Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7177/2010
Sen t e n z a d e l l ' 1 1 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Madeleine HirsigVouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 15 giugno 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato l'(…), coniugato (da … [doc. 13]), con
due figlie (nate il ... ed il ... [doc. 17]), ha formulato in data 23 settembre
2008 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia (doc. 5 a 12). Ha esibito in particolare copia del
certificato di assicurazione AVSAI, del permesso di dimora B rilasciato
dalla competente autorità del Cantone B._______ il 10 febbraio 1981 e
valido sino al 31 maggio 1981 nonché della patente automobilistica
italiana (doc. 48 a 50 e doc. 53 a 55).
B.
B.a Nella decisione del 3 novembre 2009 (doc. 20 a 27), l'autorità
inferiore ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 177. al mese dal 1°
dicembre 2009, unitamente alla rendita completiva in favore della moglie.
Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 5
anni e 11 mesi, un reddito annuo medio di fr. 32'832. ed una scala delle
rendite 5.
B.b Nell'ambito della procedura di opposizione promossa dall'interessato,
la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha in particolare assunto agli
atti gli estratti del conto individuale dell'interessato (doc. 73, 78, 79 e 85;
v. anche doc. 82). Da questi ultimi risultano due iscrizioni per un'attività
svolta dall'assicurato presso la ditta C._______ di D._______ nel 1962 e
nel 1963, senza indicazione del numero di mesi e con un salario
complessivo rispettivamente di fr. 6'850. e fr. 2'450. nonché cinque
iscrizioni per un'attività svolta presso la ditta E._______ di F._______
negli anni dal 1963 al 1967, senza indicazione del numero di mesi e con
un salario complessivo rispettivamente di fr. 4'750., fr. 10'600., fr.
9'550., fr. 13'225. e fr. 6'050.. Dagli stessi emerge pure che
l'interessato ha lavorato in Svizzera nel 1969 (10 mesi), nel 1970 (4
mesi), nel 1972 (5 mesi) e nel 1981 (5 mesi).
B.c Nella decisione su opposizione del 15 giugno 2010 (doc. 90 a 96; v.
anche doc. 107 a 108), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria
decisione del 3 novembre 2009 ed ha deciso di erogare in favore
dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di
fr. 208. al mese dal 1° dicembre 2009, unitamente alla rendita
completiva in favore della moglie. Detta rendita è stata calcolata in base
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ad una durata di contribuzione di 6 anni ed 8 mesi, un reddito annuo
medio di fr. 31'464. ed una scala delle rendite 6.
C.
Il 31 agosto 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione
su opposizione della CSC del 15 giugno 2010 mediante il quale ha
contestato, sostanzialmente, il periodo contributivo. Ha fatto valere, in
sostanza, che "(nel) 1964, ho lavorato 12 mesi non 11 presso l'azienda
E._______, l'anno 1965, sempre presso la su indicata fabbrica, ho
lavorato 12 mesi non 9, per un totale di 4 mesi mancanti al calcolo". Ha
esibito copia del passaporto rilasciato dal Consolato generale d'Italia a
G._______ il 24 febbraio 1964 e valido fino al 23 febbraio 1967 (doc. TAF
1).
D.
Nella risposta al ricorso del 19 novembre 2010 (doc. TAF 4), l'autorità
inferiore ha proposto a questo Tribunale di entrare nel merito del gravame
interposto dal ricorrente, dal momento che essa non è in grado di
dimostrare quando la decisione impugnata sia effettivamente giunta nella
sfera di competenza dell'insorgente. Quanto al merito, l'autorità inferiore
ha proposto la reiezione del ricorso. Ha segnalato che il periodo
contributivo per gli anni 1964 e 1965 è stato determinato sulla base delle
tabelle relative alla determinazione dei periodi contributivi per gli anni
19481968, l'insorgente non avendo esibito certificati di lavoro e/o distinte
di salario. In particolare, ha precisato che il reddito di fr. 10'600. ottenuto
nel 1964 e di fr. 9'550. ottenuto nel 1965 (secondo l'estratto del conto
individuale della cassa di compensazione), corrisponde ad un periodo
contributivo di 11 mesi nel 1964 e di 9 mesi nel 1965, giusta la tavola n.
27 (industria della carta) delle tabelle per la determinazione della durata
presumibile di contribuzione.
E.
Con provvedimento del 26 novembre 2010 (notificato il 1° dicembre 2010
[cfr. avviso di ricevimento; doc. TAF 6]), questo Tribunale ha concesso al
ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità
inferiore (doc. TAF 5), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
F.
F.a Il 7 luglio 2011, l'Ufficio controllo abitanti del comune di F._______ ha
riferito, su domanda di questo Tribunale (v. doc. TAF 8), che l'interessato
non è mai stato residente in quel comune (doc. TAF 10).
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F.b Il 7 luglio 2011, l'Ufficio immigrazione del Cantone H._______ ha
comunicato, su richiesta di questo Tribunale (v. doc. TAF 7), che non
sussistono elementi né per confermare né per escludere che l'interessato
abbia risieduto nel Cantone H._______ rispettivamente in Svizzera al
beneficio di un permesso (doc. TAF 9).
G.
Con provvedimento del 19 luglio 2011 (notificato il 22 luglio 2011; cfr.
l'estratto di Posteitaliane [doc. TAF 12]), questo Tribunale ha trasmesso
al ricorrente gli scritti del 7 luglio 2011 dell'Ufficio immigrazione del
Cantone H._______ e dell'Ufficio controllo abitanti del comune di
F._______, assegnandogli un termine al 19 agosto 2010 (recte 2011) per
presentare le sue osservazioni. L'insorgente è stato altresì invitato ad
indicare i comuni presso i quali ha risieduto ed il tipo d'autorizzazione
(stagionale, di dimora o di domicilio) di cui ha beneficiato negli anni tra
luglio del 1963 e luglio del 1967 nonché ad inviare copia di detti permessi.
Il termine è scaduto infruttuoso (doc. TAF 11).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge
federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art.
5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
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1.4. Questo Tribunale osserva che la decisione impugnata reca la data
del 15 giugno 2010 ed il ricorso è stato inoltrato il 31 agosto 2010. Si
pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato interposto
tempestivamente. L'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale
amministrativo federale che la decisione impugnata non è stata spedita al
ricorrente tramite invio postale raccomandato e che di conseguenza non
è possibile effettuare una qualsivoglia ricerca alfine di determinare il
giorno in cui la stessa è stata effettivamente notificata al ricorrente (doc.
TAF 4). Da quanto esposto, e ritenuto che l'onere della prova della data
della notificazione della decisione impugnata incombe all'autorità che
intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400 consid.
2a), discende che il gravame inoltrato dal ricorrente il 31 agosto 2010
deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità preponderante,
ritenuto che in materia di notificazione non sono sufficienti mere
supposizioni non corroborate da elementi oggettivi probanti e che non
appaiono emergere dalle carte processuali elementi seri e concreti per
ritenere che la notificazione della decisione impugnata, spedita per plico
semplice non prima del 24 giugno 2010 (v. doc. 110), possa essere
intervenuta prima del 30 giugno 2010 (sulla possibilità che la notificazione
di una decisione all'estero spedita per plico semplice possa necessitare di
una decina di giorni o anche più, cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale nel caso C942/2001 consid. 8.3 e relativi
riferimenti). Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente
toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
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0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3. L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la durata
contributiva dell'insorgente nel 1964 e nel 1965. Il ricorrente ha dichiarato
d'avere lavorato presso la ditta E._______ di F._______ per 12 mesi nel
1964 e per 12 mesi nel 1965, mentre l'autorità inferiore ha determinato,
sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di
contribuzione presumibile negli anni 19481968", edite dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, un periodo contributivo di 11 mesi nel
1964 e di 9 mesi nel 1965.
4.
4.1. Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita
ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere
computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti
educativi o assistenziali.
4.2. Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e
dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e
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per i superstiti (OAVS; RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel
conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la
durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
4.3. Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948
1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è
possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di
contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla
loro determinazione per gli anni 19481968 (cfr. sentenza del Tribunale
federale H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25
novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore
al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione
della durata contributiva in mesi.
4.4. Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato
nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di
rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte
nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica
l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano
evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.4.1. Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del
diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle
prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione
di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117
V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività
lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di
tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12
consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141
cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che
per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria –
comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e
indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF
117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V
261 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11
gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si
impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili
(DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il
giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126
V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale U 97/05 del 17
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novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale
comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i
quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1
LAVS.
4.4.2. Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che,
nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un
permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B
(permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata
contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un
simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la
durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il
contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro,
tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a
soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A
(sentenza del Tribunale federale I 524/02 del 25 novembre 2002
consid. 2.3 e relativi riferimenti).
5.
5.1. Nel ricorso, il ricorrente ha fatto valere d'avere pagato i contributi in
Svizzera per 12 mesi (e non per 11 mesi) nel 1964 e per 12 mesi (e non
per 9 mesi) nel 1965. L'insorgente – cui incombe nell'ambito in esame
l'obbligo di collaborare (cfr. DTF 117 V 261 consid. 3d) – non ha
comunque esibito in sede ricorsuale nuovi documenti, quali in particolare
certificati di lavoro, distinte di salario, permessi di soggiorno, da cui
desumere un periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1964 e per l'anno
1965 superiore a quello determinato dall'autorità inferiore. Ciò benché
fosse stato più volte informato, nello scritto della CSC del 16 febbraio
2010 (doc. 62 e 63), nella risposta al ricorso del 19 novembre 2010 (doc.
TAF 4) e nel provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 19
luglio 2011 (doc. TAF 11), della necessità di produrre dei documenti alfine
di permettere una diversa valutazione della durata contributiva negli anni
1964 e 1965. In altri termini, in assenza di una precisa presa di posizione
del ricorrente rispettivamente dell'esibizione di mezzi probatori suscettibili
di corroborare il preteso completo periodo lavorativo in Svizzera negli
anni 1964 e 1965 non incombe a questo Tribunale di effettuare degli
ulteriori accertamenti d'ufficio. Tanto meno laddove, come nel caso di
specie, è poco probabile sia possibile ricavare da siffatte indagini
supplementari nuovi elementi decisivi (la E._______ di F._______
risultando altresì essere stata cancellata dal registro di commercio nel
settembre del 2002), questo Tribunale avendo peraltro già eseguito
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d'ufficio le classiche misure istruttorie, che però non hanno dato in casu
esito favorevole. In effetti, non è stato possibile d'accertare se l'insorgente
sia stato posto al beneficio di un permesso di dimora (tipo B) o di
domicilio (tipo C) dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, ciò che
avrebbe permesso di ritenere una durata contributiva completa, il
permesso B essendo assimilato, secondo giurisprudenza (cfr. sentenza
del Tribunale federale I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e
relativi riferimenti), al permesso di domicilio (tipo C). Dall'attestato
dell'Ufficio immigrazione del Cantone H._______ (doc. TAF 9) appare che
non essi non hanno elementi per pronunciarsi sul tipo di permesso A, B o
C di cui era in possesso il ricorrente nel periodo determinante (1964 e
1965). Dal canto suo, l'Ufficio controllo abitanti del comune di F._______
ha segnalato che l'insorgente non è mai stato residente in quel comune
(doc. TAF 10). Per quanto attiene all'esibita copia del passaporto
rilasciato dal Consolato generale d'Italia a G._______ nel febbraio del
1964 (doc. TAF 1), la stessa non è suscettibile di dimostrare che il
ricorrente nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre
1965 sia stato continuativamente domiciliato in Svizzera o in possesso di
un permesso di dimora (tipo B).
5.2. In conclusione, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie in
esame il periodo contributivo per il 1964 ed il 1965, tenuto conto
dell'insieme delle circostanze del caso di specie, doveva e deve essere
determinato sulla base delle iscrizioni figuranti sull'estratto del conto
individuale della cassa di compensazione (doc. 85) e sulla base delle
"Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile
negli anni 19481968". In particolare, come correttamente indicato
dall'autorità inferiore, il reddito di fr. 10'600. ottenuto nel 1964
corrisponde ad un periodo contributivo di 11 mesi ed il reddito di fr.
9'550. ottenuto nel 1965 corrisponde ad un periodo contributivo di 9
mesi, giusta la tavola n. 27 (industria della carta) delle tabelle per la
determinazione della durata presumibile di contribuzione. Peraltro, il
ricorrente non ha contestato gli ulteriori elementi del calcolo della rendita
di vecchiaia (durata di contribuzione per gli anni 1962, 1963, 1966, 1967,
1969, 1970, 1972 e 1981, reddito annuo medio, accrediti per compiti
educativi, scala delle rendite; v. decisione del 15 giugno 2010 [doc. 90 a
94]) come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale questo
Tribunale non ha motivo di scostarsi d'ufficio.
5.3. Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
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6.
6.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
6.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TSTAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TSTAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: