Corte II I
C-7036/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'11 settembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7036/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata i(...), nubile, con permesso di
frontaliera, ha lavorato in Svizzera nel settore della ristorazione dal
1972 al 1992, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 22 dicembre 1993
l'assicurata ha presentato, tramite l'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), una prima domanda per l'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1 a 16).
Dall'incarto risulta che l'assicurata è stata messa al beneficio di una
pensione italiana d'invalidità del 100% dal 1° dicembre 1993 (doc.
106).
Dopo avere svolto le delucidazioni mediche ed economiche
necessarie, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha emanato una decisione, il 14 agosto
1995, con la quale ha respinto la richiesta, malgrado un'incapacità
lavorativa dell'assicurata pari al 70% dal 7 novembre 1992 (doc. 96),
per il motivo che quest'ultima, al momento della nascita del diritto alla
rendita d'invalidità, ossia il 7 novembre 1993 (un anno dopo l'insorgere
dell'invalidità, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 [LAI]; RS 831.20),
non era più affiliata all'AVS/AI e nemmeno lo era all'assicurazione
sociale italiana, come invece prescritto dall'art. 6 cpv. 1 LAI nella
versione allora in vigore (clausola assicurativa; doc. 6, 7 e 96). Il
ricorso dell'assicurata contro questa decisione è stato dichiarato
inammissibile, perché tardivo, con giudizio del 30 aprile 1996,
dall'allora competente Commissione federale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero (CFR; doc. 97 e 105). Non essendo stato
impugnato, il giudizio della CFR è cresciuto in giudicato.
B.
Con scritto del 13 febbraio 2002, l'assicurata ha richiesto delle
informazioni all'UAIE, specificando che avrebbe inoltrato una nuova
domanda di rendita dopo avere valutato attentamente la situazione.
Mediante lettera del 7 marzo 2002, l'UAIE ha risposto all'assicurata,
comunicandole l'avvenuta abrogazione, con effetto dal 1° gennaio
2001, della clausola assicurativa dell'art. 6 cpv. 1 LAI ed invitandola a
compilare una nuova domanda d'invalidità (doc. 109 e 110).
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L'11 marzo 2003, su richiesta dell'assicurata presentata il 23 gennaio
2003, l'UAIE ha eseguito un calcolo provvisorio della rendita,
stabilendo che essa prenderebbe inizio il 1° febbraio 2003 e
ammonterebbe a Fr. 145.- al mese (doc. 111 a 113). Il 22 luglio 2004
l'assicurata ha quindi formulato all'UAIE una seconda domanda di
rendita, compilando l'apposito formulario "Richiesta di prestazioni AI
per adulti" (doc. 117).
Una volta esperiti i chiarimenti medici ed economici dovuti, l'UAIE ha
riconosciuto all'assicurata, mediante decisione dell'11 settembre 2007
(delibera del 16 agosto 2005), il diritto ad una rendita intera d'invalidità
con effetto dal 1° luglio 2003, sulla base di un grado d'invalidità del
70% dal 1° novembre 1993, dell'ammontare mensile di Fr. 216.- dal 1°
luglio 2003 al 31 dicembre 2004, di Fr. 220.- dal 1° gennaio 2005 al 31
dicembre 2006, e di Fr. 226.- dal 1° gennaio 2007 in poi, la domanda
essendo stata presentata il 22 luglio 2004 (doc. 118 a 192).
C.
Contro questa decisione, l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 16 ottobre 2007, chiedendo che le sia
riconosciuto il diritto alla rendita e al pagamento degli arretrati a
partire dall'anno precedente la presentazione della domanda,
avvenuta il 9 gennaio 1995.
Mediante lettera del 5 novembre 2007, la ricorrente ha precisato che la
sua domanda di pensione d'invalidità italiana è stata accolta dall'INPS
con effetto retroattivo al 13 marzo 1993, data d'inoltro della domanda.
D.
L'UAIE ha risposto dettagliatamente il 20 febbraio 2008, facendo
valere, in sostanza, che la ricorrente non poteva essere considerata
assicurata, al momento della nascita del diritto alla rendita d'invalidità
il 7 novembre 1993, ed ha perciò concluso al rigetto del ricorso e alla
conferma della decisione impugnata. L'UAIE ha inoltre sostenuto che
gli interessi di mora reclamati non sono dovuti.
La ricorrente ha replicato il 28 marzo 2008, rivendicando il suo diritto
alla rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 1993, ed ha ribadito la
sua richiesta di pagamento degli arretrati con interessi di mora,
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avanzando argomenti di cui si riferirà, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto.
E.
Con decisione incidentale del 1° aprile 2008, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo versamento è stato effettuato
il 2 maggio 2008.
F.
Con decisione del 19 febbraio 2009, la Cassa svizzera di
compensazione ha riconosciuto alla ricorrente il diritto ad una rendita
AVS mensile di Fr. 233.-, e ciò a decorrere dal 1° marzo 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
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notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.- è
stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
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ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e, di
seguito, è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
La ricorrente non contesta la decisione dell'UAIE dell'11 settembre
2007 né rispetto alla data dell'insorgere dell'invalidità, ossia il 7
novembre 1992, né riguardo al grado d'invalidità del 70% e al
conseguente diritto ad una rendita intera dal 1° novembre 1993, come
da lei affermato nell'atto di replica del 28 marzo 2008. La ricorrente
chiede tuttavia che il pagamento della rendita intera d'invalidità le sia
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riconosciuto a decorrere dal 1° novembre 1993 e non dal 1° luglio
2003.
5.
5.1 Fino al 31 dicembre 2000, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano, oltre ad
essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi
all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero, doveva essere
assicurato (cosiddetta clausola assicurativa) o presso l'AVS/AI
svizzera (art. 6 cpv. 1 LAI, versione in vigore fino al 31 dicembre 2000)
o presso le assicurazioni sociali italiane (art. 8 lett. b della
Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale, RS
0.831.109.454.2) al verificarsi dell'evento, atteso che, secondo la
regolamentazione convenzionale in materia, la condizione assicurativa
risultava adempiuta quando erano versati dei contributi
nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della
stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane, durante i periodi
assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana oppure
quando egli aveva diritto a una pensione d'invalidità delle assicurazioni
sociali (cifra 2 lett. a e b del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo
del 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera in materia di
sicurezza sociale, nonché l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo
medesimo). A questo proposito deve essere precisato che, secondo la
giurisprudenza, per impedire la creazione artificiosa di un rapporto
assicurativo retroattivo al momento della realizzazione dell'evento
assicurato giusta il diritto svizzero, il cittadino italiano è considerato
iscritto alle assicurazioni sociali se sono versati contributi
all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa
italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto
svizzero o se sono stati accreditati e comprovati, sempre per il
momento del verificarsi del rischio, periodi assimilati prima della resa
della decisione amministrativa (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni, del 5 novembre 2002, nella causa I 296/02).
5.2 In concreto, nel quadro della procedura relativa alla prima
domanda di rendita d'invalidità del 23 dicembre 1993, alla ricorrente
non è stato riconosciuto il diritto ad una rendita, malgrado
un'incapacità lavorativa del 70%, perché al momento della nascita di
tale diritto, ossia il 7 novembre 1993 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), non era
assicurata né all'AVS/AI (la cessazione dell'attività lucrativa in
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Svizzera è avvenuta a fine gennaio 1992; doc. 6), né all'assicurazione
sociale italiana (la cessazione dell'ultima attività lucrativa in Italia,
iscritta nel libretto di lavoro, ha avuto luogo il 15 febbraio 1993; doc. 7).
Vero è che ulteriori contributi italiani sono stati accreditati alla
ricorrente per il periodo dal luglio all'agosto 1993 nonché,
successivamente, per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1993, e
che la pensione d'invalidità italiana le è stata riconosciuta
retroattivamente dal 1° dicembre 1993. Tuttavia, come giustamente
rilevato dall'UAIE, tali versamenti sono stati effettuati dopo il verificarsi
dell'evento assicurato, come pure posteriore a tale evento è il
riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità italiana a partire dal
1° dicembre 1993 (decisione dell'INPS del 26 febbraio 1999; doc. 106).
Pertanto, il 7 novembre 1993, la ricorrente non poteva, conformemente
alla giurisprudenza, essere considerata assicurata ai sensi della legge
svizzera.
5.3 Secondo il punto 4 delle Disposizioni finali della modifica della LAI
del 23 giugno 2000 (Disposizioni finali), le persone che non avevano
diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento
dell'insorgere dell'invalidità, possono sollecitare un riesame del loro
diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge
tuttavia al più presto con l'entrata in vigore della presente
disposizione, ossia il 1° gennaio 2001.
La seconda domanda della ricorrente potrebbe quindi essere
considerata, sotto questo profilo, come una richiesta di riesame
secondo il punto 4 delle Disposizioni finali. Ciò detto, la pretesa della
ricorrente, secondo cui la data d'inizio per l'erogazione della rendita
d'invalidità dovrebbe essere fissata al 1° novembre 1993, è senza
fondamento, nella misura in cui il punto 4 delle Disposizioni finali
stipula unicamente che il diritto alla rendita può decorrere al più presto
dal 1° gennaio 2001 (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni nella causa I 296/04, del 21 aprile 2005).
5.4 In concreto, nel mese di febbraio/marzo 2002, la ricorrente è stata
resa attenta all'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali (doc.
110), che hanno segnato, in particolare, l'abrogazione della clausola
assicurativa del vecchio art. 6 cpv. 1 LAI. Ciononostante, la ricorrente
non ha dato seguito all'invito dell'UAIE a formulare una nuova
domanda di rendita, presentandola soltanto il 22 luglio 2004, e si è
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quindi preclusa la possibilità di beneficiare della rendita dal 1° gennaio
2001 (punto 4 delle Disposizioni finali).
6.
6.1 Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni si estingue
cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In
deroga a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni dell'assicurazione invalidità possono essere assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (1a frase). Esse sono
assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva
conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici
mesi da quando ne ha avuto conoscenza (2a frase).
6.2 Visto che la ricorrente, al momento dell'insorgere dell'invalidità,
conosceva i fatti motivanti il suo diritto a prestazioni, l'art. 48 cpv. 2 2a
frase LAI non è applicabile, e perciò non possono essere assegnate
prestazioni assicurative per un periodo anteriore a quello previsto
dall'art. 48 cpv. 2 1a frase LAI, ossia prima del 1° luglio 2003.
7.
Visto quanto precede, è fondatamente che l'UAIE ha riconosciuto il
diritto della ricorrente ad una rendita intera d'invalidità con effetto dal
1° luglio 2003, ossia dodici mesi prima della presentazione della
seconda domanda. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e
la decisione impugnata confermata.
8.
La ricorrente ha chiesto inoltre che le prestazioni le siano versate sotto
forma di un'indennità unica, come prima dell'entrata in vigore dell'ALC.
Ora, il Tribunale federale ha ribadito a più riprese che, dopo il 1°
giugno 2002, la rendita minima non può più essere liquidata mediante
indennità unica in capitale (sentenze del Tribunale federale delle
assicurazioni nelle cause H 37/03, del 5 febbraio 2004, e H 123/03, del
13 febbraio 2004).
9.
Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia
pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale
deve interessi di mora sulle sue prestazione dopo ventiquattro mesi
dalla nascita del diritto, ma al più presto dodici mesi dopo che si è fatto
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valere il diritto.
In concreto, benché l'UAIE si sia espresso sommariamente in merito a
tale richiesta, la quale è stata esplicitamente ribadita in sede di
replica, questo Tribunale, in assenza della relativa decisione
impugnabile, non può esaminarla. Di conseguenza, l'incarto è rinviato
all'UAIE per decisione su questo punto.
10.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv.
2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia
di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria,
pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è
applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità,
conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso.
11.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede la ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico di
quest'ultima e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 2 maggio 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
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Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE, affiché proceda conformemente al
consid. 9.
3.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo da lei versato il 2 maggio 2008.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
- alla ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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