Corte II I
C-7143/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7143/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il (...), coniugata e madre di due figli,
ha lavorato in Svizzera nel periodo dal (...) al (...), versando i contributi
obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI). Il 9 ottobre 2006 l'assicurata ha formulato una domanda per
l'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera all'Istituto nazionale
italiano della previdenza sociale (INPS), trasmessa all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE)
il 21 novembre 2006 (doc. 1 a 4 e 38). L'assicurata non ha per contro
inoltrato all'INPS nessuna domanda di pensione italiana (doc. 46.1).
B.
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita, l'UAIE ha acquisito
i documenti seguenti:
- i formulari dell'INPS relativi alla domanda di pensione d'invalidità
(doc. 1 a 4),
- il questionario per l'assicurata, del 23 marzo 2007, nel quale
quest'ultima ha dichiarato, in particolare, di avere smesso di lavorare
verosimilmente nel 1983, a seguito di una riduzione del personale in
seno alla ditta W._______, dove esercitava la sua professione otto ore
al giorno, per quaranta ore alla settimana, percependo un salario
mensile di Fr. 1'300.- (doc. 8),
- il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, del
10 aprile 2007, dal quale si evince, in particolare, che l'economia
domestica dell'assicurata si compone di quattro persone, viventi in uno
spazio di sette locali, e che le mansioni casalinghe vengono svolte
prevalentemente dal marito e da uno dei figli (doc. 9),
- diversa documentazione medica, dal 1988 al 2007, in parte di difficile
lettura, facente stato di molteplici diagnosi, quali colica biliare
alitiasica, calcolosi della colecisti, spondilosi, ipertrofia della plica
sinoviale e condropatia condilo-mediale del ginocchio sinistro,
disarmonia dell'asse vertebrale, gonalgia, algodistrofia, esofagite e
gastroduodenite, periartrite scapolo-omerale, alterazioni a carattere
degenerativo della cuffia dei rotatori destra ed esiti di meniscectomia
selettiva mediale e laterale (doc. 10 a 36),
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- la perizia medica particolareggiata del dott. C._______, del 30
ottobre 2006 (formulario E 213), nella quale si evidenzia, nel quadro di
uno stato di salute buono dell'assicurata, la diagnosi di gonalgia
sinistra in seguito a pregressi interventi chirurgici, spondiloartrosi,
coxartrosi bilaterale, periartrite alla spalla destra, gastroduodenite
ipersecretiva, esofagite e ipertensione arteriosa, con un'invalidità del
60% per l'ultimo lavoro svolto e la capacità di svolgere a tempo pieno
un lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. 37).
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto per apprezzamento al proprio
servizio medico, nella persona del dott. L._______. Nel suo rapporto
del 19 giugno 2007, quest'ultimo ha attestato come diagnosi
principale, con ripercussione sulla capacità lavorativa, una gonartrosi
incipiente a sinistra e un'ipertensione arteriosa polmonare ("pulmonary
arterial hypertension", PAH), con alterazioni degenerative della cuffia
dei rotatori. Come diagnosi ininfluente sulla capacità lavorativa, egli ha
ritenuto degli esiti di una colecistectomia e di un'operazione al setto
nasale, come pure un'ipertonia. Egli ha quindi concluso che, visto lo
stato di salute buono dell'assicurata, i dolori al ginocchio e alla cuffia
dei rotatori la impediscono nell'esercizio delle mansioni domestiche
unicamente nella misura del 12% (doc. 39 e 39.1).
Il 25 giugno 2007 l'UAIE ha così emesso un progetto di decisione, con
il quale prospettava il rigetto della domanda di prestazioni del 9
ottobre 2006, accordando nel contempo all'assicurata un termine di
trenta giorni per presentare eventuali obiezioni (doc. 40).
Il 15 agosto 2007, per il tramite dell'avv. Potenza, l'assicurata ha
ribadito la sua opinione di avere diritto ad una rendita d'invalidità
svizzera, per il motivo che soffre di ipertensione arteriosa, sindrome
ansio-depressiva, coxartrosi sinistra, periartrite scapolo-omerale,
osteopenia post-menopausale, calcolosi renale, gastroduodenite
erosiva e fibromatosi uterina, patologie dal carattere gravemente
invalidante (doc. 42).
Chiamato a pronunciarsi sulle osservazioni dell'assicurata, il dott.
L._______ ha riconfermato la sua valutazione il 1° settembre 2007.
Egli ha sottolineato che non sono stati prodotti nuovi referti e che la
problematica al ginocchio è rilevante, quale impedimento nell'esercizio
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delle mansioni casalinghe, solamente in una misura inferiore al 20%,
l'assicurata stessa avendo confermato, nel questionario relativo
all'economia domestica, che gran parte delle dette mansioni può
essere sbrigata con l'aiuto dei suoi familiari (doc. 44).
L'11 settembre 2007 l'UAIE ha così emesso una decisione di rigetto
della domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
presentata dall'assicurata il 9 ottobre 2006 (doc. 45).
D.
Contro questa decisione, sempre per il tramite del suo avvocato,
l'assicurata ha inoltrato ricorso, il 17 ottobre 2007, al Tribunale
amministrativo federale, chiedendo di dichiarare la decisione nulla per
mancanza di motivazione, di riconoscere il suo diritto ad una rendita
d'invalidità a far data dalla presentazione della domanda, e di
attribuirle un'indennità per spese ripetibili.
Nella sua risposta del 14 dicembre 2007, l'UAIE ha ribadito la propria
posizione. La ricorrente ha quindi replicato il 4 febbraio 2008,
riconfermandosi nelle proprie conclusioni e, nel contempo,
lamentandosi di non avere ottenuto copia dei rapporti medici agli atti,
fatti stabilire dall'UAIE.
Con ordinanza dell'11 febbraio 2008, il Tribunale amministrativo
federale ha accolto la domada d'esame dei detti rapporti medici e ne
ha trasmesso copia per conoscenza alla ricorrente.
E.
Il Tribunale amministrativo federale ha poi invitato la ricorrente,
mediante decisione incidentale del 12 marzo 2008, a versare un
anticipo di Fr. 300.-, equivalente alle presunte spese processuali.
Vista la richiesta della ricorrente, del 9 aprile 2008, di essere esentata
dal pagamento delle spese processuali, il Tribunale amministrativo
federale l'ha invitata, con ordinanza del 16 aprile 2008, a volere
compilare il formulario per l'ottenimento del gratuito patrocinio, con la
comminatoria che, in caso di mancato invio dei mezzi di prova, la
richiesta sarà decisa in base agli atti. La ricorrente ha riempito il detto
formulario il 13 maggio 2008.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché
l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ricevibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
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suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
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3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
La ricorrente ha contestato la validità formale della decisione
dell'UAIE, rilevando che essa sarebbe nulla poiché priva di
motivazione.
5.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA), l'obbligo per
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l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
ed a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di
trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice
(o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena
conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai
diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel
campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le esigenze relative
alla motivazione non devono essere particolarmente elevate. È, infatti,
sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124
V 180, consid. 1a, confermato in DTF del 9 maggio 2000 in re I. ed in
Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
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violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
5.4 In concreto, la motivazione della decisione impugnata appare
certo concisa, ma ciò non ha impedito alla ricorrente di comprenderne
la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso,
infatti, la ricorrente ha potuto difendersi in maniera corretta: è stata in
grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è
stata pronunciata. Comunque, anche se la decisione fosse considerata
non sufficientemente motivata, si rileva che tale carenza sarebbe
sanata dal ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, il quale
dispone infatti di pieno potere d'esame (fatti e diritto). Inoltre, con la
sua risposta del 14 dicembre 2007, l'UAIE ha avuto modo di
esprimersi sul contenuto del ricorso e di completare le motivazioni
della sua decisione, successivamente notificate alla ricorrente, alla
quale è stato concesso il diritto di replica, di cui ha fatto uso (cfr. DTF
116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto precede, la censura della ricorrente in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
6.
La ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità.
7.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta.
In concreto, la ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 9
ottobre 2006. Il Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi
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ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 9 ottobre
2005 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'11 settembre
2007, data della decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
8.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
9.
9.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
9.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
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al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'Unione europea e vi risiede.
9.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
9.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
9.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
9.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si
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può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3
LPGA ). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni consuete di una
persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica,
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità
di una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si
deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse
subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene
determinato valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse
subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del
suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione remunerata, e
questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino
all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di
un'attività lucrativa va ammessa dove tale eventualità si presenti alla
luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, con
un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150 consid. 2c,
117 V 194 consid. 3b).
9.7 In concreto, dall'incarto risulta che la ricorrente ha smesso di
lavorare verosimilmente nel 1983, ma al più tardi nel 1985, a seguito di
una riduzione del personale nella ditta presso la quale era attiva (doc.
8 e 46.1). Di conseguenza, considerato che la cessazione dell'attività
lavorativa non è intervenuta per ragioni di salute, ma per motivi
economici, appare giustificato applicare, per calcolare il grado
d'invalidità, il metodo di valutazione relativo alle casalinghe, piuttosto
che il metodo generale, come peraltro correttamente ammesso
dall'UAIE.
10.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
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un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
11.
In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in
particolare, dalla perizia del dott. C._______ (doc. 37) e dai rapporti
del dott. L._______, medico dell'UAIE (doc. 39 e 44), si evidenzia la
diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, di gonalgia, di
alterazioni degenerative della cuffia dei rotatori destra e di
ipertensione arteriosa. Per contro, secondo il dott. L._______, le altre
affezioni menzionate nella documentazione medica agli atti non
risultano ripercuotersi sulla capacità lavorativa della ricorrente, come
pure quelle affezioni citate nel ricorso, quali la sindrome ansioso-
depressiva e l'osteopenia post-menopausale, che non sono per di più
suffragate da referti medici.
Considerate queste conclusioni chiare e motivate riguardo alla
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, il collegio giudicante
non intravede nessun motivo per discostarsene.
Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono di
carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la lettera b della citata norma legale, la quale
prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante almeno un anno.
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12.
La decisione impugnata si fonda sulla perizia del dott. C._______ e sui
rapporti del dott. L._______ (doc. 37, 39, 39.1 e 44).
Partendo dalla diagnosi esposta al considerando precedente, il medico
dell'UAIE ha infatti osservato che, tenuto conto dei disturbi alle
ginocchia ed alle spalle, il disbrigo delle mansioni di casalinga non era
impedito in misura rilevante. Sulla base delle risposte fornite dalla
ricorrente nel questionario per assicurati occupati nell'economia
domestica (doc. 9), il medico dell'UAIE ha quindi calcolato un grado
d'invalidità del 12%, conformemente alla Circolare sull'invalidità e
l'assegno per grandi invalidi (cifre 3093 a 3098) dell'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali. Questo valore si compone di un grado del
4% per le attività di pulizia dell'alloggio, dell'1.2% per gli acquisti, del
4% per il bucato e lo stirare, e del 3% per diverse altre mansioni
casalinghe (doc. 39.1).
Dalla documentazione medica agli atti, in particolare dagli esami
radiografici effettuati nel maggio 2006 al ginocchio destro ed alla
spalla sinistra (doc. 27), risultano unicamente dei segni di gonartrosi,
rispettivamente di periartrite scapolo-omerale; dall'esame di risonanza
magnetica (RM) del ginocchio, eseguito nell'ottobre 2006 (doc. 32),
non si evidenziano alterazioni morfologiche e dell'intensità di segnale
a carico del residuato meniscale mediale e laterale, e neppure segni di
processi patologici a carico dei legamenti crociati e collaterali.
Occorre inoltre rilevare che, per quanto concerne le condizioni
psichiche, nella perizia del dott. C._______ si riferisce unicamente che
la ricorrente è un "soggetto ansioso", senza nessuna altra indicazione.
Considerato che il calcolo del grado d'invalidità è stato effettuato
correttamente dal medico dell'UAIE, tenendo conto di tutti i parametri
pertinenti, il collegio giudicante è del parere che la ricorrente è limitata
ad esercitare la sua attività abituale di casalinga nella misura del 12%,
per cui non sussiste il diritto ad una rendita d'invalidità.
13.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
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consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
Secondo la giurisprudenza, questo obbligo vale anche per ogni
casalinga invalida. Infatti, una casalinga invalida deve organizzarsi in
modo tale da ridurre gli effetti del proprio impedimento, adottando le
misure che prenderebbe una persona ragionevole nella sua stessa
situazione, per potere sbrigare le faccende domestiche nel modo più
completo e indipendente possibile. Se una casalinga invalida può
svolgere certi lavori domestici solamente con fatica e impiegando
molto più tempo del solito, deve rivolgersi ai propri familiari, affinché
l'aiutino nel limite del possibile. La perdita di guadagno che subisce
una casalinga invalida può essere compensata unicamente se
l'esecuzione delle faccende domestiche avviene da parte di terzi
contro rimunerazione oppure, se essa avviene da parte dei familiari,
qualora questi subiscano una perdita pecuniaria o debbano fare uno
sforzo sproporzionato. Nel quadro della valutazione del grado
d'invalidità di una casalinga, l'assistenza dovuta dai familiari va perciò
oltre alla misura di ciò che è usuale quando non sussiste nessun
danno alla salute (DTA 133 V 504, consid. 4.2).
14.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali sopra citate, la
decisione impugnata dell'11 settembre 2007 deve essere confermata e
il ricorso respinto.
15.
Con scritto del 9 aprile 2008, la ricorrente ha chiesto di essere posta
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle spese di
procedura.
15.1 Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone
dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di
probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il
giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del
ricorso, dal pagamento delle spese processuali.
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Secondo la giurisprudenza consolidata, i presupposti per la
concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se
il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372 consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità
di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con
i propri mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai
secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
15.2 In concreto, dal formulario per la richiesta del gratuito patrocinio,
si rileva che le condizioni finanziarie della ricorrente giustificano la
dispensa dal pagamento delle spese processuali e che il ricorso non
appariva di primo acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole.
La ricorrente è pertanto ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e non si prelevano quindi spese processuali.
16.
In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto, visto l'esito della procedura, non vengono assegnate
indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è accolta e non si
prelevano dunque spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (...; raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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