B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7041/2018
Sen t en z a d e l 4 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
Recapito destinatario:
c/o B._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione vecchiaia e superstiti facoltativa, ammontare
dei contributi (decisione su opposizione del 21 novembre
2018).
C-7041/2018
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino svizzero, nato l’(…) 1977, coniugato e padre di
due figli, risiede dalla nascita in Argentina, dove esercita la professione di
cardiologo ed è titolare di uno studio medico indipendente.
A.b Il 23 febbraio 1998 ha depositato presso la Cassa Svizzera di Com-
pensazione (di seguito: CSC) la dichiarazione di partecipazione all’assicu-
razione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di seguito: as-
sicurazione facoltativa), accolta dall’amministrazione con effetto dal 1°
marzo 1998 (doc. 1 pp. 67-72 dell’incarto della CSC). Da allora ha regolar-
mente contribuito all’assicurazione facoltativa, incrementando in maniera
progressiva l’ammontare del versamento, passato dal contributo minimo
dei primi anni a un contributo di fr. 5'103.85 per l’anno 2016, sulla base di
un reddito annuo determinante di 770'045.- pesos argentini (ARS), corri-
spondente a fr. 49'660.20 (doc. 1-72).
B.
B.a Il 10 aprile 2018 la CSC ha ricevuto la dichiarazione del reddito e della
sostanza (R+S) per l’anno 2017 (doc. 79). Come per gli anni precedenti,
A._______ ha indicato di essere indipendente (p. 2), quantificando le en-
trate lorde annue della propria attività in ARS 2'137'396.-, IVA esclusa e
indicato quale reddito netto, dedotte le spese professionali, ARS
1'133'487.- (p. 19).
B.b Con decisione del 7 agosto 2018 la CSC ha fissato il contributo per
l’anno 2017 in fr. 10'506.10 sulla base di un reddito annuo determinante di
fr. 102'100.-. Il reddito in franchi svizzeri è stato determinato convertendo
al saggio di 0.05795 il reddito annuale dell’attività indipendente stimato
dall’amministrazione in ARS 1'762'715.- (doc. 80).
B.c Il 26 agosto 2018 l’assicurato ha fatto opposizione contro la predetta
decisione chiedendone l’annullamento e la riconsiderazione. Egli ha con-
testato il calcolo del contributo per il 2017, l’autorità inferiore non avendo
tenuto conto di una serie di spese personali e famigliari – che a suo modo
di vedere andrebbero dedotte dalle entrate annue dell’attività indipendente,
riducendo in tal modo il reddito netto determinante per l’anno 2017 ad ARS
503'605.- – nonché della situazione economica in Argentina, con partico-
lare riferimento alla forte inflazione – che lo penalizza nei pagamenti in va-
luta estera – e ai costi sociali elevati – non essendovi alcuna presa a carico
C-7041/2018
Pagina 3
da parte dello Stato. In definitiva egli sostiene di non essere in grado di far
fronte al pagamento del contributo per l’anno 2017, corrispondendo lo
stesso al 60% del proprio reddito netto (doc. 81).
B.d Con decisione su opposizione del 21 novembre 2018, notificata alla
sorella dell’assicurato residente in Svizzera (come da sua esplicita richie-
sta [doc. 81]), l’amministrazione ha trasmesso il nuovo conteggio del con-
tributo, indicando nel dettaglio quali deduzioni sono ammesse e quali no.
Sulla base di un reddito determinante annuo di ARS 1'692'887.- (=
2'137'396.- – 444'509.-), corrispondente a fr. 98'100.- al corso annuo medio
del peso argentino di 0.05795, ne è quindi risultato un contributo per l’anno
2017 di fr. 10'094.50 (doc. 86-87).
C.
C.a Avverso il provvedimento dell’autorità inferiore l’11 dicembre 2018
A._______ ha interposto ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale (TAF) contestando il calcolo del contributo per il 2017, considerato
troppo elevato a fronte del costo della vita e della forte inflazione in corso
in Argentina e non rispettoso delle reali entrate annue su cui egli ha potuto
effettivamente contare nell’anno di riferimento. Ribadendo le argomenta-
zioni già esposte in sede di opposizione ha quindi chiesto una riconsidera-
zione della decisione, riservandosi di produrre, in caso di bisogno, i giusti-
ficativi a comprova degli importi indicati (doc. TAF 1).
C.b Nonostante l’impugnativa, con versamento del 23 novembre 2018 (di
fr. 2'500.-) e del 14 gennaio 2019 (di fr. 9'138.75) il ricorrente ha saldato
alla CSC buona parte del contributo oggetto del contendere.
C.c Con risposta del 25 febbraio 2019 la CSC ha riferito che le pertinenti
disposizioni legali non prevedono la deduzione dal reddito di riferimento
delle imposte o dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali del paese di
residenza, né contemplano la possibilità di ridurre l’importo dei contributi
da versare all’assicurazione facoltativa. Essa ha pertanto confermato la
decisione impugnata, proponendo il rigetto del ricorso (doc. TAF 7).
C.d Pur avendone avuto la possibilità (doc. TAF 8, 9), il ricorrente non ha
presentato un memoriale di replica.
C.e Con ordinanza del 12 settembre 2019, l’autorità inferiore è stata invi-
tata a indicare su quali fonti si è basata per stabilire il corso annuo medio
valido per il 2017 e le modalità di tale calcolo (doc. TAF 10). La CSC ha
C-7041/2018
Pagina 4
regolarmente dato seguito con osservazioni del 26 settembre 2019, su cui
si tornerà nel dettaglio nei considerandi in diritto (doc. TAF 11).
C.f Le osservazioni del 26 settembre 2019 sono state quindi trasmesse al
ricorrente per un’ulteriore eventuale presa di posizione (doc. TAF 12 e 14).
Nel termine impartito l’insorgente non si è espresso (doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giu-
dica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi
al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicem-
bre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS
831.10).
1.2 Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali
non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre
che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino svizzero e risiede in Argentina dalla nascita. Non
avendo la Svizzera concluso alcuna convenzione internazionale riguar-
dante le prestazioni per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità con tale
C-7041/2018
Pagina 5
Paese, i diritti e gli obblighi del ricorrente in materia si determinano unica-
mente alla luce del diritto svizzero (sentenza del TAF C-6767/2014 del 25
ottobre 2016 consid. 3).
2.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche. Le modifiche del diritto
posteriori alla data determinante della decisione litigiosa non sono di con-
seguenza pertinenti (DTF 139 II 297 consid. 2.1; 136 V 24 consid. 4.3 e
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti).
2.3 In concreto, trattandosi del contributo all’assicurazione facoltativa
AVS/AI per l’anno 2017 la presente procedura è pertanto retta dalle dispo-
sizioni in vigore al 1° gennaio 2017, con le rispettive modifiche intervenute
fino al momento della decisione impugnata.
2.4 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è
delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 21 novembre
2018. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti
verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se
gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono
suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui
detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del
26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid.
3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
3.
Contestato in concreto è il calcolo eseguito dall’amministrazione per deter-
minare l’ammontare del contributo annuo all’AVS/AI facoltativa a carico di
A._______ per l’anno 2017, segnatamente il riconoscimento solo parziale
delle deduzioni apportate al reddito da attività indipendente.
4.
4.1
4.1.1 L’affiliazione all’AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure
facoltativa (art. 2 LAVS; M. VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et sur-
vivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, pag. 24, no 37).
C-7041/2018
Pagina 6
4.1.2 Ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAVS (assicurazione obbligatoria propria-
mente detta), sono assicurate all’AVS/AI le persone fisiche domiciliate in
Svizzera (let. a) e quelle che vi esercitano un’attività lucrativa (let. b). Per
l’assicurazione obbligatoria propriamente detta, l’affiliazione avviene ex
lege: è sufficiente che una persona adempia uno dei suddetti requisiti per
essere assicurata. L’assoggettamento al regime dell’AVS/AI inizia dunque
automaticamente con la realizzazione di una delle condizioni dell’art. 1a
cpv. 1 LAVS e cessa, pure automaticamente, al momento in cui tale condi-
zione non è più adempiuta (VALTERIO, op. cit., pag. 25, no 40).
4.1.3 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno
2002, l’adesione all’assicurazione facoltativa, che è personale (U. KIESER,
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea
2015, pag. N 139 pag. 1244 e 1245), è subordinata alla triplice condizione
che la persona richiedente sia cittadina svizzera, o cittadina degli Stati
membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), che viva al di fuori della Comunità europea o degli Stati
dell'AELS e che immediatamente prima della partenza sia stata assicurata
obbligatoriamente all’AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi
(VALTERIO, op. cit., pag. 55, no 158).
Tali condizioni sono cumulative; ciò significa che nella misura in cui una di
esse non è adempiuta, l’adesione all’AVS/AI facoltativa non è possibile.
L’art. 2 cpv. 1 LAVS si esprime in termini di periodo “d’assicurazione” e non
di “contribuzione”, ciò che permette anche alle persone minori (cfr. art. 1a
cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) o
senza attività lucrativa (cfr. art. 1a cpv. 1 let. a e b LAVS in combinazione
con l’art. 3 cpv. 2 let. a LAVS) di poter aderire all’assicurazione facoltativa
(VALTERIO, op. cit., no 158).
4.2
4.2.1 Sulla base della delegazione di competenze prevista dall’art. 2 cpv. 6
e dall’art. 154 cpv. 2 LAVS, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del
26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità (OAF, RS 831.111).
4.2.2 Giusta l’art. 25 OAF, le disposizioni in materia di contributi della LAVS
e dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e
C-7041/2018
Pagina 7
per i superstiti (OAVS, RS 831.101) sono in principio applicabili all’assicu-
razione facoltativa, nella misura in cui l’OAF non vi deroghi (VALTERIO, op.
cit., pag. 55, no 155).
L’ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha inoltre emanato le
Direttive sull’AVS/AI facoltativa (DAF) e quelle sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG
(DIN), entrambe valide dal 1° gennaio 2008, nella versione in vigore al 1°
gennaio 2017 (cfr. consid. 2.2 – consultabili sotto https://sozialversicherun-
/it/ > AVS > Basi AVS > Direttive contributi > Versioni [sito
consultato il 10 settembre 2019]).
4.2.3 L’art. 4 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi degli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Nell’ambito dell’assicurazione facoltativa, l’importo dei contributi ammonta
al 9.8% del reddito determinante, il contributo minimo ammonta a fr. 914.-
annui (art. 13b cpv. 1 OAF, nella versione in vigore al 1° gennaio 2017).
4.2.4 I contributi sono fissati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo,
che corrisponde all’anno civile (art. 14 cpv. 1 OAF). Per il calcolo dei con-
tributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa è determinante il
reddito effettivamente conseguito durante l’anno contributivo (art. 14 cpv.
2 1a frase OAF).
4.2.5 Una riduzione dei contributi ai sensi dell’art. 11 LAVS non entra in
linea di conto nell’assicurazione facoltativa, ritenuto che la stessa può es-
sere richiesta unicamente da persone assicurate obbligatoriamente
all’AVS/AI.
5.
5.1 Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro
a dipendenza d’altri. L’art. 17 OAVS precisa che vanno considerati quale
reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente tutti i redditi con-
seguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agri-
cola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale.
Gli elementi essenziali del reddito da lavoro e gli elementi che non ne fanno
parte o possono essere dedotti dal reddito lordo prima del calcolo dei con-
tributi sono menzionati all’art. 9 cpv. 2 LAVS e agli art. 6 segg., 17-18 OAVS
(DAF n. 4012).
C-7041/2018
Pagina 8
5.2
5.2.1 Giusta l’art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti
dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo,
a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia
escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte
esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'in-
teresse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in fran-
chi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Le direttive succitate prevedono in particolare che sono deducibili dal red-
dito lordo solo le spese enumerate nell’art. 9 cpv. 2 lett. a–e LAVS (DIN
1097).
5.2.2 L’art. 18 cpv. 1 OAVS stabilisce che per distinguere e determinare le
deduzioni ammesse in conformità dell'articolo 9 cpv. 2 lett. a-e LAVS, sono
applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta (cfr. anche
DIN n. 1093) e meglio, trattandosi di attività lucrativa indipendente, gli art.
27 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS
642.11).
Per l’art. 27 cpv. 1 LIFD in caso di attività lucrativa indipendente sono de-
ducibili le spese aziendali e professionali giustificate.
Sono tali segnatamente (cpv. 2):
a. gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29;
b. le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
c. i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a
condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo
scopo.
C-7041/2018
Pagina 9
d. gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati
sulle partecipazioni i sensi dell’articolo 18 capoverso 2;
e. le spese di formazione e formazione continua professionali del per-
sonale, comprese le spese di riqualificazione.
Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto
penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri (cpv. 3).
Secondo le direttive succitate inoltre nel calcolo dei contributi AVS/AI/IPG
non si tiene conto delle deduzioni generali dell’art. 33 LIFD (DIN n. 1094 e
1113) fatta eccezione – a determinate condizioni (cfr. consid. 7.3.4) – per
quella prevista per i versamenti personali a favore del secondo pilastro (art.
9 cpv. 2 lett. e LAVS, DTF 132 V 209 consid. 4.1 e 5.2, si confronti anche
SBVR XIV- U. KIESER, Soziale Sicherheit, 3a ed., pag. 1275 N 241-243), né
quelle sociali previste dall’art. 35 LIFD (DIN 1096). Tali voci di spesa, d’altro
canto, non sono neppure sussumibili quali spese generali atte a conseguire
il reddito lordo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 let. a LAVS, non risultando essere
in relazione diretta con il conseguimento del reddito da attività lucrativa in-
dipendente (KIESER, op. cit., pag. 1273, N 236 nota 587).
Infine non vanno considerate le spese per il mantenimento della persona
indipendente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla
posizione professionale della persona indipendente, dal momento che la
deduzione di tali costi è pure espressamente esclusa in ambito fiscale (art.
34 LIFD).
5.2.3 L’onere della prova riguardo alle deduzioni volte a ridurre il reddito
determinante, la loro giustificazione commerciale e la loro portata incombe
alla persona assicurata che se ne vuole prevalere (sentenza del TF
2C_295/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 4.1, sentenza del TAF C-
6116/2017 del 25 giugno 2019 consid. 6.3.2.2).
5.3
5.3.1 Giusta l’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati
dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
5.3.2 Nel caso in cui – come nell’evenienza concreta – le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione
devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione (art. 23
C-7041/2018
Pagina 10
cpv. 5 1a frase OAVS, sentenza del TAF C-6116/2017 del 25 giugno 2019
consid. 6.3.2.3). In tal senso gli assicurati devono dare le indicazioni ne-
cessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustifi-
cativi (art. 23 cpv. 5 2a frase OAVS). La Cassa di compensazione deve
invitare gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa indipendente a presen-
tare una ricevuta delle imposte, il conteggio dei profitti e delle perdite per
gli anni in questione o altri giustificativi (DAF n. 4040). Essa verifica quindi
l’esattezza delle indicazioni fornite: se queste non le sembrano verosimili,
essa può richiedere altri giustificativi e, se necessario, procedere ad una
tassazione d’ufficio (DAF n. 4042).
6.
6.1 Nel caso concreto il ricorrente dal 2008 esercita l’attività lucrativa di
medico, specialista in cardiologia, a titolo indipendente (si cfr. doc. 7). Nella
dichiarazione del reddito e della sostanza (R+S) per l’anno 2017, egli ha
presentato – come per gli anni addietro – i bilanci della propria attività,
quantificando le entrate lorde in ARS 2'137'396.- e le spese di esercizio in
ARS 1'003'909.-, pari ad un reddito netto di ARS 1'133'487.- (doc. 79 p. 7-
19). La differenza fra tale importo e quello riportato nell’apposito formulario
della dichiarazione (ARS 1'013'487.- [doc. 79 p. 4]), è verosimilmente ri-
conducibile a un errore di battitura.
6.2 Sulla base della documentazione prodotta, l’autorità inferiore ha dap-
prima stabilito, nella decisione del 7 agosto 2018, un reddito da attività in-
dipendente annuo corrispondente ad ARS 1'762'715.- (doc. 80 p. 3), senza
tuttavia indicare il calcolo che le ha permesso di giungere a tale importo.
6.3 Nell’ambito dell’opposizione, così come pure in sede di ricorso, l’assi-
curato ha esposto un nuovo calcolo del fabbisogno personale e delle spese
di esercizio, quantificate in ARS 1'633'791.- e così suddivise (cfr. doc. 81
p. 3, tradotto al doc. TAF 5):
Pulizia ARS 15'463.-
Baby sitter durante il lavoro ARS 57'583.-
Spese commercialista ARS 5'600.-
RC professionale ARS 8'640.-
Istruzione figli ARS 186'400.-
Attrezzature mediche ARS 14'000.-
Pasti sul lavoro ARS 36'000.-
Assicurazione vita ARS 30'000.-
Manutenzione studio medico ARS 54'820.-
C-7041/2018
Pagina 11
Assicurazione malattia ARS 121'200.-
Affitto ARS 62'500.-
Affiliazione, abbonamenti ARS 61'849.-
Imposta preventiva sulla cifra d’affari ARS 10'669.-
Tassa per lavoro indipendente ARS 44'700.-
Contr. obblig. ente di previdenza dei medici ARS 48'000.-
Trasporti e auto (uso al 75% per lavoro) ARS 107'100.-
Ammortamento ARS 47'800.-
Ammortamento non rendicontato nel 2016 ARS 47'800.-
Comunicazione e internet ARS 18’737.-
Trasferte prof. / congressi / aggiornamenti ARS 48'000.-
Imposta preventiva sul reddito ARS 606'930.-
Partendo dal reddito lordo annuo di ARS 2'137'396.-, già indicato in prece-
denza (doc. 79 p. 19), il ricorrente ha quindi calcolato un reddito netto di
ARS 503'605.- (doc. 81 e doc. TAF 1).
6.4 Nella decisione su opposizione del 21 novembre 2018 l’amministra-
zione ha spiegato che le spese di baby sitter, educazione/scuola dei figli,
pasti sul luogo di lavoro, premi assicurativi (per malattia, piani di pensiona-
mento, infortuni, disoccupazione, ecc.), ammortamento 2016 come pure le
imposte alla fonte non sono spese detraibili dal reddito annuo lordo di ARS
2'137'396.- (doc. 87).
Essa ha quindi ammesso a titolo di deduzioni un importo di ARS 444'509.-
e meglio:
Pulizia ARS 15'463.-
Onorari commercialista ARS 5'600.-
RC professionale ARS 8'640.-
Materiale uso medico ARS 14'000.-
Riparazioni e Manutenzione ARS 54'820.-
Affitto ARS 62'500.-
Adesioni, abbonamenti ARS 61'849.-
Trasporti e auto (uso al 75% per lavoro) ARS 107'100.-
Ammortamento 2017 ARS 47'800.-
Comunicazione e internet ARS 18’737.-
Trasferte prof. / congressi / aggiornamenti ARS 48'000.-
ottenendo così un reddito netto annuo determinante per il calcolo dei con-
tributi all’AVS/AI facoltativa di ARS 1'692'887.- (doc. 87 p. 1).
C-7041/2018
Pagina 12
7.
7.1 Giova innanzitutto rilevare che il reddito lordo di ARS 2'137'396.- (o
reddito globale), non risulta essere oggetto di contestazione. L’autorità in-
feriore si è attenuta alle dichiarazioni dell’insorgente ritenendole affidabili a
fronte della documentazione versata agli atti (art. 23 cpv. 5 OAVS). Su tale
aspetto non occorre pertanto indugiare ulteriormente.
7.2 Nella propria impugnativa, il ricorrente rivolge una prima critica alle de-
duzioni dal reddito globale riconosciute dall’amministrazione. A mente
dell’insorgente, non è corretto includere nel reddito determinante per il cal-
colo del contributo gli importi destinati al pagamento delle imposte, dei con-
tributi agli enti previdenziali e agli altri assicuratori sociali dal momento che
tali somme non sono state effettivamente percepite, ma dedotte alla fonte
dalle proprie entrate. Vi sono inoltre delle spese destinate al fabbisogno
della famiglia, che risultando necessarie – in particolare all’istruzione e al
tempo libero dei figli, a fronte della particolare situazione socioeconomica
argentina – dovrebbero a suo dire essere tenute in conto dall’amministra-
zione.
7.3
7.3.1 Come indicato in precedenza, per stabilire l’ammontare del reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente, possono essere dedotti
dal reddito globale unicamente quegli elementi enumerati esaustivamente
all’art. 9 cpv. 2 let. a-f LAVS (sentenza del Tribunale federale delle assicu-
razioni H 67/04 del 25 novembre 2004 consid. 7.6 pubblicata in SVR 2005
AVS Nr. 11 pag. 35; DIN n. 1097).
Ciò significa che deduzioni sociali come quelle previste dall’art. 33 LIFD
riguardanti in particolare premi e contributi versati per le indennità per la
perdita di guadagno, per l’assicurazione contro la disoccupazione, gli infor-
tuni e sulla vita non entrano in linea di conto (per quanto riguarda l’assicu-
razione infortuni si confronti e ZAK 1986 pag. 221 seg., KIESER, op. cit.,
pag. 1273, N 236, secondo cui si tratta non di spese per il conseguimento
del reddito bensì tendenti all’acquisto di una potenziale fonte di reddito).
Lo stesso vale per quanto previsto dall’art. 35 LIFD (riguardanti in partico-
lare i figli a carico e i figli agli studi), nonché per le imposte alla fonte per-
cepite presso l’assicurato in Svizzera o all’estero, non essendo per l’ap-
punto previste dalla suddetta disposizione (SVR 2005 AVS Nr. 11 pag. 35
C-7041/2018
Pagina 13
consid. 7.6 e riferimenti ivi citati; VALTERIO, op. cit., pag. 139, no 440; KIE-
SER, op. cit., pag. 1272, N 234 ss.).
È pertanto a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha considerato fra le
deduzioni ammissibili le seguenti voci di spesa: istruzione dei figli (ARS
186'400), assicurazione vita (ARS 30'000.-), assicurazione medica (ARS
121'200.-), imposta preventiva sulla cifra d’affari (ARS 10'669.-), tassa per
lavoro indipendente (ARS 44'700.-), imposta preventiva sul reddito (ARS
606'930.-)
7.3.2 Per quanto concerne le spese generali necessarie a conseguire il
reddito lordo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 let. a LAVS, sono deducibili soltanto
quelle comprovate (art. 27 cpv. 1 LIFD) e in relazione diretta con il conse-
guimento del reddito da attività lucrativa indipendente, che servono al man-
tenimento di una fonte di reddito, non per acquisire una fonte di reddito
(DTF 101 V 94 consid. 3; KIESER, op.cit. pag. 1273, N 236). Non rientrano
invece in questa categoria le spese che servono all’acquisto o all’esten-
sione della fonte di reddito (impresa, commercio o azienda; art. 34 lett. d
LIFD), né si possono dedurre gli interessi maturati su partecipazioni giusta
l’art. 18 cpv. 2 LIFD (cfr. VALTERIO, op. cit., pag. 139, no 441).
Non possono pertanto entrare in linea di conto le spese della babysitter
(ARS 57'583.-) che, stando alle dichiarazioni dell’assicurato, si occupa dei
due figli quando lui e la moglie sono al lavoro. Innanzitutto poiché non è
dato sapere se è per tale motivo o per altri non inerenti l’attività lavorativa
che la babysitter viene assunta. Neppure è noto a che tasso di occupazione
corrisponda la retribuzione versata (importo per altro non verificabile sulla
scorta della documentazione agli atti). In secondo luogo poiché non si tratta
di un costo avente influsso diretto sul reddito dell’attività lucrativa indipen-
dente. Certo, seguendo la tesi del ricorrente la sua assunzione permette-
rebbe a lui e alla moglie di svolgere la propria attività lucrativa, tuttavia non
si tratta di un costo operativo strettamente connesso allo studio medico.
D’altro canto, come visto, spese relative al mantenimento dell’assicurato e
della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione profes-
sionale dell’assicurato, sono espressamente escluse dall’art. 34 LIFD e
pertanto a maggior ragione non possono venir considerate nell’ambito
della determinazione del reddito netto dell’attività indipendente. Inoltre le
deduzioni per i figli sono espressamente previste all’art. 35 cpv. 1 lett. a
LIFD.
Parimenti non possono essere conteggiati i pasti fuori casa pari a ARS
36'000.- dal momento che quest’ultimi, contrariamente a quanto è il caso
C-7041/2018
Pagina 14
per l’attività lucrativa dipendente (art. 26 LIFD), non figurano fra le spese
professionali deducibili dal reddito dell’attività indipendente, né rientrano
fra le spese generali necessarie a conseguire il reddito lordo ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 let. a LAVS.
Risulta inoltre corretto ritenere non deducibile, come fatto dall’amministra-
zione, l’ammortamento non registrato nel 2016 (ARS 47'800.-). Ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 let. b LAVS, infatti l’ammortamento degli attivi, giustificati
dall'uso commerciale, è ammesso nella misura in cui sono allibrati all’anno
di riferimento (VALTERIO, op. cit., pag. 140, no 443).
7.3.3 È infine a giusta ragione che non sono stati conteggiati i contributi
versati dall’assicurato all’ente previdenziale dei medici (ARS 48'000.-).
Benché l’art. 9 cpv. 2 let. e LAVS, preveda la possibilità di dedurre – in parte
– i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, il Tribunale federale
ha precisato (DTF 115 V 337 consid. 2a e 2b, vedi anche sentenza del TF
H 156/03 del 17 giugno 2004, consid. 2.1 e segg.) che sono considerati
istituti di previdenza professionale unicamente quelli attivi nel secondo pi-
lastro ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40). Versamenti fatti da
parte di persone indipendenti al di fuori di tale contesto, come ad esempio
per la previdenza individuale vincolata (pilastro 3°), non possono essere
oggetto di una tale deduzione, non essendo prevista dall’art. 9 cpv. 2 let. e
LAVS ed essendo stata espressamente esclusa dal Consiglio federale
all’epoca dell’elaborazione della OAVS (e meglio dell’art. 18 cpv. 3 aOAVS;
sentenza del TF H 156/03 del 17 giugno 2004, consid. 2.2; cfr. anche VAL-
TERIO, op. cit., pag. 141, no 449; OFK/AHVG/IVG-FELIX FREY, ad. art. 9
AHVG, N 20, ed. Orell Füssli, Schaffausen/Zürich/Winterthur 2018).
7.4 In definitiva non può trovare accoglimento la contestazione dell’insor-
gente, né risultano sostenibili le motivazioni addotte a sostegno della pro-
pria tesi. Critiche per altro mai sollevate in precedenza, nonostante da anni
egli fosse affiliato e pagasse regolarmente il contributo all’assicurazione
facoltativa. Se non nel dettaglio, quantomeno nella sostanza, il metodo uti-
lizzato dalla CSC per determinare il reddito annuo derivante dall’attività in-
dipendente doveva quindi essergli noto.
Risulta pertanto assodato, con il grado della verosimiglianza preponde-
rante, valido nelle assicurazioni sociali, che nel corso del 2017 A._______
ha conseguito un reddito netto annuo, determinante per il calcolo dei con-
tributi all’AVS/AI facoltativa di ARS 1'692'887.-.
C-7041/2018
Pagina 15
8.
8.1 A fronte della particolare situazione socioeconomica in cui versa l’Ar-
gentina, il ricorrente ha inoltre contestato il corso di cambio utilizzato dalla
CSC per la conversione in franchi svizzeri del reddito annuo di ARS
1'692'887.- percepito nel 2017.
8.2
8.2.1 Riguardo alla situazione socioeconomica, non vi sono dubbi circa il
fatto che l’Argentina stia subendo da anni un’importante e progressiva in-
flazione (cfr. anche sentenza del TAF C-6767/2014 del 25 ottobre 2016
consid. 9 e i riferimenti ivi menzionati). Dagli anni duemila il valore del peso
argentino non ha smesso di diminuire e l’equivalente del valore di ARS 100
al 31 gennaio 2014, corrisponde oggi a ARS 438.62 (fonte:
DICE=ARCPI2008&DD1=31&MM1=01&YYYY1=2014&DD2=13&MM2=0
9&YYYY2=2019&btnOK=%C3%84quivalent+berechnen; consultata il 13
settembre 2019).
8.2.2 Pur comprendendo le difficoltà che comporta una tale situazione e
pur concordando con il ricorrente riguardo alle conseguenze della progres-
siva inflazione sul potere d’acquisto dei consumatori argentini, questo Tri-
bunale è costretto a rilevare che tali aspetti non hanno alcuna rilevanza
nell’ambito della presente vertenza. Non soltanto la LAVS e le ordinanze
menzionate non considerano tale fattore nella determinazione del reddito
dell’attività lucrativa e del contributo annuo, ma neppure ne tengono conto
per eventualmente accordare una riduzione dell’importo del contributo do-
vuto dall’assicurato. In tal senso le disposizioni in parola non lasciano alcun
margine d’apprezzamento, indicando in maniera precisa ed esaustiva le
modalità di calcolo del contributo all’assicurazione facoltativa AVS/AI e la-
sciando ai fattori socioeconomici un minimo ruolo unicamente nella fissa-
zione del tasso di cambio rispetto al franco svizzero.
8.3 Secondo l’art. 16 cpv. 1 e 2 OAF i contributi sono dovuti in franchi sviz-
zeri e devono essere pagati in Svizzera in tale valuta. Al riguardo l’art. 14
cpv. 3 OAF stabilisce che per la conversione del reddito e della sostanza
in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell’anno contributivo di
riferimento, ossia dell’anno civile. È inoltre precisato che tale corso è sta-
bilito dalla Cassa di compensazione. La CSC dispone di conseguenza di
un ampio margine d’apprezzamento e, secondo la legge, è libera di fissare
C-7041/2018
Pagina 16
il corso annuo medio utile alla conversione dei redditi percepiti dall’assicu-
rato all’estero in franchi svizzeri. (cfr. sentenza del TAF C-6767/2014 del
25 ottobre 2016 consid. 8.2).
8.4 Nella misura in cui le disposizioni legali sono rispettate, l’esame del
Tribunale sarà limitato al solo esame dell’arbitrarietà del tasso di conver-
sione stabilito dall’autorità inferiore (cfr. sentenza del TAF A-4013/2010 del
15 luglio 2010 consid. 8.3.3 e riferimenti citati).
8.5 Secondo costante giurisprudenza una decisione è arbitraria (art. 9
Cost.) quando contraddice in modo palese la situazione di fatto, quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e incontestato,
non sia sorretta da ragioni serie e obiettive, non abbia né senso né scopo
o contrasti in modo intollerabile il sentimento di giustizia e di equità. Non vi
è arbitrio per il solo fatto che un'altra soluzione potrebbe pure essere im-
maginabile, e sembrare persino migliore. L'annullamento di un giudizio si
giustifica tuttavia solo quando esso è arbitrario nel suo risultato e non uni-
camente nella motivazione (DTF 134 I 140 consid. 5.4; DTF 132 I 17 con-
sid. 5.1; DTF 131 I 217 consid. 2.1 e DTF 131 I 467 consid. 3.1).
8.6 Nel caso concreto, il tasso ritenuto dalla CSC è di ARS 1.- per fr.
0.05795 per l’anno 2017.
Invitata a chiarire le modalità con cui essa determina il corso annuo medio
– sulla base del margine d’apprezzamento concessole dall’art. 14 cpv. 3
OAF – l’autorità inferiore ha spiegato che per prassi essa procede a dei
rilevamenti periodici al termine di ogni trimestre, sulla base dei dati forniti
da PostFinance. Al corso del giorno del trimestre in questione essa addi-
ziona i corsi dei tre trimestri precedenti dividendo poi per quattro il risultato
ottenuto. Il tasso di cambio medio al 31 dicembre 2017 è stato pertanto
calcolato sommando il corso del giorno alla fine di ogni trimestre (31 marzo
[0.06512], 30 giugno [0.057742], 30 settembre [0.05608] e 31 dicembre
2017 [0.052866803]) e dividendo per quattro il risultato ottenuto (doc. TAF
11). Tale modo di procedere risulta essere affidabile e ponderato, permet-
tendo di attenersi al reale sviluppo nel corso dell’anno del tasso di cambio
della valuta estera rispetto al franco svizzero, senza che il calcolo risulti
falsato da eventuali temporanee fluttuazioni anomale, in un senso e nell’al-
tro.
Comparando i dati su cui si è fondata l’amministrazione (trasmessi unita-
mente al doc. TAF 11), a quelli pubblicamente consultabili su altre piatta-
forme di cambio online, si osserva che il corso annuale del peso argentino
ritenuto dall’amministrazione è perfettamente in linea con essi.
C-7041/2018
Pagina 17
Dai dati trimestrali dell’anno 2017 risultanti dal sito Oanda
( consultato il 30 set-
tembre 2019), emerge infatti un corso di cambio annuale al 31 dicembre
2017 di ARS 1.- per fr. 0.057455 (= [0.06469 + 0.05823 + 0.05543 +
0.05147] / 4), mentre dal sito FxTop (
lute-passato.php; consultato il 30 settembre 2019) lo stesso si attesta a
ARS 1.- per fr. 0.057468 (= [0.065127 + 0.057757 + 0.055257+ 0.051731]
/ 4).
Neppure procedendo a un calcolo più dettagliato della media annua, som-
mando il corso giornaliero alla fine di ogni mese del 2017 per poi dividere
il risultato ottenuto per dodici, si giungerebbe a una differente conclusione.
In tal modo si otterrebbe infatti un corso di cambio annuale di ARS 1.- per
fr. 0.058773 con Oanda ({gennaio [0.06269], febbraio [0.06505], marzo
[0.06469], aprile [0.06426], maggio [0.06096], giugno [0.05823], luglio
[0.05442], agosto [0.05510], settembre [0.05543], ottobre [0.05640], no-
vembre [0.05658], dicembre [0.05147]} / 12) e di ARS 1.- per fr. 0.058815
con FxTop ({gennaio [0.062337], febbraio [0.064983], marzo [0.065127],
aprile [0.064192], maggio [0.060416], giugno [0.057757], luglio [0.054785],
agosto [0.055603], settembre [0.055257], ottobre [0.056546], novembre
[0.05705], dicembre [0.051731]} / 12). I risultati, pur essendo allineati con
quelli risultanti dalla media trimestrale esposta sopra, risultano lievemente
svantaggiosi – per il ricorrente – rispetto al corso di cambio annuale ritenuto
dalla CSC.
Ne consegue che non vi è pertanto motivo di scostarsi né dal metodo di
calcolo adottato dalla CSC (media annuale calcolata suddividendo sulla
base del corso giornaliero di fine trimestre), né tantomeno dalle fonti da cui
essa ha attinto i dati del corso giornaliero della fine dei quattro trimestri del
2017 (PostFinance), essendo coerenti con il tasso di conversione ritenuto
da altre piattaforme di cambio valuta.
La censura sollevata è pertanto infondata.
9.
Si rileva da ultimo che la contribuzione alle spese amministrative del 5% -
ossia di fr. 480.70 – fissata nella decisione impugnata è conforme alla
legge. A copertura delle loro spese di amministrazione, infatti, le casse di
compensazione possono prelevare dai loro affiliati contributi differenziati
commisurati alla loro capacità economica (art. 69 cpv. 1 LAVS e art. 157
OAVS ). Giusta l’art. 18a cpv. 1 OAF, per le persone assicurate facoltativa-
mente all’AVS/AI, il contributo alle spese amministrative corrisponde al
C-7041/2018
Pagina 18
tasso massimo stabilito nell’ordinanza dell’11 ottobre 1972 sulle aliquote
massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS, ossia al 5%
(art. 1 nell’attuale versione dell’Ordinanza del DFI sulle aliquote massime
dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS del 19 ottobre 2011,
RS 831.143.41). Lo stesso è prelevato contemporaneamente ai contributi
(art. 18a cpv. 2 OAF).
10.
Visto quanto precede, il ricorso non merita tutela e la decisione su opposi-
zione impugnata va confermata.
11.
11.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese proce-
durali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
11.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'in-
dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Il dispositivo e i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-7041/2018
Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: