Corte II I
C-7068/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, rappresentata dal Patronato INCA,
Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 9 ottobre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7068/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata in 1950, coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1973 al 1990, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tale periodo (doc. 50). Dopo il rimpatrio, ha
continuato a svolgere un'attività lucrativa come contadina a servizio di
terzi fino al 31 dicembre 1992 (doc. 9).
In data 19 dicembre 2006, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
La richiedente è stata vistata il 17 gennaio 2007 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Casarano, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"obesità di grado elevato in ipertesa in trattamento anti-ipertensivo
quotidiano, sindrome depressiva in trattamento psicofarmacologico,
segni clinico-radiologici di artrosi del rachide e delle ginocchia a
discreta incidenza funzionale" ed ha posto un tasso d'invalidità del
70% (E 213, doc. 29). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
segnatamente:
- un referto radiologico del cranio del 1° ottobre 1985 (doc. 13);
- prescrizioni specialistiche per medicinali neuropsichiatrici
(antidepressivi, ansiolitici, induttori del sonno) del 12 novembre 1993
(doc. 14) ed altre del 31 ottobre 1997 (doc. 15), 4 dicembre 2007 (doc.
16), 13 settembre 1999 (doc. 17), 8 marzo 2000 (doc. 18), 28 maggio
2001 (doc. 19), 26 settembre 2001 (doc. 20), 25 gennaio 2003 (doc.
21), 24 febbraio 2005 (doc. 23), 30 dicembre 2006 (doc. 26), tutte
prescritte dal Dott. B._______, specialista in psichiatria, Lecce;
- un referto di esame della pressione arteriosa su di una giornata del
12/13 marzo 2005 (doc. 22);
- un referto radiologico delle ginocchia del 5 dicembre 2006 (doc. 24);
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- un rapporto d'esame ecocolordoppler cardiaco del 19 dicembre 2006
(doc. 25);
- un referto radiologico del rachide del 17 maggio 2005 (doc. 27);
- un rapporto di elettrocardiogramma del 5 gennaio 2007 (doc. 27a);
- un'ecografia delle ginocchia del 21 febbraio 2007 (doc. 28).
Nel suo rapporto del 17 dicembre 2007, il Dott. C._______, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha chiesto di aggiornare la refertazione medica (doc.
31). Sono quindi pervenuti ad atti:
- un referto radiologico spalla destra del 26 marzo 2007 e delle
ginocchia dell'8 gennaio 2008 (doc. 35, 36);
- un rapporto d'esame neuropsichiatrico del 14 marzo 2008 a cura del
Dott. Greco (doc. 37);
- un rapporto d'esame ortopedico del 21 marzo 2008 (doc. 38);
- una nuova perizia medica particolareggiata (E 213) del 7 marzo
2008, attestante "spondiloartrosi con modesta incidenza funzionale,
senza deficit radicolari, esiti di frattura trochite omerale destro senza
deficit funzionale, ginocchia vare artrosiche con incidenza funzionale
di grado lieve in obesa, sindrome ansio-depressiva in trattamento
psicofarmacologico, obesità medio-grave" ed un tasso d'invalidità del
70% (doc. 39).
In un formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica
(doc. 11), sottoscritto il 18 ottobre 2007, l'assicurata ha affermato di
essere ancora in grado di svolgere quasi tutti i lavori che competono
ad una donna di casa.
C.
Nel rapporto del 26 maggio 2008, il Dott. C._______ ha ritenuto che
nell'ambito casalingo l'interessata presenterebbe un grado d'invalidità
del 36% (doc. 42).
Con progetto di decisione del 3 giugno 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
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pensionabile (doc. 43). Con lettera del 30 giugno 2008, A._______,
rappresentata dal Patronato INCA di Casarano, ha chiesto una
proroga per presentare osservazioni al progetto di cui sopra (doc. 44).
La parte ricorrente non ha tuttavia fornito ulteriori documenti. In data 9
ottobre 2008, l'UAIE ha pertanto emanato una decisione
conformemente al progetto (doc. 45).
D.
Con il ricorso depositato il 7 novembre 2008, A._______,
rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce una relazione
del 1° settembre 2008 del Dott. D._______, il quale attesta problemi di
cervico-artrosi con discreto impegno funzionale, spondiloartrosi con
osteofitosi dorsolombare, protrusioni discali multiple, gonalgia
bilaterale da artrosi generalizzata, esiti dolorosi di frattura del trochite
omerale destro con susseguente limitazione funzionale della spalla,
depressione del tono dell'umore in una sindrome da distimia bipolare;
l'esperto di parte reputa che lo stato patologico in atto provochi
un'incapacità di lavoro superiore a 80%. Sono stati inoltre allegati i
risultati di tre radiografie concernenti le ginocchia, la colonna
vertebrale e la spalla destra.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
C._______, il quale, nella sua relazione del 29 gennaio 2009, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 49). Nelle sue
osservazioni ricorsuali del 9 febbraio 2009, l'UAIE ha proposto la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto della risposta dell'UAIE e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, il 13 marzo 2009, ha
ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
F.
Con decisione incidentale del 18 marzo 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler
versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 21 aprile
2009 nella misura di Fr. 299.20.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
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subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
La ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 19 dicembre 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
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di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 19 dicembre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 9 ottobre
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
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stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
8.
8.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessata non ha più lavorato dopo
il dicembre 1992. La cessazione dell'attività (di bracciante agricola) è
dovuta, come lei asserisce, a motivi di salute (doc. 9, cifra 7). Si è poi
dedicata ai lavori della propria economia domestica.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI nel tenore vigente fino al 31 dicembre
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2007, ora art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità (metodo specifico).
8.4 Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione
dell'invalidità di una persona assicurata che non esercita più un'attività
lucrativa si deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se
non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto
dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da sana,
quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe
consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad
un'occupazione remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione
della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata.
L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa ove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
8.5 Nella specie dev'essere rilevato che l'interessata ha cessato di
lavorare nel 1992 causa licenziamento. Da allora non ha più cercato di
reinserirsi in una nuova attività e si è dedicata alla propria economia
domestica. Infatti, non risulta dagli atti che un caso d'invalidità sia
sorto già a partire da quell'epoca. Certamente, la nominata era già in
cura psichiatrica, come risulta dai referti (prescrizioni di farmaci) del
Dott. B._______, perlomeno dal novembre 1993 (doc. 14), ma non
esiste alcuna prova che fosse invalida già a partire dal 1992/93.
Peraltro, la nominata ha presentato la domanda di rendita dell'AI
svizzera solo nel dicembre 2006. Oltretutto, l'E 213 del 17 gennaio
2007 (perizia medica particolareggiata, doc. 29) attesta un
miglioramento rispetto ad una situazione valetudinaria esaminata in
precedenza (cifra 8). Di conseguenza, si deve ritenere che
l'interessata ha smesso di lavorare nel 1992 per motivi indipendenti
dal suo stato di salute (contrariamente a quanto da lei asserito, doc.
9). Appare quindi giustificato applicare nella presente fattispecie il
metodo di valutazione specifico delle persone senza attività lucrativa,
anziché quello generale.
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9.
9.1 Dalla documentazione medica ad atti si evince che l'assicurata
soffre essenzialmente di una spondiloartrosi e cervicoartrosi senza
deficit radicolari, esiti di frattura del trochite omerale destro, ginocchia
artrosiche, obesità, ipertensione arteriosa trattata
farmacologicamente, sindrome ansio-depressiva (cfr. perizie mediche
particolareggiate del 17 gennaio 2007 e del 7 marzo 2008, E 213, doc.
29, 39). Il Dott. D._______, autore della relazione medica esibita in
sede ricorsuale (1° settembre 2008), nella sostanza, non pone in
evidenza altre patologie. Egli rileva che l'affezione psichica presenta
tratti di distimia bipolare e la paziente "non esce di buon grado di casa
e solo l'idea di farlo la pone in uno stato di agitazione".
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, i medici dell'INPS pongono un tasso d'invalidità
del 70%. Dal canto suo, il Dott. C._______, dell'UAIE, ritiene che, a
parte i lavori pesanti, l'assicurata può svolgere quasi tutti i lavori che
sono assegnati ad una casalinga. Egli ammette tuttavia che a causa
dei disturbi psichici e l'obesità, la sua capacità in tale ambito si situa al
36%. Il Dott. D._______, medico delle assicurazioni, che si è espresso
in sede ricorsuale (certificato del 1° settembre 2008), ritiene la
paziente invalida in misura dell'80% almeno.
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10.2 A._______ accusa in primo luogo e da tempo, dei problemi
poliartrosici ed esiti di frattura del tronchite omerale destro. Sul piano
strettamente funzionale, la paziente presenta un rachide spinalgico in
sede cervicolombosacrale con leggera accentuazione della cifosi
dorsale. Le limitazioni funzionali si manifestano nella flesso estensione
per circa ¼, ma questo è dovuto in gran parte alla notevole obesità. Le
manovre coxo-femorali sono libere, mentre l'artrosi colpisce le
ginocchia che sono a tratti doloranti soprattutto nel corso di una
marcia spedita. Comunque la paziente conserva una deambulazione
normale. Anche la spalla destra, malgrado gli esiti di frattura del
tronchite, presenta una motilità conservata. Lo stesso specialista in
ortopedia, nella sua relazione del 21 marzo 2008 (doc. 38), definisce
l'incidenza funzionale lieve sotto il profilo del suo campo specialistico.
In secondo luogo l'interessata soffre di problemi psichici. Trattasi di
una sindrome depressiva con tratti distimici-bipolari. L'esame
specialistico del 14 marzo 2008 pone in evidenza un aspetto generale
ansioso con una percezione spaziotemporale nella norma, un
contenuto del pensiero con nuclei d'ansia, un umore leggermente
depresso. L'ideazione è focalizzata sui propri problemi di salute in
modo ipocondriaco. L'apparato sensorio risulta integro, mentre
memoria, concentrazione e calcolo sono lacunosi. La paziente è
seguita da uno specialista (Dott. E._______) ed è sottoposta a terapia
farmacologica. Tutto sommato, l'incidenza funzionale della patologia in
esame è di media gravità. Questa influenza può senz'altro incidere a
livello decisionale nell'ambito della conduzione (direzione
/organizzazione) dell'economia domestica, ma non nello svolgimento
dei lavori comuni manuali, a parte quelli più pesanti. In altre parole,
ricordando anche quanto descritto dal Dott. D._______ il 1° settembre
2008, la nominata presenta delle difficoltà relazionali sotto forma di
paure e angoscie nell'affrontare i contatti esteriori ma, come
l'interessata ammette, può compiere i normali lavori di casa (doc. 11).
Per il resto, la paziente soffre di una notevole obesità di tipo ginoide
(periferica) presente da tempo (85-90 kg per 145 cm di altezza). Va
rilevato al proposito che secondo la giurisprudenza, in sé l'obesità non
è costitutiva d'invalidità. Si può ammettere l'esistenza di un'invalidità
solo se l'eccesso di peso ha provocato oppure è stato causato da un
danno alla salute e per questa ragione la capacità di guadagno (o di
attendere alle usuali faccende domestiche) è notevolmente ridotta e
non può essere aumentata per il tramite di provvedimenti
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ragionevolmente esigibili (sentenza del TF del 17 ottobre 1983 in RCC
1984 p. 359, sentenza del TF I 757/06 del 5 giugno 2007, consid. 5.1).
Questa situazione non si configura nel caso di specie. Comunque, un
fattore di rischio, in cui la notevole obesità è concausa, è lo stato di
ipertensione arteriosa lamentato dall'assicurata. Per ora, tale turba è
tenuta sotto controllo farmacologico e i referti oggettivi ad atti
(elettrocardiogramma, ecocolordoppler cardiaco, esame della
pressione arteriosa su 24 ore) non depongono per eventuali patologie
cardiache associate in atto.
10.3 Per quanto riguarda la certificazione del Dott. D._______ del 1°
settembre 2008, questa esprime solo un parere diverso circa le
conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, peraltro in un
ambito lavorativo retribuito ("tipo di lavoro espletato") e non come
casalinga. Il tasso d'invalidità espresso da medici che non operano nel
sistema della LAI svizzera non può essere ritenuto "sic et simpliciter"
applicabile al caso di specie. In realtà egli non apporta novità
patologiche. Va ricordato inoltre che il diritto svizzero in materia di
assicurazione per l'invalidità non indennizza un complesso patologico
in quanto tale, ma piuttosto l'influenza di questo sulla residua capacità
di lavoro dell'assicurato e la conseguente perdita di guadagno o la
restante capacità di attendere alle usuali faccende domestiche.
11.
11.1 La valutazione del lavoro domestico si basa sulle indicazioni
della richiedente stessa, le quali sono controllate in una certa misura
dall'amministrazione. Il risultato è necessariamente una valutazione
esaminata dall'UAIE (o dal giudice in caso di ricorso) alla luce delle
perizie mediche ad atti. Il controllo giudiziario richiede che ogni punto
della valutazione sia stato determinato con cura e precisione. Il
risultato in percentuale che si ottiene non può essere arrotondato
(DTF 127 V 129 consid. 5a; VSI 2001 p. 265).
Analizzando la situazione medica con le incombenze domestiche
(famiglia attualmente composta da 2 persone in una casa di 5 locali) si
giunge a ritenere che l'interessata potrebbe incontrare difficoltà
nell'ambito dei lavori più pesanti (come le grandi pulizie, stendere la
biancheria, ecc.), mentre in compiti più leggeri la sua capacità resta
quasi intatta (condotta dell'economia domestica, preparazione dei
pasti, ecc.). La maggiore difficoltà è di carattere decisionale e con i
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contatti verso l'esterno, per effetto della sua situazione psichica. Nel
complesso, in base alle apposite direttive concernenti l'invalidità edite
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (UFAS),
l'interessata presenta un'incapacità al lavoro massima, nell'ambito
delle consuete attività domestiche, del 36%, tasso insufficiente per
aver diritto alla rendita AI.
11.2 Il collegio non ha pertanto alcun motivo di scostarsi dal
convincente parere del medico dell’UAIE, fondato sul corretto
apprezzamento del caso concreto e sull’attento esame della
documentazione clinica ad atti. Trattasi infatti di osservazioni cliniche
da cui si possono derivare utili oggettivi e persuasivi elementi di
giudizio atti a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è
portatrice, A._______, entro la data della decisione in esame, sarebbe
stata in grado di attendere alle sue usuali faccende domestiche in
modo tale da escludere un'invalidità di rilievo.
Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, una casalinga invalida
deve organizzarsi in modo tale da ridurre gli effetti del proprio
impedimento, adottando le misure che prenderebbe una persona
ragionevole nella sua stessa situazione, per potere sbrigare le
faccende domestiche nel modo più completo e indipendente possibile.
Se una casalinga invalida può svolgere certi lavori solamente con
fatica e impiegando molto più tempo del solito, deve rivolgersi ai propri
familiari, affinché l'aiutino nel limite del possibile (DTF 133 V 504).
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
A titolo di spese ricorsuali si preleva la somma versata dalla ricorrente
il 21 aprile 2009 (art. 69 cpv. 2 LAI).
Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili
alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità
federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv.
3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi il Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente. Esse sono
computate con l'anticipo spese già versato.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/ MQG)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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