Corte II I
C-7066/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del
30 settembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7066/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1968
al 1975 e dal 1978 al 1987, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tali periodi. Dopo il rimpatrio, ha continuato a
svolgere un'attività lucrativa come operaio agricolo stagionale fino al
31 dicembre 2007, quando si è definitivamente ritirato dal lavoro per
ragioni di salute (doc. 8, 9).
In data 8 novembre 2007, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 2, 6).
B.
Il richiedente è stato visitato il 17 gennaio 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "cardiopatia
dilatativa, spondiloartrosi diffusa" ed ha posto un tasso d'invalidità del
70% (doc. 21). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un referto radiologico del rachide in toto, gomito destro e sinistro,
mano destra e sinistra dell'11 giugno 1998 (doc. 10) ed un altro referto
del 17 ottobre 2000 interessante il torace, il rachide cervicale e la
mano destra (doc. 11);
- un referto radiologico del torace e del rachide in toto del 1° agosto
2003 (doc. 12);
- una cartella clinica concernente la degenza dal 23 al 24 aprile 2004
per ernia inguinale destra diretta (doc. 13);
- un referto radiologico del torace del 18 giugno 2007 e lo stesso
esame eseguito il 19 ottobre successivo (doc. 14, 15);
- un reperto d'esame elettrocardiografico del 26 ottobre 2007 e di un
ecocolordoppler cardiaco del 27 ottobre 2007 (doc. 16);
- un altro elettrocardiogramma del 16 novembre 2007 (doc. 18) ed un
rapporto di esame Holter (24 ore) del 20 novembre 2007 (doc. 19);
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- un reperto ecocolordoppler cardiaco del 17 dicembre 2007 (doc. 20).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott.Lamberti, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), il quale, nella sua relazione dell'11 giugno 2008, ha
stimato che l'interessato non potrebbe più svolgere attività nel settore
agricolo, ma a lui sarebbero proponibili lavori leggeri e mediopesanti,
semplici, in misura del 100% (doc. 23).
L'amministrazione ha aderito al parere del Dott. Lamberti ed ha quindi
eseguito un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è emerso che
svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di
operaio agricolo, egli subirebbe una perdita di guadagno del 27%. In
questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato
ulteriormente ridotto del 20% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato (doc. 25).
Con il progetto di decisione del 30 giugno 2008, l'UAIE ha comunicato
all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 26). L'interpellato ha
risposto il 30 luglio 2008 per il tramite del Patronato INAPA di
Acquarica del Capo chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad una
rendita AI (doc. 20). Produce, a suffragio delle sue conclusioni, un
certificato medico del Dott. Rizzo del 24 luglio 2008 (doc. 19).
Richiamato a pronunciarsi, il Dott. Lamberti, nella sua nota del 24
settembre 2008, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni
(doc. 30).
Mediante decisione del 30 settembre 2008, l'UAIE ha pertanto respinto
la richiesta di prestazioni (doc. 31).
D.
Con il ricorso depositato il 4 novembre 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Potenza di Presicce, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. A
titolo preliminare, censura la carenza di motivazione della decisione
impugnata.
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Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 gennaio 2009, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo (pareri del Dott. Lamberti, calcolo
comparativo del reddito), l'avv. Potenza, con scritto del 12 febbraio
2009, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso.
F.
Con decisione incidentale del 25 febbraio 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler
versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Con lettera del 3 marzo 2009, l'interpellata ha chiesto di
essere esentata da tale anticipo versando in condizioni finanziarie
difficili. Il TAF ha inviato all'insorgente l'apposito formulario per il
gratuito patrocinio, il quale è stato riconsegnato, compilato, il 9 aprile
2009. Dallo stesso si deduce che l'assicurato percepisce un introito
mensile di Euri 502.-. con due figli a carico (una figlia esercita tuttavia
un'attività lucrativa) e la moglie casalinga.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
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sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha contestato in primo luogo la validità formale della
decisione dell'UAIE, rilevando che essa difetta di una motivazione
sufficiente.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
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stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo
per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai
destinatari ed a tutte le persone interessate di comprenderla,
eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile
all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare
convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF
126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107
consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel
campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le esigenze relative
alla motivazione non devono essere particolarmente elevate. È, infatti,
sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124
V 180, consid. 1a, confermato in DTF del 9 maggio 2000 in re I. ed in
Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
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5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
5.4 In concreto, la motivazione della decisione impugnata contiene
tutti gli elementi alla base del rifiuto della domanda di rendita. Vengono
richiamate le basi legali e i motivi per i quali la richiesta di rendita è
stata respinta (in sostanza, l'esigibilità di un'attività di sostituzione
invece di quella di operaio agricolo, fa sì che l'interessato subisca una
perdita di guadagno del 27%, grado insufficiente per avere diritto a
una rendita d'invalidità). Oltretutto il ricorrente, alla luce di questa
motivazione, ha potuto comprendere la portata della decisione e
deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso, infatti, egli ha
potuto difendersi in maniera corretta. Egli è stato in grado di dedurre i
fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata.
Tuttavia, anche se la decisione fosse considerata non sufficientemente
motivata, si rileva che tale carenza sarebbe sanata dall'impugnazione
della stessa davanti al Tribunale amministrativo federale, il quale
dispone di piena cognizione. Inoltre, con la sua risposta del 7 gennaio
2009, l'UAIE ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e
di completare le motivazioni della sua decisione, successivamente
notificate all'interessato, con alcuni documenti, quali i pareri del
medico dell'UAIE ed il calcolo comparativo dei redditi. Al ricorrente è
stato concesso il diritto di replica, di cui ha fatto uso con atto del 12
febbraio 2009.
Visto quanto precede, la censura del ricorrente in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
Pagina 8
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6.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita l'8 novembre 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita l'8 novembre
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 30
settembre 2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera.
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS) per un anno, rispettivamente, a
partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni di cui uno in
Svizzera (art. 36 LAI).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore a tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
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stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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C-7066/2008
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato come operaio agricolo
fino al dicembre 2007. Egli imputa la cessazione di questa attività alle
sue condizioni di salute (doc. 8 cifra 7), mentre l'ex datore di lavoro
indica semplicemente, quale motivo, "fine di lavoro".
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
9.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Pagina 11
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9.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
10.
10.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di cardiopatia
dilatativa e spondiloartrosi diffusa (cfr. perizia particolareggiata
dell'INPS del 17 gennaio 2008, doc. 21). Dal certificato medico esibito
in sede di audizione emerge anche una grave cervicolomboartrosi,
bronchite cronica, epatopatia cronica, gravi crisi nevrotico-depressive
(Dott. Rizzo, referto del 24 luglio 2008, doc. 27).
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
70%. Dal canto suo, il Dott. Lamberti dell'UAIE ritiene che l'interessato
non è più in misura di riprendere la precedente attività di operaio
agricolo, ma a lui sarebbero proponibili attività semileggere e/o
sedentarie in misura completa. Infine, il Dott. Rizzo, autore del
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certificato medico prodotto in sede di audizione, ritiene il paziente del
tutto invalido ad ogni proficuo lavoro.
11.2 L'assicurato è portatore di un'affezione cardiaca di carattere non
grave e tenuta sotto controllo. Il Dott. Lamberti passa in rassegna la
documentazione oggettiva esibita e rileva che il bilancio cardiologico
del 17 dicembre 2007 attesta una dilatazione ventricolare sinistra con
una frazione di eiezione leggermente insufficiente (43%) ed un'appena
rilevabile insufficienza aortica mitrale. L'esame su 24 ore mostra una
certa labilità della pressione arteriosa in trattamento non efficace, il
che potrebbe indurre i medici curanti a modificare la terapia anti-
ipertensiva in atto, ma ciò non significa che sussista un'inabilità al
lavoro. Un nuovo programma terapeutico potrebbe migliorare la
frazione di eiezione ed evitare rischi di cardiopatie o eventi più gravi.
L'esame teletorace del 16 giugno 2007 conferma un'ombra cardiaca
allargata. Le condizioni cardiologiche attuali sono inquadrabili nella
classe II NYHA, il che significa che sono ancora praticabili lavori di tipo
leggero o media intensità di sforzo.
Per quel che si riferisce alle turbe ortopediche queste non sembrano
assumere quel carattere di gravità tale da dover impedire l'insorgente
di svolgere un lavoro non eccessivamente pesante. All'esame specifico
(cifra 4.8 dell'E 213) viene solo accennato un rachide diffusamente
spinalgico e contratturato, ma nulla a livello degli arti superiori o
inferiori; l'esame neurologico è nella norma. Si può peraltro rilevare
che l'assicurato ha svolto il suo precedente lavoro di operaio agricolo
fino a dicembre 2007, per cui non sarebbe credibile una limitazione
funzionale di grado elevato solo 17 giorni dopo (E 213 del 17 gennaio
2008), limitazioni che peraltro non vengono avanzate dallo stesso
medico dell'INPS. Per gli stessi motivi addurre la presenza, da parte
del Dott. Rizzo, di una grave cervicodorsolomboartrosi non trova
riscontro agli atti. Si tratta, verosimilmente, del processo poliartrosico-
polidistrettuale già accennato.
Sotto il profilo psichiatrico, il Dott. Rizzo attesta delle gravi crisi
nevrotico depressive. Tuttavia, nessun documento ad atti ne fa cenno
e, soprattutto, l'E 213, non ne parla assolutamente.
Per il resto, l'interessato, si presenta in condizioni di salute generali
ancora buone, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da
patologie.
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11.3 Per quanto riguarda il certificato del medico Dott. Rizzo, si deve
rilevare che non apporta novità di rilievo (ad eccezione della presunta
patologia psichiatrica). Questo medico si limita a descrivere la
diagnosi, aggiungendo patologie non documentate e ad esprimere un
parere diverso circa le conseguenze invalidanti. Ora, il diritto svizzero
in materia di assicurazione per l'invalidità non indennizza un
complesso patologico in quanto tale, ma piuttosto l'influenza di questo
sulla residua capacità di lavoro dell'assicurato e la conseguente
perdita di guadagno. Pertanto, il tasso d'invalidità espresso da medici
stranieri non può essere ritenuto "sic et simpliciter" applicabile al caso
di specie.
11.4 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del medico
dell'UAIE, ritiene che A._______ non avrebbe più potuto svolgere
un'attività nel settore agricolo se non in misura limitata. A lui sarebbero
comunque stati proponibili, al 100%, attività di ripiego leggere e/o
semisedentarie fino anche d'intensità media, quali quella di operaio
addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio
addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo, conduttore
di carrelli sollevatori, addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte,
fattorino; custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere.
11.5 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.
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12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
12.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 25 giugno
2008, doc. 25) quale salario privo d'invalidità, quello orario conseguito
nel 2007 come operaio agricolo (Euro 9.-). Ha poi ritenuto gli introiti
riportati su di un mese (Euro 9.- x 39 ore settimanali, x 52 settimane:
12 mesi), per un importo di Euro 1'521.-.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero o medio. Queste attività comportano un salario medio
mensile di Euro 1'390,41 (indicizzati al 2007). Sono state ritenute le
statistiche italiane edite dall'Ufficio internazionale del lavoro (Bulletin
des statistiques du travail, UIT, Ginevra, 2006). Questo introito teorico
può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una
deduzione complessiva del 20%, il che può essere condiviso, atteso
che la riduzione massima consentita si situa al 25%, ma solo in casi
eccezionali. Ne consegue un reddito mensile di Euro 1'112,33.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'521.- ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'112,33, causa
una perdita di guadagno del 26,87% (arrotondato al 27%), tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
13.
A titolo abbondanziale si osserva che il diniego di prestazioni
assicurative si giustifica anche per un altro motivo. Infatti, se, come
viene attestato nel questionario del datore di lavoro ed in quello
dell'assicurato (doc. 8, 9), quest'ultimo ha lavorato come operaio
agricolo fino al 31 dicembre 2007 e se un'incapacità di lavoro rilevante
fosse sorta a partire da quest'ultima data, la richiesta di una rendita AI
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avrebbe dovuto comunque essere respinta poiché il 30 settembre
2008, data dell'impugnata decisione, il termine di attesa di un anno di
cui al menzionato art. 29 cpv. 1 LAI (nel tenore vigente fino al 31
dicembre 2007) non era ancora scaduto.
14.
14.1 La procedura è di principio onerosa (art. 69 cpv. 1bis LAI).
Tuttavia, le spese processuali possono essere condonate alla parte
che non beneficia del gratuito patrocinio qualora non risulti equo
addossargliele (art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla
tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi il Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Dal formulario di
domanda di gratuito patrocinio rinviato dall'interessato il 3 aprile 2009,
si evince che egli percepisce, quale unico introito, una pensione
mensile dell'INPS di Euro 502.-, con la moglie e un figlio a carico, in
una casa di sua proprietà.
Visto quanto precede, appare giustificato non prelevare spese
processuali.
14.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili alla parte ricorrente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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