B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7187/2013
S e n t e n z a d e l 1 0 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marie-Chantal May Canellas,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati,
Via Soldino 22, casella postale 743, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di
dimora e ordine di partenza della Svizzera.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina iraniana è nata il (…) a (…), è entrata in Svizzera
nel settembre del 2010 al fine di iscriversi a un master in B._______
presso l'Università della Svizzera italiana (USI) a Lugano.
B.
L'8 settembre 2010 le competenti autorità ticinesi le hanno rilasciato un
permesso di dimora per formazione, valido fino al 19 settembre 2011. Il
permesso in parola è stato rinnovato in due occasioni, nel 2011 e nel
2012. Nel 2013 è stato richiesto un ulteriore rinnovo. A seguito dell'ag-
giunta dell'Iran alla lista degli Stati per cui è necessaria l'autorizzazione
federale al rilascio di permessi di dimora, la Sezione della popolazione di
Bellinzona (SPOP) ha trasmesso all'Ufficio federale della migrazione
(UFM) il dossier di A._______, preavvisando favorevolmente il rinnovo.
C.
Il 15 ottobre 2013 l'UFM ha comunicato all'interessata la sua intenzione di
rifiutare la proroga del permesso di dimora, invitandola a esprimere even-
tuali osservazioni, osservazioni pervenute all'autorità intimata in data 24
ottobre 2013. Con decisione del 25 novembre 2013 l'UFM ha pronunciato
una decisione di rifiuto della proroga di un permesso di dimora per forma-
zione e un ordine di lasciare la Svizzera nei confronti di A._______, ne-
gando nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
L'autorità inferiore ha motivato la sua decisione in primo luogo eviden-
ziando come la ricorrente, al momento della richiesta di rilascio del per-
messo di dimora, non disponesse delle conoscenze necessarie per iscri-
versi al master in B._______ presso l'USI. Le citate lacune sono la causa
per la quale il soggiorno dell'interessata, che inizialmente avrebbe dovuto
durare al massimo tre anni, si è notevolmente prolungato.
Al momento del suo arrivo nel nostro Paese, era previsto che A._______
frequentasse alcuni corsi preparatori al master desiderato, allo scopo di
colmare le lacune dovute alla formazione in ingegneria elettronica conse-
guita in Iran. Con il passare dei mesi però, è emerso che tali carenze a-
vrebbero potuto compromettere le possibilità di superare gli esami del
master in B._______, pertanto l'USI suggeriva all'interessata di seguire
l'intero programma di bachelor in informatica dell'ateneo (con l'esenzione
però di alcuni corsi), la cui durata complessiva è di tre anni, iniziando il
master solo successivamente. A._______ ha effettivamente ottenuto il
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bachelor nell'estate del 2013. L'UFM ha poi evidenziato che qualora la ri-
corrente terminasse il percorso accademico senza ulteriori ritardi, la dura-
ta totale della sua permanenza in Svizzera ammonterebbe a cinque anni,
in quanto l'ottenimento del master desiderato è previsto per l'estate 2015.
Tale data non può tuttavia essere ritenuta certa, siccome non è garantito
che A._______ riesca a superare tutti gli esami previsti senza ritardi. A
sostegno della propria decisione l'autorità inferiore ha rilevato inoltre co-
me l'interessata disponga già ora di due diplomi universitari, uno conse-
guito in Iran, il secondo nel nostro Paese; pertanto la solida formazione
conseguita le permetterebbe di trovare se del caso lavoro in Patria e l'ot-
tenimento di un ulteriore diploma a Lugano, seppur proficuo, non appare
indispensabile. In occasione del preavviso del 15 ottobre 2013 l'UFM a-
veva inoltre sollevato la questione dell'età relativamente avanzata della
ricorrente, nata nel 1980.
D.
Il 20 dicembre 2013, agendo per il tramite del proprio patrocinatore,
A._______ ha interposto ricorso contro la citata decisione dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Con il suo gravame
la ricorrente ha postulato principalmente l'annullamento della decisione
impugnata con il conseguente rinnovo del permesso di dimora, oltre alla
restituzione dell'effetto sospensivo tolto dall'UFM.
L'interessata ha motivato il proprio ricorso affermando innanzitutto che la
decisione dell'UFM avrebbe per effetto l'interruzione del programma di
master, costringendola ad abbandonare i seminari ed i progetti a cui sta
lavorando. La ricorrente rileva inoltre come ha ottenuto il bachelor rispet-
tando il piano ed i tempi di studio. L'aumento della durata del soggiorno in
Svizzera è dovuto alle vicissitudini che hanno ritardato l'accesso al
master. Se la ricorrente al momento della richiesta del permesso di dimo-
ra fosse stata cosciente delle citate traversie, avrebbe domandato un au-
torizzazione per una durata maggiore; infine rileva come la proroga ri-
chiesta valga unicamente per il tempo necessario al completamento della
formazione, e che a questo proposito non vi siano elementi che facciano
pensare ad uno sforamento nei tempi di conclusione del master, come
neppure ad un intenzione di rimanere nel nostro Paese una volta comple-
tati il percorso formativo.
E.
Invitata ad esprimersi in merito al ricorso, l'autorità inferiore si è riconfer-
mata nelle argomentazioni espresse nella decisione attaccata, afferman-
do che il ricorso non contiene nuovi elementi che potrebbero indurla a ri-
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Pagina 4
vedere le proprie conclusioni. L'UFM si è inoltre opposto al ripristino
dell'effetto sospensivo tolto al ricorso e concesso dal TAF in via supercau-
telare.
F.
Invitata anch'essa ad esprimersi in merito alla questione dell'effetto so-
spensivo, il 17 marzo 2014 la ricorrente ha insistito sul fatto che un even-
tuale applicazione immediata della decisione dell'UFM comporterebbe il
suo abbandono degli studi, e che ne comprometterebbe un eventuale ri-
presa in caso di accoglimento nel merito del gravame. A._______ ha inol-
tre rilevato come l'autorità inferiore non abbia minimamente esposto quelli
che sarebbero gli interessi pubblici preponderanti giustificanti l'immediata
esecuzione della decisione. Al fine di illustrare la sua situazione l'interes-
sata ha prodotto la documentazione attestante lo stato attuale dei suoi
studi presso l'USI.
G.
Con duplica del 26 marzo 2014 l'UFM ha ribadito la propria posizione non
intravvedendo elementi, nelle allegazioni della ricorrente, suscettibili di
giustificare una modifica della decisione attaccata.
H.
In data 25 aprile 2014 A._______ ha presentato la propria replica nel me-
rito della questione del rinnovo del permesso di dimora per formazione,
ribadendo le argomentazioni espresse in sede di ricorso e sottolineando
come lo svolgimento del master stia rispettando i tempi previsti e come
essa si trovi ormai ad uno stadio molto avanzato degli studi, che in ogni
caso non raggiungeranno la durata massima di otto anni prevista all'art.
23 cpv. 3 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). Inoltre, a mente della ricorren-
te, non vi sarebbero i presupposti legali per non concedere la proroga del
permesso di dimora. Il cambiamento di regolamentazione per il rilascio
permessi di studio a cittadini iraniani, il quale necessita ormai dell'appro-
vazione dell'UFM, dovrebbe applicarsi unicamente al rilascio di nuovi
permessi e non al rinnovo di quelli concessi prima del 17 settembre 2013
in virtù del principio di affidamento.
I.
Il 7 maggio 2014 la ricorrente ha comunicato al Tribunale che un'azienda
statunitense le ha offerto un posto di lavoro quale specialista informatica
in Florida, una volta completata la formazione presso l'USI.
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Pagina 5
J.
Nel frattempo, con decisione incidentale del 10 aprile 2014 il Tribunale ha
tolto l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato da A._______. Il 23 maggio
2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto
dalla ricorrente contro la decisione di revoca dell'effetto sospensivo.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni di rifiuto dell'approvazione alla proroga di
un permesso di dimora rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinnanzi al TAF che nella presente fattispecie sta-
tuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 2 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile in
ordine (artt. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di
fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2012/21 consid. 5; DTAF
2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 6
3.
3.1 Giusta l'art. 10 cpv. 1 LStr (RS 142.20) per un soggiorno di tre mesi al
massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permes-
so, a meno che il visto preveda un soggiorno di durata inferiore; inoltre lo
straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza at-
tività lucrativa necessita di un permesso (art. 10 cpv. 2 LStr).
3.2 Qualora lo straniero preveda di soggiornarvi temporaneamente deve
offrire la garanzia che partirà dalla Svizzera.
3.3 Nell’esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti ten-
gono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché
del grado d’integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr).
4.
4.1 Conformemente all'art. 99 LStr in relazione con l'art. 40 cpv. 1 LStr, il
Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve
durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle auto-
rità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'appro-
vazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o
limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 40 cpv. 1 LStr).
4.2 Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201)
l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di sog-
giorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi
di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per deter-
minate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si
rileva indispensabile per un singolo caso. L'autorità inferiore può negare
l'approvazione o vincolarla a condizioni (cfr. art. 86 OASA).
4.3 Sul piano formale, il nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2008,
prevede all’art. 86 cpv. 2 lett. a e c OASA, il rifiuto di approvare il primo ri-
lascio del permesso di dimora e di prorogarlo, qualora le condizioni
d’ammissione non siano adempiute.
Nel caso di specie, la competenza decisionale appartiene alla Confede-
razione in virtù delle regole procedurali citate (vedi anche cifre 1.3.1.1 e
1.3.1.4 lett. c delle Istruzioni e commenti dell'UFM, pubblicate sul sito
internet > Documentazione > Basi legali > Istruzioni e
circolari > Settore degli stranieri, versione del 4 luglio 2014 [sito internet
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Pagina 7
consultato nell'agosto 2014]). Ne discende che né il Tribunale, né l'UFM
sono vincolati dal preavviso della SPOP ticinese in merito al rinnovo del
permesso di dimora, e di conseguenza possono discostarsi dall'apprez-
zamento effettuato dalla citata autorità cantonale.
4.4 Nel suo atto ricorsuale del 20 dicembre 2013, A._______ fa riferimen-
to al preavviso favorevole del 5 febbraio precedente dell'autorità cantona-
le, disposta a prorogare il suo permesso di dimora in conformità all'art. 40
LStr. Questo argomento non può essere accolto in virtù dei principi testé
enunciati, non occorre dunque dilungarvisi ulteriormente.
5.
5.1 Gli artt. 27 a 29 LStr stabiliscono le condizioni per l'ammissione ed il
soggiorno degli stranieri senza attività lucrativa. In particolare ai sensi
dell'art. 27 cpv. 1 LStr uno straniero può essere ammesso in Svizzera per
seguire una formazione o un perfezionamento professionale se la dire-
zione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfeziona-
mento può essere intrapreso, vi è a disposizione un alloggio conforme ai
suoi bisogni, dispone dei mezzi finanziari necessari e possiede un livello
di formazione ed i requisiti per seguire la formazione o il perfezionamento
previsti.
L'art. 23 cpv. 2 OASA, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011 dispo-
ne che le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particola-
re adempiute se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di doman-
da oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista forma-
zione o il previsto perfezionamento serva esclusivamente ad eludere le
disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.
Il capoverso 3 della medesima disposizione, in vigore dal 1° gennaio
2010, precisa che i corsi di formazione o perfezionamento sono autoriz-
zati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe
per corsi di formazione o perfezionamento mirati.
5.2 Giusta l'art. 24 OASA, le scuole che formano o perfezionano stranieri
devono garantire una formazione o un perfezionamento confacenti e il ri-
spetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono
limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di
un perfezionamento (cpv. 1). Il programma d'insegnamento e la durata
della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti (cpv. 2).
La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la
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formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la forma-
zione o il perfezionamento previsti (cpv. 3). In casi motivati, le competenti
autorità possono anche esigere un esame linguistico (cpv. 4).
5.3 Il Tribunale rileva altresì che, anche qualora le condizioni cumulative
sopramenzionate siano ottemperate, l'art. 27 LStr è una norma legale re-
datta in forma potestativa o "Kannvorschrift", di modo che gli interessati
non possono prevalersi di un diritto alla concessione del permesso di
soggiorno, a meno che si fondino su una disposizione specifica di diritto
federale o di un trattato internazionale che conferisca loro tale diritto, ciò
che non è tuttavia il caso nella fattispecie in esame. Ne discende dunque
che in questo caso le autorità federali beneficiano di un importante potere
discrezionale, che esercitano tenendo conto degli interessi pubblici e del-
la situazione personale nonché del grado d'integrazione degli stranieri
(cfr. art. 96 LStr).
Tenuto conto dell'alto numero di domande presentate da cittadini stranieri
per formazioni nel nostro Paese, nonché della necessità di salvaguardare
la possibilità di accogliere il maggior numero possibile di nuovi studenti in
Svizzera, le autorità sono tenute a far prova di rigore in questo ambito.
Pertanto, secondo una prassi costante, la priorità sarà data ai giovani
studenti desiderosi di acquisire una prima formazione sul territorio elveti-
co. Occorre inoltre impedire che il rilascio di un permesso di dimora in vi-
sta di una formazione serva ad eludere condizioni di ammissione più se-
vere.
6.
6.1 Nella decisione impugnata l'UFM considera innanzitutto che al mo-
mento della presentazione della domanda di rilascio di un permesso di
dimora la ricorrente disattendeva la condizione di possedere il livello di
formazione ed i requisiti personali necessari per seguire il percorso for-
mativo previsto (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr), in quanto la stessa USI atte-
stava che l'iscrizione al master in B._______ sarebbe stata possibile so-
lamente dopo il superamento di sette esami.
6.2 La ricorrente è giunta in Ticino al fine di completare la formazione
universitaria di ingegnere informatico, acquisita in patria, con il citato
master presso l'USI. La scelta dell'ateneo luganese è stata effettuata in
quanto, oltre ad un'università in Germania, questo era l'unico istituto in
grado di offrire la formazione desiderata.
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Dall'istruttoria di causa è emerso come l'USI, una volta superati alcuni
esami, ritenesse A._______ sufficientemente preparata per il master ai
sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr. Quanto alle altre condizioni poste da
questa norma, il Tribunale ritiene che non sia necessario soffermarvisi ul-
teriormente, siccome la ricorrente ha dimostrato di adempierle, ciò che
peraltro l'UFM non ha contestato.
In merito all'esigenza dell'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr il Tribunale è
dell'avviso che la mancanza di preparazione in vista del percorso
formativo voluto – peraltro emersa successivamente all'iscrizione della
stessa all'USI – non possa essere imputata alla ricorrente che in buona
fede si era fidata delle assicurazioni dell'università, secondo la quale essa
era perfettamente in grado, dopo il superamento di alcuni esami, di
frequentare i corsi di master in B._______.
6.3 Il rifiuto dell'UFM di prorogare il permesso di dimora alla ricorrente è
altresì motivato con l'importante prolungamento della durata del soggior-
no rispetto a quanto inizialmente previsto a causa del completamento del
bachelor. Questa circostanza è la diretta conseguenza delle citate lacune,
che per essere colmate hanno necessitato di tre anni al posto dei pochi
mesi previsti qualora fosse stato sufficiente recuperare unicamente alcuni
corsi di preparazione al master. In sostanza, se A._______ dovesse otte-
nere il master, che ha nel frattempo iniziato, entro i termini usuali, la dura-
ta totale della sua permanenza in Svizzera sarebbe di cinque anni (dal
settembre 2010 all'estate 2015).
Il Tribunale considera che sebbene più lunga rispetto a quanto inizialmen-
te previsto, la durata degli studi in Svizzera della ricorrente non ha nulla di
eccezionale, ma come si è visto è dovuta unicamente al bisogno di con-
seguire il bachelor in vista del master. Indipendentemente da ciò, l'inte-
ressata, sebbene non abbia ottenuto note eccezionali, risulta essere una
studentessa seria ed impegnata. Essa sta in effetti rispettando i tempi
normali per questo genere di studi. Infine occorre osservare come la du-
rata massima di otto anni per la quale può essere autorizzato un soggior-
no di formazione o perfezionamento ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 OASA è
lungi dall'essere raggiunta.
6.4 Come precedentemente rilevato, secondo una prassi constante, la
priorità nella concessione di permessi di dimora per formazione è data ai
giovani studenti che desiderano intraprendere la loro prima formazione in
Svizzera. Invece, tra i cittadini stranieri già in possesso di un diploma
conseguito nel loro paese d'origine, sarà data precedenza a coloro che
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Pagina 10
desiderano ottenere un perfezionamento professionale che rappresenta il
prolungamento diretto della loro formazione di base (sentenza del TAF
C-6702/2011 del 14 febbraio 2013 consid. 7.2.2 e giurisprudenza ivi cita-
ta).
Quo all'età dei candidati, il Tribunale ha già stabilito che fatta salva la pre-
senza di circostanze particolari, le persone di età maggiore a trent'anni
non possono beneficiare di un permesso di soggiorno per formazione o
perfezionamento (sentenze del TAF C-219/2011 dell'8 agosto 2013 con-
sid. 7.2.2 [pag. 14]; C-5497/2009 del 30 marzo 2010 consid. 6.2 e refe-
renze ivi citate; direttive UFM precitate cifra 5.1.2). La necessità di ese-
guire questa formazione o perfezionamento in Svizzera non rappresenta
una condizione per il rilascio di un permesso di dimora, ma può esserne
tenuto conto in vista della valutazione degli interessi in causa nell'ambito
del potere di apprezzamento dell'autorità, qualora i citati studi possono
essere effettuati anche altrove.
6.5 Il Tribunale constata che la ricorrente è nata nel 1980, ne discende
che al termine degli studi avrà compiuto trentacinque anni, ovvero un'età
piuttosto avanzata per una studentessa.
A._______ è giunta in Ticino nel 2010 all'età di trent'anni, dopo essere
stata attiva professionalmente in Iran a partire dal 2002, anno in cui si è
laureata in ingegneria elettronica presso l'università di C._______
(Iran). Questa prima formazione le ha dunque permesso di intraprendere
una carriera professionale di un certo livello nel suo paese d'origine.
Il diploma che la ricorrente vorrebbe ottenere presso l'USI, ovvero il
master in B._______, non è dunque la prima formazione universitaria in-
trapresa. Rispetto al diploma conseguito in patria, questo nuovo curricolo
non ne rappresenta la naturale continuazione, ma appare piuttosto come
un nuovo percorso formativo, sebbene le materie siano relativamente si-
mili.
In sede di ricorso e di replica l'interessata ha affermato che l'USI non è
l'unica università in grado di offrire il master desiderato, al contrario anche
un'accademia in Germania offre questa possibilità. Di conseguenza
A._______ avrebbe la possibilità di ottenere il diploma voluto non solo
all'USI, ma anche altrove.
6.6 Per stabilire se l'interesse privato della ricorrente a studiare in Svizze-
ra sia compatibile con l'interesse pubblico, occorre tener conto dell'art. 3
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Pagina 11
cpv. 2 LStr, secondo cui nell'ammissione di stranieri è tenuto conto dell'e-
voluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera. Occorre
inoltre rammentare che l'ammissione di uno straniero è una decisione au-
tonoma che spetta ad ogni Stato sovrano, fatti salvi gli impegni di diritto
internazionale pubblico. In generale non esiste dunque alcun diritto ad
entrare o soggiornare in uno Stato (Messaggio del Consiglio federale
dell'8 marzo 2002 concernente la legge federale sugli stranieri, FF 2002
3327, n. 1.2.3, pag. 3343).
6.7 Nella fattispecie non vi sono dubbi in merito all'utilità che il master in
B._______ presso l'USI rappresenta per l'interessata e del suo desiderio
di conseguire questo perfezionamento accademico. La ricorrente ha poi
portato a termine già gran parte della citata formazione. Secondo il pro-
gramma accademico ed alla luce dei risultati conseguiti, ella dovrebbe
terminare il master nella primavera del 2015. Come si è visto, ella rispetta
le condizioni legali per l'ottenimento ed il rinnovo di un permesso di dimo-
ra ex art. 27 LStr, in particolare A._______ dispone dei mezzi finanziari
necessari e di un alloggio conforme ai suoi bisogni.
Va osservato che l'interessata ha già sin da oggi ottime prospettive pro-
fessionali. In effetti una società americana si è dichiarata pronta ad as-
sumerla non appena avrà terminato il master in B._______ (cfr. scritto del
7 maggio 2014 con allegata la dichiarazione del giorno precedente della
società D._______, Florida, Stati Uniti). Anche eventuali dubbi circa la vo-
lontà dell'interessata di lasciare il suolo elvetico una volta terminati gli
studi, non sembrano pertanto essere giustificati, vista la concreta possibi-
lità di partenza dalla Svizzera. A._______ è una studentessa seria ed im-
pegnata, non vi sono elementi che inducano a pensare che essa prolun-
gherà ulteriormente i suoi studi e la sua permanenza all'USI. Altresì nulla
induce a credere che l'ottenimento del permesso di dimora per formazio-
ne miri ad eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno
degli stranieri.
Gli elementi a sfavore del rinnovo del permesso di dimora, segnatamente
il prolungamento della durata degli studi (che come si è già ampiamente
visto non è imputabile alla ricorrente) e l'età piuttosto elevata per una stu-
dentessa, a mente del Tribunale non appaiono eccessivi viste la situazio-
ne particolare di A._______.
7.
In conclusione, visto quanto sopra ed effettuata una ponderazione di tutti
gli elementi della fattispecie, il Tribunale non ritiene nel caso specifico che
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Pagina 12
vi siano ragioni per non rinnovare del permesso di dimora ex art. 27 LStr
in favore dell'interessata, in quanto, allo stato attuale, l'interesse di
quest'ultima a terminare i suoi studi nel nostro Paese può essere tutelato,
fermo restando che l'interesse di regolamentare il flusso degli studenti
stranieri, in particolare favorendo chi vuole conseguire una prima forma-
zione accademica, rimane prioritario.
Pertanto, il ricorso interposto da A._______ deve essere accolto e la de-
cisione attaccata è annullata. L'autorità inferiore è invitata ad approvare il
rinnovo del permesso di dimora per formazione ai sensi dell'art. 27 LStr.
8.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 e 2 PA) e l'anticipo spese di fr. 800.– versato dalla ricorrente in da-
ta 31 gennaio 2014 le è restituito.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricor-
so, se ammette il gravame in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda,
assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensa-
bili e relativamente elevate che ha sopportato. In concerto si constata che
l'interessata è patrocinata da un rappresentante legale. In ragione dell'in-
sieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della
mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli artt. 8 e segg. TS-
TAF, che il versamento alla ricorrente di un'indennità di fr. 1'000.– a titolo
di spese ripetibili appaia equo.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-7187/2013
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 25 novembre 2013 è an-
nullata.
2.
L'UFM è invitato ad approvare la proroga dell'autorizzazione del permes-
so di dimora in favore di A._______.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.– versato in data
31 gennaio 2014 è restituito alla ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 1'000.– a titolo
di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. […] di ritorno)
– autorità cantonale, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: