Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7114/2010
Sen t e n z a d e l 1 6 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, Via della Posta,
6600 Locarno,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 31 agosto 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1971 al
2009, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal 1982 era alle dipendenze di una
carrozzeria nella zona di Lugano (frontaliere) come carrozziere non
qualificato, in ragione di 42 ore settimanali. In data 24 febbraio 2009, ha
subito un incidente alla schiena riportando una contusione; da allora non
ha più lavorato. È stato licenziato con effetto 30 novembre 2009 per
cessazione d'attività della ditta. In data 27 maggio 2009, il nominato ha
presentato una domanda volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Competente per esaminare sul
merito la richiesta è l'Ufficio AI del Cantone Ticino.
B.
L'UAI cantonale ha acquisito agli atti l'incarto dell'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), che si è
occupato dell'incidente del 24 febbraio 2009 (annunciato il 2 marzo
successivo) comportante una contusione ortogonale diretta laterale
sinistra lombare. Nell'ambito degli esami clinici si sono riscontrati altri
problemi a livello della colonna dorsale in toto. Un rapporto del Dott.
Karau, neurologo, evidenzia diversi problemi neurogeni soprattutto a
livello L5 a sinistra; con la visita di chiusura del 28 dicembre 2009, viene
definita la diagnosi di contusione lombare il 24 febbraio 2009, alterazioni
degenerative della colonna lombare con spondilo artrosi e canale stretto
a livello di L3/L4 ed osteocondrosi di L3/L4. Dopo ulteriori accertamenti
specialistici, l'assicurato viene dichiarato idoneo al lavoro a partire dal 1°
gennaio 2010.
Sono inoltre stati prodotti:
una relazione medica della Dott.ssa Matiazza, specialista in psichiatria,
Lugano, del 12 agosto 2009, attestante una sindrome depressiva con
stato d'ansia in cura farmacologica;
un'ulteriore refertazione della Dott.ssa Matiazza, su modulo ufficiale
dell'AI del 6 settembre 2009.
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Nel rapporto del 24 marzo 2010, il Dott. Lurati, medico dell'Ufficio AI
cantonale, ha reputato utile disporre delle visite approfondite in
reumatologia e psichiatria. Nel frattempo è pervenuto ad atti un nuovo
breve referto della Dott.ssa Matiazza, 13 aprile 2010, attestante uno stato
psichico instabile ed un'incapacità di lavoro del 100%.
Il nominato è stato visitato il 5 maggio 2010 presso il Servizio medico
regionale (SMR) con approfondimenti in reumatologia (Dott. Posa,
internista) e psichiatria (Dott. Prolo); è stata ritenuta la diagnosi di
lombalgia ricorrente su alterazioni degenerative multisegmentali
(spondiloartrosi e canale stretto L3L4 con osteocondrosi L3L4),
assente psicopatologia maggiore, problemi legati alla disoccupazione con
bersaglio di percepita discriminazione e problemi relazionali con il
coniuge. Gli esperti incaricati ritengono che l'assicurato abbia presentato
un'incapacità di lavoro totale dal 24 febbraio al 31 dicembre 2009 (cfr.
risultanze INSAI/SUVA). Dal 1° gennaio 2010 è da considerare abile al
cento per cento anche nella sua precedente attività di carrozziere non
qualificato.
Con progetto di decisione del 18 maggio 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di rendita. Con le osservazioni del
maggio/luglio 2010 l'interessato, rappresentato dal Patronato INAS di
Locarno, dopo aver preso visione dell'incarto, ha mantenuto la sua
richiesta, contestando, soprattutto, l'analisi psichica effettuata
dall'amministrazione. Produce anche un breve certificato medico del Dott.
Rossini del 26 maggio 2010 attestante l'assunzione di fans e
antidepressivi.
Sia il Dott. Lurati (nota del 2 agosto 2010) che i Dott.ri Prolo e Posa (nota
del 2 agosto 2010) hanno confermato quando precedentemente esposto.
Mediante decisione del 31 agosto 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare i provvedimenti per le persone non residenti in Svizzera, ha
respinto la richiesta di prestazioni.
C.
Con il ricorso depositato il 30 settembre 2010, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI. Chiede la dispensa
dalla spese giudiziarie. L'insorgente ricorda che la perizia del Dott. Karau
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del 17 luglio 2009 faceva stato d'importanti problemi di sofferenza
neurogena (extrainfortunistici) e quindi la decisione dell'Ufficio AI, che si
baserebbe, per l'essenziale, sulle sole questioni infortunistiche, non
sarebbe adeguata. Produce, oltre alla perizia del Dott. Karau, referti TAC
e radiologici del rachide lombare del marzo 2009, una RM (rachide
lombosacrale) del luglio 2009, nonché copia di un programma riabilitativo
del 25 maggio 2010 a seguito di lombalgie (in stenosi canalare L3/4).
D.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI cantonale (preavviso del 2 dicembre
2010) ha osservato che la documentazione esibita era già nota al SMR in
occasione della visita del maggio 2010. Propone dunque la reiezione
dell'impugnativa. Anche l'UAIE, nella sua risposta del 7 dicembre 2010,
propone la reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 14 dicembre 2010, l'insorgente è stato invitato a
replicare alle osservazioni ricorsuali. L'interpellato non ha tuttavia
esercitato il suo diritto di replica.
E.
In merito alla domanda di esenzione dall'anticipo delle presunte spese
processuali, la parte ricorrente è stata invitata a compilare l'apposito
formulario e produrre la necessaria documentazione a riguardo.
L'interpellato ha prodotto quanto richiesto il 5 gennaio 2001. Esaminati gli
atti, con decisione incidentale del 14 gennaio 2011, il Tribunale
amministrativo federale ha respinto la domanda in oggetto ed ha invitato
A._______ a versare un anticipo di Fr. 300., equivalente alle presunte
spese processuali. L'anticipo richiesto è stato versato il 25 gennaio 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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Pagina 5
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
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decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre
2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme
applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente
rilevanti si sono verificati (DTF 136 V 24 consid. 4.3).
4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 31 agosto 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V citata).
5.
5.1. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati
ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
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5.2. Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni (doc. 7). Pertanto, l'interessato adempie
la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. Per quanto risulta dagli atti, l'interessato non ha più lavorato dopo il
24 febbraio 2009.
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
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litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
A._______ soffre degli esiti dell'infortunio del febbraio 2009 e di problemi
extrainfortunistici di natura ortopedica/neurologica. Inoltre presenta delle
turbe di carattere psichico. L'indagine presso il SMR era destinata a porre
in luce tutti questi aspetti. Non corrisponde pertanto al vero quanto
sostenuto dalla parte ricorrente che l'amministrazione AI avrebbe
considerato il problema solamente sotto il profilo postinfortunistico. È
vero piuttosto il contrario.
I medici incaricati (Dott.ri Posa, internista e Prolo, psichiatra) hanno
rilevato come diagnosi principale una lombalgia ricorrente su alterazioni
degenerative multisegmentali (spondiloartrosi e canale stretto L3L4 con
osteocondrosi L3L4), assenza di psicopatologia maggiore. Essi hanno
rilevato come diagnosi secondaria (non avente alcun influsso sulla
capacità di lavoro dell'assicurato) problemi legati alla disoccupazione,
bersaglio di percepita discriminazione, problemi nella relazione con il
coniuge. La documentazione esibita in sede ricorsuale non attesta novità
patologiche.
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, i sanitari del SMR, esaminata la problematica anche dal profilo
non infortunistico, ritengono che l'assicurato, dal 1° gennaio 2010 al più
tardi, sarebbe in grado di riprendere il suo precedente lavoro di aiuto
carrozziere.
9.2. Dal punto di vista ortopedico il Dott. Posa ha rilevato un rachide con
baricentro fisiologico e bacino orizzontale. Nessuna limitazione al rachide
cervicale come neppure su quello dorsale. Il rachide lombare non risulta
limitato in nessuna direzione. Non sussiste alcun dolore alla
digitopressione delle apofisi spinose in regione lombosacrale come
neppure nella regione sacroiliaca. La manovra di Lasègue e l'SRL sono
negative. La deambulazione in punta dei piedi e sui talloni non è limitata.
ROT normoevocabili e simmetrici in tutti distretti. La distanza
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dita/pavimento è di 10 cm. Nulla è da segnalare per le articolazioni non
menzionate. Compilando un formulario d'esame della funzionalità fisica, il
Dott. Posa pone solo della limitazioni al sollevamento di pesi oltre i 26 kg;
il paziente è limitato nella manipolazione di oggetti da pesanti a molto
pesanti; egli presenta una minima limitazione nel lavoro in posizione
seduta e piegata in avanti ed eretta piegata in avanti. Egli può mantenere
posizioni statiche e sedute per lungo tempo; può spostarsi e camminare
normalmente presentando tuttavia una modesta limitazione nel salire e
scendere le scale (specialmente quelle a pioli). Egli non è limitato
nell'impiego regolare delle mani. In queste condizioni, peraltro
scarsamente limitanti, egli è abile al cento per cento nel precedente
lavoro.
In fondo, l'analisi del Dott. Posa, riflette quella espressa dal medico di
circondario INSAI/SUVA del 28 dicembre 2008. Questo sanitario
accertava infatti che, dopo le varie cure intraprese, il paziente
manifestava un netto miglioramento della sintomatologia alla colonna
lombare rimanendo solo dei lievi dolori; il sanitario riscontrava
un'importante regressione della sintomatologia e solo lievi dolori e fastidi
a livello lombosacrale a sinistra.
9.3. In queste condizioni è inutile fare eseguire un esame neurologico
complementare come sembra pretendere la parte ricorrente. È pur vero
che il Dott. Karau, neurologo, nella relazione del 17 luglio 2009,
riscontava dei problemi neurogeni plurisettoriali meritevoli di un'indagine
più approfondita per chiarire la natura dei disturbi presenti. Tuttavia,
determinante, attualmente, è la circostanza che l'apparato
locomotorio/articolare risulta essere funzionalmente utile e praticamente
privo di limitazioni. Va ricordato che l'istruttoria di una domanda AI serve
soprattutto a esaminare quale sia la capacità di lavoro residua di un
assicurato, mentre non è necessario procedere a esami che hanno una
valenza soprattutto diagnostica. Ora, nella fattispecie, il richiedente non
presenta particolari problemi funzionali e la sua capacità di lavoro non è
diminuita.
9.4. Dal punto di vista psichiatrico, l'analisi operata dal Dott. Prolo appare
completa ed esauriente. L'interessato non presenta problemi patologici
maggiori. Sono assenti disturbi di coscienza, orientamento, attenzione o
deliri; egli presenta idee fisse da riferire alla mancanza di un lavoro. Sono
assenti disturbi timici ed affettivi, salvo una lieve tensione, una facile
irritabilità ed una carenza d'affettività adeguata. Lo psichiatra ha
constatato la quasi assenza di disturbi delle pulsioni del comportamento
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sociale salvo una aggressività non ben controllata. È probabile, come lo
ha attestato la Dott.ssa Matiazza (psichiatra) in più occasioni nel 2009,
che il paziente, a seguito della perdita del posto di lavoro ed altri problemi
personali e familiari susseguenti, abbia presentato una sindrome
depressiva con stati d'ansia più o meno importanti, ma al momento
dell'analisi del Dott. Prolo, questa sintomatologia era ormai scomparsa.
Non vi è dunque incapacità di lavoro sotto il profilo psichiatrico.
9.5. Per il resto, l'interessato si presenta in buone condizioni generali di
salute, ogni altro organo ed apparato essendo indenni da patologie.
10.
10.1. Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
regionale e dei sanitari dell'Ufficio AI cantonale, ritiene che A._______,
nonostante le turbe di cui è portatore, avrebbe potuto svolgere, a partire
dal 1° gennaio 2010 al più tardi, un'attività come quella precedente di
carrozziere non qualificato. Ogni attività simile, non troppo pesante, è
parimenti esigibile. Ora, è probabile che il rendimento non possa
raggiungere il 100%, come sembra essere avanzato dai sanitari del SMR,
tuttavia, in ogni caso, il nominato potrebbe lavorare in misura certamente
superiore al 60% con modalità e tempi a lui più consoni (orario di lavoro
normale, ma con rendimento ridotto; orario ridotto, ecc.).
10.2. Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con
il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto,
semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo
una costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni
d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare
alle conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le
superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso, anche il lavoro e il
domicilio (DTF 130 V 97 consid. 3.2).
11.
11.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
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11.2. Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300., sono addossate al
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo fornito.
11.3. Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non
hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300., sono poste a carico del ricorrente e
vengono compensate con l'anticipo già fornito.
3.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: