Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7160/2010
Sen t e n z a d e l l ' 8 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena AvenatiCarpani, Daniel Stufetti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
patrocinato dall'avv. Vito Caldiero, Via F. Pirrino, 37,
IT87020 Cetraro Marina (CS),
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 31 agosto 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1991 al
2008, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 6). Il
nominato è stato attivo, sempre per la stessa impresa, come operaio del
settore edile (betonista), in ragione di 40.5 ore settimanali. Ha rassegnato
personalmente le sue dimissioni, per rimpatriare, il 30 settembre 2008 e
da allora non ha più lavorato (doc. 11, 30). In data 15 novembre 2008,
A._______, a causa di una caduta accidentale da un albero (durante una
raccolta di olive), si procurava un trauma vertebrale complesso con
fratture della D8 e D11 e contusioni multiple, nonché frattura della V
costale; venne eseguita un'artrodesi da D10D12 ed una vertebroplastica
della D8 (cfr. doc. 12).
In data 31 luglio 2009, A._______ ha presentato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 13 ottobre 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza, dove il medico
incaricato ha evidenziato la diagnosi di esiti di artroprotesi D10D12 con
vertebroplastica di D8 per frattura traumatica D8D11, ipertensione
arteriosa in I stadio, sindrome depressiva reattiva ed ha posto un tasso
d'invalidità del 70% (doc. 17). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
segnatamente:
la cartella clinica completa relativa alla degenza in seguito al
menzionato incidente del 15 novembre 2008 (doc. 12);
un rapporto d'esame neuropsichiatrico del 20 maggio 2009 attestante
una sindrome depressiva reattiva con ansia somatizzata (Dott.
Carotenuto, doc. 13);
un breve rapporto d'esame neurochirurgico del 19 giugno 2009 (doc.
14);
esami ematochimici del 10 settembre 2009 e del 18 gennaio 2010 (doc.
15, 18);
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un certificato medico della Dott.ssa Zingone del 28 settembre 2009
(doc. 16);
un elettrocardiogramma (nella norma) del 26 gennaio 2010 ed un
ecocardiogramma (nella norma) di stessa data (doc. 20, 21);
esami ematochimici della funzionalità tiroidea (nella norma) del 30
gennaio 2010 ed un rapporto d'esame ortopedico/neurologico del 9
febbraio 2010 (doc. 23);
un altro certificato della Dott.ssa Zingone del 10 febbraio 2010 (doc. 24);
un nuovo rapporto d'esame neuropsichiatrico (Dott. Carotenuto) del 10
febbraio 2010 attestante la diagnosi già menzionata e la terapia in corso
(doc. 25).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Milnersic, del Servizio
medico regionale (SMR) "Rhône", dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), il quale, nella sua
relazione del 29 marzo 2010, ha affermato che il richiedente non
potrebbe più svolgere il precedente lavoro di muratore betonista e ciò
dalla data dell'infortunio, ma a lui sarebbero proponibili, da giugno 2009
(circa 6 mesi dopo l'infortunio) attività da leggere a semileggere,
semisedentarie in misura completa (doc. 27).
L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi e dallo
stesso è risultato che svolgendo attività alternative in misura del 100%,
invece di quella di muratore, il nominato subirebbe una perdita di
guadagno del 14% (doc. 28).
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative
è stato inviato all'interessato il 2 giugno 2010 (doc. 31). Questi,
rappresentato dall'avv. Caldiero, ha ribadito la sua richiesta con scritto del
21 giugno 2010 (doc. 40). A suffragio delle sue conclusioni produce referti
radiologici già ad atti; un referto radiologico del 10 novembre 2009 del
rachide dorso lombosacrale (doc. 37); un nuovo rapporto psichiatrico del
Dott. Carotenuto del 16 giugno 2010 nel quale lo specialista indica che la
terapia in corso dal maggio 2009 non ha sortito buoni risultati e da
febbraio 2010 è stato aumentato il dosaggio dei medicamenti (doc. 38);
un rapporto d'esame neurologico/ortopedico del 16 giugno 2010 (doc.
39).
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Ricevute le osservazioni, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Milnersic, il
quale, nella relazione del 25 agosto 2010, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 42).
Mediante decisione del 31 agosto 2010, l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni (doc. 43).
D.
Con il ricorso depositato il 30 settembre 2010, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Caldiero, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. La parte ricorrente
contesta in particolare l'esigibilità delle attività di sostituzione proposte ed
insiste sull'incidenza debilitante della patologia psichiatrica. Produce
fotocopia di documentazione già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 3 febbraio 2011, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto della risposta di causa dell'amministrazione e di
altra documentazione di rilievo, l'avv. Caldiero, con scritto del 7 marzo
2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
La parte ricorrente ricorda che il medico dell'INPS, Dott. Carbone, nella
perizia medica particolareggiata (doc. 17) aveva posto un tasso
d'invalidità del 70% per qualsiasi attività e che, secondo la normativa
europea, fa stato il tasso d'invalidità ritenuto da uno Stato membro
dell'UE. Peraltro, il grado d'invalidità ritenuto dall'amministrazione AI
elvetica sarebbe del tutto arbitrario, i medici di tale istituto non avendo
mai visitato l'assicurato. Produce, oltre a documentazione già ad atti, un
nuovo certificato della Dott.ssa Zingone (22 febbraio 2011) e del Dott.
Carotenuto (15 dicembre 2010) simili a quelli precedentemente stesi.
Esibisce inoltre un referto Rx della colonna in toto del 31 gennaio 2011 ed
un breve rapporto d'esame cardiologico del 26 gennaio 2011.
F.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Milnersic, il quale, nella sua relazione del 30 marzo 2011, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 45).
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Duplicando in data 7 aprile 2011, l'UAIE ha riproposto la reiezione del
gravame.
G.
Con decisione incidentale del 12 aprile 2011, il Tribunale amministrativo
federale ha inviato per conoscenza alla parte ricorrente copia della
duplica dell'UAIE e del parere del Dott. Milnersic. Parimenti, ha invitato la
stessa a versare un anticipo di 400 franchi a titolo di presunte spese
processuali. Detto anticipo è stato versato (nella misura di 395.50 franchi)
entro il termine impartito. Con nota del 9 giugno 2011, questo Tribunale
ha comunicato al rappresentante del ricorrente di rinunciare alla
differenza dovuta di 4.50 franchi.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). La decisione incidentale del 30 maggio 2011,
aveva richiesto il versamento di 400 franchi a titolo di anticipo delle
presunte spese processuali. Ora, per un disguido bancario, sono
pervenuti 395.50 franchi. Con lettera del 9 giugno 2011, la giudice
dell'istruzione ha comunicato al ricorrente di rinunciare al prelievo della
differenza. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
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1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Deve
essere ancora precisato che, invece, non sono applicabili le norme della
6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure) in vigore dal 1° gennaio
2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 31 agosto 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V 24 consid. 4.3 con i rinvii).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
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infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
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7.
7.1. L'assicurato, ha regolarmente lavorato in Svizzera dal 1991. Da
quell'epoca era alle dipendenze di un'impresa di costruzioni come
betonista in ragione di 40.5 ore settimanali. Ha rassegnato le dimissioni
con effetto 30 settembre 2008 per ragioni personali (rimpatrio volontario).
Durante il periodo di lavoro in Svizzera, il dipendente non ha mai fatto
registrare prolungate o frequenti assenze per ragioni di salute (doc. 30).
Non avrebbe più lavorato dopo tale data (doc. 11).
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
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Pagina 10
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
Nella fattispecie, l'interessato soffre di esiti di artroprotesi D10D12 con
vertebroplastica di D8 per frattura traumatica D8D11, ipertensione
arteriosa in I stadio, sindrome depressiva reattiva (cfr. perizia medica
particolareggiata del 13 ottobre 2009, E 213, doc. 17).
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un grado d'invalidità del 70%.
Il Dott. Milnersic dell'UAIE ritiene che lo stesso sia invalido nell'ambito del
suo lavoro di operaio betonista (operaio edile addetto alla preparazione,
lavorazione, rifinitura e risanamento del calcestruzzo) mentre a lui
sarebbero proponibili attività di ripiego più leggere in misura completa
(doc. 27, 42, 45).
9.2. Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta dall'autorità inferiore. Il parere del Dott. Milnersic
non appare sorretto da una documentazione oggettiva che possa
confermarlo.
In effetti, sotto il profilo ortopedico, manca un'approfondita relazione
d'esame specialistico. Questa indagine, che deve essere completa e
circostanziata deve inoltre riferire sulla funzionalità dell'apparato
locomotorio in tutti i suoi punti. Inoltre, se necessario, tale referto deve
essere accompagnato dagli usuali esami strumentali e radiografici (Rx,
TAC, RMN). Nel caso in esame, invece, esistono solo dei brevi rapporti
d'esame peraltro non ortopedici, ma svolti in ambito operativo di
neurochirurgia di emergenza (cfr. certificato del 19 giugno 2009, doc. 14)
e un ulteriore esame di questo tipo del 16 giugno 2010, ancora più
succinto (doc. 39).
Sotto il profilo psichiatrico è noto che l'assicurato è portatore di una
patologia di tipo ansiodepressivo reattivo ingravescente. Sembra infatti
che l'affezione in corso non risponda alle cure farmacologiche prodigate
dallo specialista (cfr. segnatamente il referto del Dott. Carotenuto del 10
febbraio 2010, nonché quello del 16 giugno successivo, doc. 25, 38). Ora,
di regola, un rapporto d'esame psichiatrico, per avere valore probante,
deve contenere l'anamnesi dettagliata, l'evoluzione della malattia, lo stato
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attuale (osservazione specialistica sui vari aspetti dell'individuo, quali
l'atteggiamento, l'orientamento spaziotemporale, la conservazione della
memoria, la capacità di concentrazione, la facoltà di comprensione
d'interpretazione e di percezione, l'eloquio, la mimica, il tono dell'umore,
ecc.), nonché tutti quei riscontri che permettono di individuare elementi di
carattere patologico. Se necessario, l'esperto può anche eseguire test
psichiatrici. Queste ricerche sono necessarie quando la malattia psichica
mentale è data come concausa (o causa principale) di uno stato
d'invalidità.
10.
10.1. Quando il parere del servizio medico dell'UAIE diverge nettamente
dagli altri giudizi, e non può essere fondato su documentazione oggettiva
avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova
investigazione medica. Infatti, è compito del consulente medico stabilire
in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità
psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti relative alle
attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea
di conto nel caso concreto (art. 49 OAI, vedi anche DTF 125 V 261
consid. 4).
10.2. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe.
In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto,
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
10.3. L'UAIE dovrà quindi delucidare la situazione medica per il periodo
dal 15 novembre 2008 (data dell'infortunio) fino alla data dell'impugnata
decisione (31 agosto 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere
sottoposto a perizie approfondite in ortopedia e psichiatria (anamnesi
particolareggiata, stato attuale, diagnosi, terapia seguita, prognosi e
valutazione). Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine
comparativa dei redditi.
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11.
11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo spese versato dal ricorrente di 395.50 franchi gli viene restituito.
11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso e di replica si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500., da
porre a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 31 agosto 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di 395.50 franchi versato
dall'insorgente gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1'500 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
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Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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