B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7105/2014
Sen t en z a d e l 6 s e t t emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Caroline Bissegger;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
patrocinata dal Patronato INAS, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Genève 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita
(decisione del 4 novembre 2014).
C-7105/2014
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina italiana, nata il , separata con prole (doc. 4 inc.
UAIE), ha lavorato in Svizzera, come frontaliera, dal 1976 al 1977, dal 1988
al 1989 e dal 1993 al 2013, solvendo regolari contributi all’assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 65/15). Dal settem-
bre 2010, l’assicurata svolgeva attività lavorativa per una ditta di elettro-
meccanica di Mendrisio, in qualità di addetta al “taglio print elettronici”. Nel
corso del mese di febbraio 2013 l’assicurata è stata licenziata, in seguito
a ristrutturazioni interne, con effetto 30 aprile 2013. Dal 28 febbraio 2013
non si è più presentata al lavoro (doc. 22, in part. 22-10). Dal 2 aprile 2013
l’interessata è stata dichiarata inabile al lavoro per stato ansioso depres-
sivo (doc. 3 pag. 6 e incarto Cassa malati Allianz, in seguito Cassa malati,
CM).
A.b In data 19 luglio 2013 A._______ ha formulato, all’Ufficio AI del Can-
tone Ticino (UAI) istanza tendente al conseguimento di una prestazione
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 1).
A.b.a L’Ufficio AI cantonale ha dapprima acquisito ad atti l’incarto della
Cassa malati, dal quale si deduce che l’assicurata non si è più presentata
al lavoro per problemi psichici di tipo reattivo. Una prima perizia ordinata
dalla Cassa Malati è stata svolta dal Dott. B._______, psichiatra. Nel rap-
porto del 12 giugno 2013 (doc. 8 inc. CM), il perito rilevava la diagnosi di
“sindrome mista ansioso-depressiva ancora in fase acuta ed a rischio evo-
lutivo verso un episodio depressivo severo a forte componente ansioso-
disforica (ICD 10-F 32.2), indotto da ICD 10-Z56, in particolare da inattesa
misura di licenziamento.” L’esperto giudicava la paziente attualmente (e
per molti mesi ancora) totalmente inabile a qualsiasi lavoro se non fosse
stata potenziata una presa a carco entro le settimane seguenti. Il Dott.
B._______ indicava che era necessaria l’applicazione di misure tempestive
da parte dell’AI. La prognosi rimaneva comunque incerta. Figuravano ad
atti anche referti specialistici di psichiatri italiani del 3 gennaio 2014, 11
marzo 2014 e 13 maggio 2014 (Dott. C._______, doc. 14, 16 inc. CM e
doc. 45/2 inc. AI).
A.b.b Una seconda indagine specialistica da parte del Dott. B._______ è
stata effettuata il 14 marzo 2014 (rapporto del 19 marzo, doc. 17 inc. CM).
Il medico non ha constatato alcun miglioramento dello stato di salute e delle
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Pagina 3
conseguenze valetudinarie della paziente. Ha precisato la diagnosi in ICD
10-F32-2 episodio depressivo severo, senza sintomi psicotici, ma con ele-
menti melanconiformi ancora in fase sub-acuta ad alto rischio di croniciz-
zazione; ICD 10 Z 60.0 severo dissesto esistenziale, indotto da perdita del
lavoro e da un successivo cambiamento di domicilio. Secondo lo speciali-
sta il raddoppio del dosaggio del farmaco antidepressivo introdotto da due
settimane avrebbe potuto tuttavia provocare un miglioramento clinico (doc.
17 succitato pag.2).
A.b.c L’UAI ha sottoposto l’incarto al Dott. D._______, specialista in chirur-
gia, del servizio medico regionale (SMR), il quale, nel suo rapporto del 5
novembre 2013, ha proposto di attendere l’evoluzione della situazione di
salute dell’assicurata (doc. 30).
A.b.d Nel giugno 2014 l’UAI ha deciso di far eseguire una perizia psichia-
trica (doc. 46) dal Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) di Bel-
linzona. Nel rapporto del 5 agosto 2014 (visite/colloqui il 29 luglio ed il 5
agosto 2014, doc. 50), il Dott. E._______, specialista in psichiatria, ha po-
sto la diagnosi di episodio depressivo attuale lieve abbastanza compen-
sato dal trattamento medicamentoso e psicoterapico ed ha ritenuto la peri-
tanda incapace al lavoro, in ogni attività (tempo ridotto, rendimento pieno),
in misura del 35% attualmente e verosimilmente da maggio 2014.
A.b.e L’incarto è stato trasmesso al Dott. F._______, generalista, del Ser-
vizio medico regionale (SMR), il quale, nel rapporto dell’8 agosto 2014, ha
condiviso diagnosi e valutazione espresse dal Dott. E._______ (doc. 51).
Infine, gli atti sono stati trasmessi al Consulente in integrazione professio-
nale (CIP), il quale, nel rapporto del 15 settembre 2014, ha preso atto che
l’assicurata è in grado di svolgere il precedente lavoro e eventuali attività
di sostituzione, segnatamente di tipo semplice e ripetitivo indicate nella ca-
tegoria 4.2 (doc. 53-54) in misura del 65% da maggio 2014 (da aprile 2013
a aprile 2014 la capacità lavorativa era per contro del 30%) e pertanto ne
conseguirebbe un grado di invalidità nullo, che non dà diritto a provvedi-
menti integrativi (doc. 54 pag. 2).
B.
B.a Con progetto di decisione del 17 settembre 2014 (doc. 55), l’Ufficio AI
cantonale ha pertanto disposto il riconoscimento del diritto ad un quarto di
rendita AI dal 1° aprile 2014 al 31 agosto successivo, tenuto conto di un
reddito da valido esigibile al 65% (doc. 53).
C-7105/2014
Pagina 4
B.b Non avendo ricevuto alcuna presa di posizione, in data 4 novembre
2014, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti
all’estero (UAIE), competente per notificare le decisioni degli assicurati re-
sidenti all’estero, ha erogato in favore di A._______, un quarto di rendita
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal 1° aprile al 31 agosto 2014
(doc. 62).
C.
Con il ricorso depositato il 5 dicembre 2014 (doc. TAF 1 in toto), A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, chiede l’annullamento del provvedi-
mento amministrativo impugnato con conseguente riconoscimento di una
rendita intera AI. Innanzitutto la ricorrente sostiene che le sue condizioni di
salute non sono per nulla mutate e che la sua incapacità di lavoro è rimasta
totale. Contesta quindi implicitamente la recente perizia del CPAS. A suf-
fragio di quanto asserito produce:
- due rapporti medici della Dott.ssa G._______, rispettivamente del 13 ot-
tobre e 25 novembre 2014, psichiatra e dirigente medico dell’Ospedale di
circolo di V._______, la quale ribadisce l’esistenza di episodio depressivo
maggiore senza sintomi psicotici e che detto disturbo depressivo ha as-
sunto nel tempo un andamento cronico tanto da rendere ipotizzabile una
diagnosi di distimia. Nell’ultimo rapporto viene posta la diagnosi di distimia
(F34 ICD 10), sulla quale si sovrappongono episodi ricorrenti di depres-
sione, che si traducono in una compromissione dell’operatività quotidiana
sia nell’ambito della funzionalità socio-relazionale che in quella lavorativa
pari al 100%. La paziente risulta essere in cura frequente presso il centro
menzionato con colloqui psicologici e terapia farmacologica.
- due rapporti del Dott. C._______ (in precedenza medico psichiatra cu-
rante), rispettivamente del 25 novembre 2013 e 3 gennaio 2014, ove si fa
stato della diagnosi indicata sopra.
La ricorrente contesta infine anche il calcolo comparativo dei redditi soste-
nendo che non può essere dato per scontato che il grado d’incapacità la-
vorativa stimato dai medici corrisponda necessariamente al reddito che un
assicurato potrebbe effettivamente conseguire nei mestieri di riferimento
indicati come compatibili con lo stato di salute; segnatamente l’idoneità me-
dico teorica non sempre si traduce automaticamente in altrettanta capacità
di guadagno nelle attività di riferimento.
Chiede infine l’esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese proces-
suali.
C-7105/2014
Pagina 5
D.
La ricorrente ha compilato l’apposito formulario di assistenza giudiziaria il
9 gennaio 2015, producendo documentazione a suffragio (doc. TAF 3 e 7
in toto).
E.
Chiamato a pronunciarsi l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha quindi sottoposto
gli atti al Dott. E._______ del CPAS, il quale, nel rapporto del 18 febbraio
2015, ha affermato che la documentazione esibita non lo induce a formu-
lare delle riconsiderazioni diagnostiche e/o valutative rispetto al suo prece-
dente esposto.
L’UAIE, nella sua risposta di causa del 9 marzo 2015 ha pertanto proposto
la reiezione dell’impugnativa, rinviando al preavviso del 5 marzo 2015
dell’Ufficio AI cantonale, delle cui motivazioni si dirà, per quanto necessa-
rio, nei considerandi di diritto (doc. TAF 9 in toto).
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive amministrazioni AI,
la ricorrente, con replica del 14 aprile 2015, ha ribadito le pretese formulate
nel gravame, producendo un nuovo rapporto della Dott.ssa G._______ del
2 aprile 2015. La stessa conferma la diagnosi di sindrome affettiva persi-
stente, nello specifico una distimia (F 34.1 secondo l’ICD 10). Secondo la
specialista le ultime verbalizzazioni della paziente permettono di intravve-
dere un miglioramento della capacità di futurizzazione, con l’affiorare di una
spinta immaginativa riguardante un possibile reinserimento nel mondo del
lavoro. Il medico ha tuttavia precisato che al momento la stessa non riusci-
rebbe e reinserirsi in autonomia nel mercato del lavoro (doc. TAF 12).
G.
L’UAI ticinese, preso atto della replica e del referto della Dott.ssa
G._______, ha risottoposto gli atti al Dott. E._______, il quale, nella nota
del 6 maggio 2015, si è riconfermato nelle considerazioni precedenti. Il
Dott. H._______ psichiatra del SMR, ha dal canto suo intravisto un miglio-
ramento dello stato di salute (rapporto allegato al doc. TAF 14).
Nella duplica del 18 maggio 2015 l’UAIE ripropone pertanto la reiezione del
ricorso rinviando, per le motivazioni, alla duplica dell’UAI cantonale del 13
maggio precedente (doc. TAF 14 in toto).
C-7105/2014
Pagina 6
H.
Gli atti di duplica, con gli allegati medici, sono stati inviati alla parte ricor-
rente con ordinanza del 27 maggio 2015 (doc. TAF 15).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale
è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura
in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura
in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso
deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la
firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione im-
pugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso
del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
C-7105/2014
Pagina 7
2.
2.1
2.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è
intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo
sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si de-
termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo
le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo-
ris; DTF 130 V 445).
2.1.2 Contestato in concreto è il diritto di A._______ di percepire una ren-
dita intera di invalidità anche dopo il 31 agosto 2014 e parimenti il grado
d’invalidità dal 1° aprile al 31 agosto 2014. Ne consegue che sono applica-
bili le modifiche legislative di cui alla 6a revisione in vigore dal 1° gennaio
2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), pur non comportanti cambiamenti
rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità.
2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 4 novembre
2014. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente
quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e
121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con-
nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza-
mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa
(cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
3.
3.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea.
È applicabile quindi, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte, entrato in
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Pagina 8
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681). Il ricorrente ha soggior-
nato in Brasile dal giugno 2009 (consid. B.b) a inizio 2012 (doc. TAF 1) e
quindi non nel periodo contestato.
3.2 L'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Tuttavia, il caso in esame è disciplinato (a seguito del rinvio dell'art. 80a
LAI) dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU
2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in
base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari
seguenti: il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in-
terno della Comunità (RU 2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), nor-
mativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giu-
gno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza
sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regola-
mento), ed il Regolamento (CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo
1972, relativo all'applicazione del Regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU
2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del Regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in par-
ticolare l'Allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC),
non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità sviz-
zera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
Oggetto del contendere è da un lato il grado di invalidità dell’assicurata,
che essa ritiene essere completo e dall’altro il diritto di percepire una ren-
dita d’invalidità anche dopo il 31 agosto 2014.
4.1 Secondo l’insorgente infatti, vista la patologia insorta dopo il licenzia-
mento - su questo punto tutti i pareri medici-psichiatrici concordano - un
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tasso d’invalidità totale era presente dalla data della cessazione dell’attività
lucrativa e lo sarebbe a tutt’oggi al momento della decisione impugnata,
ciò che giustificherebbe il riconoscimento di una rendita intera dalla data
della sua venuta in essere, fino a tutt’oggi e per il futuro.
4.2 Dal canto suo l’amministrazione ritiene, in esito alla perizia del CPAS,
che da maggio 2014, il grado d’incapacità al lavoro affliggente l’assicurata
sia sceso al 35% e l’incapacità di guadagno sia da quel momento divenuta
nulla.
5.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20
gennaio 2010 consid. 2).
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer-
mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce
che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del
50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008),
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Pagina 10
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di gua-
dagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un
anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in
media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale
a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal
1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedi-
menti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
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Pagina 11
7.
7.1 Una rendita limitata e/o crescente o decrescente nel tempo corri-
sponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA. In base
a tale norma se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della
stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in
virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su
richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione.
7.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
7.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
7.4 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren-
dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è
messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l'erogazione indebita è dovuta all'otteni-
mento illecito di una prestazione da parte dell'assicurato o se quest'ultimo
ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77
OAI.
C-7105/2014
Pagina 12
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio gli accertamenti necessari e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in
caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even-
tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti-
vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da
un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
8.3 Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indi-
cazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (sentenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3).
8.4 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla
valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di
vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice
a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di afferma-
zioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti
in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante
può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori
complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V
351consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii).
8.5 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
C-7105/2014
Pagina 13
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (DTF consid. 6.2.4 pag. 270; 134 V 231
consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c
pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun-
gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sen-
tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e
art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in rela-
zione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
8.6 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione - o come in concreto di assegnazione retroattiva
di una rendita temporanea - se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.
18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81
consid 4.3).
8.7 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre
evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va
tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di-
versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze
e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
9.
9.1 La diagnosi emersa nel caso in esame non è unanime. La stessa merita
un tracciato documentale medico-storico. Il Dott. B._______, medico fidu-
ciario della Cassa malati Allianz, nella sua prima perizia del 12 giugno 2013
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Pagina 14
(doc. inc. CM 8), aveva rilevato una sindrome mista, ansioso-depressiva
ancora in fase acuta ed a rischio evolutivo verso un episodio depressivo
severo a forte componente ansioso-disforica (ICD 10-F41.2) indotta da
un’inattesa misura di licenziamento (ICD 10-Z 56).
Nel secondo referto eseguito nove mesi dopo, il 19 marzo 2014 (doc. inc.
CM 17), il perito della Cassa malati precisava come segue il quadro dia-
gnostico: (ICD 10 F 32.2) episodio depressivo severo, senza sintomi psi-
cotici, ma con elementi melanconiformi, ancora in fase sub-acuta ed ad
alto rischio di cronicizzazione, nonché ICD 10-Z 60.0 severo dissesto esi-
stenziale, indotto dalla perdita del lavoro e da un successivo cambiamento
di domicilio.
9.2 Nel contempo, il medico psichiatra curante, Dott. C._______, dirigente
medico del Centro psico-sociale dell’ospedale di circolo di V._______, il 13
agosto 2013, rilevava la diagnosi di episodio depressivo maggiore senza
sintomi psicotici (doc. inc. CM 11, si confronti anche il rapporto precedente
del 29 maggio 2013, doc.7). Il 3 gennaio 2014 confermava la diagnosi (doc.
inc. CM14), attestava la modifica della terapia farmacologica, la presa a
carico psicologica e qualche iniziale segno di miglioramento clinico. Con il
rapporto dell’11 marzo 2014 (doc. inc. CM 16), confermava la precedente
diagnosi pur infine annotando che “(…) il tono dell’umore mantiene una
coloritura disforico-depressiva che pare aver assunto un andamento cro-
nico, tanto da rendere ipotizzabile una diagnosi di distimia”. Il 13 maggio
2014 (doc. 45), ossia poco più di un mese dopo l’ultimo rapporto del Dott.
B._______, il Dott. C._______ rilasciava una certificazione praticamente
identica alla precedente.
9.3 Il perito di parte amministrativa Dott. E._______, psichiatra del CPAS,
nella relazione del 5 agosto 2014 (visita il 29 luglio e 5 agosto 2014; doc.
50) diagnosticava, nel proprio rapporto dettagliato e approfondito, “attual-
mente e verosimilmente da maggio 2014 un episodio depressivo di grado
lieve (F 32.10)”, precisando che l’assicurata da marzo 2013 a marzo 2014
aveva manifestato un episodio depressivo medio grave che comportava
allora una riduzione della capacità lavorativa almeno del 70% (doc. 50 pag.
10), attestando quindi un miglioramento dello stato di salute e della capa-
cità lavorativa.
9.4 Con il ricorso (doc. TAF 1, allegati) sono stati prodotti due referti della
psichiatra Dott.ssa G._______ (così come un rapporto del Dott. C._______
del 3 gennaio 2014, già ad atti, doc. inc. CM 14 e del 25 novembre 2013).
Nel primo referto del 13 ottobre 2014, la Dott.ssa G._______ conferma la
C-7105/2014
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diagnosi di episodio depressivo maggiore; nel secondo del 25 novembre
2014 segnala che, dalla consultazione della documentazione clinica, si
evince che il disturbo depressivo ha assunto nel tempo un andamento cro-
nico tanto da rendere ipotizzabile una diagnosi di distimia. Con l'ultimo rap-
porto, infine, datato 2 aprile 2015 (allegato al doc. TAF 12), la diagnosi
volge in sindrome affettiva persistente nello specifico in una distimia (F
34.1). Dal referto emerge tuttavia un miglioramento.
10.
10.1 Per quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute sulla capa-
cità lavorativa, il parere dei due specialisti italiani che fungono o hanno
funto da medico curante – Dott.ri C._______ e G._______ - diverge da
quello del perito incaricato dall’AI (Dott. E._______) perlomeno per il pe-
riodo a far tempo da maggio 2014, in cui quest’ultimo attesta un chiaro
miglioramento. Il secondo rapporto del Dott. B._______, redatto preceden-
temente e meglio nel marzo 2014, contiene invece due possibili scenari
futuri, uno più negativo (in caso di presa a carico insufficiente) e l’altro po-
sitivo (in seguito al possibile effetto benefico del nuovo dosaggio farmaco-
logico). Poiché le conseguenze del danno alla salute sulla capacità lavora-
tiva costituiscono peraltro la principale materia del contendere, vanno esa-
minati tutti gli atti medici d’istruttoria e di ricorso e vanno tratte le deduzioni
più convincenti per questo collegio giudicante.
10.1.1 Ora, è in primo luogo fuori di dubbio che, già a partire da un mese
dopo il licenziamento, avvenuto con comunicazione del 28 febbraio 2013
ed avente effetto dal 30 aprile 2013 (doc. 22 pag. 10), la ricorrente ha ma-
nifestato una grave e protratta depressione. Il Dott. B._______, nel rap-
porto del 12 giugno 2013 (doc. inc. CM 8) descrive una situazione con im-
portante sintomatologia depressiva con abbattimento, anedonia, senti-
menti d’ingiustizia, sentimenti di imminente rovina e catastrofe; notevole
ansietà con apprensione, disturbi neurovegetativi, somatizzazioni ansiose,
nonché turbe disforiche (labilità emozionale, pianto, ecc.), tendenza all’iso-
lamento. Egli giustifica una piena incapacità lavorativa che potrebbe pro-
lungarsi per molti mesi, senza potenziamento della presa a carico. In caso
di rapido consistente intervento specialistico e accessoriamente reintegra-
tivo è per contro lecito prevedere un completo ricupero della capacità lavo-
rativa entro tre, massimo sei mesi.
Nove mesi dopo, il 14 marzo 2014 (rapporto del 19 marzo, inc. CM 17), la
situazione non sembra tuttavia migliorata. Ad un anno dal licenziamento il
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Pagina 16
Dott. B._______, ha riferito la presenza di un’evidente sintomatologia de-
pressiva caratterizzata dalle manifestazioni già sopra descritte. Il medico
ha tuttavia dichiarato che la paziente da circa due settimane ha raddop-
piato la presa quotidiana di Efexor ER (da 75 a 150 mg die) e che tale
modifica potrebbe portare ad un miglioramento clinico nel corso delle set-
timane successive con effetto favorevole sul tono dell’umore, sulla forza di
volontà e sulla reattività (inc. CM doc. 17 pag. 3). Egli ha tuttavia pure at-
testato che l’inabilità lavorativa rimaneva giustificata e la stessa si sarebbe
prolungata in tutti i casi per i prossimi tre/sei mesi con elevato rischio di
ulteriore prolungamento o di definitiva perdita delle capacità di lavoro.
10.1.2 Ora, i pareri valutativi del Dott. B._______, svolti secondo le regole
attualmente in vigore in materia di perizie mediche e trascritti in modo mo-
tivato ed esauriente, sono supportati dai rapporti del Dott. C._______, spe-
cialista curante della paziente che già aveva redatto i rapporti del 29 mag-
gio, 13 agosto, 25 novembre 2013, 3 gennaio e 11 marzo 2014. Questo
psichiatra, dirigente del centro psicosociale di V.________ (Ospedale uni-
versitario sede di Z._______) ha costantemente redatto referti che atte-
stano una sintomatologia depressiva (episodio depressivo maggiore) in-
sorta in seguito alla perdita del posto di lavoro e con l’isolamento della pa-
ziente quando questa ha dovuto trasferirsi in un monolocale, accentuando
la situazione di solitudine. Leggendo i vari rapporti sin da maggio 2013,
emerge che le condizioni di salute della paziente hanno dato soltanto leg-
geri segni di miglioramento in gennaio 2014 (doc. 34 pag. 2), ma che sono
rimaste sostanzialmente invariate (cfr. rapporto dell’11 marzo 214, doc. 16
pag. 1), e in presumibile via di cronicizzazione, come ventilato anche dal
Dott. B._______.
10.1.3 Del resto pure il Dott. E._______ ha dichiarato che “sicuramente
almeno fino alla perizia del Dott. B._______ del marzo 2014, quindi a par-
tire dall’aprile 2013, l’assicurata ha vissuto in una condizione di profondo
ritiro ed erano soddisfatti i criteri per porre la diagnosi di un episodio de-
pressivo di media gravità, anche se verosimilmente reattivo al licenzia-
mento e all’incapacità di elaborare tale avvenimento” (doc. 50 pag. 9). Per
questo periodo pure il Dott. E._______, anche se in misura leggermente
inferiore, ha ritenuto giustificata una riduzione della capacità lavorativa da
marzo 2013 a marzo 2014 di almeno il 70% (doc. 50 pag. 10).
10.2 Da quanto sopra esposto emerge pertanto che, almeno fino ad aprile
2014, i pareri dei periti interpellati per quanto concerne l’incapacità lavora-
tiva residua dell’assicurata in ogni attività (pari almeno al 70%) concordano.
In simili condizioni non si può certo confermare la decisione dell’UAIE che
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Pagina 17
ha assegnato all’assicurata da aprile ad agosto 2014 soltanto un quarto di
rendita. L’interessata ha infatti diritto ad una rendita intera essendo l’inca-
pacità lavorativa superiore al 70% in ogni attività e quindi anche l’incapacità
di guadagno. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto e la decisione
impugnata riformata in tal senso.
11.
11.1 Per quanto riguarda il periodo da maggio 2014 il Dott. E._______,
nella perizia redatta nel mese di agosto 2014, ha attestato che “l’assicurata
stessa riconosce che attualmente e da qualche mese, non si trova più nella
suddetta situazione (citata al considerando 10.1.3), anche se riferisce di
non aver ancora raggiunto il funzionamento precedente; questo anche per-
ché solo dopo l’inizio del 2014 assume regolarmente la terapia prescritta,
mentre in precedenza non era regolare nell’assunzione soprattutto della
terapia antidepressiva” ( doc. 50 pag. 9).
Il perito ha inoltre precisato che:
“Permangono deflessione del timismo, tensione interiore, sentimenti di in-
sicurezza ed idee di impoverimento ma non sono presenti profonda abulia
o anedonia ed ha comunque ripreso ad avere un’autonomia personale
pressoché completa ed avere contatti sociali sovrapponibili a prima
dell’esordio dell’episodio depressivo. Al momento pertanto sono soddisfatti
i criteri per porre la diagnosi di un episodio depressivo lieve secondo l’ICD
10. Certamente l’evento scatenante appare chiaramente identificabile nel
licenziamento improvviso e verosimilmente, nella storia dell’assicurata, la
perdita del lavoro ha assunto un improvviso significato particolarmente ne-
gativo, dal momento che proprio nel lavoro aveva riposto significati e fun-
zioni molto superiori a quanto una persona faccia. Questo spiega come, da
una normale reazione acuta da stress si sia passati abbastanza rapida-
mente ad un episodio depressivo anche se mi sembra di dover affermare
che attualmente, rispetto alla presenza di sintomi depressivi, vi sia un netto
miglioramento come già aveva iniziato ad esplicitare anche il Dott.
C._______ nel suo rapporto del novembre 2013 e anche nei successivi in
cui tende, quantomeno per il criterio temporale, a porre la diagnosi di disti-
mia. Tale diagnosi non mi sembra tuttavia corretta dal momento che la sin-
tomatologia presentata appare invece aver soddisfatto in passato i criteri
per un episodio depressivo maggiore di grado medio grave anche se, at-
tualmente, l’intensità della sintomatologia appare lieve. Vera è la tenden-
ziale cronicizzazione anche se, a mio avviso, al momento l’influsso sulla
capacità lavorativa appare ridotto, e soprattutto ritengo che, pur rimanendo
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Pagina 18
una certa diminuzione della flessibilità dovuta alla patologia psichiatrica, si
potrebbe avere anche un ulteriore miglioramento da un aiuto al reinseri-
mento al lavoro.”
Alla luce di queste conclusioni l’esperto incaricato dall’amministrazione ha
pertanto dichiarato che “attualmente e verosimilmente da maggio 2014 la
capacità lavorativa è limitata solo nella misura del 35% in ogni attività
(tempo ridotto, rendimento pieno, doc. 50 pag. 10).
11.2 Da quanto appena esposto emerge che, alcuni mesi dopo le visite dei
Dott.ri B._______ e C._______ (intervenute nel marzo 2014 e maggio
2014), più precisamente nell’agosto 2014, il Dott. E._______, esprime sia
una diagnosi che una valutazione diverse, attestando un miglioramento sia
dello stato di salute che della capacità lavorativa verosimilmente a far
tempo da maggio 2014, in ogni caso dalla redazione della perizia.
11.2.1 Questa Corte può aderire a questa opinione per quanto concerne il
miglioramento dello stato di salute, non tuttavia per quanto riguarda la ve-
nuta in essere dello stesso. In primo luogo va rilevato che la perizia adem-
pie le condizioni giurisprudenziale relative alla qualità dei rapporti medici,
apparendo le considerazioni e valutazioni dell’esperto approfondite, ben
motivate e conclusive e pertanto convincenti. Egli ha spiegato, infatti, in
modo esauriente in che cosa consiste l’asserito miglioramento dello stato
psichico della paziente a far tempo perlomeno da agosto 2014, condizione
essenziale per poter applicare, per analogia, le regole sulla revisione. In
particolare il perito ha accertato una ripresa pressoché completa dell’auto-
nomia personale e dei contatti sociali sovrapponibili a quelli precedenti
l’episodio depressivo, malgrado una certa cronicizzazione (doc. 50 pag. 9,
anche pag. 7/8).
Del resto nessun documento medico agli atti mette seriamente in discus-
sione le conclusioni peritali del CPAS, ma anzi esse confermano a poste-
riori una delle ipotesi formulate nel mese di marzo dal Dott. B._______ in
relazione alle conseguenze – positive - che l’incrementata cura farmacolo-
gica avrebbe potuto provocare. Infatti se da un lato il secondo rapporto del
marzo 2014 (Dott. B._______) prevedeva un’incapacità lavorativa della du-
rata di ancora circa tre/sei mesi (quindi all’incirca fino ad agosto 2014),
seppur con rischio di prolungamento, dall’altro, alla luce del raddoppio della
presa quotidiana di Efexor ER, riteneva possibile - come poi concretamente
verificatosi - un miglioramento dello stato di salute con effetto su umore,
forza di volontà e reattività.
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Pagina 19
Del resto dagli atti emerge che segni di miglioramento seppur lievi erano
già stati attestati dal curante nel gennaio 2014 (rapporto del 3 gennaio 2014
allegato al doc. TAF 1 e doc. 45 pag. 2).
11.2.2 Che i miglioramenti siano tuttavia già intervenuti a far tempo da
maggio 2014, come indicato dal Dott. E._______, e non soltanto da agosto
dello stesso anno, come da egli stesso accertato, appare invece poco ve-
rosimile ritenuto che il raddoppio della posologia del medicamento è stato
introdotto soltanto nel mese di marzo e che il 13 maggio 2014 il medico
curante sembra ancora attestare che l’iniziale miglioramento (presumibil-
mente di gennaio, rapporto del 3 gennaio 2014 allegato al doc. TAF 1 e
doc. 45 pag. 2) non risultava stabile. In simili condizioni non può essere
considerato provato con il grado della verosimiglianza valido nelle assicu-
razioni sociali che il miglioramento è intervenuto già in maggio, bensì sol-
tanto dalla data dell’esperimento della perizia, segnatamente da agosto
2014, circostanza che ha del resto potuto essere verificata personalmente
dal perito.
11.3 Infine va ancora rilevato che la documentazione prodotta agli atti dalla
ricorrente, segnatamente i rapporti medici della Dott.ssa G._______, e del
Dott.ssa C._______, non mettono in discussione l’attendibilità della perizia.
In primo luogo va evidenziato che i rapporti medici del Dott. C._______
appaiono approfonditi solo ad una lettura superficiale. Un esame più at-
tento permette di rilevare che il testo viene di volta in volta solo leggermente
modificato e riporta pertanto per la maggior parte dei dati divenuti obsoleti.
Altresì non compare in nessun caso il grado di incapacità lavorativa. La
Dott.ssa G._______ dal canto suo riprende integralmente quanto già atte-
stato dal Dott. C._______, aggiungendo semplicemente il grado di incapa-
cità lavorativa (rapporto del 13 ottobre 2014 e del 25 novembre 2014, alle-
gati al doc. TAF 1), tra l’altro immediatamente dopo la notifica del progetto
di decisione, mentre il rapporto del 2 aprile 2015 (rapporto allegato al doc.
TAF 12) attesta un chiaro miglioramento dello stato di salute. Dal rapporto
emerge in particolare che:
“Le ultime verbalizzazioni della signora A.______ permettono comunque di
intravedere un miglioramento della capacità di futurizzazione, con l’affio-
rare di una spinta immaginativa riguardante un possibile reinserimento nel
mondo del lavoro. Tuttavia, al momento la paziente non riuscirebbe ad in-
serirsi in autonomia nel mercato del lavoro e necessiterebbe a mio avviso
di un intervento di reintegrazione professionale in una mansione protetta
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Pagina 20
che tenga conto delle limitazioni derivanti dalla patologia affettiva cronica,
dalla fragilità emotiva di fondo e dall’età della stessa”
L’interessata ha inoltre smesso di frequentare i colloqui psicologici.
11.4 Alla luce delle precedenti considerazioni si può pertanto pretendere
che l’assicurata riprenda un’attività lucrativa semplice, al 65%, come pre-
teso dal Dott. E._______ tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento e me-
glio dal 1° novembre 2014. La decisione impugnata viene pertanto rifor-
mata anche in questo senso. L’assicurata ha pertanto diritto ad una rendita
intera di invalidità da aprile a tutto ottobre 2014.
12.
12.1
12.1.1 Per l’art. 8 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art.
8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto: a. essi
siano necessari ed idonei per ripristinare conservare o migliorare la loro
capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete;
b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. I prov-
vedimenti d’integrazione sono: a. i provvedimenti sanitari; abis. I provvedi-
menti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale; b. i
provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professio-
nale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale); c. (…) e
d. la consegna di mezzi ausiliari.
Secondo l’art. 28 LAI l’integrazione ha la priorità sulla rendita, la cui asse-
gnazione entra in linea di conto solo se i provvedimenti integrativi non sono
attuabili. Nell’ambito di una domanda di rendita, così come nell’ambito di
una revisione, l’amministrazione deve quindi dapprima accertare d’ufficio
la questione dell’integrazione dell’assicurato nel circuito economico (DTF
126 V 243 consid. 5; 121 V 190).
12.1.2 Va altresì evidenziato che prima di ridurre o sopprimere la rendita di
invalidità l'amministrazione deve esaminare se la capacità lavorativa, di cui
l'assicurato dispone da un punto di vista medico teorico corrisponde, prati-
camente, ad un miglioramento della capacità di guadagno e quindi si tra-
duce in una riduzione del grado di invalidità o se invece è necessario porre
in atto preventivamente delle misure d'osservazione professionale (alfine
di stabilire l'attitudine al lavoro, la resistenza allo sforzo, ecc.) rispettiva-
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Pagina 21
mente di reintegrazione professionale ai sensi di legge. Secondo la giuri-
sprudenza infatti in determinate situazioni si deve ammettere la necessità
di porre in atto provvedimenti professionali, malgrado l'esistenza di una ca-
pacità lavorativa medico teorica. Si tratta in particolare dei casi in cui la
riduzione o la soppressione del diritto alla rendita tramite revisione (art. 17
LPGA) o riesame (art. 53 cpv. 2 LPGA) riguarda assicurati che hanno com-
piuto 55 anni o hanno beneficiato di una rendita per almeno quindici anni.
Ciò non significa che, nell'ambito di una procedura di revisione o di rie-
same, questa categoria di assicurati possa prevalersi di un diritto acquisito.
Si ammette soltanto che un reinserimento professionale, senza sostegno,
non può, salvo eccezioni, essere preteso a causa dell'età o della durata del
versamento della rendita (sentenze del TF 9C_920/2013 consid. 4.4 del 20
maggio 2014, SVR 2011 IV no 73 pag. 220 consid. 3.3 e 3.5, sentenze del
TF 9C_367/2011 consid. 3.2 e 3.3 del 10 agosto 2011).
12.2
12.2.1 In concreto l'assicurata, nata nel settembre 1958, al momento della
pronuncia della decisione impugnata aveva più di 56 anni. Alla luce della
giurisprudenza suesposta quindi, prima di procedere alla soppressione
della rendita, andava accertato, da parte dell'UAIE, se una reintegrazione
professionale era ammissibile o meno in concreto, non potendo un reinse-
rimento professionale, senza sostegno, essere in concreto preteso a causa
dell'età e, secondo i rapporti medici, anche a causa della patologia di cui
(ancora) soffre.
12.2.2 Del resto da numerosi rapporti medici emerge la necessità di verifi-
care e valutare l’esigibilità per la ricorrente di svolgere attività confacenti,
mediante provvedimenti d’integrazione professionale (cfr. per esempio,
rapporto del Dott. B._______ del 12 giugno 2013, doc. inc. CM 8, sezione
prognosi; rapporto del Dott. B._______ del 19 marzo 2014, doc. inc. CM
17, ove il sanitario constata la non entrata in materia di misure professionali
da parte dell’AI, pag. 3 e 4; rapporto del Dott. E._______ del 5 agosto 2014,
doc. 50, pag, 10; rapporto della Dott.ssa G._______ del 2 aprile 2015, doc.
TAF 12). In proposito il perito Dott. E._______ ha precisato che (doc. 50
pag. 10):
“ Ritengo siano auspicabili, oltreché medicalmente indicati, interventi di in-
tegrazione professionale. Da sola, l’assicurata al momento non riuscirebbe
a reinserirsi nel libero mercato del lavoro, sia per la patologia che per motivi
di età e necessiterebbe di un reinserimento graduale ed un riallenamento
al lavoro o, eventualmente, di un reinserimento a titolo di prova. Questo le
C-7105/2014
Pagina 22
permetterebbe di riprendere anche un ritmo della giornata e la riacquisi-
zione di un ruolo che non potrebbero che avere un effetto benefico anche
sul disturbo. Tale intervento di reintegrazione avrebbe a mio avviso buone
probabilità di andare a buon fine essendo assenti, al momento, pregiudizi
o disabilità imponenti dovuti alla patologia. Ovviamente appare indicata la
prosecuzione del trattamento in atto così come l’adesione allo stesso che,
almeno per quanto riguarda il piano psicofarmacologico, appare buona
solo da qualche mese e con evidenti risultati positivi. Ritengo, visti anche i
risultati al test Trail Making, che sarebbe preferibile impiegarla in mansione
semplice e ripetitiva e non in un lavoro di precisione”.
Ciononostante, nel rapporto CIP del 15 settembre 2014 (doc. 54) si indica
in modo apodittico, dopo aver semplicemente riportato in modo blando ed
impreciso le attività che l’interessata potrebbe ancora svolgere, senza al-
cun commento critico, “nessun diritto a rendita né a provvedimenti profes-
sionali”. Ciò è in netto contrasto con quanto auspicato dai medici suddetti
e preteso dalla giurisprudenza federale.
Anche da questo punto di vista la decisione viola pertanto il diritto federale.
In simili circostanze la rendita di invalidità dell’assicurata non avrebbe po-
tuto essere soppressa, non essendo stata verificata la possibilità di realiz-
zare concretamente l’abilità lavorativa residua. Anche su questo punto
quindi il ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione per pro-
cedere in tal senso.
13.
Censurabile infine è il calcolo comparativo dei redditi. Eseguendo tale cal-
colo (doc. 52), riportato in parte nella decisione impugnata, si afferma an-
che in questo caso apoditticamente, che senza l’invalidità l’interessata
avrebbe potuto guadagnare, nel 2012, fr. 29'113.-, ma poi si scrive, nella
decisione, che con l’invalidità (35% inteso come incapacità di lavoro) e
svolte le opportune riduzioni per motivi personali (5%) l’assicurata potrebbe
raggiungere un reddito sensibilmente superiore, ossia fr. 33'225.-, il che
comporta un tasso d’invalidità nullo per il periodo posteriore al maggio 2014
(con effetto 31 agosto 2014 per le disposizioni dell’art. 88a cpv. 1 OAI sopra
ricordato, recte 30 ottobre 2014 in seguito alla presente sentenza). Se non
altro, la destinataria della decisione, potrebbe perlomeno rimanere per-
plessa prendendo atto che con il sopraggiungere dell’incapacità al lavoro,
pur valutata al 35% come da parere del Dott. E._______, potrebbe in ogni
modo realizzare un reddito superiore a quello realizzato quando non era
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invalida. L’amministrazione, in questi casi, dovrebbe perlomeno spiegare
per quale motivo giunge a questo singolare risultato.
Nella specie, l’autorità inferiore ha emesso una decisione manifestamente
immotivata ed incomprensibile per quanto riguarda il calcolo dell’incapacità
di guadagno, omettendo, per esempio, di indicare la circostanza di non
aver applicato i principi del parallelismo dei redditi (cosiddetto GAP sala-
riale). Infatti, se si prendono i dati del 2012 (come applicato dall’autorità
inferiore) viene indicato un salario precedente l’invalidità di fr. 29'113.-. Ora,
in base alle statistiche, in Svizzera, per un’operaia senza qualifiche speciali
del settore elettronico questo salario annuale ammonta a fr. 56'671.- (fr.
4'574.- al mese x 12, tenendo conto poi di un orario settimanale del settore
di 41,3 ore; cfr. tabelle edite dall’Ufficio federale di statistica, reddito men-
sile lordo 2012, categoria 1, attività semplici e ripetitive, settore elettronica,
donne; tabelle della durata normale di lavoro secondo le categorie, 2012,
settore manufatturiero). L’interessata, nel 2012, guadagnava pertanto il
48,6% in meno rispetto alla media statistica delle operaie della stessa ca-
tegoria in Svizzera nello stesso anno. Senza entrare nel merito della rego-
lamentazione riguardante il parallelismo dei redditi, va rilevato che la deci-
sione impugnata è silente in tal senso, come pure l’istruttoria (salvo un
breve ed incomprensibile accenno al doc. 52-2). L’UAI cantonale avrebbe
dovuto da un lato adeguare i valori considerati al 2014, anno in cui è sorto
il diritto alla rendita e dall’altro chinarsi su tali regole, effettuare un’even-
tuale inchiesta personale presso l’assicurata e motivare l’eventuale rifiuto
d’applicazione di tale principio giurisprudenziale (per la giurisprudenza sul
parallelismo si confronti: DTF 135 V 297 consid. 6.2, 135 V 58, 134 V 322
consid. 4.1, 5.2, 6.1 e 6.2, sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010
consid. 4.1.1, 9C 112/2012 consid. 4.2 e seg., 9C_ 520/2012 consid. 4.2,
8C_678/2011 consid. 6.3, 9C_1007/2010 consid. 3.2, 9C_205/2011 consid.
8.4, 9C_409/2009 consid. 3.3).
In ogni caso tale procedimento non sarebbe stato di per se neppure neces-
sario, ritenuto che l’assicurata è in ogni caso inabile al lavoro al 35% nella
precedente attività e in attività semplici e ripetitive analoghe a quelle pre-
cedentemente svolte e che pertanto il grado di invalidità corrisponderebbe
al grado di inabilità lavorativa.
14.
In conclusione l’assicurata ha pertanto diritto ad una rendita intera di inva-
lidità da aprile 2014 a ottobre 2014 in quanto inabile al lavoro oltre il 70%
in qualsiasi attività. Per il periodo successivo la rendita potrà essere sop-
pressa unicamente dopo verifica da parte dell’UAI, e tramite il suo sostegno
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attivo, che l’assicurata è in grado di realizzare la propria capacità lavorativa
residua. In caso contrario l’assicurata potrà avvalersi di un diritto alla ren-
dita anche da novembre 2014.
15.
15.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente
in sede ricorsuale diviene così priva d’oggetto.
15.2 Si giustifica altresì per gli stessi motivi l'attribuzione di un'indennità a
titolo di spese ripetibili, essendo l’assicurato patrocinato in causa (art. 64
PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’importo, in assenza di
una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.-,
tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ri-
corrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel
senso che A._______ ha diritto ad una rendita intera dell’assicurazione
svizzera per l’invalidità, a decorrere dal 1° aprile 2014 fino al 31 ottobre
2014.
2.
Per il periodo dal 1° novembre 2014 l’incarto è rinviato all’UAIE affinché
proceda agli accertamenti indicati ai considerandi 12 e 14 e si pronunci
nuovamente sul grado di invalidità dell’assicurata dopo tale data.
3.
Non vengono prelevate spese processuali.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d’oggetto.
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5.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un’indennità per spese ripetibili di
fr. 1500.-, la quale è posta a carico dell’UAIE.
6.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 756.7663.9018.82; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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