B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7030/2017
Sen t en z a d e l 3 1 g e nn a i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 20 ottobre 2017).
C-7030/2017
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, ha formulato in data
28 giugno 2017 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assi-
curazione svizzera per la vecchiaia (doc. 4), indicando di aver lavorato in
Svizzera nel periodo da giugno del 1968 a settembre del 1970 (doc. 4 pag.
10).
B.
Con decisione del 27 luglio 2017, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera
per la vecchiaia. Dall’accertamento dei fatti effettuato non risultava possi-
bile computare almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti
educativi o assistenziali in favore dell’interessato, ma solamente 6 mesi nel
1970. L’autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il
presupposto di cui all’art. 29 cpv. 1 LAVS, secondo cui possono pretendere
una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono es-
sere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti
educativi o assistenziali. Per il resto, ha precisato che i contributi AVS/AI
versati non possono essere rimborsati (doc. 9).
C.
C.a Con scritto del 3 agosto 2017, l’interessato ha chiesto spiegazioni re-
lative al motivo per cui non sono stati presi in considerazione i contributi
AVS da lui versati nel 1968 e nel 1969 dal momento che ha svolto un’attività
lavorativa presso “lo stesso datore di lavoro del 1970” (doc. 10).
C.b Con diffida raccomandata del 19 settembre 2017 (notificata il 28 otto-
bre 2017; doc. 15), l’autorità inferiore ha assegnato all’interessato un ter-
mine di 10 giorni per esibire le distinte di salario degli anni 1968 e 1969
nonché i certificati di lavoro, con la precisazione che, in caso di mancato
riscontro, sarebbe stata emessa una decisione su opposizione sulla base
degli atti in suo possesso (è fatto riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA). Detta
autorità ha altresì precisato che le parti sono tenute a collaborare all’accer-
tamento dei fatti (doc. 11).
D.
Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 (notificata il 9 novembre
2017; doc. 17), la CSC ha respinto l’opposizione del 3 agosto 2017 e con-
fermato la propria decisione del 27 luglio 2017 mediante la quale ha re-
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spinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vec-
chiaia presentata dall’interessato. Detta autorità ha segnalato che, se-
condo l’art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS, le persone fisiche domiciliate in Sviz-
zera e le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera
sono assicurate alla LAVS. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività
lucrativa; se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia
il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura
sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65
anni. Inoltre, in virtù dell’art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS, non sono tenuti a pagare
i contributi gli adolescenti che esercitano un’attività lucrativa fino al 31 di-
cembre dell’anno in cui compiono i 17 anni. L’interessato ha compiuto, il
(…), i 20 anni, di modo che, anche nell’eventualità in cui avesse lavorato
fino al compimento della maggiore età, il suo datore di lavoro non sarebbe
stato tenuto a pagare i contributi per gli anni 1968 e 1969. Per conse-
guenza, l’interessato non adempie il requisito minimo di un periodo contri-
butivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera (è
fatto riferimento all’art. 29 cpv. 1 LAVS), al medesimo potendo essere com-
putati solo 6 mesi di reddito nel 1970 (doc. 14).
E.
Con scritto del 5 novembre 2017 (e ricevuto dalla CSC il 13 novembre
2017), l’interessato ha indicato di essere stato residente in Svizzera, se-
gnatamente nel comune di (...; Canton B._______), e di avere svolto un’at-
tività lucrativa in Svizzera da giugno a dicembre del 1968, da febbraio a
dicembre del 1969 nonché da febbraio a settembre del 1970 presso la ditta
C._______ AG di (...), ma di non aver potuto reperire alcun documento
comprovante tali periodi, scritto che è poi stato trasmesso per competenza
il 7 dicembre 2017 e ricevuto dal Tribunale amministrativo federale il 13
dicembre 2017 (doc. TAF 1).
F.
Il 3 gennaio 2018, l’autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa
Corte (doc. TAF 2), copia degli atti dell’incarto della CSC (doc. TAF 3).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
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1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione.
1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art.
3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli-
nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta
l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu-
razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi
alla LPGA.
2.
2.1 Ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, per rimando dell’art. 1 cpv. 1 LAVS, le
decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso.
2.2 Giusta l’art. 60 LPGA, per rimando dell’art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso
deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione della deci-
sione impugnata.
2.3 Dagli atti di causa risulta che l’interessato ha inoltrato dinanzi alla CSC
uno scritto del 5 novembre 2017 (doc. TAF 1), scritto che è stato ricevuto
dall’autorità inferiore il 13 novembre 2017 (v. il timbro “CdC 13 NOV. 2017”),
trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale con scritto
datato 7 dicembre 2017 e ricevuto dal Tribunale medesimo il 13 dicembre
2017 (doc. TAF 1). Il 20 ottobre 2017, l’autorità inferiore aveva però già
reso la propria decisione su opposizione (doc. 14), decisione che è poi
stata spedita all’interessato il 20 ottobre 2017 e notificata allo stesso il 9
novembre 2017 (doc. 17).
2.4 L'interessato, nello scritto del 5 novembre 2017, riferendosi peraltro
esplicitamente allo scritto della CSC del 19 settembre 2017, ha contestato
l'accertamento del suo periodo contributivo di 6 mesi come ritenuto nella
decisione della CSC del 27 luglio 2017, indicando d'avere lavorato in Sviz-
zera da giugno a dicembre del 1968, da febbraio a dicembre del 1969 non-
ché da febbraio a settembre del 1970 presso la ditta C._______ AG di (...),
ma di non aver potuto reperire alcun documento comprovante tali periodi,
e di avere risieduto nel Canton B._______ e più precisamente a (...). Il sur-
riferito scritto dell'interessato del 5 novembre 2017 costituisce pertanto una
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semplice presa di posizione allo scritto della CSC del 19 settembre 2017,
scritto che l’interessato ha altresì redatto anteriormente alla notifica, il 9
novembre 2017, della decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, deci-
sione su opposizione mediante la quale la CSC ha confermato la propria
decisione del 27 luglio 2017, dal momento che ha ritenuto che l’interessato
non adempie il requisito minimo contributivo di un anno di reddito rispetti-
vamente di accrediti per compiti educativi o assistenziali per poter preten-
dere una rendita di vecchiaia svizzera (è fatto riferimento all’art. 29 cpv. 1
LAVS). Tuttavia, e per motivi che saranno indicati al considerando 2.5 del
presente giudizio, il menzionato scritto dell’interessato va eccezionalmente
ritenuto quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 20
ottobre 2017.
2.5 L’invio raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017, me-
diante il quale l’interessato è stato invitato a trasmettere, entro il termine di
10 giorni a decorrere dalla notificazione, le distinte di salario degli anni
1968 e 1969 nonché i certificati di lavoro, è stata effettivamente ritirata il 28
ottobre 2017 (doc. 15). Ora, la diffida con comminatoria che, in caso di
inottemperanza all’obbligo di collaborare, sarebbe stata emessa una deci-
sione sulla base degli atti in possesso dell’autorità inferiore (art. 28 cpv. 2
LPGA in combinazione con l’art. 43 cpv. 3 LPGA), è provvedimento che
costituisce una premessa alla pronuncia di una successiva decisione in
base agli atti. La decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 è stata però
pronunciata prima che l’interessato abbia effettivamente ritirato l’invio rac-
comandato contenente la diffida del 19 settembre 2017. Trattasi, quindi di
determinare se il ritiro effettivo alla posta del plico raccomandato da parte
dell’interessato (o di persona da lui autorizzata) avvenuto il 28 ottobre 2017
costituisca la data della notificazione della diffida della CSC del 19 settem-
bre 2017 o se tale data debba essere fatta risalire ad un momento antece-
dente. Ora, secondo le risultanze di “track & trace”, il plico raccomandato
contenente la diffida del 19 settembre 2017 era disponibile per il ritiro
presso l’Ufficio postale a partire dal 5 ottobre 2017. Secondo la giurispru-
denza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella buca delle lettere
o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere
consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussi-
stere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396
consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid.
3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di
questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo
(DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). Ciò premesso, il plico
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raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017 deve conside-
rarsi siccome regolarmente notificato al più tardi il 12 ottobre 2017. In tale
contesto, è irrilevante che le Poste italiane abbiano trattenuto il plico rac-
comandato contenente la diffida del 19 settembre 2017 fino al 28 ottobre
2017, data in cui è stato infine effettivamente ritirato all’Ufficio postale. Se
è certo vero che la decisione su opposizione della CSC del 20 ottobre 2017
è stata resa prima della scadenza del termine di 10 giorni dalla notifica-
zione, al più tardi il 12 ottobre 2017, del plico raccomandato contenente la
diffida del 19 settembre 2017, è pure vero che lo scritto inoltrato dall’inte-
ressato il 5 novembre 2017, ossia allorquando il termine di 10 giorni dalla
data della notificazione della diffida della CSC del 19 settembre 2017 era
ormai ampiamente scaduto (tale termine scadeva di fatto lunedì 23 ottobre
2017), la CSC non doveva comunque più tenere conto dello scritto tardivo
dell’interessato prima di decidere, tanto più che il contenuto dello stesso,
per i motivi che saranno evocati di seguito, non è decisivo per l’esito della
controversia. Tuttavia, in considerazione del fatto che successivamente
all’emanazione della decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, l’inte-
ressato ha inviato alla CSC lo scritto del 5 novembre 2017, scritto che poi
la CSC ha trasmesso con ampio ritardo a questo Tribunale, impedendo al
Tribunale medesimo di contattare il ricorrente ancora entro il termine ricor-
suale, lo scritto del ricorrente del 5 novembre 2017 deve comunque consi-
derarsi quale tempestivo ricorso contro la decisione impugnata e ciò ben-
ché egli non abbia poi formalmente deposto, una volta ritirata la decisione
impugnata il 9 novembre 2017, un’impugnativa entro il termine di 30 giorni
dalla notificazione della stessa.
3.
3.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina-
ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al-
meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali.
3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e
OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale
dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva
in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
3.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968,
la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile
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stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi de-
vono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per
gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007
nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per
il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono
l'indicazione della durata contributiva in mesi.
3.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes-
sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifica-
zione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in-
dividuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assi-
curato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debita-
mente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
3.5
3.5.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite ver-
tente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e
relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'ob-
bligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel con-
teggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema
di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del
principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per
l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria
iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti
(DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261
consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). In-
dagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di
indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il
quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore
dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17
novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale com-
prende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il
pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.
3.5.2 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo stra-
niero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un
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permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una du-
rata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un si-
mile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata
di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo
annuo minimo (v. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è
applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di
stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 no-
vembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
3.6
3.6.1 Nel ricorso del 5 novembre 2017, il ricorrente allega di avere eserci-
tato un’attività lucrativa in Svizzera da giugno a dicembre del 1968, da feb-
braio a dicembre del 1969 nonché da febbraio a settembre del 1970 presso
la ditta C._______ AG di (...). Peraltro aveva già indicato nello scritto del
27 febbraio 2017 che aveva esercitato la sua attività in Svizzera in qualità
di stagionale (doc. 1).
3.6.2 Quanto al periodo contributivo per l’anno 1968 e per l’anno 1969, an-
che nell’eventualità in cui l’insorgente abbia effettivamente prestato lavoro
stagionale in Svizzera da giugno a dicembre del 1968 e da febbraio a di-
cembre del 1969 presso una ditta, occorre rilevare che il medesimo,
all’epoca dei fatti, non sottostava all’obbligo di pagare i contributi, dal mo-
mento che l’art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS prevede(va) un’esenzione per gli ado-
lescenti esercitanti un’attività lucrativa fino al 31 dicembre dell’anno in cui
compiono i 17 anni (sentenza del TF H 247/01 del 23 ottobre 2001). Quindi
nel caso di specie, non sottostava all’obbligo di versamento di contributi
fino al 31 dicembre 1969. Per questo motivo, l’accertamento dei fatti effet-
tuato non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati dal ricorrente,
fermo restando che il medesimo non risulta iscritto sui certificati di salario
del 1968 e del 1969 dell’impresa di costruzione C._______ AG di (...) (doc.
13).
3.6.3 Quanto al periodo contributivo per l’anno 1970, l’insorgente – cui in-
combe nell’ambito in esame un obbligo di collaborare accresciuto (DTF 117
V 261 consid. 3d) – non ha comunque esibito dei documenti, quali in parti-
colare certificati di lavoro, distinte di salario, permessi di soggiorno, da cui
desumere un periodo contributivo in Svizzera per l’anno 1970 superiore a
quello determinato dall’autorità inferiore. Ciò benché fosse stato informato,
nello scritto della CSC del 19 settembre 2017 (doc. 11), della necessità di
produrre dei documenti alfine di permettere una diversa valutazione della
durata contributiva per l’anno 1970. Il ricorrente non avendo esibito dei
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mezzi probatori suscettibili di corroborare un periodo contributivo di un
anno nel 1970 ed essendosi comunque limitato a far valere un periodo
contributivo di 8 mesi comunque insufficiente per poter pretendere ad una
rendita AVS svizzera, non incombe a questo Tribunale di effettuare degli
ulteriori accertamenti d’ufficio. Tanto meno laddove, come nel caso di spe-
cie, è poco probabile sia possibile ricavare da siffatte indagini supplemen-
tari nuovi elementi decisivi, apparendo altresì poco probabile che la ditta
C._______ AG, presso cui il ricorrente ha lavorato nel 1970 (v. l’estratto del
conto individuale; doc. 5 pag. 2) abbia conservato i dati concernenti l’insor-
gente per oltre 47 anni, considerato che il datore di lavoro è obbligato a
conservare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque
anni (art. 73 cpv. 2 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la
legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del
TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche le sentenze del
TAF C-6361/2016 del 21 agosto 2017 consid. 5.1 e C-21/2013 del 3 giugno
2013 consid. 4.2).
3.6.4 In conclusione, non sussistendo i presupposti per l’espletamento d’ul-
teriori indagini d’ufficio, l’accertamento dei fatti non ha permesso di ritro-
vare dei contributi per una durata sufficiente alfine del conseguimento del
diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, l’insorgente stesso avendo in-
dicato di avere lavorato in Svizzera per 8 mesi dal febbraio al settembre
del 1970. L’autorità inferiore ha considerato, sulla base delle iscrizioni figu-
ranti sull’estratto del conto individuale (doc. 5 pag. 2), che l’insorgente ha
pagato i contributi AVS da aprile a settembre del 1970. La CSC ha quindi
correttamente ritenuto nella decisione impugnata che il periodo contributivo
dell’insorgente è di 6 mesi nel 1970 (quand’anche fossero 8 mesi nulla mu-
terebbe) di modo che il medesimo non adempie il requisito minimo di un
periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vec-
chiaia svizzera, giusta l’art. 29 cpv. 1 LAVS. Peraltro, giusta l’art. 57 n. 1
del regolamento n. 883/2004, l’istituto assicurativo svizzero può rifiutare
l’assegnazione di una rendita ad un cittadino straniero domiciliato in Italia
per il fatto che non ha versato contributi per almeno un anno intero (a
norma dell’art. 29 LAVS; DTF 130 V 335 consid. 3.1.2 e 4.3).
4.
Per il resto, a titolo abbondanziale, e quanto alla richiesta del ricorrente di
“avere rimborsato i contributi che ho versato dal 1968 al 1970 per lavoro
prestato in Svizzera con contratto stagionale” (v. lo scritto del 27 febbraio
2017; doc. 1), giova rilevare che dall'entrata in vigore dell'ALC per i cittadini
italiani non è più possibile trasferire i contributi conformemente a quanto
era previsto dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale
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(in vigore dal 1° settembre 1964), e dall' Accordo aggiuntivo alla Conven-
zione suddetta (in vigore dal 1° luglio 1973; cfr. sentenza del TAF C-
5416/2013 dell’8 dicembre 2016 consid. 5.4 con rinvii; v. anche la sentenza
del TAF C-6361/2017 consid. 6.2).
5.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso del 5 novembre 2017, privo di
qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad
uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione som-
maria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso
concreto il gravame deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La
presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice
unico.
6.
6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v.,
fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: