciante agricolo. In data 5 novembre 2004, C._______ ha formulato
una richiesta volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il richiedente è stato visitato
il 19 gennaio 2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di C1._______, ove il sanitario incaricato ha
diagnosticato "ipoacusia medio grave bilaterale, poliartralgia senza
deficit funzionali e sindrome dispeptica in steatosi epatica" e, dopo
aver precisato che l'assicurato può svolgere regolarmente lavori semi-
pesanti (e, quindi, a tempo pieno il suo ultimo lavoro di bracciante
agricolo) come pure un lavoro adeguato alla sue condizioni (ad es.
operaio), ha posto un tasso di invalidità del 35% per qualsiasi attività
lavorativa (doc. 30). Nell'ambito di tale richiesta è stato esibito un
insieme di documenti medici (e segnatamente i referti di: ecografie,
esami audiometrici, un esame endoscopico, una radiografia rachide
lombosacrale oltre ad una relazione fonetica e ad alcuni certificati
medici) relativo al periodo 1986-2004. Nel corso dell'istruttoria
l'amministrazione ha assunto agli atti anche il questionario
dell'assicurato ed il questionario del datore di lavoro, ambedue del 29
giugno 2005 (doc. 1-30).
B. Nel suo rapporto del 21 ottobre 2005, il Dott. P._______ del
Servizio medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la
diagnosi principale di rachialgie diffuse e le ulteriori diagnosi (senza
influsso sulla capacità lavorativa) di steatosi epatica etilica e ipoacusia
bilaterale ed è giunto alla conclusione che l'assicurato, nella sua
precedente attività di bracciante agricolo, è inabile al 100% dal 1995,
anno a partire dal quale però la sua capacità lavorativa in un'attività
adatta e fisicamente leggera prevalentemente sedentaria con
possibilità di alzarsi e cambiare posizione al bisogno evitando lavori
richiedenti la rotazione del tronco oppure spostamenti ripetuti o
prolungati su terreno accidentato (come, per es., sorvegliante di
parcheggi/musei, venditore in generale, riparazione di piccoli
elettrodomestici, addetto alla registrazione, classificazione,
distribuzione della posta interna) è reputata essere del 100% (doc. 31
e 32). L'amministrazione ha quindi operato il raffronto dei redditi
Pagina 2
giungendo alla conclusione che l'assicurato presenta un grado di
invalidità del 26,41% (doc. 33).
C. Mediante decisione del 1° dicembre 2005 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni
era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc.
34). Con opposizione del 10 gennaio 2006 l'assicurato, regolarmente
rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, ha avversato la decisione
menzionata producendo il referto di una visita otorinolaringoiatrica ed
un esame audiometrico, ambedue del 26 agosto 2005 (doc. 35 e 36).
Mediante decisione su opposizione dell'8 dicembre 2006 l'UAIE ha
confermato la propria decisione del 1° dicembre 2005 (doc. 38).
D. Con gravame del 22 gennaio 2007, depositato alla posta italiana il
24 gennaio successivo, C._______, regolarmente rappresentato
dall'avv. Luigi Potenza, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita di invalidità. Nulla
produce a suffragio delle sue conclusioni.
Chiamato a pronunciarsi, l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del
29 marzo 2007, propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. Dopo
aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il ricorrente,
invitato dal Tribunale amministrativo federale a replicare, ha ribadito,
con scritto presentato il 9 maggio 2007, la propria posizione
processuale. Chiamato a pronunciarsi, l'UAIE, nella duplica del 13
giugno 2007, propone nuovamente la reiezione dell'impugnativa con
argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che
seguono.
Con decisione incidentale del 6 novembre 2007, notificata il 10
novembre successivo, la scrivente Autorità ha ingiunto al ricorrente di
versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa un anticipo
dell'ammontare di 300.-- franchi in garanzia delle probabili spese
processuali, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato
nel merito del ricorso. Con scritto del 27 novembre 2007 il ricorrente
ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per
quanto attiene alle spese processuali. Su formale richiesta della
Pagina 3
scrivente Autorità, l'assicurato ha quindi compilato in data 29 gennaio
2008 il formulario sull'assistenza giudiziaria.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Pagina 4
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 5 novembre 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
Pagina 5
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 novembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e l'8 dicembre 2006, data della
decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite
è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
Pagina 6
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
Pagina 7
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che C._______ ha
lavorato in Svizzera nel 1967 e dal 1969 al 1985 e, dopo il rimpatrio,
ha lavorato in Italia in qualità di bracciante agricolo sino
apparentemente al 31 dicembre 2003. Occorre pertanto fondarsi sulla
documentazione medica al fine di valutare l'eventuale incapacità
lavorativa del ricorrente.
9.2 Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in
oggetto, è condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono
espressi in merito. L'assicurato risulta essere affetto da rachialgie
diffuse, steatosi epatica ed ipoacusia bilaterale (perizia
particolareggiata INPS del 19 gennaio 2005 e rapporto medico del 21
ottobre 2005 del Dott. P._______). Il collegio giudicante non intravede
quindi ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni
convergenti inerenti la diagnosi.
9.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
Pagina 8
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, il sanitario medico dell'INPS, dopo aver precisato che
l'assicurato può svolgere regolarmente lavori semi-pesanti (e, quindi, a
tempo pieno il suo ultimo lavoro di bracciante agricolo) come pure un
lavoro adeguato alla sue condizioni (ad es. operaio), ha posto un tasso
di invalidità del 35% per qualsiasi attività lavorativa (perizia
particolareggiata INPS del 19 gennaio 2005: doc. 30). Dal canto suo il
Dott. P._______, nel suo rapporto del 21 ottobre 2005, è giunto alla
conclusione che l'assicurato, nella sua precedente attività di
bracciante agricolo, è inabile al 100% dal 1995 (a causa delle
rachialgie diffuse) mentre la sua capacità lavorativa in un'attività adatta
e fisicamente leggera prevalentemente sedentaria con possibilità di
alzarsi e cambiare posizione al bisogno evitando lavori richiedenti la
rotazione del tronco oppure spostamenti ripetuti o prolungati su
terreno accidentato (come, per es., sorvegliante di parcheggi/musei,
venditore in generale, riparazione di piccoli elettrodomestici, addetto
alla registrazione, classificazione, distribuzione della posta interna) è
reputata essere del 100% dal 1995 (doc. 31 e 32).
Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha una
costituzione media (statura 164 cm per 78 kg) con portamento ed
andatura normali. L'apparato sensoriale (a parte la presbiopia e
l'ipoacusia bilaterale) come pure quelli respiratorio, cardiocircolatorio
(pressione arteriosa 135/80 e 78 pulsazioni al minuto), digerente (a
parte la steatosi epatica), locomotorio (a parte il rachide spinalgico in
toto) e genito-urinario sono nella norma. Parimenti dicasi per il sistema
nervoso-psichico (perizia particolareggiata INPS del 19 gennaio 2005:
doc. 30). Lo stato di salute dell'assicurato nel periodo di riferimento
appare essere quindi buono ed a seguito delle patologie di cui egli è
affetto risulta essere obiettivamente impedito esclusivamente
Pagina 9
nell'assolvimento di lavori pesanti e/o in ambienti rumorosi. Stante
quanto precede il Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott. P._______ nel suo
rapporto del 21 ottobre 2005 ed è quindi dell'avviso che dal 1995
l'assicurato è inabile al 100% nella sua precedente attività lavorativa di
bracciante agricolo mentre è abile al 100% in un'attività adatta
fisicamente leggera, come descritta dal medico dell'UAIE.
11. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta ottobre 2002-2003
dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, l'amministrazione ha
tenuto conto di un salario mensile medio, privo di invalidità,
conseguibile nel 2003 in Italia quale bracciante agricolo di Euro
1'161.73. Poi ha accertato il salario mensile medio ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e piú precisamente:
- commesso venditore (commercio all'ingrosso) Euro 1'286.93;
- cassiere nel settore del commercio al dettaglio Euro 1'181.89;
- manovale nell'editoria e industrie connesse Euro 1'119.23;
- manovale nella costruzione di macchine Euro 1'018.01.
Il Tribunale rileva che, esclusi i primi due salari indicati poiché più
elevati dell'ultimo reddito percepito dall'assicurato, si giunge ad un
salario mensile da invalido di Euro 1'068.62 [(Euro 1'119.23+Euro
1'018.01):2]. Anche applicando, in contrapposizione al 20% ritenuto
dall'UAIE, il correttivo massimo del 25% consentito dalla
giurisprudenza in ambito di salari statistici (DTF 126 V 75,
Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR
2000 IV n. 1) visto che l'assicurato può esercitare solamente attività
leggere ed, in particolare, per tenere debitamente conto della sua età
(nel 2003: 54 anni) si giunge ad un salario mensile medio di Euro
801.46. Il confronto fra un reddito privo di invalidità di Euro 1'161.73 ed
un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 801.46
comporta una perdita di guadagno del 31,01%
Pagina 10
[(1'161.73-801.46)x100]:1'161.73, tasso che esclude il riconoscimento
del diritto ad una di rendita di invalidità.
12. C._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
13. Con scritto 27 novembre 2007 C._______ ha chiesto di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle
spese processuali della presente procedura.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza
consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel
bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti,
sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I
134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si osserva che per valutare
la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il
gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto
che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi
(DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o
le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le
domande non possono essere considerate senza esito favorevole
(DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Lo scrivente Tribunale ritiene che dalla documentazione agli atti risulta
comprovata la situazione d'indigenza del ricorrente (che percepisce un
reddito mensile complessivo di Euro 598.29) e che il gravame non
appariva di primo acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole
(DTF 125 V 202 consid. 4a; 372 consid. 5b). Il ricorrente è pertanto
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e non vengono quindi
prelevate spese processuali.
Pagina 11
14. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è ammessa e non si
prelevano dunque spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- Rappresentante del ricorrente (Raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Pagina 12
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13