Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7152/2009
Sen t e n z a d e l 1 6 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
patrocinato dall'Avv. Fulvio Pezzati,
Via Soldino 22, Casella postale 743, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A decorrere dal 21 dicembre 2004, A._______, cittadino italiano nato il …
(1960), è stato posto a beneficio di un permesso per confinanti CE/AELS
valido per tutte le zone di frontiera della Svizzera fino al 20 dicembre
2009 allo scopo di lavorare presso la ditta B._______ con sede a
C._______, quale rappresentantevenditore.
B.
Con sentenza del 26 aprile 2007, la Corte delle assise criminali di Lugano
ha condannato l'interessato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi per i
titoli di truffa aggravata, in quanto commessa per mestiere, e falsità in
documenti ripetuta, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 2 anni di
reclusione pronunciata con sentenza del 4 dicembre 2006 dal Tribunale
di Milano. Quest'ultima condanna, annullata per beneficio di indulto,
emessa inizialmente per il reato di truffa, era stata in seguito riqualificata
in bancarotta a causa del fallimento di una società italiana.
Il 12 giugno 2007 un terzo accusato è insorto avverso questa sentenza,
che la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha confermato con sentenza del 2 luglio 2007,
respingendo, nella misura in cui ammissibile, il ricorso.
Il 18 giugno 2007 il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone
Ticino ha pronunciato a favore dell'interessato la liberazione condizionale
con effetto immediato, sottoponendolo ad un periodo di prova di un anno.
C.
Con istanza del 5 settembre 2007, l'interessato ha postulato il rilascio di
un nuovo permesso per confinanti CE/AELS, al fine di poter proseguire la
sua attività lavorativa presso l'impresa D._______ con sede a E._______.
Con decisione del 20 novembre 2007, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona ([SPI] oggi: Sezione della popolazione) ha
respinto la domanda per motivi di ordine pubblico ed ha impartito
all'interessato di cessare la sua attività entro il 20 dicembre 2007.
D.
Con missiva del 28 novembre 2007 la SPI ha ingiunto alla Polizia
cantonale di Lugano di assumere a verbale l'interessato al recapito
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dell'impresa D._______, per garantire il suo diritto di essere sentito
preliminarmente all'emanazione di un divieto d'entrata nei suoi confronti.
Mediante rapporto d'esecuzione dell'11 dicembre 2007, la Polizia
cantonale ha informato il summenzionato Ufficio che, al recapito indicato,
non vi era indicazione alcuna e che non aveva potuto essere rintracciata
neppure un'eventuale utenza telefonica dell'impresa.
E.
L'11 dicembre 2007, contro la risoluzione del 20 novembre 2007,
l'interessato è insorto dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il
quale ha respinto l'impugnativa con giudizio del 12 febbraio 2008.
Mediante sentenza del 30 aprile 2008 anche il Tribunale cantonale
amministrativo del Canton Ticino (TRAM) ha confermato la decisione
attaccata così come pure il Tribunale federale in ultima istanza, il quale
ha respinto con sentenza del 17 marzo 2009 il gravame inoltrato dal
ricorrente il 16 giugno 2008.
F.
Con decisione del 5 ottobre 2009, l'UFM ha adottato un divieto d'entrata
nei confronti di A._______, in ragione dei reati perpetrati, valido fino al 4
ottobre 2019. In sostanza l'autorità inferiore ha ritenuto il comportamento
dell'interessato una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza
pubblici con pericolo di recidiva. Per gli stessi motivi l'autorità inferiore ha
tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
G.
Il 16 novembre 2009, agendo per il tramite del suo rappresentante legale,
A._______ ha impugnato la suddetta decisione, chiedendone
l'annullamento e, in via subordinata, la riduzione della durata del
provvedimento amministrativo con effetto a decorrere dal 4 dicembre
2006 alla data d'emissione della presente sentenza. A sostegno del
proprio gravame egli ha citato gli argomenti e le sentenze del Tribunale
federale del 17 marzo 2009 e del TRAM del 30 aprile 2008 esposti
nell'ambito della procedura anteriore riguardante il rilascio di un permesso
per frontalieri. In particolare egli ha osservato che secondo la
giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) e
conformemente alle direttive del diritto comunitario un provvedimento di
espulsione può essere pronunciato solo eccezionalmente per motivi
gravi, quali l'uso della violenza e il terrorismo. Per reati finanziari, non
erano mai stati emessi provvedimenti di restrizione della libera
circolazione e, in considerazione delle vertenze antecedenti, l'interessato
era in diritto di concludere che un divieto d'entrata della durata di 10 anni
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non sarebbe stato pronunciato poiché contrario al principio di
proporzionalità. Considerata la vicinanza con il Ticino, tale misura
limiterebbe sensibilmente la sua libertà di movimento in tutti gli aspetti
vitali. Infine egli ha dichiarato di non aver più commesso alcun reato dopo
il processo in sede penale ed ha affermato di non poter essere ritenuto
recidivo visto che nell'ambito del secondo processo ha potuto beneficiare
"della continuità del reato stesso".
H.
Chiamato a determinarsi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del
10 febbraio 2010, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame rilevando
in sostanza come il comportamento del ricorrente abbia
incontestabilmente urtato l'interesse pubblico e come tale atteggiamento,
conformemente alla giurisprudenza europea e alla normativa in ambito,
giustifichi una restrizione della libera circolazione delle persone. In
concreto la presenza dell'interessato in Svizzera costituirebbe una
minaccia effettiva, attuale e grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. In
effetti avendo commesso 91 episodi di truffa avvenuti durante un largo
arco temporale, il comportamento del ricorrente è da ritenere
oggettivamente grave. Infine egli non avrebbe dimostrato di avere un
interesse privato preponderante rispetto a quello pubblico al suo
allontanamento dal territorio svizzero.
I.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, il ricorrente non ha
fatto uso del suo diritto di replica.
J.
Con ordinanza del 18 agosto 2011, il Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale o il TAF) ha invitato il ricorrente a fornire entro il
17 settembre 2011 delle delucidazioni, accompagnate dai relativi mezzi di
prova, in merito alla sua situazione professionale e personale posteriore
al ricorso nonché a produrre un estratto aggiornato del suo casellario
giudiziale sia svizzero che italiano, informando l'interessato che trascorso
infruttuoso il suddetto termine, il Tribunale si sarebbe pronunciato sulla
vertenza in base agli atti in suo possesso.
Il 19 settembre 2011, il rappresentante legale del ricorrente ha richiesto
una proroga di 30 giorni per produrre la documentazione richiesta. Tale
richiesta è stata accolta con ordinanza del 20 settembre 2011. Con scritto
del 20 ottobre successivo, l'avv. Pezzati ha osservato di non aver potuto
raccogliere le firme indispensabili per chiedere gli estratti dei casellari
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giudiziali, ha tuttavia affermato che nulla era mutato rispetto al momento
del ricorso e, in particolare, che non vi erano state ulteriori procedure
penali, né in Italia né in Svizzera. Sul piano professionale il ricorrente
avrebbe ancora degli interessi in Svizzera che non potrebbe seguire in
ragione del divieto d'entrata.
Nell'ambito di un complemento d'istruttoria, il Tribunale ha richiesto
all'Ufficio federale di giustizia l'estratto del casellario giudiziale svizzero e
italiano. Essi sono stati inoltrati il 10 rispettivamente il 21 novembre 2011.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art.
11 par. 1 e 3 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS
0.142.112.681]).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
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federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF
2011/1 consid. 2 e sentenza A2682/2007 del Tribunale amministrativo
federale del 7 ottobre 2010 consid. 1.2 e 1.3).
3.
3.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire
dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla
normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen,
con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è
stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
3.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d
capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre
vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67
cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si
trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa
(cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima
di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se
l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione
può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un
divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente
(art. 67 cpv. 5 LStr).
3.3. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione
transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre
dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di
fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività
illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie,
verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i
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suoi effetti, l'applicazione della nuova legge, riservato il principio della
buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed.
integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche
sentenza del TAF C2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10
e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che,
alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto
d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo.
3.4. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67
cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un
divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni.
Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se
l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la
disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF
2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali.
3.5. Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre
osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da
proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende
l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista
sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della
coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la
sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei
beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle
istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di
prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di
mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio
del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002
3424).
3.6. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1
OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle
autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di
diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o
incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra,
un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio
contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e
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dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il
soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole
probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80
cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi
negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire
violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC
SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI,
Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).
4.
Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione
della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni
dell'ALC. La LStr è applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni
derogatorie o se prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2
LStr).
4.1. Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice
presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può
essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle
parti contraenti. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5
par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed
interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla
firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2
ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1
consid. 3.6.1.).
4.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere
interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere
adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica
sicurezza unicamente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato
d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da
incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5
consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr.
anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio
2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).
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4.3. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3
par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il
coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg.
850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente
su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne
penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali
provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale
condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente
una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid.
3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del
14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un
apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla
salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente
con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole,
quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le
circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una
minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è
comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una
siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF
130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale
2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate).
4.4. L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere
subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da
una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia
nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto
dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle
persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È
necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze
della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene
giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe
essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un
interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono
le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136
II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
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Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il
principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176
consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le
misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I
91 consid. 3.3).
5.
5.1. Dagli atti di causa si evince che l'interessato nel 2004 era già stato
condannato per gioco d'azzardo in relazione ad una precedente attività
nell'ambito dei videopoker (cfr. predetta sentenza penale del 26 aprile
2007, pag. 41). L'8 maggio 2006 il ricorrente è stato arrestato in Ticino e
dal 28 dicembre 2006 è stato collocato in esecuzione anticipata della
pena. In fase di detenzione, il 4 dicembre 2006, il ricorrente è stato
nuovamente condannato in rito abbreviato dal Tribunale di Milano alla
pena di 2 anni di reclusione (tuttavia interamente beneficianti del
provvedimento d'indulto) per i titoli di truffa, riqualificati in bancarotta a
seguito del fallimento di una società italiana, coinvolta nei fatti, avvenuti
nel marzo 2003. Quindi egli è stato condannato dalla Corte delle assise
criminali di Lugano a 2 anni e 6 mesi di detenzione, quale pena
aggiuntiva a quella di 2 anni pronunciata dalla sentenza del 4 dicembre
2006 del Tribunale di Milano per truffa aggravata, siccome commessa per
mestiere e falsità in documenti.
5.2. Relativamente alla condanna del 26 aprile 2007, i giudici penali
hanno ritenuto che tra tutti gli imputati "A._______ è il prevenuto più
pesantemente compromesso dal profilo oggettivo, dovendo rispondere di
91 episodi di truffa per un valore complessivo di ca. fr. 3'966'000., con
pregiudizio per le vittime di circa fr. 2'600'000., … Egli ha agito sull'arco
di 3 anni (2004 – 2005 2006) dando prova di intraprendenza e di
notevole intensità dell'intento criminale, avendo egli per 3 volte ripetuto i
medesimi, complessi preparativi volti all'allestimento della struttura
societaria necessaria al compimento dei reati, sino al reperimento dei
correi e al finanziamento dei costi operativi.". La Corte ha infine osservato
come tale agire, segnatamente la reiterazione da parte dell'interessato
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Pagina 11
dei medesimi illeciti iniziasse ad avere carattere di irriducibilità (cfr.
predetta sentenza penale del 26 aprile 2007, pag. 66).
5.3. Al di là del manifesto interesse pubblico ad impedire atti illeciti come
quelli commessi dal ricorrente, questi ultimi non riguardano comunque
beni giuridici estremamente sensibili come la vita e l'integrità fisica, né
sono legati al commercio di stupefacenti o altri crimini specialmente
pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 4.3.1
e DTF 125 II 521 consid. 4a / aa). Il provvedimento litigioso può quindi
apparire giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che
permettano di formulare una prognosi negativa sulla condotta
dell'interessato.
5.4. I fatti perpetrati dal ricorrente devono essere considerati
oggettivamente gravi anche nell'ottica dell'ALC tenuto conto in
particolare del suo ruolo principale e delle somme estremamente elevate
di denaro sottratto, avendo egli agito senza particolari scrupoli e senza
curarsi del fatto che piccole aziende avrebbero potuto risultare
gravemente compromesse (cfr. predetta sentenza penale del 26 aprile
2007, pag. 66). Le circostanze della fattispecie, in particolare il fatto che il
ricorrente sia stato pesantemente condannato, che abbia agito per
mestiere e sia recidivo, non hanno permesso nell'ambito della procedura
di rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS di formulare un
pronostico favorevole sulla sua condotta (cfr. sentenza del Tribunale
federale del 17 marzo 2009, consid. 5.3). Il suo comportamento è dunque
stato considerato una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave
per la società tale da legittimare, al momento dell'emanazione del divieto
d'entrata, un provvedimento per ragione di ordine pubblico ai sensi
dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC.
6.
Il Tribunale considera che anche tuttora nell'ambito della procedura
inerente al divieto d'entrata in Svizzera non può essere emessa nei
confronti di A._______ una prognosi del tutto positiva. L'interessato ha
commesso i fatti di cui alla condanna del 26 aprile 2007 tra il 2004 e il
2006 per 91 episodi di truffa, dopo aver perpetrato analoghi reati in Italia
tra il 2002 e il 2003 per circa Euro 3'285'000. (cfr. precitata sentenza del
26 aprile 2009, pag. 66). Tuttavia, occorre considerare che gli atti
delittuosi sono stati perpetrati tra il 2002 e il 2006, che il divieto d'entrata
è stato pronunciato tre anni dopo i fatti e, che durante tale lasso di tempo,
ossia dopo la scarcerazione avvenuta il 18 giugno 2007 e sino ad oggi, il
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ricorrente non ha più dato adito a lagnanza alcuna (cfr. estratti del
casellario giudiziale italiano e svizzero del mese di novembre 2011).
In queste circostanze, in ragione delle pesanti condanne subite a seguito
dei reati commessi dal ricorrente, della reiterazione di analoghi fatti sia in
Italia che in Svizzera, il Tribunale considera che le condizioni per
derogare al principio della libera circolazione delle persone siano dunque
ancora adempiute in maniera tale da legittimare una misura per motivi di
ordine pubblico giusta l'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Ciò nonostante, nel caso
di specie, un divieto d'entrata della durata di 10 anni, per le ragione
sopraesposte, non appare proporzionato.
Il Tribunale ritiene pertanto che, sebbene l'interesse pubblico
all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevalga su quello privato
di quest'ultimo ad entrarvi, la durata del divieto d'entrata deve essere
ridotta e gli effetti di tale misura limitati a 5 anni a decorrere dalla
pronuncia della stessa, ovvero fino al 14 ottobre 2014. D'altronde la mera
affermazione, priva di qualsiasi mezzo di prova, che egli avrebbe degli
interessi in Svizzera a livello professionale che non potrebbe seguire in
ragione del divieto d'entrata, non è sufficiente a giustificare un suo
interesse privato preponderante a recarsi in Svizzera.
7.
Di conseguenza il ricorso è parzialmente accolto e la durata del divieto
d'entrata è ridotta a 5 anni.
8.
Visto l'esito della procedura vengono poste a carico del ricorrente spese
processuali ridotte dell'ammontare di fr. 500. (art. 63 cpv. 1 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TSTAF, RS 173.320.2), l'autorità di
ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In
ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà,
nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8
segg. TSTAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di fr. 1200.
a titolo di spese ripetibili ridotte appaia equa.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del 5
ottobre 2009 è ridotta a 5 anni, ovvero fino al 4 ottobre 2014.
3.
Le spese processuali di fr. 500. sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese di fr. 1000. versato il 29 dicembre
2009. Il saldo di fr. 500. è retrocesso al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'200. a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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