Corte II I
C-7072/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via della Posta,
6600 Locarno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
19 ottobre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7072/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), separato e padre di due figli,
ha lavorato in Svizzera come idraulico, con permesso per confinanti,
negli anni Novanta e dal 2001 al 2007, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI;
incarto AI, passim).
B.
B.a Il 13 giugno 2005 l'assicurato ha annunciato un'incapacità
lavorativa completa, dovuta ad una periartrite della spalla destra, alla
Zurigo Compagnia di Assicurazioni (Zurigo), l'assicurazione malattia
collettiva del suo datore di lavoro (incarto Zurigo, doc. 3/1 e 19/9).
Dopo aver preso a carico l'incapacità lavorativa durante diversi mesi,
la Zurigo ha chiesto al dott. B._______, reumatologo ed internista, di
pronunciarsi sul caso. Lo specialista, nel suo rapporto del 21
novembre 2005 (incarto Zurigo, doc. 20/1 a 8), ha posto la diagnosi di
sindrome del dolore cronico coinvolgente la parte destra del corpo, di
alterazioni degenerative della colonna cervicale, di disturbi statici del
rachide, di decondizionamento muscolare, di periartropatia della spalla
destra, di lesione del menisco destro, d'incipiente artrosi
bicompartimentale del ginocchio sinistro e di esiti di meniscectomia
parziale mediale e laterale a sinistra, eseguita nel 1983, stabilendo a
decorrere da subito, per l'attività d'idraulico, un'incapacità lavorativa
(diminuzione del rendimento) del 40%, e una capacità lavorativa
completa per attività confacenti, ossia non implicanti, in sostanza, il
sollevamento e il trasposto di carichi superiori ai 26 kg, la
manipolazione di attrezzi di peso superiore ai 45 kg e gli spostamenti
su ponteggi e scale a pioli. La Zurigo ha quindi comunicato
all'assicurato, il 29 novembre 2005 (incarto Zurigo, doc. 22/1 e 2), di
sospendere il pagamento dell'indennità giornaliera con effetto dal 1°
aprile 2006.
B.b In seguito, l'assicurato ha fatto pervenire alla Zurigo un certificato
medico del 18 gennaio 2006 (incarto Zurigo, doc. 26, 29/3 e 32),
facente stato di un'incapacità lavorativa di quindici giorni per esiti di
meniscectomia mediale selettiva al ginocchio destro. Altri periodi
d'incapacità lavorativa si sono susseguiti nel 2006 e 2007, tanto da
spingere il datore di lavoro a disdire il contratto con effetto al 31
Pagina 2
C-7072/2009
dicembre 2007, cosicché la Zurigo ha incaricato il dott. C._______,
internista, di eseguire un esame dell'assicurato per chiarire la
situazione medica. Nella sua relazione del 14 gennaio 2008 (incarto
Zurigo, doc. 46/1 a 4), lo specialista ha posto la diagnosi di sindrome
del dolore cronico, d'alterazioni degenerative della colonna cervicale e
lombare, di periartropatia della spalla destra e d'incipiente gonartrosi
bilaterale, concludendo che l'assicurato presenta un'incapacità
lavorativa almeno del 40%, temporaneamente anche del 50%,
nell'ultima attività esercitata, ma una capacità lavorativa completa,
secondo l'esigibilità formulata dal dott. B._______, in attività adeguate.
C.
Nel frattempo l'assicurato, tramite l'Istituto nazionale italiano di
assistenza sociale (INAS), aveva formulato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità del canton Ticino (UAI-TI), con scritto
del 25 gennaio 2006, ricevuto il 7 febbraio seguente (incarto AI, doc.
1/1 a 7, 2 e 7), una domanda di rendita d'invalidità svizzera.
Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAI-TI ha acquisito, tra gli
altri, i documenti seguenti:
- un rapporto del medico curante dell'assicurato, del 24 febbraio 2006
(incarto AI, doc. 8/1 a 3), facente stato della diagnosi di sindrome del
dolore cronico coinvolgente la parte destra del corpo a decorrere dal
13 giugno 2005, e nel quale è specificato, tra l'altro, che l'attività
attuale è ancora proponibile con una perdita di rendimento del 40%,
- il questionario per il datore di lavoro, del 10 marzo 2006, con una
lettera accompagnatoria in cui è fatta allusione ad un possibile
licenziamento (incarto AI, doc. 9/1 a 5), dal quale traspare che
l'assicurato lavorava come idraulico dal 14 gennaio 2002 per la ditta
"... S.A.", otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, e che aveva
percepito dapprima un salario mensile di Fr. 4'400.-, quindi, dal 1°
dicembre 2005, in seguito ad una diminuzione del rendimento del
40%, di Fr. 2'640.-, tredici volte all'anno,
- una serie di referti d'esame della spalla destra, del rachide cervicale
e lombare, nonché delle ginocchia, eseguiti nel 2005, prodotti
dall'assicurato con scritto del 6 aprile 2006 (incarto AI, doc. 12/1 a 14).
Pagina 3
C-7072/2009
D.
L'UAI-TI ha quindi trasmesso per valutazione la documentazione
raccolta al proprio servizio medico, nella persona del dott. D._______,
il quale, mediante presa di posizione del 4 settembre 2006 (incarto AI,
doc. 13/1 a 3), ha diagnosticato una sindrome algica dell'emicorpo
destro, delle alterazioni degenerative della colonna cervicale, dei
disturbi statici del rachide, un decondizionamento muscolare, una
periartropatia della spalla destra, una lesione del corno posteriore del
menisco mediale destro, un'incipiente artrosi del ginocchio sinistro e
degli esiti di meniscectomia parziale mediale e laterale a sinistra,
eseguita nel 1983. Il medico dell'UAI-TI ha confermato l'esigibilità e le
conclusioni formulate dal dott. B._______, reiterando un'incapacità
lavorativa completa, dal 13 giugno al 30 novembre 2005, e del 40%,
dal 1° dicembre 2005, per l'attività d'idraulico, e nulla in attività
confacenti.
Il 15 dicembre 2006 il consulente in integrazione professionale ha
redatto un rapporto finale (incarto AI, doc. 16/1 a 3), dal quale si
evince un salario da valido per il 2006 di Fr. 57'200.-, secondo i dati
aggiornati forniti dal datore di lavoro, e un salario da invalido di Fr.
57'830.-, seguendo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relativi
ad attività leggere e non qualificate sul mercato svizzero (Tabella TA1,
categoria 4), ridotto del 20% per tenere conto delle circostanze
personali dell'assicurato, ossia Fr. 46'264.-, per cui si evidenzia una
perdita di guadagno del 19.12%, corrispondente ad una grado
d'invalidità pari al 19%.
L'11 gennaio 2007 l'UAI-TI ha quindi approntato un progetto di
decisione (incarto AI, doc. 17/1 a 3), con il quale ha preannunciato
all'assicurato il rigetto della sua domanda d'invalidità, invitandolo nel
contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta
giorni. Scaduto il termine senza che l'assicurato si sia manifestato,
l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha emanato una decisione, il 2 marzo 2007 (incarto
AI, doc. 20/1 a 3), mediante la quale ha negato all'interessato il diritto
all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera. Questa decisione è
cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata.
E.
Tramite un questionario per la revisione della rendita, ricevuto dall'UAI-
TI il 2 gennaio 2008 (incarto AI, doc. 22/1 e 2 e 23), l'assicurato ha
Pagina 4
C-7072/2009
presentato una nuova domanda di rendita. Egli ha in seguito
completato la sua richiesta, inoltrando della documentazione medica
(incarto AI, doc. 24/1 a 5), ossia un certificato del proprio medico
curante ed un rapporto ospedaliero dell'8 gennaio 2008, facente stato,
in particolare, di un'ernia cervicale C6/7, di una spondilopatia lombare,
di una calcolosi renale e di una patologia dolorosa somatico-
neuropatico.
Con breve presa di posizione del 28 febbraio 2008 (incarto AI, doc.
26), il dott. E._______, medico dell'UAI-TI, ha stabilito che è
giustificato entrare in materia sulla domanda di rendita. L'UAI-TI ha
così proceduto ad istruire la stessa, raccogliendo la documentazione
seguente:
- un certificato del medico curante dell'assicurato, del 15 marzo 2008
(incarto AI, doc. 28/1 a 5), nel quale è formulata la nota diagnosi ed è
indicata un'incapacità lavorativa completa dal 1° ottobre al 31
dicembre 2007, e del 50% dal 1° gennaio 2008,
- il questionario relativo alla richiesta di prestazioni AI per adulti, del 31
marzo 2008 (incarto AI, doc. 29/1 A 8), dal quale risulta, in particolare,
che l'assicurato è disoccupato dal 1° gennaio 2008,
- una serie di certificati ospedalieri e del medico curante
dell'assicurato, non sempre di facile lettura, del 2007 e 2008 (incarto
AI, doc. 30/1 a 10), facenti stato, in sostanza, della nota diagnosi,
- l'incarto completo della Zurigo.
F.
L'UAI-TI ha quindi trasmesso per apprezzamento la documentazione
acquisita al proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______,
il quale, tramite presa di posizione del 7 ottobre 2008 (incarto AI, doc.
41), ha considerato necessario sottoporre l'assicurato ad una perizia
reumatologica, indicando come esperto il dott. F._______.
Dopo avere visitato l'assicurato il 3 dicembre 2008, il dott. F._______,
specialista in malattie reumatiche, ha redatto la sua perizia il 5
dicembre successivo (incarto AI, doc. 43/1 a 15), dalla quale si evince
la diagnosi di sindrome del dolore cronico di origine somatoforme, di
cervicobrachialgia riferita in presenza di alterazioni degenerative
Pagina 5
C-7072/2009
contenute in C5/6 e 6/7, di modiche alterazioni degenerative della
cuffia dei rotatori destra, di sindrome lombovertebrale cronica in
presenza di turbe statiche del rachide e di alterazioni degenerative in
L2/3, e di gonartrosi tricompartimentale a sinistra, attualmente senza
segni di attivazione. Definendo la capacità funzionale residuale, e
precisando che essa si discosta solo minimamente da quella formulata
dal dott. B._______, il perito ha indicato, riassuntivamente, che essa è
normale rispetto al sollevamento ed al trasporto di carichi fino a 10 kg,
alla manipolazione d'oggetti e d'attrezzi medio-leggeri, nonché allo
spostamento fino a cinquanta metri, mentre è ridotta per carichi fino a
25 kg e nulla oltre questo valore, come pure che essa è lievemente
ridotta per quanto riguarda la posizione di lavoro a braccia elevate,
con rotazione, seduta od eretta e piegata in avanti. Il perito ha pure
confermato la valutazione della capacità lavorativa stabilita dal dott.
B._______, concludendo con il consiglio di effettuare una perizia
psichiatrica. Mediante breve rapporto del 16 dicembre 2008 (incarto
AI, doc. 44), il dott. E._______ ha preso atto delle conclusioni peritali.
Incaricato dall'UAI-TI, il dott. G._______, specialista in psichiatria, una
volta compiuta la visita dell'assicurato il 18 dicembre 2009, ha stilato la
sua perizia il 29 gennaio 2009 (incarto AI, doc. 47/2 a 8), nella quale
ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme del dolore cronico, in
assenza di una comorbidità psichiatrica di particolare gravità ed
intensità, ed ha formulato, dal punto di vista meramente psichiatrico,
una capacità lavorativa completa. Mediante breve annotazione del 9
febbraio 2009 (incarto AI, doc. 48), il dott. E._______ ha preso atto
delle conclusioni specialistiche dei dott.ri F._______ e G._______,
evidenziando che, rispetto alla situazione vigente al momento della
decisione dell'UAIE del 2 marzo 2007, non è subentrato alcun
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato.
G.
Il 15 giugno 2009 l'UAI-TI ha quindi reso un progetto di decisione
(incarto AI, doc. 51), con il quale ha informato l'assicurato del rigetto
della sua domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Per il tramite dell'INAS, il 3 luglio 2009 (incarto AI, doc. 52),
l'assicurato si è opposto a questo progetto, annunciando la sua
intenzione di esibire nuova documentazione medica. Il 14 luglio
successivo (incarto AI, doc. 54/1), l'assicurato ha effettivamente
Pagina 6
C-7072/2009
prodotto un certificato ospedaliero del 7 luglio 2009 (incarto AI, doc.
54/2), nel quale è ripresa, in sostanza, la nota diagnosi. Il 29 luglio
2009 l'assicurato ha chiesto che gli sia riconosciuto un grado
d'invalidità del 60% (incarto AI, doc. 56). Mediante breve annotazione
del 19 agosto 2009 (incarto AI, doc. 57), il dott. E._______ ha
confermato la sua precedente valutazione.
Il 16 settembre 2009 l'UAI-TI ha quindi emanato una decisione di
rifiuto della domanda di rendita (incarto AI, doc. 58). Con lettera del 30
settembre 2009 (incarto AI, doc. 59), l'INAS ha rilevato che
competente a decidere, visto il domicilio all'estero dell'assicurato, è
l'UAIE, chiedendo pure, ed ottenendo, la trasmissione dell'incarto.
Mediante decisione del 19 ottobre 2009 (incarto AI, doc. 64/1 a 3),
l'UAIE ha emesso una decisione di rifiuto della domanda di rendita.
H.
Contro questa decisione, sempre patrocinato dall'INAS, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 12 novembre
2009, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità, ed ha allegato un parere medico-legale del dott.
H._______, del 7 novembre 2009, nel quale è affermato che l'attività
d'idraulico non è più proponibile, e nemmeno attività implicanti posture
fisse, la movimentazione manuali di carichi anche modesti, movimenti
ripetuti di antero e retroflessione e/o rotazione del corpo, del capo e
del bacino, nonché una corretta deambulazione.
Il dott. D._______, medico dell'UAIE, ha preso posizione sul detto
parere medico-legale l'11 dicembre 2009, osservando che esso non
apporta nuovi elementi, ed ha perciò confermato le conclusioni peritali
del dott. F._______.
L'UAI-TI e l'UAIE hanno risposto al ricorso il 14, rispettivamente il 21
dicembre 2009, chiedendo che esso sia respinto con la conseguente
conferma della decisione impugnata.
I.
Mediante decisione incidentale del 19 febbraio 2010, questo Tribunale
ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il
3 marzo 2010.
Pagina 7
C-7072/2009
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
Pagina 8
C-7072/2009
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Pagina 9
C-7072/2009
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove
disposizioni.
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
5.
5.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961/OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione
non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare,
verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
Pagina 10
C-7072/2009
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
5.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o già effettuato una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove
domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi
argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125
V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione
deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato
sono, in maniera generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha
reso plausibile una modifica importante dello stato di salute,
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò
non è il caso, l'amministrazione può liquidare l'istanza senza ulteriori
indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito, occorre
precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla
decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione
apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo
aspetto, essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il
giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze del Tribunale
federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del
16 gennaio 2004 consid. 3).
5.3 In concreto, la prima decisione che ha rifiutato di accordare al
ricorrente una rendita d'invalidità, cresciuta in giudicato, è stata resa il
3 marzo 2007 (incarto AI, doc. 20/1 a 3). Il ricorrente ha poi presentato
una seconda domanda di rendita il 2 gennaio 2008 (incarto AI, doc.
22/1 e 2 e 23)), respinta dall'UAIE mediante la decisione del 19 ottobre
2009, qui impugnata (incarto AI, doc. 64/1 a 3).
Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è
intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere
limitato dal 2 marzo 2007 al 19 ottobre 2009.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
Pagina 11
C-7072/2009
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno
intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere
versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore
modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è possibile prendere in
considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF
2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo
il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
Pagina 12
C-7072/2009
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio
Pagina 13
C-7072/2009
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, il ricorrente ha cessato il proprio lavoro d'idraulico il
31 dicembre 2007 e, dal 1° gennaio 2008, non ha più ripreso alcuna
attività lucrativa, per cui occorre fondarsi sui documenti medici al fine
di valutare la sua capacità lavorativa.
9.2 Ora, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in
particolare, dalle perizie dei dott.ri B._______, reumatologo, del 21
luglio 2005 (incarto Zurigo, doc. 20/1 a 8), C._______, internista, del
14 gennaio 2008 (incarto Zurigo, doc. 46/1 a 4), F._______,
reumatologo, del 5 dicembre 2008 (incarto AI, doc. 43/1 a 15), e
G._______, psichiatra, del 29 gennaio 2009 (incarto AI, doc. 47/2 a 8),
risulta la diagnosi di sindrome del dolore cronico somatoforme, di
cervicobrachialgia con alterazioni degenerative contenute in C5/6 e
Pagina 14
C-7072/2009
6/7, di modiche alterazioni degenerative della cuffia dei rotatori destra,
di sindrome lombovertebrale cronica in presenza di turbe statiche del
rachide e di alterazioni degenerative in L2/3, e di gonartrosi
tricompartimentale a sinistra, attualmente senza segni di attivazione.
Questa diagnosi è stata confermata dai medici dell'UAI-TI che si sono
occupati del caso, ossia i dott.ri E._______, nelle sue prese di
posizione del 16 dicembre 2008 (incarto AI, doc. 44), 9 febbraio e 19
agosto 2009 (incarto AI, doc. 48 e 57), ed D._______, nella sua presa
di posizione dell'11 dicembre 2009.
Di conseguenza, visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto
non contestata dal ricorrente, il collegio giudicante non ha motivo per
non aderirvi.
9.3 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e, al termine di questo anno,
sia invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).
10.
10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni
diagnosticate sulla capacità lavorativa, il dott. B._______ ha rilevato
innanzitutto, nella sua perizia del 21 luglio 2005, che il ricorrente,
benché affetto da una sindrome del dolore cronico dell'emisfero
destro, presenta una mobilità cervicale soltanto moderatamente
limitata alle rotazioni globali dalle due parti, e ciò in assenza di deficit
cervicoradicolari sicuri, le alterazioni degenerative a più livelli tra C4 e
C7, con un'ernia discale posterolaterale C6/7 a destra, non
traducendosi in una sofferenza radicolare C7, per cui il significato
clinico della stessa ernia rimane dubbio. Per quanto concerne la spalla
destra, il perito ha osservato che la sua mobilizzazione passiva, la
quale appare libera, produce un arco dolente suggerente una
patologia a livello del muscolo sopraspinato, senza indizi clinici per
una rottura della cuffia dei rotatori, ma piuttosto per una borsite
sottoacromeodeltoidea, unitamente ad un'artrosi dell'articolazione
Pagina 15
C-7072/2009
acromeoclaveare. Riguardo alla colonna lombare, lo specialista ha
evidenziato come essa risulti moderatamente limitata alle
lateroflessioni bilaterali, in assenza di deficit lomboradicolari
documentati. Relativamente agli arti inferiori, egli ha constatato che il
ginocchio destro presenta una lesione del menisco mediale,
eventualmente in correlazione con l'indolenzimento all'altezza
dell'emirima meridiale, mentre il ginocchio sinistro è scevro da
patologie di rilievo. A proposito dei dolori descritti dal ricorrente,
l'esperto ha precisato che essi non si lasciano completamente
spiegare con le affezioni oggettivabili, concludendo che l'attività
d'idraulico risulta esigibile sull'arco di una giornata lavorativa normale,
con una diminuzione del rendimento del 40%, mentre un'attività
confacente è esigibile da subito a tempo e rendimento completi,
purché non implichi, essenzialmente, il sollevamento e il trasposto di
carichi superiori ai 26 kg, la manipolazione di attrezzi di peso
superiore ai 45 kg, posizioni di lavoro a braccia elevate e spostamenti
su ponteggi e scale a pioli.
10.2 Nella sua perizia del 14 gennaio 2008, il dott. C._______ ha
constatato che il ricorrente presenta un rachide cervicale e lombare la
cui mobilità non è limitata in modo significativo, che la sua spalla
destra è all'origine di dolori diffusi, senza limitazioni funzionali, che il
suo arto superiore destro non è affetto da nessun deficit neurologico
motorico-sensitivo e che, per quanto attiene agli arti inferiori, l'esame
neurologico è indifferente, la marcia sulle punte e sui talloni è eseguita
senza cedimenti, i riflessi osteotendinei patellari e achillei sono
simmetrici normovivi e la manovra di Lasègue è negativa dalle due
parti. L'esperto ha sottolineato che il ricorrente è confrontato già da
alcuni anni con una sindrome del dolore cronico, unitamente a
patologie degenerative del rachide e delle articolazioni periferiche che
permettono di spiegare solo parzialmente la sintomatologia,
concludendo che il suo stato attuale di salute è sovrapponibile a quello
descritto dal dott. B._______. Egli ha ancora precisato che il ricorrente
denota un'incapacità lavorativa almeno del 40%, temporaneamente
anche del 50%, nell'ultima attività esercitata, ma una capacità
lavorativa completa, secondo l'esigibilità formulata dal dott. B._______,
in attività adeguate.
10.3 Dal canto suo, il dott. F._______ ha indicato, nella sua perizia del
5 dicembre 2008, che il ricorrente presenta una sintomatologia
dolorosa plurifocale all'apparato locomotorio all'origine di ampie
Pagina 16
C-7072/2009
indagini paracliniche e valutazioni specialistiche, evidenzianti
alterazioni strutturali e funzionali di entità contenuta, in parziale
contrasto con l'intensità della sintomatologia e degli impedimenti riferiti
soggettivamente. A questo proposito, il perito ha precisato che,
clinicamente, sono constatabili un trofismo muscolare della spalla e
del braccio destri simmetrico al lato non dominante, con una mobilità
passiva regolare dell'articolazione gleno-omerale e con prove
isometriche ad intermittenza anche normali, senza indizi a favore di
un'insufficienza della cuffia dei rotatori, il ricorrente palesando, nei
movimenti attivi richiesti, limitazioni variabili, con un atteggiamento
piuttosto dimostrativo, e ciò in contrasto con l'uso spontaneo di tutto
l'arto. A livello cervicale, lo specialista ha affermato che i dolori sono
più contenuti, associati a limitazioni funzionali solo minime,
evidenziabili nei movimenti d'estensione e rotazione a destra, senza
che essi sollecitino disturbi periferici specialmente nel braccio destro,
e senza, quindi, indizi clinici a favore di una neurocompressione.
L'esperto ha notato che non sussiste una sindrome verticale locale,
l'ernia discale C6/7 essendo clinicamente silente, e che la funzionalità
articolare delle mani è perfettamente normale, senza segni a favore di
un'affezione reumatica infiammatoria, come per esempio un'artrite
reumatoide. Egli ha inoltre aggiunto che la sintomatologia lombare può
essere l'espressione della presente degenerazione del segmento L2/3,
i documenti medici non confermando l'ipotesi di una "claudicatio
spinalis", e che i dati anamnestici non depongono per alterazioni
vascolari degli arti inferiori, la patologia saliente degli arti inferiori
essendo una pangonartrosi a sinistra in uno stato dopo
meniscectomia, al momento senza segni di una sofferenza maggiore
dell'articolazione, visto che il trofismo muscolare della coscia sinistra,
in particolare, è normale e simmetrico al lato destro, e senza segni
d'attivazione del processo degenerativo coinvolgente i tre
compartimenti, in assenza d'instabilità legamentare e in presenza di
una funzionalità articolare ancora buona. Sintetizzando, lo specialista
ha affermato che le affezioni diagnosticate non spiegano l'entità della
sintomatologia, rispettivamente il suo impatto sulla caricabilità fisica
del ricorrente, ciò che rivela una componente somatoforme, la quale è
predominante nell'insieme dei disturbi. Egli ha aggiunto che la
patologia organica con il maggior impatto sulla funzionalità fisica del
ricorrente è la pangonartrosi sinistra, la quale, pur essendo al
momento priva di segni d'attivazione, determina dei limiti
segnatamente per il trasporto di pesi e per lavori da svolgere in
posizione inginocchiata o accovacciata. Sottolineando che la capacità
Pagina 17
C-7072/2009
funzionale residuale si discosta solo minimamente da quella descritta
dal dott. B._______ nel novembre 2005, egli ha stabilito che essa,
rispetto al sollevamento e al trasporto di carichi, è ridotta per pesi fino
a 25 kg e nulla oltre questo valore, che essa, rispetto alla
manipolazione d'attrezzi, è ridotta se quest'ultimi sono pesanti e nulla
se molto pesanti, che essa è lievemente ridotta per le posizioni di
lavoro seduta od eretta e piegata in avanti, e ridotta in posizione
inginocchiata o con le ginocchia flesse, che essa è lievemente ridotta
per la posizione statica seduta ed eretta, per spostamenti superiori a
cinquanta metri, per la salita e la discesa di scale e su terreni
accidentati, e ridotta per lunghi tragitti e spostamenti su ponteggi e
scale a pioli. Rispetto ad attività conformi a questa esigibilità, l'esperto
ha concluso che la capacità lavorativa del ricorrente è pari al 100%
(presenza e rendimento), e ciò a partire da subito.
10.4 Dal punto di vista psichiatrico, il dott. G._______ ha osservato
che il ricorrente è affetto da una sindrome somatoforme del dolore
cronico, senza comorbidità psichiatrica di particolare gravità ed
intensità, concludendo che, in mancanza di disturbi psichici medio-
gravi, la detta sindrome non rivela un carattere invalidante, per cui la
capacità lavorativa nell'ultima attività svolta o in altre attività idonee
non è compromessa.
10.5 Dalle chiare e dettagliate considerazioni mediche specialistiche
che precedono, unanimi nelle loro conclusioni sia rispetto alla
diagnosi, sia rispetto all'esigibilità, e confermate dai medici dell'UAI-TI
occupatisi del caso, il collegio giudicante non può che considerare che
l'incapacità lavorativa del ricorrente per l'attività d'idraulico è pari ad
almeno il 40% dal 21 novembre 2005, data della perizia del dott.
B._______, e che la sua capacità lavorativa in attività confacenti al suo
stato di salute, conformemente ai limiti funzionali da ultimo descritti in
modo esaustivo dal dott. F._______, è completa. Ciò significa che,
durante il periodo in esame, ossia dal 3 marzo 2007 al 19 ottobre 2009
(cfr. consid. 5), non si è verificato alcun peggioramento dello stato di
salute del ricorrente.
11.
Per quanto riguarda il grado d'invalidità, il collegio giudicante osserva
che, in considerazione del fatto che l'esigibilità formulata dal dott.
B._______ nel novembre 2005 è stata fondamentalmente confermata
dal dott. F._______ nella sua perizia del dicembre 2008, il calcolo
Pagina 18
C-7072/2009
effettuato dall'UAI-TI il 15 dicembre 2006 (incarto AI, doc. 16/1 a 3),
alla base della decisione del 2 marzo 2007 (incarto AI, doc. 20/1 a 3),
cresciuta in giudicato senza essere stata contestata dal ricorrente,
conserva tutta la sua pertinenza anche in questa sede,
indipendentemente dalla necessità di indicizzare i valori salariali da
valido e da invalido al 2008 o al 2009.
12.
È necessario, a questo punto, ancora ricordare che, secondo un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato
ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità
(sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123
V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
13.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata del 19 ottobre 2009 confermata.
14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del
ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 3 marzo 2010.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano
al ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Pagina 19
C-7072/2009
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e compensate
con l'anticipo dello stesso importo, versato il 3 marzo 2010.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 20