B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7114/2016
Sen t en z a d e l 2 5 g e nn a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita
(decisione del 18 ottobre 2016).
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Visto in fatto
1.
In data 25 novembre 2014 A._______, cittadina italiana, nata il (…), ha
formulato all’Ufficio AI del Cantone B._______ (UAI) una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità
(doc. 5 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi-
curati residenti all’estero [UAIE]), successivamente allo sviluppo di una de-
pressione psicotica.
2.
2.1. Registrata la domanda dell’assicurata, pervenuta in data 3 dicembre
2014 (doc. 8), l’autorità inferiore ha quindi avviato l’istruttoria raccogliendo
l’intero incarto dell’assicuratore malattia e approntando gli accertamenti ne-
cessari a valutarne lo stato di salute e a determinare l’eventuale diritto di
quest’ultima ad essere ammessa al beneficio di una rendita d’invalidità.
2.1.1. Dalla perizia particolareggiata (E 213) del 11 febbraio 2015 (doc. 31)
è emerso che l’assicurata è ritenuta inabile al lavoro a decorrere dal 12
marzo 2014, in ragione dello sviluppo di episodi psicotici, per i quali il dr.
C._______ (doc. 26 dell’incarto della Cassa malati), specialista in psichia-
tria e psicoterapia nella perizia del 26 gennaio 2015, commissionata
dall’assicuratore malattia, ha posto la diagnosi di schizofrenia (ICD-10 F:
20.9).
2.1.2. Su richiesta del SMR (doc. 36) la dr.ssa D._______, specialista in
psichiatria e psicoterapia, ha visitato la ricorrente e diagnosticato con peri-
zia psichiatrica del 18 maggio 2015 (doc. 42) un “episodio depressivo grave
con sintomi psicotici congrui all’umore (ICD10 F32.30), per la quale ha ri-
tenuto giustificata un’incapacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività la-
vorativa e del 60% nelle attività di casalinga. Essa ha precisato che “alla
luce della fase ancora subacuta di malattia (persistenza di sintomatologia
depressiva di livello grave associata a sintomi psicotici residui), non è pos-
sibile, allo stato attuale, pronunciarsi su una possibilità di miglioramento
della capacità lavorativa nell’attività abituale o in altra attività confacente”,
ritenendo opportuno attendere dai dodici a diciotto mesi per una rivaluta-
zione del quadro psicopatologico, dopo incremento della terapia antide-
pressiva.
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2.1.3. Le valutazioni esposte dalla dr.ssa D._______ sono state intera-
mente riprese nel rapporto finale SMR del 27 maggio 2015 (doc. 43), nel
quale il dr. E._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha ricono-
sciuto un’inabilità lavorativa dapprima del 100% e successivamente, dal 7
maggio 2015, data della visita peritale, un’incapacità dell’80% sia nell’atti-
vità abituale che in una adeguata.
2.1.4. L’indagine economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica (doc. 61) ha inoltre sostanzialmente confermato l’inabilità teo-
rica ipotizzata dalla dr.ssa D._______, stabilendo un impedimento nello
svolgere le mansioni di casalinga pari al 59.5%.
2.2. In esito all’istruttoria, pur riconoscendo all’assicurata, in applicazione
del metodo misto, un grado di invalidità del 62% e dunque il diritto a ¾ di
rendita con grado AI del 62%, l’UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni
ritenendo carente il periodo di contribuzione minima (doc. 66). Nonostante
le osservazioni dell’assicurata (doc. 67), il progetto di decisione del 18 ago-
sto 2016 è stato confermato mediante la decisione del 18 ottobre 2016
(doc. 70), sulla base del formulario “attestato concernente la carriera assi-
curativa in Italia” (E-205) rilasciato dalla Cassa svizzera di compensazione
di Ginevra (doc. 64).
3.
Contro la decisione dell'UAIE, in data 17 novembre 2016 (doc. TAF 1), l'in-
teressata, per il tramite del INAS di Mendrisio, ha interposto ricorso dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendone l’annullamento
con conseguente riconoscimento di una rendita d'invalidità con grado AI
del 62%, nonché l'esenzione dalle spese processuali ed il riconoscimento
di adeguate ripetibili. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto l’estratto
conto contributivo INPS redatto conformemente alle disposizioni relative al
lavoro part time, a loro volta prodotte agli atti (doc. TAF 1 con allegato).
4.
Preso atto della documentazione trasmessa, nel proprio preavviso del 12
dicembre 2016 l’UAI cantonale ha riconosciuto all’assicurata un periodo
contributivo in Svizzera di due anni e otto mesi, da sommare al periodo
contributivo di almeno trenta settimane per l’attività lavorativa svolta in Ita-
lia, che nel complesso permetteva di ritenere adempiuto il periodo contri-
butivo minimo di tre anni ex art. 36 cpv. 1 LAI. Secondo l’amministrazione,
l’assicurata ha pertanto diritto a una rendita intera dal 1° giugno 2015 e a
¾ di rendita dal 1° settembre 2015 in poi. Associandosi a tali conclusioni,
con risposta del 19 dicembre 2016 l’UAIE ha proposto al Tribunale adito di
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accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di retrocedere
gli atti all'amministrazione al fine di emettere una nuova decisione nel
senso indicato sopra (doc. TAF 4).
5.
A._______, con scritto del 3 gennaio 2017, ha dichiarato di concordare con
le nuove conclusioni dell'UAIE (doc. TAF 7), tendenti all’annullamento della
decisione impugnata e, in accoglimento del ricorso, al rinvio degli atti
all'amministrazione perché proceda all’emissione di una nuova decisione
fondandosi sul corretto conteggio dei periodi contributivi.
e considerato in diritto
6.
6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
6.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
7.
7.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
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domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
7.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
8.
8.1. Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della risposta di
causa, era la liceità del rifiuto da parte dell’UAIE di riconoscere il diritto a
rendita di invalidità in ragione della carenza del periodo contributivo minimo
necessario.
8.2. Con preavviso del 12 dicembre 2016 dell'UAI del Cantone B._______
al quale si riferisce l'UAIE nella risposta del 19 dicembre 2016 (doc. TAF 4)
e al quale il ricorrente ha aderito completamente (doc. TAF 7), l'autorità
inferiore ha proposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio
degli atti di causa affinché essa possa emettere una nuova decisione, fon-
dandosi sul corretto conteggio dei periodi contributivi.
8.3. Tale proposta è senz’altro giustificata dalla necessità di tenere conto
di fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità come il giusto
periodo contributivo, oltre che allo scopo di determinare l’entità della ren-
dita.
A maggior ragione tenuto conto del fatto che, nel caso concreto, non è ne-
cessario rendere attenta l'assicurata della possibilità di ritirare il ricorso se-
condo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in
DTF 137 V 314. In effetti, nell'evenienza concreta, non sussiste l'eventua-
lità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul
quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), ritenuto che in prece-
denza il diritto alla rendita era stato negato.
9.
9.1. Ciò posto, si rileva che nella presa di posizione del 12 dicembre 2016,
l’UAI ha già chiarito che il diritto alla rendita intera d’invalidità con grado AI
100% sussiste dal 1° marzo 2015 (ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa
previsto dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI) al 31 agosto 2015; in seguito, vista la
modifica durevole dello stato di salute ai sensi dell’art. 88 cpv. 1 OAI e la
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conseguente riduzione del grado AI a 62%, all’assicurata è stato ricono-
sciuto il diritto a ¾ di rendita d’invalidità.
In conformità con quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 LAI, l’UAI ha poi retta-
mente considerato che il versamento della rendita avverrà soltanto a par-
tire dal 1° giugno 2015, ovverosia a distanza di sei mesi dal deposito della
domanda di prestazioni, registrata il 3 dicembre 2014.
9.2. In concreto, l’autorità inferiore ha già accertato il grado della rendita e
la decorrenza della stessa. Avendo inoltre ritenuto adempiuto il periodo
contributivo di tre anni previsto dall’art. 36 cpv. 1 LAI, e disponendo nel
frattempo anche della documentazione atta a stabilire i periodi contributivi,
tutti gli elementi giuridicamente rilevanti e necessari per modificare il
provvedimento impugnato ed emettere una nuova decisione erano dunque
già riuniti prima dell’inoltro della risposta di causa.
9.3. Ritenuto che, nonostante l’effetto devolutivo del ricorso, giusta l'art. 58
cpv. 1 PA l'autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, ha la facoltà di
riesaminare la decisione impugnata, nel caso concreto, in un’ottica di cele-
rità e di economia procedurale, essa avrebbe potuto già procedere auto-
nomamente all’emissione di una nuova decisione, notificandola ai sensi del
cpv. 2 alla ricorrente dandone comunicazione a codesto tribunale, chie-
dendo inoltre, con la risposta di causa, lo stralcio della procedura divenuta
ormai priva di oggetto (cpv. 3).
Infatti, seppur discrezionale, il ricorso all’art. 58 PA, avrebbe consentito di
stralciare dai ruoli la procedura di ricorso poiché divenuta priva d'oggetto
nell'ambito di una procedura a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF),
con conseguente risparmio di tempo e minor aggravio a carico dell’autorità
di ricorso.
10.
Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso
che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto
dei fatti, va annullata. Gli atti di causa vengono pertanto ritornati all'ammi-
nistrazione, affinché, dopo aver calcolato l’ammontare della rendita, tenuto
conto anche dei contributi accertati pendente causa, proceda ad asse-
gnare una rendita di invalidità all’assicurata nel senso precedentemente
indicato (consid. 9.1).
11.
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11.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese
processuali (art. 63 PA).
11.2. La domanda di assistenza giudiziaria diventa quindi priva d'oggetto.
11.3. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da
mandatario si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr.
pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato
ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è
reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata
all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La
stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2
TS-TAF) in 1’000 franchi (spese incluse, IVA esclusa), tenuto conto del
lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità
per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 18 ottobre
2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché, stabilito
l’ammontare della rendita, attribuisca a A._______ una rendita di invalidità
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
4.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1’000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
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– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: copia delle
osservazioni del 3 gennaio 2017, doc. TAF 7)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova
ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere alle-
gati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: