Corte II I
C-7109/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su
opposizione del 19 ottobre 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7109/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il (...), coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1972 al 1974 e dal 1977 al 1978, versando i contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 25 e 29).
Con scritto del 28 ottobre 2008, corredato degli appositi formulari E
202 e E 207 (doc. 3 a 16), l'Istituto nazionale italiano della previdenza
sociale (INPS) ha inoltrato alla Cassa svizzera di compensazione
(CSC) la domanda di rendita per la vecchiaia svizzera che l'assicurata
aveva presentato allo stesso INPS il 13 febbraio 2007.
B.
Mediante scritto del febbraio 2009 (doc. 26), l'assicurata ha chiesto
alla CSC di "accelerare la tempistica in materia di liquidazione" della
domanda di rendita di vecchiaia. La CSC ha risposto il 2 marzo 2009
(doc. 28), affermando che l'età di pensionamento è fissato per le
donne a sessantaquattro anni e che l'interessata avrà perciò diritto ad
una rendita di vecchiaia solamente a decorrere dal 1° maggio 2009.
Con decisione del 28 aprile 2009 (doc. 43), la CSC ha riconosciuto
all'assicurata il diritto ad una rendita di vecchiaia di Fr. 174.- al mese, a
fare stato dal 1° maggio 2009, sulla base di una durata di
contribuzione di tre anni e due mesi e di un reddito annuo medio
determinante di Fr. 54'720.-.
L'assicurata si è opposta a questa decisione tramite scritto del 14
agosto 2009 (doc. 57), chiedendo che le sia accordata una rendita di
vecchiaia svizzera "a 62 anni d'età con riduzione permanente del
6.8%".
Tramite decisione del 19 ottobre 2009 (doc. 59), la CSC ha respinto
l'opposizione, argomentando che l'assicurata non ha richiesto, il 13
febbraio 2007, una rendita di vecchiaia anticipata. A questo proposito,
la CSC ha rilevato, in particolare, che la rubrica n° 13 del formulario E
202, intitolata "Informazioni varie", è soltanto parzialmente completata,
il punto "Data scelta dal/la richiedente per la decorrenza della
pensione" essendo infatti vuoto.
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C.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurata ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale l'11 novembre 2009,
facendo valere, in breve, il suo diritto ad una rendita di vecchiaia a
partire dal suo sessantaduesimo anno d'età (rendita anticipata).
La CSC ha risposto al ricorso il 15 dicembre 2009, chiedendo che
esso sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata, per il
motivo, in particolare, che non risulta dall'incarto, fino al momento
dell'opposizione del 14 agosto 2009, che la ricorrente abbia fatto la
richiesta di una rendita di vecchiaia anticipata, compilando, in special
modo, l'apposito foglio complementare alla richiesta di rendita di
vecchiaia ordinaria.
Invitata a prendere posizione sulla risposta della CSC, la ricorrente
non si è manifestata.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono
essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale,
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre
1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte
della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
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1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
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sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità
nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione su
opposizione del 19 ottobre 2009, con la quale la CSC ha confermato la
propria decisione del 28 aprile 2009, secondo cui l'interessata ha
diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera ordinaria a decorrere dal 1°
maggio 2009, e non ad una rendita anticipata a partire dal 1° maggio
2007.
4.
4.1 Secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS, gli uomini e le donne che
adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di
vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali
casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese
seguente a quello in cui hanno compiuto sessantaquattro o
sessantatré anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a
quello in cui hanno compiuto sessantatré o sessantadue anni. Giusta il
cpv. 2, la rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita
per orfani sono ridotte.
Conformemente all'art. 67 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), il diritto alla rendita
deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione
competente un modulo di richiesta debitamente riempito. Ai sensi del
cpv. 1bis, il diritto alla rendita anticipata di vecchiaia non può essere
richiesto retroattivamente.
4.2 In concreto, come risulta dal formulario E 202 (doc. 7 a 14), la
ricorrente ha presentato all'INPS una domanda di rendita di vecchiaia
svizzera il 13 febbraio 2007, trasmessa da quest'ultimo alla CSC, per
ragioni non precisate, solamente il 28 ottobre 2008 (doc. 16), ossia più
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di un anno e sette mesi dopo la richiesta. Dal detto formulario si evince
pure che si tratta di una richiesta di rendita ordinaria, e non anticipata,
come preteso dalla ricorrente, nella misura in cui non è stata
specificata la data scelta per la decorrenza della pensione. Inoltre,
come rilevato dalla CSC nella risposta al ricorso, la richiesta inoltrata
dall'INPS non contiene il foglio complementare di rito relativo alla
domanda di rendita anticipata. A ciò bisogna aggiungere che la
ricorrente ha preso contatto con la CSC, dopo avere presentato la
domanda di rendita all'INPS il 13 febbraio 2007, solamente nel
febbraio 2009 (doc. 26), ossia dopo aver lasciato trascorrere due anni,
chiedendo di "accelerare la tempistica in materia di liquidazione" della
detta domanda, senza peraltro riferirsi al suo eventuale diritto ad una
rendita anticipata. È infatti soltanto con l'opposizione del 14 agosto
2009 (doc. 57) che la ricorrente ha preteso, per la prima volta, di aver
diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera "a 62 anni d'età con
riduzione permanente del 6.8%".
Per questi motivi, la CSC non ha ritenuto a ragione quale richiesta di
rendita anticipata la domanda presentata dalla ricorrente il 13 febbraio
2007 presso l'INPS. Il ricorso deve quindi essere respinto e la
decisione su opposizione impugnata confermata.
5.
Di conseguenza, non essendo fondato, il ricorso deve essere respinto
e la decisione su opposizione impugnata confermata.
6.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o
posteriore ad uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato,
un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non
entrata in materia o il rigetto.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
7.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in
modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese
processuali.
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In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- alla ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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