B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-702/2012
D e c i s i o n e d e l 1 5 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 9 gennaio 2012.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 9 gennaio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al
cittadino italiano A._______, nato il , che la sua domanda del 28 febbraio
2011 volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabi-
le;
il 3 febbraio 2012, l'interessato ha inviato una lettera allo scrivente Tribu-
nale amministrativo federale dalla quale si evince che il nominato formula
ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo ed avrebbe tra-
smesso la motivazione e la certificazione medica in "un secondo tempo";
mediante ordinanza del 10 febbraio 2012 lo scrivente Tribunale ammini-
strativo federale, ha impartito a A._______ un termine di 10 giorni dal suo
ricevimento per precisare le conclusioni e i motivi del gravame, come
prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), avvertendolo nel con-
tempo che, in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ri-
corso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
questo scritto è stato notificato a A._______, residente nella Repubblica
federale tedesca, il 15 febbraio 2012, come si evince dall'attestazione e-
lettronica della posta svizzera (doc. TAF 4);
la parte interessata non ha dato tuttavia seguito all'ordinanza del 10 feb-
braio 2012 nel termine impartito né sino ad ora;
facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario ap-
plicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza del 10 febbraio 2012 e
non entrare nel merito della comunicazione del 3 febbraio 2012;
C-702/2012
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Non si entra nel merito del ricorso e la causa è stralciata dal ruolo.
2.
Non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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