Corte III
C-703/2007
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Sentenza del 29 maggio 2007
Composizione: Elena Avenati Carpani (presidente del collegio), Eduard
Achermann e Francesco Parrino, giudici
Paola Carcano, cancelliera.
L._______,
ricorrente, patrocinata dall'Avv. Luigi Potenza,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto ed in diritto:
che, mediante decisione dell'11 novembre 2003, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a L._______,
cittadina italiana, nata il _______, che la sua domanda presentata il 31 ottobre
2002, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era
stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, la situazione
valetudinaria dell'assicurata essendo stata esaminata col metodo specifico delle
casalinghe (doc. 1-6 e 32),
che, L._______, regolarmente rappresentata dal Patronato ITAL di Tricase (Lecce),
ha formulato in data 11 dicembre 2003 tempestiva opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative (doc. 36),
che, mediante decisione su opposizione del 9 febbraio 2004, l'UAIE ha respinto la
predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione dell'11
novembre 2003 (doc. 41),
che, con ricorso del 13 marzo 2004, L._______, sempre rappresentata dal
Patronato ITAL, chiedeva, in sostanza, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
che, nel successivo scambio di allegati scritti, le parti si sono confermate nelle loro
precedenti considerazioni e che, in particolare, l'avv. Luigi Potenza, nuovo
rappresentante della ricorrente, preso atto della duplica del 16 settembre 2004
dell'UAIE, ha confermato, con scritto del 19 ottobre 2004, l'intenzione della propria
assistita di mantenere il gravame,
che, con giudizio del 10 novembre 2004, la Commissione federale di ricorso in
materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero (CFR) ha accolto il ricorso e rinviato l'incarto all'UAIE, in quanto
l'assicurata doveva essere sottoposta a nuove e complete visite specialistiche
(ortopedia/neurologia, psichiatria) e la sua invalidità doveva essere valutata con il
metodo generale (doc. 50),
che, assunti i complementi istruttori richiesti dal caso, l'UAIE ha concesso
all'assicurata, con decisione dell'11 dicembre 2006, un quarto di rendita d'invalidità
con effetto dal 1° febbraio 2003 (doc. 85),
3che, con ricorso del 24 gennaio 2007, L._______, sempre rappresentata dall'avv.
Luigi Potenza, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto
ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott.
G._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 31
marzo 2007, ritiene necessario sottoporre l'assicurata ad una perizia
pluridisciplinare in Svizzera in quanto la documentazione agli atti è insufficiente in
particolare modo da un punto di vista psichiatrico (doc. 87),
che, pertanto, l'UAIE ha presentato le sue osservazioni responsive il 12 aprile 2007,
proponendo di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una
nuova decisione impugnabile,
che, in data 18 aprile 2007, il Tribunale amministrativo federale ha invitato la
ricorrente a volersi esprimere entro 30 giorni in merito alle osservazioni
dell'amministrazione ed al rapporto medico del Dott. G._______,
che, in data 27 aprile 2007, l'interpellata, per il tramite del suo rappresentante
legale, ha comunicato di aderire alla predetta proposta dell'UAIE,
che, l'8 maggio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti
la composizione del collegio giudicante ed entro il termine impartito non sono state
presentate istanze di ricusa,
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF
il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b. della legge federale
del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20),
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato sia
dall'UAIE sia dalla ricorrente, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non
aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi
istruttori richiesti dal Dott. G._______ nel suo rapporto del 31 marzo 2007 atti a
delucidare lo stato psico-fisico dell'assicurata. L'UAIE dovrà segnatamente
procedere all'esperimento di una perizia pluridisciplinare in Svizzera e dovranno
4essere effettuati tutti gli esami oggettivi che il caso richiede. I periti incaricati si
pronunceranno segnatamente in merito alle affezioni di cui la ricorrente è portatrice,
all'incapacità al lavoro e all'evoluzione di questa a partire dal 31 ottobre 2001
(ovvero 12 mesi precedenti la presentazione della domanda conformemente a
quanto stabilito dall'art. 48 cpv. 2 LAI in deroga all'art. 24 LPGA),
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e
relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.--, da
porre a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata dell'11
dicembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi
l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2. Non si percepiscono spese. Alla parte ricorrente è riconosciuta
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.--, la quale viene posta a carico
dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
3. Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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