Corte II I
C-7107/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dall'avvocato Rodolfo Barsi e dall'avvocato
Franco Papadia, [...],
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
29 settembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7107/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il [...], ha lavorato in Svizzera dal
1968 all'ottobre del 1979, solvendo contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 109). Rientrato in Italia,
ha svolto attività lucrativa indipendente come commerciante d'auto in
ragione di 40 ore alla settimana dal 1980 ad aprile del 2003. Nell'aprile
del 2003, ha interrotto l'attività per motivi di salute (doc. 8 e 9). Il 28
febbraio 2005, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Il 6 marzo 2007, l'autorità inferiore ha deciso, in applicazione dell'art.
43 cpv. 2 e 3 LPGA, che la domanda di rendita era da considerare
inammissibile, non essendosi sottoposto l'assicurato alle richieste
visite mediche (doc. 22; v. anche doc. 20).
C.
Il 16 maggio 2007 (doc. 26), l'INPS di Casarano ha, fra l'altro, prodotto
documenti medici di data intercorrente da maggio 2003 ad aprile 2007
(doc. 27 a 72 [fra cui un rapporto psichiatrico dott. B._______ del 4
maggio 2007 {doc. 72}]) e la perizia medica particolareggiata E 213
della previdenza sociale italiana del 19 aprile 2007 (doc. 73).
D.
Nel suo rapporto del 31 luglio 2007, la dott.ssa C._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato, dal lato ortopedico, che mancano i rapporti
ospedalieri concernenti l'incidente della circolazione stradale
dell'aprile 2003 come pure un rapporto di visita ortopedica. Dal profilo
psichiatrico, ha osservato che la relazione medica del giugno 2004 fa
stato di un disturbo postraumatico nonché di una sindrome ansiosa
reattiva e conclude ad una diminuzione dell'integrità del 10%, ciò che
appare sorprendente rispetto alla diagnosi posta. Peraltro, i rapporti
dei medici curanti risultano mal leggibili e, dunque, insufficienti alfine
di una valutazione del caso. Ha quindi proposto di sottoporre
l'interessato ad una perizia pluridisciplinare (con consulto ortopedico,
psichiatrico e neurologico [doc. 75]).
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C-7107/2008
E.
E.a Il 25 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato
che dal 10 al 12 dicembre 2007 sarebbe stato sottoposto ad una
perizia presso il Servizio accertamento medico dell'assicurazione
invalidità (SAM [doc. 80; v. anche doc. 77 e 79]).
E.b Il 29 ottobre 2007, l'interessato ha segnalato che la sindrome
ansioso-depressiva cronica con attacchi di panico, agorafobia e
claustrofobia di cui soffre non gli consente di "fare lunghi tragitti in
qualsiasi mezzo di trasporto neanche in presenza di terza persona".
Ha chiesto la "definizione della pratica" sulla base degli atti dell'incarto
(doc. 84). Ha esibito un certificato medico del dott. D._______ del
17 novembre 2007 (doc. 82 e 83).
E.c Nel suo rapporto del 30 novembre 2007, la dott.ssa C._______ ha
reputato, sulla base del certificato medico dell'ottobre 2007, che
appare plausibile che l'assicurato sia impossibilitato, per motivi
psichici, a spostarsi. Ha, tuttavia, ritenuto che è indispensabile
sottoporre l'interessato ad una valutazione pluridisciplinare alfine di
accertare le affezioni di cui soffre e le sue limitazioni funzionali. Ha
quindi chiesto un complemento d'istruttoria (doc. 89).
E.d Il 30 novembre 2007, l'UAIE ha chiesto all'INSP di Casarano di
sottoporre l'assicurato a nuove visite mediche e di far pervenire la
seguente documentazione: un esame sullo stato di salute generale
(rapporto dattiloscritto su modulo E 213), esame neurologico (rapporto
dattiloscritto), esame ortopedico (rapporto dattiloscritto) ed esame
psichiatrico (rapporto dattiloscritto con indicazione del contenuto
minimo relativo a tale esame; doc. 87).
E.e Il 21 febbraio 2008, l'INPS di Casarano ha in particolare prodotto
(doc. 91):
• documenti medici del 2 settembre 2006 e del 14 luglio 2007
(doc. 92 e 93);
• i rapporti di visita neurologica del 28 gennaio 2008, di visita
psichiatrica del 28 gennaio 2008 e di visita ortopedica del
30 gennaio 2008 (doc. 94 a 95);
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• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 19 febbraio 2008 attestante sindrome
ansioso-depressiva, esiti di infrazione piatto tibiale ginocchio
destro, esiti di frattura 2°, 3°, 4° metatarso piede destro a
scarsa incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva; le
condizioni di salute dell'interessato sono state definite come
stazionarie e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere, ma
solo a tempo parziale, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro
adeguato alle sue condizioni (pag. 9 punti 11.4 e 11.5). È stato
segnalato che l'interessato è considerato invalido al 50%,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza, nella precedente attività (doc. 96).
F.
Nel suo rapporto del 4 maggio 2008, il dott. E._______, medico
nuovamente incaricato dall'UAIE e specialista in medicina interna, ha
esposto la diagnosi di sindrome ansiosa reattiva con disturbo da
attacchi di panico recidivanti, sequele di frattura metatarso 2°, 3°, 4° e
5° dito piede destro con dolorabilità al carico, sequele di trauma
contusivo al ginocchio destro ed obesità (pesa 108 kg per 180 cm).
Detto medico ha ritenuto che l'interessato presenta un'incapacità
lavorativa nella sua precedente attività di venditore d'auto in proprio
del 100% dal 26 maggio 2003 e del 50% dal 5 gennaio 2004 (data
della visita ortopedica) ed un'incapacità lavorativa in un'attività
sostitutiva confacente al suo stato di salute (lavoro che consenta un
cambiamento della posizione, con sollevamento di pesi non superiore
ai 10 kg, che non necessiti movimento, al riparo da stress, ad
esclusione di un lavoro pesante) del 50% dal 26 maggio 2003 e del
20% dal 5 gennaio 2004 (doc. 98).
G.
Il 27 maggio 2008, l'UAIE ha determinato nel 62% dal 26 maggio 2003
e nel 39% dal 5 gennaio 2004 il grado d'invalidità dell'assicurato in
applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi (doc. 99).
H.
Il 9 giugno 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì
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concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto medesimo, delle obiezioni per iscritto (doc.
100).
I.
Il 25 giugno 2008 (doc. 105), l'interessato ha presentato le sue
osservazioni al menzionato progetto di decisione mediante le quali ha
chiesto il riesame del suo stato di salute (si è dichiarato nuovamente
disponibile a sottoporsi a tutti gli accertamenti necessari) poiché
affetto da varie patologie. Ha esibito un certificato medico del dott.
F._______ del 28 maggio 2008, un referto di esame radiografico del 27
giugno 2008, un referto di visita cardiologica del dott. G._______ del
30 giugno 2008 ed un certificato medico del 25 giugno 2008 del dott.
H._______ (doc. 101 a 104).
J.
Nel suo rapporto del 21 settembre 2008, il dott. E._______ ha ripreso
la diagnosi esposta nella sua presa di posizione del maggio 2008. Ha
pure evidenziato la diagnosi di cervicalgia di natura muscolare e
statico-degenerativa. Il medico ha rilevato che la nuova documen-
tazione medica prodotta non comporta nuovi elementi clinici di rilievo.
In particolare, la cervicalgia, l'affezione metabolica e l'ipertensione
arteriosa senza complicazioni cardiache non hanno alcuna
ripercussione sulla capacità lavorativa. Pertanto, ha confermato il
precedente apprezzamento (doc. 107).
K.
Il 29 settembre 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare
osservato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno
alla salute l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 100% a partire
dal 26 maggio 2003 e del 50% a partire dal 5 gennaio 2004 nella
precedente attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera
confacente allo stato di salute dell'interessato medesimo – quale ad
esempio addetto alla vendita per corrispondenza, venditore, impiegato
in un ufficio – è da considerare esigibile al 50% dal 26 maggio 2003 ed
al 20% (recte 80%) dal 5 gennaio 2004 e conduce ad una perdita di
guadagno del 62% dal 26 maggio 2003 e del 39% dal 5 gennaio 2004
che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha altresì
rilevato che la documentazione medica prodotta successivamente alla
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notificazione del progetto di decisione non porta nessun elemento
nuovo (doc. 108).
L.
Il 7 novembre 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
29 settembre 2008 mediante il quale ha chiesto, in via principale, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità svizzera
nonché, in via subordinata, l'effettuazione di una idonea consulenza
tecnico-legale suscettibile d'accertare la sua incapacità lavorativa. Ha
esibito numerosi documenti medici, diversi già agli atti (doc. TAF 1).
M.
Con decisione incidentale del 18 novembre 2008 (notificata il 26
novembre 2008 ai rappresentanti [cfr. avviso di ricevimento agli atti;
doc. TAF 3] ed il 9 dicembre 2008 al ricorrente medesimo [cfr. avviso di
ricevimento agli atti; doc. TAF 5]), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, entro il 17 dicembre 2008, un anticipo di fr. 300.--
a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è
stato versato il 15 dicembre 2008 (doc. TAF 2, 3, 5 e 6).
N.
Il 13 febbraio 2009, l'autorità inferiore ha comunicato di rinunciare ad
introdurre la risposta al ricorso (doc. TAF 10).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
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(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro,
l'applicazione delle nuove norme della 5a revisione della LAI per il
periodo dal 1° gennaio al 29 settembre 2008 (data della decisione
impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito delle questioni
sottoposte nel caso concreto all'esame di questo Tribunale (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010
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consid. 3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
1284/2008 del 30 marzo 2010 consid. 3.2). Pertanto, e salvo
indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore
fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 28 febbraio 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2
LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 febbraio
2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 29 settembre
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
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informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
5.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
5.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
6.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
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fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione
valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua
origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o
rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
7.
7.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente
soffre segnatamente di sindrome ansioso-depressiva cronicizzata, di
agorafobia, di disturbi da attacchi di panico recidivanti, di spondilosi e
disturbi associati e di cardioparia ipertensiva (cfr., segnatamente,
perizia medica particolareggiata E 213 del 19 febbraio 2008 [doc. 96],
certificato ortopedico del 30 gennaio 2008 [doc. 95], certificato di visita
neurologica e psichiatrica del 18 gennaio 2008 [doc. 94], certificato del
Servizio I._______, dipartimento di salute mentale, del 14 luglio 2007
[doc. 93] e certificato del 2 settembre 2006 [doc. 92]).
7.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% in media durante un anno.
8.
8.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se la ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
8.2
8.2.1 Preliminarmente occorre osservare che la dott.ssa C._______,
incaricata dall'OAIE, nella sua presa di posizione del 31 luglio 2007
aveva chiesto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
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specie, l'effettuazione di una perizia pluridisciplinare ortopedica,
psichiatrica e neurologica alfine di una corretta e completa
constatazione dei fatti determinanti (doc. 75). L'OAIE aveva, a giusta
ragione, dato un seguito favorevole a tale richiesta di completamento
dell'istruzione della causa, invitando il ricorrente a volere sottoporsi in
Svizzera alla menzionata perizia pluridisciplinare, la quale avrebbe
dovuto tenersi tra il 10 e il 12 novembre 2007 (doc. 78 e 80).
Sennonché, la situazione di salute di allora aveva spinto l'insorgente a
segnalare che non gli era possibile di fare lunghi tragitti in macchina
e/o altri mezzi di trasporto (doc. 84). Nella sua presa di posizione del
30 novembre 2007, la dott.ssa C._______ ha quindi ritenuto plausibili
le difficoltà segnalate dal ricorrente, ma ha pure sottolineato che una
valutazione pluridisciplinare restava indispensabile. Ha quindi chiesto
che siano assunti un rapporto psichiatrico, che adempisse gli abituali
criteri, un rapporto neurologico e un un rapporto ortopedico con una
valutazione precisa delle limitazioni funzionali secondo lo schema del
rapporto E 213 che ha il vantaggio di quantificare in modo preciso
l'ampiezza dei movimenti. La dott.ssa C._______ ha quindi segnalato
che sarebbe stato auspicabile anche di ottenere la cartella clinica (con
rapporto di uscita) dell'ospedalizzazione del 2003 a seguito
dell'incidente stradale subito dal ricorrente (doc. 89).
8.2.2 Successivamente all'annullamento della prevista perizia
pluridisciplinare in Svizzera e alla richiesta di documentazione
complementare fatta dall'OAIE il 30 novembre 2007, sono stati esibiti
dall'INPS il consueto rapporto E 213 del 19 febbraio 2008 (doc. 96) e
dei brevi rapporti di una visita ortopedica del 30 gennaio 2008 (doc.
95) e di una visita neurologico-psichiatrica del 28 gennaio 2008 (doc.
94) Sono pure stati esibiti degli, altrettanto succinti e generici,
certificati medici del 14 luglio 2007 del servizio I._______, unità
sanitaria locale LE/2 dipartimento di salute mentale (doc. 93), e del
dott. J._______ del 2 settembre 2006 (doc. 92). In tutta evidenza, e per
ciò che qui maggiormente interessa, i citati rapporti ortopedico,
neurologico e psichiatrico non rispondono ai criteri posti dalla
giurisprudenza svizzera affinché possa loro essere conferito pieno
valore probatorio. A prescindere dalla loro brevità, i citati rapporti si
caratterizzano per l'assenza, da un lato, di indicazioni obiettive e
complete delle risultanze delle rispettive visite, e, dall'altro lato, di una
valutazione concreta dell'incapacità lavorativa in considerazione degli
esami effettuati rispettivamente di deduzioni logiche e motivate al
riguardo in relazione alle risultanze degli esami obiettivi. Ora, tenuto
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conto del fatto che l'esame psichiatrico è nel caso concreto, conto
tenuto delle emergenze processuali finora raccolte, particolarmente
importante nell'ottica di una corretta constatazione dei fatti decisivi,
quello esibito del 28 gennaio 2008 (doc. 94) – che non è differente da
quello del 4 maggio 2007 (doc. 72), poi giustamente ritenuto
insufficiente dalla dott. C._______ nella sua presa di posizione del 31
luglio 2007 (doc. 75) e del 30 novembre 2007 (doc. 89) – non può
improvvisamente essere ritenuto completo alfine di un corretto
apprezzamento del caso dal profilo psichiatrico, come ha invece
ritenuto a torto il dott. E._______, cui l'OAIE ha nuovamente conferito
l'incarico d'esprimersi sul caso. Già per questo motivo, la decisione
impugnata incorre nell'annullamento, non senza dimenticare che
l'insorgente, dopo avere ricevuto il progetto di decisione del 9 giugno
2008, ha segnalato la sua disponibilità a eseguire tutti gli accertamenti
sanitari ritenuti necessari dall'OAIE (cfr. presa di posizione sul progetto
di sentenza dell'OAIE del 25 giugno 2008 [doc. 105]), ed è dunque
ritornato ancora prima della chiusura dell'istruttoria concernente la
procedura di prima istanza sul suo rifiuto temporaneo a sottoporsi ad
una perizia pluridisciplinare in Svizzera.
8.3
8.3.1 Peraltro, e giusta l'art. 59 LAI, nella versione applicabile in
concreto ed in vigore fino al 31 dicembre 2007, gli uffici AI devono
disporre di servizi atti a garantire lo svolgimento dei compiti elencati
nell'art. 57 LAI, con sollecitudine e competenza (cpv.1). Per valutare le
condizioni mediche del diritto di prestazioni, gli uffici AI dispongono di
servizi medici regionali interdisciplinari. In attuazione dell'art. 59 cpv. 2
LAI, il Consiglio federale ha prescritto le discipline – tra le quali
figurano anche l'ortopedia e la psichiatria – che devono essere
rappresentate nei servizi medici regionali (art. 48 OAI) e ha elencato
nel dettaglio i compiti che questi servizi sono chiamati a svolgere (art.
49 OAI). Ciò significa, tra le altre cose, che per poter loro attribuire
pieno valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono
essere redatti da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche
richieste nel singolo caso (sentenza del Tribunale federale
9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4; SVR 2009 IV n. 56 pag. 174
consid. 4.3.1 [9C_323/2009]; sentenza del Tribunale federale I 142/07
del 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 e relativi riferimenti).
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8.3.2 Questo Tribunale constata, da un lato, che per quanto emerge
dagli atti di causa al loro stato attuale i problemi di salute del ricorrente
sono essenzialmente di natura psichiatrica, ortopedica e cardiaca.
Rileva altresì, e dall'altro lato, che secondo la perizia medica
particolareggiata E 213 del 19 febbraio 2008, il ricorrente può
esercitare solo parzialmente sia la sua precedente attività sia
un'attività sostitutiva adeguata (pag. 9 punti 11.4 e 11.5 della perizia
[da questo profilo la risposta di cui al punto 11.6 è contradditoria e
appare piuttosto dovuta a svista]). Tale incapacità lavorativa appare in
sostanza causata principalmente dalle affezioni psichiche di cui soffre
il ricorrente (cfr. in particolare la documentazione medica già citata al
consid. 7.1 del presente giudizio). Questo Tribunale rileva tuttavia che
il dott. E._______, specialista in medicina interna, incaricato dall'UAIE
d'esprimersi sulla residua capacità lavorativa del ricorrente, non è uno
specialista in psichiatria – ambito determinante per una corretta
valutazione del caso di specie – ma neppure, sia rilevato per
sovrabbondanza, in ortopedia o cardiologia. Inoltre, egli non ha altresì
visitato personalmente il ricorrente, ma si è basato unicamente sui
referti medici messi a sua disposizione. Ora, dal profilo psichiatrico ha
ritenuto un'incidenza funzionale di entità media (come peraltro la
documentazione psichiatrica su cui si fonda la perizia particolareggiata
E 213 del 19 febbraio 2008), senza però spiegare in alcun modo per
quale motivo detta incidenza funzionale media per cause psichiche –
non esistendo a suo giudizio alcun fondamento oggettivo per la
diagnosi di cardiopatia e l'incidenza funzionale della problematica
ortopedica essendo scarsa – corrisponderebbe, a decorrere da
gennaio 2004, ad una incapacità lavorativa del 50% nella precedente
attività di commerciante d'auto, ma solamente del 20% in un'attività
sostitutiva adeguata (per esempio di venditore in generale o di
ricezionista). A prescindere dall'assenza di una logica e motivata
conclusione concernante il tasso d'incapacità lavorativa ritenuto
dovuto essenzialmente a motivi psichiatrici, occorre rilevare che
l'amministrazione non poteva a priori negare ogni effetto invalidante
alla diagnosi espressa dallo specialista neuropsichiatra dott.
B._______ del 28 gennaio 2008 (doc. 94). Infatti, solo una valutazione
specialistica espressa da uno psichiatra avrebbe potuto stabilire se le
descritte patologie di natura psichiatrica, segnatamente la sindrome
ansioso-depressiva, in trattamento da ormai cinque anni con ansiolitici
ed antidepressivi, potevano assumere un valore patologico
giustificante un'incapacità lavorativa di rilievo. In assenza di una
siffatta valutazione, una simile ipotesi non poteva escludersi a priori
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(cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 e
relativi riferimenti), tanto più ove si pensi al fatto che con la ritenuta
incapacità lavorativa di solamente il 20% in un'attività sostitutiva, il
grado d'invalidità economico determinato dall'UAIE è del 39%, ossia
poco meno del 40% legittimante il diritto ad un quarto di rendita.
8.4 Infine, e per completezza, va segnalato che dagli atti di causa
risulta che l'UAIE non ha trasmesso al ricorrente né la prese di
posizione della dott.ssa C._______ del 31 luglio e del 30 novembre
2007 (doc. 75 e doc. 89), né quelle del dott. E._______ del 4 maggio
2008 e del 21 settembre 2008 (doc. 98 e doc. 107; e i motivi
determinanti delle stesse non sono stati riportati che in modo molto
sommario nel progetto di decisione e nella decisione impugnata) e
neppure il documento concernente il calcolo per la determinazione del
tasso d'invalidità (doc. 99). Nel caso di specie, la questione di sapere
se vi è stata violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr.,
sulla problematica, la sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 4.2 e 4.3 e relativi
riferimenti) può comunque essere lasciata indecisa, ritenuto che per i
motivi che sono stati esposti ai considerandi che precedono, la
decisione impugnata – che viola il diritto federale (accertamento
inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti) – incorre
comunque nell'annullamento. Giova tutt'al più rilevare che il ricorrente,
stante le citate premesse, non appare essere stato posto nelle
condizioni di potersi difendere con criteri adeguati, ciò presupponendo
almeno la conoscenza del contenuto essenziale dei menzionati
documenti. A ciò si aggiunga che l'UAIE, rinunciando nel caso di
specie a presentare una risposta al ricorso, non ha ovviato neppure in
procedura ricorsuale alla lacuna informativa dell'insorgente
concernente i documenti di cui trattasi, fermo restando che né nel
progetto di decisione né nella decisione impugnata l'UAIE ha evocato
la riduzione del 15% effettuata sul salario da invalido per motivi
personali e professionali e tanto meno abbozzato una qualsivoglia
anche breve motivazione a giustificazione di tale riduzione.
9.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il
diritto federale – incorre nell'annullamento.
10.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
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esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti – come indicato nei
considerandi che precedono (e come già richiesto a suo tempo dalla
dott.ssa C._______), vegliando a che siano altresì aggiornate
l'insieme delle informazioni utili alla risoluzione del caso – nonché a
pronunciare una nuova decisione.
11.
11.1 Visto l'esito della presente causa, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 15 dicembre 2008, è restituito al
ricorrente.
11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di un'indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto lavoro effettivo, relativamente
contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per
ripetibili è posta a carico dell'UAI.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 29 settembre 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati
all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il
15 dicembre 2008, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentanti del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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