Corte II I
C-7072/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
20 settembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7072/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato con figli, ha
lavorato in Svizzera dal 1969 al 1985, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(doc. 1). Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come saldatore,
da ultimo (gennaio 1999) presso la ditta B._______ (doc. 10). Dal 17
luglio del 2006 all'11 aprile del 2007, ha interrotto l'attività per causa di
malattia (doc. 10 e 11). Il 12 settembre 2006, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 2). A far tempo dal 1° ottobre 2006, l'assicurato
percepisce una pensione d'invalidità italiana di complessivi Euro [...]
mensili (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• una scheda di dimissione ospedaliera del 15 luglio 2006, ed
annesso elettrocardiogramma (ECG), concernente il ricovero
dal 14 al 15 luglio 2006 per scompenso cardiaco in soggetto
con insufficienza mitralica severa da prolasso valvolare, stenosi
aortica sottovalvolare di tipo dinamico (doc. 12 a 12-2);
• una dichiarazione di degenza ospedaliera del 21 luglio 2006,
ed allegata documentazione, concernente il ricovero dal 19 al
21 luglio 2006 per insufficienza mitralica di grado severo in
soggetto con dispnea da sforzo, crisi di fibrillazione atriale
parossistica, recente scompenso cardiaco (doc. 13 a 13-4);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 22 al 31 agosto
2006 segnatamente per insufficienza mitralica severa da rottura
di corde e fibrillazione atriale parossistica con conseguente
intervento di plastica valvolare mitralica ed ablazione della
fibrillazione atriale (FA) parossistica per radiofrequenza; il
decorso post-operatorio è stato indicato siccome privo di
complicanze (doc. 14 a 14-75);
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• una relazione medico-legale della previdenza sociale italiana
del 26 ottobre 2006 (basata su una visita del 4 ottobre 2006),
da cui risulta la diagnosi di recente intervento cardiochirurgico
per insufficienza mitralica severa e note di broncopatia cronica;
l'interessato è stato ritenuto invalido al lavoro in misura
superiore ai 2/3 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini,
ma non inabile, dal momento che non si trova nella assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
(doc. 15);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 26 ottobre 2006, attestante recente
intervento cardiochirurgico per insufficienza mitralica severa e
note di broncopatia cronica; le condizioni di salute
dell'assicurato sono state definite come migliorate e lo stesso è
stato ritenuto in grado di svolgere regolari lavori pesanti, ma
non il suo ultimo lavoro a tempo pieno (massimo: 30%
dell'orario giornaliero) né un lavoro adeguato alle sue
condizioni a tempo pieno (senza indicazione del massimo in
ore od in percentuale dell'orario giornaliero). È stato segnalato
che l'assicurato è considerato invalido al 70% conformemente
alle disposizioni di legge del Paese di residenza sia nella
precedente attività che in un'attività adeguata alle sue
condizioni (doc. 16);
• il questionario per il datore di lavoro del 20 aprile 2007
(doc. 10);
• il questionario per l'assicurato del 21 aprile 2007 (doc. 11).
C.
Nel suo rapporto del 5 luglio 2007, il dott. C._______, del Servizio
medico regionale “Rhône” (SMR), ha esposto la diagnosi principale,
con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di stato dopo intervento di
protesi valvolare mitralica per insufficienza grave e stato dopo
fibrillazione atriale trattata mediante termoablazione. Ha pure
evidenziato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa, di intervento di ernia iatale, intervento di ernia inguinale
bilaterale e segni di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Il
medico ha constatato che l'assicurato ha presentato, nell'estate del
2006, uno scompenso cardiaco causato da un'insufficienza mitralica
severa con fibrillazione atriale (FA) e rottura di una corda della valvola
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mitralica (agosto 2006). Ha rilevato che il medesimo ha subito un
intervento di protesi nonché di riduzione della FA mediante
termoablazione. Ha altresì evidenziato che dal rapporto medico del 4
ottobre 2006 dell'INPS risulta che l'interessato presenta una discreta
diminuzione della capacità funzionale cardiaca nonché note di BCPO,
ma che è abile al lavoro. Il dott. C._______ ha quindi concluso che,
conto tenuto del decorso postoperatorio privo di complicanze,
l'assicurato è abile al 100% nella sua precedente attività 6 mesi dopo
l'interruzione dell'attività stessa, ma al più tardi a far tempo dall'11
aprile 2007 (doc. 18).
D.
Il 12 luglio 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'assicurato un
progetto di decisione da cui risulta che la richiesta di prestazioni
sarebbe stata respinta, considerato in particolare che egli esercita
un'attività lucrativa confacente al suo stato di salute con orario
normale e senza diminuzione di guadagno. Contemporaneamente,
l'UAIE ha concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine
di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni
per iscritto (doc. 19), facoltà di cui l'assicurato non ha fatto uso.
E.
Il 20 settembre 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che quest'ultimo esercita un'attività lucrativa confacente
al suo stato di salute, con orario normale e senza diminuzione di
guadagno (doc. 20).
F.
Il 17 ottobre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
20 settembre 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a far
tempo da settembre del 2006. Ha esibito un certificato medico del dott.
D._______ del 27 luglio 2007 in cui è indicato che per causa
segnatamente di cardiopatia ischemica e ipertensiva in soggetto con
insufficienza mitralica severa ed esiti d'intervento chirurgico di plastica
mitrale, frequenti crisi, intensa dispnea anche a riposo, scompenso
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emodinamico classificabile NYHA II-III, broncopneumopatia cronica
ostruttiva e cervicoartrosi, esiste una notevole limitazione, nella misura
dell'80%, della capacità lavorativa. Ha altresì fatto valere di essere
stato costretto, a causa della patologia cardiaca di cui soffre, a ridurre
al 60% (rispetto all'orario medio usuale di lavoro) l'esercizio della
propria attività lavorativa. Ha pure esibito la cartella clinica
dell'Ospedale E._______ del 31 agosto 2006, già agli atti (doc. TAF 1;
v. doc. 14 a 14-75 dell'incarto dell'UAIE).
G.
G.a Chiamato ad esprimersi sul ricorso dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico.
G.b Nel suo rapporto del 20 febbraio 2008, il dott. C._______ ha
ripreso la diagnosi esposta nella sua precedente presa di posizione
del 5 luglio 2007. Ha rilevato che il certificato medico del luglio 2007
del dott. D._______, da un lato, elenca patologie per le quali
l'assicurato è già stato trattato e che per conseguenza non hanno più
delle ripercussioni funzionali. Così il dott. D._______ riprende la
diagnosi di grave insufficienza valvolare mitralica, ciò che era vero
prima dell'intervento chirurgico (dell'agosto 2006), ma non lo è più
dopo l'intervento medesimo. Dall'altro lato, nel citato documento
medico è menzionata una cardiopatia ischemica, affezione mai
diagnostica anteriormente e peraltro non documentata, ma non riporta
alcuna misura della funzione cardiaca benché oggi in una visita
cardiologica standard si misuri ed oggettivi l'emodinamica del muscolo
cardiaco. Il dott. C._______ ha pure rammentato che l'INPS non ha
considerato l'interessato inabile al lavoro. A suo giudizio, non
emergono pertanto elementi clinici nuovi suscettibili di modificare il
suo precedente apprezzamento, secondo il quale l'interessato è in
grado di svolgere il suo precedente lavoro al 100% (doc. 23).
G.c Nella risposta al ricorso del 22 febbraio 2008, l'autorità inferiore
ha pertanto proposto, in virtù della summenzionata valutazione del
proprio servizio medico, la reiezione del ricorso. L'autorità inferiore ha
rilevato che il ricorrente non ha presentato alcun fatto nuovo
suscettibile di giustificare una modifica della valutazione di cui
all'impugnata decisione in merito alla sua capacità lavorativa. Il
ricorrente deve pertanto ritenersi siccome in grado di svolgere al 100%
la sua precedente attività a far tempo da sei mesi dopo l'intervento
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chirurgico. Per conseguenza, non ha mai subito un'incapacità al lavoro
di livello pensionabile. (doc. TAF 5).
H.
Nella replica del 12 marzo 2008, il ricorrente si è riconfermato nelle
argomentazioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso del 17 ottobre
2007. Ha esibito un referto di prova ergometrica, che sarebbe stata
interrotta per dispnea, del 21 febbraio 2008 (doc. TAF 7).
I.
I.a Nel suo rapporto del 27 marzo 2008, la dott.ssa F._______, del
servizio medico dell'UAIE, ha rilevato che il referto della prova
ergometrica è illeggibile e che il tracciato ECG comporta molte
interferenze. Ha quindi concluso che è impossibile trarre una
qualsivoglia conclusione sulla base di detto referto (doc. 25).
I.b Nella duplica del 1° aprile 2008, l'autorità inferiore, dopo avere
constatato, in virtù della presa di posizione del proprio servizio
medico, che la documentazione medica prodotta (prova ergometrica
USL G._______ del 21 febbraio 2008) non comporta elementi tali da
giustificare una modifica della valutazione della capacità lavorativa
dell'insorgente, ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc.
TAF 9).
J.
Con decisione incidentale del 4 aprile 2008 (notificata il 7 aprile 2008;
cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il
22 aprile 2008 (doc. TAF 10 a 12).
K.
Con scritto del 15 maggio 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni
circa lo stato della procedura promossa dinanzi a questo Tribunale
(doc. TAF 13).
Pagina 6
C-7072/2007
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
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sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
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3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 12 settembre
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 12 settembre 2005 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 20 settembre 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
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5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
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consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
Pagina 11
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consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
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verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
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discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
Le affezioni di cui soffre il ricorrente – segnatamente stato dopo
intervento di protesi valvolare mitralica per insufficienza grave, stato
dopo fibrillazione atriale trattata mediante termoablazione, (stato
dopo) intervento di ernia iatale, (stato dopo) intervento di ernia
inguinale bilaterale e segni di BCPO – sono di carattere labile, ossia
suscettibili di migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in
mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare
in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno.
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10.
Contestata è la questione di sapere se il ricorrente ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Secondo l'UAIE, tale
non è manifestamente il caso nella vertenza in esame, mentre
l'insorgente ritiene d'avere diritto ad un quarto di rendita a decorrere
da settembre del 2006.
10.1 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, da
gennaio del 1999 è alle dipendenze della ditta B._______, come
saldatore ed esplica detta attività in ragione di 40 ore settimanali.
L'insorgente ha lavorato senza particolari restrizioni da imputare a
motivi di salute fino al 16 luglio 2006. Dal 17 luglio 2006 all'11 aprile
2007, ha interrotto l'attività per causa di malattia. Successivamente, e
per quanto emerge dal questionario per l'assicurato del 21 aprile 2007
(doc. 11) e dal questionario per il datore di lavoro del 20 aprile 2007
(doc. 10), l'insorgente ha ripreso, a tempo pieno, la sua precedente
attività.
10.2
10.2.1 Certo, nel ricorso il ricorrente fa valere che, a causa del danno
alla salute subito (patologia cardiaca notevolmente maggiore di quella
ritenuta dall'UAIE), egli ha ridotto la propria attività lavorativa a circa il
60% di un orario normale. Sennonché, e da un lato, ben poteva l'UAIE
– sulla base delle risultanze dei questionari per l'assicurato (doc. 11, in
particolare punto 4a) e per il datore di lavoro (doc. 10, segnatamente
punti 7, 8, 10a e 10b) – ritenere che il ricorrente il 12 aprile 2007 ha
ripreso al 100% la precedente attività lavorativa. Dall'altro lato, nel
progetto di decisione del 12 luglio 2007 l'autorità inferiore ha
esplicitamente richiamato l'attenzione del ricorrente su questo punto
(..."Un'attività lucrativa confacente allo stato di salute è esercitata, con
orario normale e senza diminuzione di guadagno." ...), senza che
l'insorgente stesso abbia poi formulato obiezione alcuna al riguardo
nel termine di 30 giorni impartitogli a tal fine prima dell'emanazione
della decisione del 20 settembre 2007. In siffatte circostanze, non può
essere rimproverato all'autorità inferiore di avere considerato siccome
dimostrata, sulla base delle risultanze processuali e senza necessità
d'ulteriori accertamenti d'ufficio, la ripresa da parte dell'insorgente
della precedente attività nella misura del 100% a partire dal 12 aprile
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2007, con l'inevitabile conseguenza che ciò comporta di massima ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Peraltro, le indicazioni fornite dal
ricorrente in sede ricorsuale con riferimento all'incapacità lavorativa
nella sua precedente attività sono contraddittorie ed imprecise.
Contraddittorie perché variano da circa il 60% (cfr. ricorso pag. 2)
all'80% (certificato medico del dott. D._______ del 27 luglio 2007).
Imprecise poiché l'insorgente, peraltro rappresentato in questa sede
da persona qualificata, deve sapere a quale precisa percentuale ha
ripreso la precedente attività e che un grado d'invalidità anche fino al
39,49% non da diritto ad un quarto di rendita. L'insorgente non ha
altresì neppure indicato esplicitamente nel ricorso del 17 ottobre 2007
a partire da quale momento egli avrebbe ridotto a circa il 60% il suo
impiego nella precedente attività lucrativa né ha esibito
documentazione idonea a dimostrare tale asserzione, ciò che avrebbe
potuto e dovuto fare dando prova della necessaria diligenza.
10.2.2 Inoltre, non è dato sapere per quale motivo il ricorrente
pretenda un diritto all'erogazione di un quarto di rendita a partire da
settembre del 2006. In effetti, ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 let. b LAI, il
diritto ad una rendita da parte dell'insorgente avrebbe potuto nascere
al più presto 12 mesi dopo il sorgere delle affezioni, nel luglio del
2006, che hanno causato un'invalidità (limitata nel tempo).
10.3 Giova ancora esaminare se in virtù della documentazione medica
agli atti sia giustificata l'ammissione di una piena capacità lavorativa
del ricorrente nella precedente attività al più tardi a partire dall'11
aprile 2007 (recte: 12 aprile 2007), come ritenuto dall'autorità inferiore
sulla base delle valutazioni del proprio servizio medico del 5 luglio
2007 e del 20 febbraio 2008 (doc. 18 e 23).
10.3.1 Il dott. C._______ ha osservato, da un lato, che dalla
documentazione economica risulta che l'assicurato ha interrotto il
lavoro da meno di un anno e dunque non ha diritto a delle prestazioni
AI. Dall'altro lato, ha constatato, sulla base della documentazione
medica agli atti, che il ricorrente ha sofferto di uno scompenso
cardiaco dovuto ad un'insufficienza mitralica severa con fibrillazione
atriale (FA) e rottura di una corda della valvola mitralica (estate 2006),
che ha subito un intervento di protesi (valvolare mitralica) nonché di
riduzione della FA mediante termoablazione (agosto 2006), che il
decorso postoperatorio è risultato privo di complicanze, che le
patologie di cui è affetto – stato dopo intervento di protesi valvolare
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mitralica per insufficienza grave, stato dopo fibrillazione atriale trattata
mediante termoablazione, stato dopo intervento di ernia iatale, stato
dopo intervento di ernia inguinale bilaterale e segni di
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) – non hanno mai
comportato rispettivamente non comportano più, dopo l'intervento
cardiochirurgico del mese di agosto del 2006, alcuna limitazione
funzionale determinante e che teoricamente la precedente attività
avrebbe potuto essere ripresa 6 mesi dopo l'intervento, ma al più tardi
l'11 aprile 2007 (recte: 12 aprile 2007). Orbene, a tale valutazione può
essere fatto riferimento, non senza dimenticare che essa trova
fondamento anche nella relazione medico legale del 26 ottobre 2006
(doc. 15) e nella perizia medica particolareggiata E 213 pure del 26
ottobre 2006 (doc. 16). In effetti le limitazioni funzionali evidenziate in
tali documenti sono estremamente limitate, nel senso di una lieve
riduzione della capacità respiratoria e di una discreta limitazione della
capacità cardio-circolatoria, in quest'ultimo caso senza peraltro
indicazioni dettagliate e specifiche sulle restrizioni. In simili
circostanze, non vi è ragione di dubitare del fatto che il ricorrente,
come ritenuto dal servizio medico dell'UAIE, avrebbe potuto,
quand'anche per denegata ipotesi non lo avesse fatto (come appare
invece dagli atti di causa), esercitare la sua precedente attività a più
del 60% a partire dal 12 aprile 2007.
10.3.2 Certo, il ricorrente appare volere fondare la sua diversa
opinione sulla base della cartella clinica dell'Ospedale E._______ del
31 agosto 2006, della perizia medica particolareggiata E 213 del 26
ottobre 2006, del certificato medico del dott. D._______ del 27 luglio
2007 e della prova ergometrica del 21 febbraio 2008. Tuttavia, la
cartella clinica dell'Ospedale E._______ del 31 agosto 2006 non
attesta di un'incapacità lavorativa del ricorrente nella sua precedente
attività, tanto meno dopo l'11 aprile 2007. Lo stesso vale per la perizia
medica particolareggiata E 213 del 26 ottobre 2006, in cui è certo
stata evidenziata una capacità lavorativa del 30% solamente nella
precedente attività lavorativa ma nel momento della sua redazione
(con segnalazione, però, di un intervenuto miglioramento [!]), senza
che da essa si debba o anche solo possa trarre elementi concludenti
su un'eventuale incapacità lavorativa del 40% almeno a partire dal 12
aprile 2007 (assenza di qualsivoglia riscontro medico oggettivo in tal
senso). Per quanto attiene al certificato medico del 27 luglio 2007 del
dott. D._______, esibito con il ricorso, può essere rinviato alle
considerazioni del dott. C._______ riportate nel presente giudizio
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(lettera G.b dei fatti di causa). Giova peraltro precisare che nella
misura in cui il certificato medico del dott. D._______, peraltro
estremamente generico, si riferisce alle note diagnosi non apporta
alcun (nuovo) elemento medico oggettivo con riferimento ad eventuali
limitazioni funzionali specifiche aventi incidenza sulla capacità
lavorativa del ricorrente e laddove fa stato di nuove patologie – quali
cardiopatia ischemica, dispnea a riposo, edemi e cervicoartrosi –
queste non sono corroborate da riscontri medici oggettivi nella
relazione medesima (peraltro nella relazione medico legale del 26
ottobre 2006 [doc. 15], nonostante che l'insorgente si sia lamentato di
dispnea al minimo sforzo [pag. 7], è fatto stato di una capacità
funzionale respiratoria solo lievemente ridotta [pag. 8]). Manca inoltre
una motivazione con riferimento alle ragioni che stanno alla base della
conclusione d'inabilità lavorativa dell'80%. Infine, la prova ergometrica
del 21 febbraio 2008 è posteriore alla data della decisione impugnata,
di modo che non può essere presa in considerazione nel caso di
specie, fermo restando che non dimostra altresì alcunché di rilevante
con riferimento alla situazione del ricorrente fino al momento
dell'emanazione, il 20 settembre 2007, della decisione impugnata.
10.4 Sulla scorta della documentazione medica agli atti di causa e
delle considerazioni che precedono, questo Tribunale condivide
pertanto la valutazione dell'autorità inferiore secondo la quale la
richiesta di una rendita AI svizzera da parte del ricorrente deve essere
respinta poiché al 20 settembre 2007 egli non risulta dalle carte
processuali avere subito un'incapacità al lavoro del 40% almeno in
media per un anno.
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 22 aprile
2008.
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12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 22 aprile 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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