Corte II I
C-7039/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avv. Ylenia Baretta,
SwissLegal Lardi & Partner, Reichsgasse 65, Casella
postale 474, 7002 Coira,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'8 ottobre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7039/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera dal 1973 al 1975, dal 1977 al 1980 e dal 1982 al 2002,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 22). Ha
lavorato da ultimo come macchinista del settore edile/minerario
(tunnel); è rimasto assente dal lavoro per problemi di salute dal 30
settembre 2002 (doc. 46). In seguito ai persistenti problemi alla
schiena, in data 29 luglio 2003, ha formulato una prima domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in
evidenza che il richiedente era portatore di una sindrome radicolare
spondilogena, condrosi di L3/4, spondiloartrosi ed ernia discale L4/5
con restringimento foraminale della radice di L4 bilateralmente ed L5
spinale bilateralmente, spondiloartrosi ed ernia discale di L5/S1
bilateralmente con restringimento della radice di L5 a destra
foraminale e S1 a destra spinale (cfr. perizia del Dott. Spring e
collaboratori del 6 febbraio 2003, Klinik Valens, doc. 34 e seguenti
nonché il rapporto dei Prof. Renella e Dott. Freuler del 2 ottobre 2003,
doc. 50; rapporti del medico curante in Svizzera Dott. Lafranchi).
L'indagine economica (doc. 61, 62) ha posto in luce che l'assicurato
non avrebbe più potuto riprendere il precedente lavoro di macchinista
edile, ma a lui restavano accessibili attività di tipo leggero e/o
semisedentario, in misura completa. Ne scaturiva una perdita di
guadagno del 34,22% (con riduzione del reddito dopo l'invalidità del
15% per motivi personali). Con decisione del 4 maggio 2005, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone dei Grigioni ha respinto
la domanda di rendita (doc. 68). Questo provvedimento è stato
confermato dallo stesso Ufficio con decisione su opposizione dell'8
giugno 2006 (doc. 80).
B.
In data 11 giugno 2008, A._______ ha formulato una seconda
domanda volta al conseguimento di prestazioni AI (doc. 94).
Competente per esaminare la pratica, vista la definitiva residenza in
Italia dell'assicurato, è divenuto l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
Pagina 2
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Dal questionario per l'assicurato si evince che l'interessato ha cessato
il lavoro il 29 settembre 2002 (doc. 102).
Il richiedente è stato visitato il 10 settembre 2008 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Sondrio, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
lombosciatalgia destra cronica in soggetto con documentate discopatie
multiple lombosacrali ed ha posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc.
99). Sono stati esibiti altri documenti, segnatamente:
- un certificato medico del Dott. Chirico del 13 agosto 2008 attestante
quanto noto (doc. 100);
- un relazione sanitaria 13 marzo 2008 (doc. 105) del Dott. Benini,
specialista in ortopedia, Coira (Klinikgut) all'intenzione del Dott.
Lanfranchi (medico curante in Svizzera), il quale lascia al paziente il
compito di effettuare, in Italia, determinati esami strumentali
(radiologici);
- un referto radiologico del rachide lombosacrale del 4 aprile 2008
(doc. 106); i risultati di una risonanza magnetica (RM) della colonna
lombosacrale dell'8 aprile 2008 (doc. 107);
- una breve relazione del Dott. Benini del 25/26 aprile 2008, il quale,
sulla base degli esami ordinati, ribadisce che il paziente non è più in
grado di svolgere il precedente lavoro di autista di mezzi dell'edilizia e
consiglia di riconoscere una mezza rendita AI (doc. 92).
C.
L'incarto è stato trasmesso per esame alla Dott.ssa de la Rue, del
Servizio medico regionale (SMR) "Rhône" dell'UAIE, la quale, nella
sua relazione del 15 gennaio 2009, ha affermato che, come in
precedenza, l'interessato sarebbe del tutto inabile nelle attività del
settore edile, mentre sarebbe ancora in grado di svolgere, al cento per
cento, attività di ripiego leggere a partire dal 25 aprile 2008, data della
visita presso il Dott. Benini (doc. 109).
Sulla scorta di questo parere, l'amministrazione ha rifatto il calcolo
comparativo dei redditi (doc. 110), dal quale ne è scaturita una perdita
di guadagno del 34,4% (ammessa una deduzione del 15% per fattori
personali dal reddito dopo l'invalidità).
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Con progetto di decisione del 12 febbraio 2009, l'amministrazione ha
disposto il rigetto della domanda di rendita (doc. 111).
Rappresentato dal Patronato INAS, l'assicurato si è opposto a tale
progetto proponendo di ammettere un tasso d'invalidità del 50% (doc.
114).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla
Dott.ssa de la Rue (relazione del 28 maggio 2009, doc. 116), la quale
si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni, ossia
un'invalidità del 100% dal 25 gennaio 2003 (come macchinista) e dello
0% (in attività di sostituzione) dal 26 aprile 2008. La stessa è stata
invitata a volersi esprimere in merito all'evoluzione dell'invalidità dopo
il 4 febbraio 2005, data della prima decisione cresciuta in giudicato
(doc. 118, 119). Nella risposta del 17 luglio 2009, il medico ha riferito
che l'interessato sarebbe totalmente incapace di lavorare come come
macchinista dal 25 gennaio 2003; in attività di ripiego, l'incapacità
sarebbe del 70% dal 25 giugno 2003 al 25 maggio 2004, dello 0% dal
25 maggio 2004 al 7 dicembre 2005, del 70% dal 7 dicembre 2005 al
26 aprile 2008 e dello 0% dal 26 aprile 2008 (doc. 120).
A pronunciarsi è stato chiamato il Dott. Croisier, del SMR, il quale,
nella sua nota del 24 settembre 2009, controfirmata anche dalla
Dott.ssa de la Rue, ha riconfermato il rapporto del 28 maggio 2009
(doc. 125).
Facendo difetto un'invalidità di grado pensionabile, mediante decisione
dell'8 ottobre 2009, l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni
assicurative (doc. 126).
D.
Con il ricorso depositato l'11 novembre 2009, A._______,
rappresentato dall'avv. Ylenia Baretta di Coira, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del diritto alla
rendita intera AI dal 23 luglio 2003, rispettivamente dall'11 giugno
2008. In via subordinata chiede l'allestimento di una perizia medica.
Domanda inoltre di beneficiare del patrocinio gratuito.
E.
Con decisione incidentale del 30 marzo 2010, dopo aver esaminato gli
atti a suffragio, il TAF ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
Pagina 4
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L'importo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali
è stato quindi versato il 12 aprile 2010.
F.
Nel merito, nelle sue osservazioni ricorsuali del 24 marzo 2010, l'UAIE
ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo avere preso visione della risposta dell'UAIE, con atto del 27
aprile 2010, l'insorgente ha dichiarato mantenere il ricorso facendo
valere che la Dott.ssa de la Rue non ha effettuato alcuna visita medica
e che l'amministrazione non ha tenuto in debito conto né il parere del
medico dell'INPS che attesta un inequivocabile peggioramento della
capacità di lavoro del paziente, né di quello del Dott. Benini che
propone di ammettere un'incapacità di lavoro residua del 40%.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1 Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF
130 V 445 consid. 1.2).
4.2 Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'8 ottobre 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
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subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
6.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS
831.201]). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra
nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un
punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del
grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art.
87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, l'UAIE ha emanato una prima decisione (su opposizione)
negativa l'8 giugno 2006. Con decisione dell'8 ottobre 2009 ha in
seguito respinto una seconda domanda di rendita presentata l'11
giugno 2008. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare
se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può
essere limitato dall'8 giugno 2006 all'8 ottobre 2009.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
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d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal
mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessato non ha più lavorato dopo
il settembre 2002 (doc. 102).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
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conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti,
per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2).
8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di
lombosciatalgia destra cronica in soggetto con documentate discopatie
multiple lombo-sacrali (cfr. perizia medica particolareggiata del 10
settembre 2008; rapporti del Dott. Benini del 13 marzo e 26 aprile
2008; doc. 92, 99, 105).
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 10 settembre 2008)
pone un tasso d'invalidità dell'80%. Il medico incaricato rileva che le
condizioni di salute sono peggiorate rispetto ad una precedente visita
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del 18 novembre 2005 (doc. 99, cifra 8; cfr. anche doc. 76, perizia
medica particolareggiata, cifre 11.7 ed 11.8). Dal canto loro, i medici
dell'UAIE (Dott.ri de la Rue e Croisier) negano il peggioramento della
condizioni di salute e della capacità al lavoro dell'assicurato.
9.3 I pareri dei medici dell'UAIE, segnatamente per quel che concerne
le date di decorrenza dell'incapacità lavorativa, non sono del tutto
comprensibili né motivati. Facendo riferimento al rapporto del 14 luglio
2009 della Dott.ssa de la Rue, non è attendibile che lo stato di salute
dell'interessato sia prima peggiorato il 7 dicembre 2005, al punto che
l'interessato non poteva esercitare alcuna attività lucrativa, e poi
migliorato il 26 aprile 2008. Questa evoluzione non è spiegata dai
medici consultati dall'UAIE, né risulta dalla documentazione medica
agli atti. Si deve pertanto ritenere che i loro rapporti non adempiono,
nella fattispecie, i requisiti minimi richiesti per un parere sanitario già
menzionati al consid. 8.3.
9.4 A prescindere dalla carenza di motivazione dei rapporti del
servizio medico dell'UAIE, la nuova domanda, sulla quale
l'amministrazione è entrata nel merito, è stata istruita in modo
insufficiente. Va ricordato che quando l'Ufficio AI decide di entrare sul
merito di una domanda di rendita, inoltrata dopo che una prima era
stata respinta, non spetta più all'assicurato fornire la prova che il grado
d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 OAI), ma incombe all'amministrazione di riunire gli
atti necessari alla valutazione della pratica, riservato il dovere di
collaborare dell'interessato (art. 43 LPGA e 69 OAI, vedi anche DTF
130 V 71 consid. 2.2 con i rif.).
L'istruttoria nella fattispecie è carente da più punti di vista. I documenti
ad atti non sono recenti: il certificato medico del Dott. Chirico è
dell'agosto 2008 ed è molto vago; l'E 213 è del settembre successivo
(doc. 100, 99); i referti del Dott. Benini risalgono a marzo/aprile 2008
(doc. 88, 92) come pure i referti oggettivi (doc. 106, 107). In casu la
domanda di rendita è stata inoltrata l'11 giugno 2008 e la decisione
impugnata è stata emanata nell'ottobre 2009. Il diritto alla rendita
potrebbe quindi sorgere dal 1° dicembre 2008 (6 mesi dopo la
presentazione della seconda domanda). L'amministrazione era inoltre
tenuta ad esaminare la situazione di fatto fino alla data della decisione
impugnata. Ora, i documenti ad atti non concernono il periodo durante
il quale l'interessato potrebbe avere diritto a una rendita d'invalidità.
Pagina 11
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I documenti prodotti sono inoltre incompleti e mancano, in modo
particolare, viste le patologie denunciate, un esame ortopedico come
pure un esame neurologico. Un'istruttoria complementare si giustifica
anche perché la perizia E 213 del 10 settembre 2008 menziona che le
condizioni di salute dell'interessato sono peggiorate rispetto a quanto
era stato costatato in precedenza con la perizia E 213 del 7 dicembre
2005.
9.5 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato dopo l'8 giugno 2006, data
della decisione su opposizione cresciuta in giudicato, fino all'8 ottobre
2009, data dell'impugnata decisione.
10.
10.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal l'8 giugno 2006 (data della
decisione su opposizione relativa alla prima domanda di rendita) fino
alla data dell'impugnata decisione (8 ottobre 2009) e da questa data in
poi. L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in neurologia/ortopedia ed a tutti quegli esami oggettivi
che il caso richiede.
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il giugno 2006 e l'8 ottobre 2009, data della decisione impugnata,
nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe
potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità
amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine
comparativa dei redditi.
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C-7039/2009
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo delle spese processuali di Fr. 300.-, versato
dall'insorgente il 12 aprile 2010, gli viene restituito.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste la memoria ricorsuale e la replica, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 2'000.-, da porre a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione dell'8 ottobre 2009, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.-, versato
dall'insorgente il 12 aprile 2010, gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 2'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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