Corte II I
C-7112/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 7 ottobre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7112/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata nel 1964, ha lavorato in Svizzera
dal 1990 come frontaliera, operaia di produzione (controllo finale e
conteggio) presso una ditta di cerniere a lampo nel Cantone Ticino, in
ragione di 41 ore settimanali. Dal 10 aprile 2000, per ragioni di
malattia, ha ridotto la sua attività al 50% ed in data 18 ottobre 2000 ha
inoltrato all'Ufficio AI del Cantone Ticino una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Era rimasta assente dal lavoro a diverse riprese da luglio
1999. L'indagine medica relativa a questa domanda aveva posto in
evidenza che l'assicurata era portatrice di un'artrite reumatoide
sieronegativa, disturbi statici del rachide, decondizionamento
muscolare, alterazioni degenerative lombari (cfr. perizia reumatologica
del Dott. D.______, per l'Ufficio AI cantonale, del 6 marzo 2002), ciò
che non le avrebbe impedito di lavorare a tempo pieno, secondo il
perito; ipermetropia; stato dopo emorragia retinica in OD (cfr. rapporto
del Dott. B._______ del 23 settembre 2003), coliche renali, patologie
giudicate pure non invalidanti. Con una decisione del 10 ottobre 2003,
poi annullata per vizio di forma, veniva disposto il rifiuto di prestazioni
per carenza d'invalidità di livello pensionabile. L'interessata ha esibito
una perizia del Dott. C._______ del 20 novembre 2003, ove veniva
evocata, fra l'altro, una fibromialgia. L'accertamento sanitario venne
perfezionato nel novembre 2004 con nuova visita dal Dott. D.______
(15 novembre), il quale attestò una sindrome fibromialgica
generalizzata, artrite reumatoide sieronegativa, disturbi statici del
rachide ed alterazioni degenerative della colonna lombare e ritenne la
paziente abile al 100% nella sua abituale attività. Mediante decisione
del 17 marzo 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero, UAIE) ha respinto la domanda di rendita. Questo
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del
23 febbraio 2006. Nel frattempo è pervenuta una perizia medica
particolareggiata (E213) eseguita presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale di Como (INPS), ove in base alla diagnosi nota è
stato posto un tasso d'invalidità del 50%.
B.
A._______ ha presentato ricorso contro la decisione su opposizione
innanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
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le persone residenti all'estero (CFR AVS/AI). Ha prodotto, fra l'altro, a
sostegno del suo gravame, una nuova perizia del Dott. C._______ del
15 marzo 2006, il quale, nella sostanza ricorda che dopo un
trattamento con diversi medicamenti ed una necessaria sospensione
di questo (2005), la paziente ha accusato un fenomeno di
esacerbazione delle artralgie (articolazioni periferiche, spalle,
affaticamento cronico) per cui l'attività di 4 ore al giorno costituirebbe il
massimo che si potrebbe esigere dalla paziente.
Nel suo rapporto del 26 aprile 2006, ai fini della risposta di causa, il
Dott. E._______, dell'Ufficio AI cantonale, ha affermato che la perizia
del Dott. C._______, non dimostrerebbe alcun peggioramento del
quadro patologico rispetto a quanto già constatato dal Dott. D.______.
Nel preavviso dell'8 maggio 2006, l'Ufficio AI ticinese ha dunque
proposto la reiezione dell'impugnativa.
In fase di replica, l'assicurata ha prodotto una serie di esami
cardiologici (eco ed elettrocardiogramma, esame specialistico del
febbraio/marzo 2007) attestanti una marcata ipertensione arteriosa
instabile con lieve insufficienza tricuspidalica, pressioni polmonari ai
limiti superiori della norma; un verbale di pronto soccorso (con esami)
del 19 novembre 2006 per dolori toracici in ipertesa; un rapporto
d'esame della pressione su 24 ore del 23/24 novembre 2006; un
referto RMN lombosacrale del 18 novembre 2006. Interpellato in
proposito, il Dott. E._______, nella sua relazione del 2 maggio 2007,
ha proposto di procedere ad una perizia pluridisciplinare presso il
Servizio di accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità
(SAM) di Bellinzona. Con la risposta di causa del 21 maggio 2007,
l'Ufficio AI cantonale ha proposto il parziale accoglimento del gravame
ed il rinvio degli atti per nuovi accertamenti sanitari. Con sentenza del
14 agosto 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF), subentrato
per competenza alla CFR AVS/AI in esito ad una riforma del sistema
giudiziario federale dal 1° gennaio 2007, ha parzialmente accolto
l'impugnativa ed ha rinviato gli atti all'amministrazione perché
procedesse agli approfondimenti sanitari previsti.
C.
L'assicurata è stata visitata il 7, 9, 23 e 29 aprile 2008 ed è stata
sottoposta a visite specialistiche in psichiatria (Dott. F._______),
reumatologia (Dott. G._______), cardiologia (Dott. H._______),
oftalmologia (Dott. B._______). Nella relazione finale del 19 giugno
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2008, gli esperti incaricati hanno sostanzialmente (dettaglio nella parte
in diritto) indicato la diagnosi (senza influenza reale sulla capacità di
lavoro) di fibromialgia, sindrome panvertebrale con alterazioni
degenerative minime L5-S1, insufficienza muscolare e turbe statiche;
ipertensione arteriosa con altre lievi turbe cardiache accompagnate da
toracalgie di origine non chiara, episodio di sincope nel 2008, lievi
difetti dell'acuità visiva in esiti di emorragia retinica OD nel 2002,
xeroftalmia e psoriasi. I sanitari incaricati giudicano l'interessata in
grado di svolgere il lavoro in atto (effettuato al computer, con
preparazione dei compiti delle maestranze, sollevamenti di pesi di 900
grammi) esigibile al cento per cento e non solo al 50% come
attualmente. Il Dott. I._______, nel rapporto 8 luglio 2008, ha condiviso
diagnosi e valutazione espresse dal SAM.
Il caso è stato sottoposto al Consulente in integrazione professionale
(CIP). Nella relazione del 16 luglio 2008, detto servizio ha confermato
l'esigibilità dell'attuale lavoro in misura completa e,
abbondanzialmente, ha indicato che in attività di sostituzione che
tengano conto dei limiti illustrati dal SAM (sollevamento di pesi inferiori
a 10 Kg, evitare movimenti ripetuti di rotazione dei polsi, rinunciare ad
un'attività di autista professionale e professioni a rischio), l'interessata
non subirebbe alcuna incapacità di guadagno.
Con progetto di decisione dell'11 agosto 2008, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di rendita. L'interpellata,
rappresentata dal Patronato INAS di Mendrisio, si è opposta con
scritto del 16 settembre successivo, senza apportare novità dal punto
di vista medico. In data 7 ottobre 2008, l'UAIE ha emanato una
decisione conformemente al progetto.
D.
Con il ricorso depositato il 7 novembre 2008, A._______, sempre
rappresentata dal Patronato INAS, chiede l'accoglimento del gravame,
il riconoscimento del diritto alla mezza rendita AI. Produce
documentazione generale riguardante l'incidenza invalidante della
fibromialgia.
Nella sua risposta di causa del 5 gennaio 2009, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto
necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Anche l'UAIE, nella sua risposta del 14 gennaio successivo, propone
la reiezione dell'impugnativa.
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E.
Dopo aver preso atto di queste osservazioni, il Patronato INAS, con
scritto del 20 febbraio 2009, ha ribadito l'intenzione della propria
assistita di mantenere il ricorso. Come nel gravame, la parte ricorrente
sottolinea che l'amministrazione ed i sanitari del SAM non avrebbero
tenuto in debito conto la perizia del Dott.C._______ del 2006 e del
fatto che l'interessata incontra già notevoli difficoltà nello svolgere il
lavoro a metà tempo. Contesta inoltre il calcolo economico effettuato
dal CIP.
Nella duplica del 17 marzo 2009, l'Ufficio AI ticinese riconferma le
proprie conclusioni. Anche l'UAIE, duplicando in data 25 marzo
successivo, si associa alle conclusioni dell'Ufficio cantonale.
F.
Con decisione incidentale del 31 marzo 2009, il TAF ha invitato la
parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 28 aprile successivo.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
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LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
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contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
La ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 18 ottobre 2000. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 18 ottobre
1999 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 ottobre
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Per completezza va ricordato che fino al 31 dicembre 2000, la
richiedente doveva adempiere la cosiddetta clausola assicurativa,
ossia essere assicurata, al momento dell'insorgere dell'invalidità, o
presso l'AVS/AI svizzera o presso le assicurazioni sociali italiane ai
sensi dell'art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre
1962 relativa alla sicurezza sociale (art. 6 cpv. 1 LAI nel tenore vigente
fino al 31 dicembre 2000).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge. Se del caso, si esaminerà l'adempimento
della clausola assicurativa in regime particolare nella sua qualità di
frontaliera.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
Pagina 8
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LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
Va precisato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno e la rendita intera con
un tasso d'invalidità dei due terzi (66,67%). Non era previsto il diritto ai
tre quarti di rendita.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
Pagina 9
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considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Secondo il questionario del datore di lavoro l'interessata ha
normalmente svolto la sua mansione fino a giugno 1999. Da luglio di
quell'anno ha cominciato a far registrare una serie di assenze dal
lavoro per malattia, esattamente dal 7 luglio al 8 novembre (100%) e
dal 19 novembre al 5 dicembre (50%), dal 6 dicembre 1999 al 9 aprile
2000 (100%), dal 10 aprile al 5 settembre 50%, dal 6 all'11 settembre
(100%) e per il seguito ha ricominciato a lavorare al 50% senza più
prolungate assenze. Per quel che risulta dagli atti, la nominata è
tutt'ora in forza presso quella ditta di chiusure a lampo addetta al
controllo di produzione ed altre mansioni non pesanti.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
Pagina 10
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dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.
9.1 Il periodo di cognizione giudiziaria in esame è molto ampio (cfr.
consid. 5). Si può osservare che le doglianze dell'assicurata si
riferiscono soprattutto a livello reumatologico/ortopedico (anni
1999/2004), un episodio di emorragia retinica nel 2003, ora senza
conseguenze valetudinarie, un accertamento successivo che ha
inquadrato parte delle turbe ortopediche in una sindrome fibromialgica
(fine 2004/2005), problemi cardiocircolatori ed ipertensivi nel 2006 (già
comunque presenti in forma blanda in precedenza) e, sporadicamente,
qualche problema dermatologico (psoriasi). Per questo,
l'amministrazione ha ritenuto utile nella fase ricorsuale precedente
(giudizio del TFA del 14 agosto 2007) di proporre una visita
pluridisciplinare presso il SAM di Bellinzona.
I sanitari incaricati hanno avuto modo di esaminare il quadro della
malattia su di un lungo tempo e valutare la capacità al lavoro
dell'interessata in base alle diverse perizie e certificazioni ad atti e al
momento della perizia. I medici del SAM, dopo le visite specialistiche e
gli esami oggettivi che il caso ha richiesto, hanno evidenziato il
seguente quadro diagnostico:
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: nessuna.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Fibromialgia (DD: primaria, secondaria su artrite). Poliartrite
anamnestica (DD: artrite psoriasica). Sindrome panvertebrale cronica
su/con: nell'ambito della fibromialgia; minime alterazioni degenerative
con degenerazione discale L5-S1; insufficienza muscolare; turbe
statiche. Ipertensione arteriosa, minima insufficienza aortica,
extrasistolia ventricolare (documentata nel 2002). Toracalgie di origine
indeterminata. Sincope di origine probabilmente vasovagale nel 2008.
Minima alterazione dell'acuità visiva e difetto campimetrico
paracentrale superiore verosimilmente irreversibile in stato dopo
emorragia retinica occhio destro nel 2002, xeroftalmia, psoriasi.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
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C-7112/2008
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, possono essere menzionate: la perizia del Dott.
D.______, reumatologo, del 6 marzo 2002 (per l'Ufficio AI) che
considerava la paziente abile nel suo attuale lavoro in misura totale. La
(prima) perizia di parte del Dott. C._______, specialista in medicina
interna, Chiasso, del 20 novembre 2003, che riteneva la paziente
inabile al 50%. La (seconda) perizia del Dott. D.______ (per l'Ufficio AI
cantonale) che confermava il giudizio precedente, nel senso che
l'interessata sarebbe stata in grado di svolgere il lavoro in corso in
misura completa, invece del 50% e ciò dalla primavera del 2000. La
perizia medica particolareggiata dell'INPS del 18 maggio 2005 che
pone un grado d'invalidità del 50%. La (seconda) perizia del Dott.
C._______ del 15 marzo 2006, nella quale l'esperto ribadiva
l'inesigibilità del suo lavoro oltre al 50%. Infine, la perizia
pluridisciplinare del SAM, nella quale si reputa la paziente in grado di
svolgere il lavoro in atto al cento per cento.
10.2 Va ricordato che una perizia richiesta dall'UAI cantonale (in casu
un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità, SAM) non può essere scartata adducendo che si tratta di
un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti
necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di
lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
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invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti
(DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato
che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM,
negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in
causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi
specifici dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
In questo contesto quindi, al dettagliato rapporto del SAM, che ha
avuto modo di esaminare anche le valutazioni ed i dubbi sollevati dal
Dott. C._______ ed il giudizio del medico dell'INPS, può essere data
ampia adesione.
10.3 L'assicurata è portatrice di una patologia reumatologica/
ortopedica di scarsa rilevanza invalidante perlomeno in attività
confacenti. L'esame obbiettivo svolto dallo specialista (Dott.
G._______) rileva unicamente e sostanzialmente che la paziente
presenta i segni tipici della fibromialgia che spiega i dolori accusati, la
stanchezza generale ed altri disturbi neurovegetativi.
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der
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Invaliditätsbemessung, in SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 64 n. 93). Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe
a carico dell'AI le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile deve essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b;
DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Dunque, nel quadro di esame del
diritto a prestazioni (o in caso di revisione) le manifestazioni soggettive
di dolori devono essere confermate da osservazioni mediche
concludenti, a difetto di ciò un apprezzamento di questo diritto a
prestazioni non può garantito in modo conforme al principio di parità di
trattamento fra gli assicurati.
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'inesigibilità della
ripresa lavorativa presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale son sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo
stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF
130 V 352 consid. 2.2.2 ).
Per quanto concerne l'artrite sieronegativa (eventualmente psoriasica),
questa non è mai sta confermata con chiarezza e può peraltro essere
smentita dal momento che, da 10 anni dalla sua evocazione, la
paziente non ha presentato quel tipico processo erosivo che la
caratterizza. La nominata presenta gonfiore alle ginocchia, dove non
sono presenti versamenti; la sonografia delle spalle non mostra lesioni
reumatologiche; le estremità degli arti superiori (mani e polsi), sono a
tratti doloranti ma, nel complesso, libere da impedimenti di rilievo. I
dolori lombari sono da ascrivere nell'ambito della sindrome
fibromialgica sopra detta e non hanno riscontro strumentale, come
neppure sussistono segni di una sindrome lombovertebrale sicura.
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Pertanto, né la fibromialgia, né la presunta artrite reumatoide (peraltro
solo anamnestica) causano un'incapacità di lavoro nell'ambito di
attività leggere. Il Dott. G._______ contesta pertanto la valutazione del
Dott. C._______ non suffragata da riscontri oggettivi. In generale,
conclude il Dott. G._______, l'assicurata è in grado di svolgere tutte le
attività leggere dove possa cambiare postura ogni 2 ore circa, dove
può stare seduta e dove non debba sollevare pesi superiori ai 10 kg e
dove non debba effettuare movimenti ripetuti del polso. L'esperto
incaricato conferma quindi le valutazioni del Dott. D.______ del 2002 e
2004.
10.4 Dal lato cardiologico (Dott. H._______) esiste soprattutto una
marcata tendenza all'ipertensione, non sempre ben controllata.
Peraltro lo specialista consiglia una modifica della terapia in atto e
maggiore frequenza dei controlli. Comunque, la paziente non presenta
cardiopatie strutturali e, di per sé, il segno di extrasistolia notato è di
carattere benigno non bisognoso di cure. Le toracalgie denunciate
dalla paziente non sono di carattere cardiaco, ma piuttosto di origine
muscoloscheletrica. L'episodio sincopale del gennaio 2008 è unico e
non ha dato seguito a maggiori accertamenti; potrebbe essere ascritto
ad un momento di panico/iperventilazione e immediatamente seguito
da fenomeno vasovagale. Il cardiologo, comunque, consiglia maggiori
accertamenti (esame Holter ed eventualmente anche una scintigrafia
miocardica) se delle sintomatologie cardiache od un nuovo episodio
sincopale dovessero ripresentarsi con costanza o se dovesse
assumere compiti fisicamente più onerosi di quelli in atto. Attualmente,
la paziente è in grado di svolgere in misura completa il lavoro di
operaia addetta al controllo di produzione (posizione seduta od
alternata; lavoro davanti ad uno schermo, sollevamento di pesi di circa
900 grammi) nella fabbrica di cerniere lampo.
10.5 Sotto il profilo psichiatrico (Dott. F._______), indagine resasi
necessaria a causa della diagnosi di fibromialgia, la paziente è
perfettamente sana. Si tratta di un soggetto caratterizzato da una
personalità pronta e vivace, in completa assenza di turbe d'umore,
d'ansia e/o o tendenza alla depressione. La paziente è del tutto
asintomatica da quel lato specialistico.
10.6 Dal lato oftalmologico, l'indagine si è resa necessaria a seguito di
episodio di emorragia retinica del 2003. Il Dott. B._______ rileva che
l'acuità visiva è peggiorata rispetto allora, tuttavia permane un visus
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(corretto) completo (leggermente alterata in OS). Vi è un difetto
campimetrico paracentrale superiore. I fondi oculari con poli posteriori
sono perfettamente nella norma senza emorragie. Dal punto di vista
oftalmico non vi è alcuna incapacità di lavoro.
10.7 A conclusione della perizia, i sanitari del SAM ritengono
l'assicurata del tutto in grado di compiere l'attuale lavoro in misura del
100%, invece che del 50%. Alcune precauzioni, che pare non debbano
essere peraltro assunte nell'ambito dell'attività lavorativa in corso,
consistono nel fatto che la ricorrente non deve sollevare pesi superiori
a 10kg, deve avere la possibilità di cambiare postura ogni tanto
(ameno ogni 2 ore), non deve effettuare movimenti ripetuti dei polsi,
non deve assumere lavori che implicano la guida d'auto a titolo
professionale e questo perlomeno per il momento, poiché deve essere
chiarito se l'episodio sincopale del 2008 è destinato a ripetersi.
I medici dell'UAI cantonale (segnatamente i Dott.ri E._______ e
I._______) hanno ripreso e condiviso queste valutazioni.
10.8 Il collegio giudicante non può far altro che prendere atto e
condividere queste valutazioni. Considerando l'assicurata abile al
cento per cento (con rendimento pari al 100%) nella attuale attività, i
periti incaricati hanno hanno espresso, è vero, un giudizio piuttosto
restrittivo. L'anamnesi e l'attuale stato di salute, i vari e numerosi
eventi patologici (in particolare reumatologici e ortopedici) che si sono
succeduti nel corso del tempo portano piuttosto a ritenere che
l'interessata non è abile nel suo lavoro in misura completa come lo
pretendono i medici del SAM. Tuttavia, il collegio giudicante è del
parere che A._______ potrebbe svolgere il suo lavoro in misura
certamente superiore al 60% di modo che non entrerebbe in linea di
conto un riconoscimento d'invalidità ai sensi di legge. Un'altra
possibilità sarebbe quella di una presenza al lavoro sull'arco dell'intera
intera giornata, ma con un rendimento ridotto del 10-20%, circostanza
anche questa che escluderebbe il riconoscimento del diritto alla
rendita. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
11.
11.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già
versato di Fr. 300.-.
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11.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non sono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/xxx.xxxx.xxxx.xx/JU)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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